Il rito abbreviato in appello e la presenza del difensore: si consolidano le “linee difensive”

La mancata ed incolpevole partecipazione del difensore all’udienza determina una innegabile compressione del diritto di difesa non giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell’imputato, ineludibili quale che sia il modulo processuale adottato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8/17 depositata il 2 gennaio. Tale conclusione s’impone a maggior ragione laddove la regiudicanda si trovi in fase decisoria e si discuta della fondatezza dell’imputazione, come nel giudizio abbreviato, che, tanto in primo grado che in appello, attribuisce al giudice la piena cognizione del merito dell’accusa, con la conseguente necessità di esaminare approfonditamente e di sottoporre ad un adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, ogni risultanza acquista. La necessità del contradditorio è da ritenersi ineludibile quando la decisione abbia per oggetto la responsabilità dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto ed ogni altra questione giuridica. Il caso. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su di un ricorso fondato sulla denunciata violazione di legge art. 420- ter c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di differimento d’udienza formata dal difensore che aveva manifestato l’esistenza di legittimo impedimento a comparire. La Corte d’appello di Venezia aveva ritenuto irrilevante l’impedimento ed aveva deciso di non accogliere la richiesta sulla scorta della natura dell’udienza, rito camerale, che non prevede per ragione di speditezza e di concentrazione intrinseche alla natura dello stesso la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore con la conseguenza che in situazioni siffatte l’impedimento del difensore, pur se legittimo, non costituisce motivo di rinvio, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale . Prendendo le mosse dal dato giuridico gli Ermellini affrontano con decisione un tema che è di fondamentale importanza - o almeno dovrebbe esserlo - che è quello della cd. difesa tecnica. La necessità del contradditorio è da ritenersi ineludibile L’affermazione contenuta nella sentenza in commento non dovrebbe destare stupore alcuno. Sappiamo bene che non è così. Il codice di rito del 1989 si fonda espressamente sulla necessità di sottoporre al giudice il risultato del confronto dialettico tra le parti, il contraddittorio processuale, che, ovviamente, può realizzarsi esclusivamente con la necessaria presenza fisica delle parti. In assenza di una parte il contraddittorio non può dirsi essere integrato. È noto come la giurisprudenza abbia fornito del principio in parola interpretazione assai restrittiva soprattutto con riferimento al rito abbreviato che, allorché versi in grado d’appello, deve scontrarsi con le disposizioni dettate in tema di procedimento in camera di consiglio. In punto si è affermato come al giudizio abbreviato in appello non possa applicarsi l’art. 420- ter , comma 5, c.p.p. posto che in tale udienza, camerale appunto, la presenza delle parti è considerata quale facoltativa essendo espressamente previsto art. 599, comma 2, c.p.p. che ad essa debba partecipare solo l’imputato che ne abbia manifestato la volontà e ne sia impedito legittimamente. Il contraddittorio sarebbe, a detta della giurisprudenza citata, assicurato dall’intervenuta notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, con la conseguente irrilevanza dell’assenza del difensore stesso anche se causata da legittimo impedimento così Cass. Pen. n. 14396/09 . Ma nell’ottobre del 2015 la VI sezione Penale della Corte Con la sentenza n. 10157/15, qualificandosi in allora come eretica, la VI sezione riconosceva, l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 420- ter c.p.p., anche nei procedimenti in camera di consiglio e, in particolare, nel giudizio camerale di appello ex art. 599 c.p.p., a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado, pena la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa . Il tutto poggiando le proprie riflessioni su di un innegabile postulato anche in sede di giudizio d’appello camerale si discute del merito e della fondatezza dell'imputazione. Ma se è così il diritto di difesa non può che essere interpretato alla luce della Costituzione e della Cedu. Costituzione e Cedu. Il dettato Costituzionale è noto, il diritto di difesa è inviolabile, perciò deve essere garantito in ogni fase, stato e grado del procedimento. La Cedu, per come interpretata dalla Corte Europea dei diritti umani, riconosce il diritto dell’imputato a vedersi assicurato, nell'ottica delineata dall'art. 6 della convenzione stessa, un processo equo garantendogli il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale, e, in particolare, nella fase del giudizio, in cui si discute della fondatezza dell'imputazione. Impossibile quindi sottrarre a detta interpretazione la normativa inerente il giudizio d’appello innestato su rito abbreviato. Il revirement delle SS.UU Le Sezioni Unite, con la n. 41432/16 , resa in tema di legittimo impedimento cagionato da non prevedibili ragioni di salute, hanno inteso occuparsi della vicenda scaturita da ricorso formato in tema di mancata presenza del difensore dovuta a ragioni di salute. Nella pronuncia viene dato atto di come punto 15 della sentenza la giurisprudenza maggioritaria di legittimità sia orientata nell'escludere l'applicazione della disciplina del legittimo impedimento nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare, anche ove si tratti di procedimenti a contraddittorio necessario, risultando quest'ultimo regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, appositamente predisposta dal legislatore. Si è affermato, con riferimento ai riti alternativi, che il contraddittorio, che in sede di gravame si svolga in forma meramente cartolare, non vanifica l'esercizio di difesa o lede il principio di eguaglianza, allorché tale possibilità consegua all'opzione, liberamente privilegiata dallo stesso imputato, di consentire l'accelerazione del procedimento in cambio di consistenti benefici sostanziali Sez. 5, n. 9249 del 15/10/2014 Sez. 5, n. 16555 del 06/04/2006 . Ritenendo dunque inapplicabile il disposto dell’art. 420- ter , comma 5, c.p.p. ai procedimenti camerali - che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. - ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria SS.UU. n. 7551/98, SS.UU. n. 15232/14 . L'art. 443 c.p.p., comma 4, dispone che il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., il quale a sua volta richiama l'art. 127 c.p.p., che disciplina il procedimento in camera di consiglio, per il quale il p.m., gli altri destinatari dell'avviso di udienza nonché il difensore sono sentiti solo se compaiono. Sicché, come affermato da recenti decisioni Sez. 5, n. 25501 del 12/05/2015,Sez. 4, n. 25143 del 18/12/2014,Sez. 5, n. 9249 del 15/10/2014, Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011 , una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, non è prevista, per ragioni di speditezza e concentrazione intrinseche alla natura del procedimento, la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore con la conseguenza che l'eventuale impedimento di quest'ultimo non costituisce motivo di rinvio, sempre che non si debba procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In appello, seguito da giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ciò che rileva sarebbe esclusivamente il legittimo impedimento dell'imputato e non quello del difensore il quale viene ascoltato solo se compare . L’articolo 599 c.p.p In quest’ottica il richiamo effettuato dall'art. 599 c.p.p., comma 1, all'art. 127 c.p.p., comma 3, a norma del quale i difensori sono sentiti se compaiono , riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l'interpretazione secondo la quale la partecipazione all'udienza del difensore, pur facoltativa, lascia comunque possibilità di scelta se comparire o no, senza che su detta scelta possa interferire un evento imprevisto e imprevedibile o costituito da forza maggiore che impedisca al difensore concretamente di partecipare all'udienza. Pena la limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell'imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale così le SS.UU. . Ergo dopo lunga, faticosa e pesante elaborazione giurisprudenziale si è giunti a certificare, anche attraverso le pronunce delle singole sezioni successive al revirement imposto dalle SS.UU., ciò che avrebbe dovuto forse essere considerato indiscutibile postulato ovvero che la presenza del difensore in ogni stato e grado del procedimento non possa mai considerarsi irrilevante dal momento che essa costituisce esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente protetto e garantito. Fastidiosa si, irrilevante no.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 novembre 2016 2 gennaio 2017, n. 8 Presidente Fumu Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28/09/2015, la Corte d'appello di Trieste confermava nei confronti di C.V. la pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Treviso in data 16/06/2009 che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza, C.V. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi - primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta del difensore di differimento dell'udienza del 28/09/2015 nonostante il legittimo, assoluto e prontamente comunicato impedimento a comparire del difensore in ragione della ricorrenza di concomitante impegno professionale - secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 2 cod. pen. in particolare, si censura la decisione che ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti senza verificarne gli elementi di riscontro - terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 62 n. 4 e 133 cod. pen. in particolare, nell'omettere di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e nell'escludere un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello praticato, la Corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento dell'imputato che aveva da subito ammesso le proprie responsabilità ed aveva avanzato richiesta di rito abbreviato, anche ai fini di una rapida definizione del processo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo e, come tale, risulta meritevole di accoglimento. 2. Risulta dagli atti del procedimento - il cui accesso è pienamente consentito dalla tipicità del vizio denunciato - che, in data 24/09/2015, l'avv. Nello Sgambato, unico difensore di fiducia di C.V. , officiato dell'incarico nella medesima data, in presenza delle condizioni previste dall'art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen., chiedeva alla Corte d'appello di Venezia il rinvio ad altra data dell'udienza fissata per il 28/09/2015 con sospensione dei termini di prescrizione. Evidenziava l'istante come, nella medesima data del 28/09/2015, lo stesso risultasse impegnato in ben altri quattro procedimenti penali nei confronti, rispettivamente di G.A., di S.U., di S.M. e di D.P.D., tutti avanti la medesima autorità giudiziaria Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che al momento lo scrivente si trovava nell'impossibilità di nominare sostituti processuali in quanto presso lo studio non vi sono altri collaboratori abilitati a presenziare innanzi alla Corte di Appello. 2.1. La Corte territoriale, con provvedimento reso all'udienza del 28/09/2015, pur dando atto che l'avv. Sgambato era stato nominato solo tre giorni prima dell'udienza, considerando tardiva la nomina e la facoltatività della presenza del difensore all'udienza, in assenza di quest'ultimo, respingeva la richiesta di differimento e disponeva procedersi oltre. 2.2. Va preliminarmente evidenziato come, a parere del Collegio, debba essere pienamente seguita la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applichi l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore cfr., Se. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, Rv. 266531 Sez. 3, n. 35576 del 05/04/2016, Lattanzi, Rv. 267632 . 2.2.1. Risulta pacifico che l'udienza camerale alla quale il difensore non ha partecipato adducendo un legittimo impedimento fosse stata fissata dalla Corte d'appello a norma del combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 cod. proc. pen., trattandosi di un procedimento che in primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato. 2.2.2. La Corte d'appello, pur contestando la fondatezza nel merito di detto impedimento avendone valutato la tardività della relativa rappresentazione, ha comunque ritenuto che, in ogni caso, la richiesta di differimento non potesse trovare accoglimento a ragione della forma dell'udienza rito camerale che non prevede, per ragioni di speditezza e di concentrazione, intrinseche alla natura dello stesso, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore , con la conseguenza che, in situazioni del genere, l'eventuale impedimento di quest'ultimo non costituisce motivo di rinvio, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2.3. In particolare, si è più volte affermato che al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, perché in tale udienza la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6907 del 24/11/2011, dep. 2012, Ganceanu, Rv. 252401 . E, in questa stessa ottica, si è affermato che il contraddittorio è assicurato, quanto al difensore, dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, con la conseguente irrilevanza dell'assenza del difensore stesso, anche se causata da un legittimo impedimento Sez. 6, n. 14396 del 19/02/2009, P.O. in proc. Leoni e altri, Rv. 243263 , con la conseguenza che, la nullità del procedimento per mancata comparizione del difensore, consegue esclusivamente al difetto di notifica dell'avviso di fissazione di udienza Sez. 5, n. 36623 del 16/07/2010, Borra e altri, Rv. 248435 Sez. 6, n. 40542 del 23/09/2004, Di Gregorio, Rv. 230260 . 2.3.1. Tale orientamento non può essere condiviso, ove solo si consideri che l'art. 420, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in relazione all'udienza preliminare, pur avendo quest'ultima natura camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell'imputato. Tale disposizione deve infatti trovare applicazione, per identità di ratio, anche nel procedimento camerale d'appello Sez. 2, n. 13033 del 11/10/2000, Matranga, Rv. 217507 . Né osta a tale conclusione il disposto dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale i difensori sono sentiti se compaiono questa norma si limita, infatti, a sancire il diritto del difensore, senz'altro coessenziale alle linee fondanti del sistema accusatorio, di modellare il proprio atteggiamento processuale sulla strategia difensiva prescelta e quindi di decidere se comparire o meno all'udienza camerale, senza che la sua mancata comparizione determini alcuna conseguenza processuale. E, del resto, una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all'udienza camerale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano materialmente la partecipazione all'udienza, perché la compressione del diritto di difesa che innegabilmente viene a determinarsi in questo caso, non appare giustificabile con la salvaguardia delle esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale, che non possono prevalere su fondamentali istanze di garanzia dell'imputato, ineludibili quale che sia il modulo processuale adottato. 2.3.2. La diversa soluzione, qui condivisa, appare più conforme ai principi costituzionali, dai quali discende che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa debba essere comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale. E tale conclusione si impone a maggior ragione laddove la regiudicanda si trovi in fase decisoria e si discuta, quindi, della fondatezza dell'imputazione, come nel giudizio abbreviato, che - tanto in primo grado che in appello - attribuisce al giudice la piena cognizione del merito dell'accusa, con la conseguente necessità di esaminare approfonditamente e di sottoporre ad un adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, ogni risultanza acquisita. In altri termini, la necessità del contraddittorio è da ritenersi ineludibile allorché la decisione abbia per oggetto la responsabilità dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto ed ogni altra questione di merito. Ed appare difficile sostenere che, laddove si assuma che il legittimo impedimento a comparire del difensore sia irrilevante, il contraddittorio possa non ritenersi vulnerato basti pensare alla possibilità, che è data al giudice d'appello dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, qualora questa sia assolutamente necessaria, anche nell'ambito del giudizio abbreviato di appello cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145 . 2.3.3. Né è sostenibile che l'interpretazione contraria trovi fondamento nel disposto dell'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. infatti, tale disposizione, che prevede il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire, non esclude espressamente che il rinvio possa essere disposto in presenza di un legittimo impedimento del difensore. Si tratta, del resto, di una norma del tutto estranea alla problematica inerente al legittimo impedimento del difensore, come si evince dal tenore testuale della disposizione, nella quale manca ogni riferimento a questo soggetto processuale con la conseguenza che da essa non può ricavarsi alcun argomento né a favore né contro l'opzione ermeneutica relativa alla rilevanza dell'assoluto impedimento a comparire del difensore, nei giudizi camerali. 2.3.4. Da qui la riaffermazione del principio secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento ne deriva che, se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento è celebrato senza cha la mancata comparizione determini l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. se invece - come nel caso qui in esame - il difensore non compare ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio impedimento a comparire chiedendo un differimento dell'udienza, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'esistenza o meno di un legittimo impedimento e ad assumere i provvedimenti di conseguenza. 2.4. Nella fattispecie, detta valutazione è stata operata dalla Corte d'appello che, entrando nel merito della richiesta di differimento, ne ha escluso la fondatezza sulla base della ritenuta intempestività. Le valutazioni della Corte territoriale non sono accoglibili. 2.4.1. Invero, come da costante insegnamento della - ancora una volta - richiamata giurisprudenza di legittimità, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore a prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato d rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio cfr., Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 . 2.4.2. Nella fattispecie, nessuna tardività colpevole può imputarsi al difensore istante che, immediatamente dopo essere stato officiato della nomina, ha rappresentato i concomitanti quattro impegni professionali tutti davanti alla medesima sede processuale , evidenziando per ognuno il profilo di delicatezza e di improrogabilità che ne impedivano o ne sconsigliavano di richiedere il differimento davanti all'altra autorità giudiziaria in uno l'assistito risultava detenuto in altro sottoposto a misura cautelare non detentiva in altri due erano già stati concessi precedenti differimenti ed uno di essi prevedeva la discussione finale . In ogni caso, la valutazione comparativa degli interessi in conflitto cfr., Sez. 1, n. 12500 del 23/09/1999, Dell'Aquila, Rv. 214572, secondo cui, il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo ed il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi , rendeva evidente che la partecipazione del difensore al processo veneziano avrebbe imposto il differimento di tutti gli altri quattro procedimenti avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un evidente diseconomia complessiva non bisognevole - attesa la sua decisività - di particolari riflessioni. A tutto questo si aggiunga che il difensore ha anche adeguatamente rappresentato l'impossibilità di farsi sostituire nel processo avanti al quale ha avanzato istanza di rinvio. 3. La fondatezza del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita ogni valutazione in ordine agli altri motivi di doglianza proposti. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio consegue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.