Affidamento in prova ai servizi sociali e condotta successiva al reato

La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non può mai prescindere da una valutazione della condotta del condannato che guardi al compimento di comportamenti positivi messi in atto successivamente alla commissione del reato. Tale valutazione non può fermarsi alla sola gravità del reato commesso e ai soli elementi negativi intervenuti durante la condotta illecita.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41/17 depositata il 2 gennaio. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, pronunciandosi sull’istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, rigettava la richiesta del condannato, giustificando il provvedimento con l’estrema gravità dei reati contestati e l’elevata capacità a delinquere dimostrata dallo stesso. La gravità della condotta era inoltre sottolineata inoltre dal ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria di notevole esperienza che egli ricopriva. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre in Cassazione, deducendo un’assoluta carenza di ragioni giustificative del provvedimento e una scarsa valutazione del percorso rieducativo seguito dopo la commissione dei reati. Fondamentale importanza della condotta successiva alla commissione del reato. La Corte, a fronte del principio di legge secondo cui, per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria una doppia valutazione della condotta del condannato, afferma che il Tribunale di sorveglianza in questione, soffermandosi sui soli elementi negativi della condotta pregressa, ometteva di verificare la sussistenza di fattori che consentivano di affermare un’evoluzione positiva della personalità del condannato. Fondando il suo giudizio sulla gravità dei reati commessi e sulla sua pregressa esperienza professionale, il Tribunale trascurava di valutare la condotta successiva al compimento dei reati tenuta dal condannato durante la custodia cautelare in carcere, non consentendo lo svolgimento di una corretta valutazione sulla sua possibile rieducazione. Pertanto il ricorso può dirsi fondato la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 novembre 2016 – 2 gennaio 2017, n. 41 Presidente Mazzei – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa il 20/10/2016 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, pronunciandosi sull'istanza presentata da D.D.P., finalizzata a ottenere la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale richieste congiuntamente - in riferimento al residuo di pena, al netto del presofferto, di anni due, mesi tre e giorni venti di reclusione, di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 09/07/2012 - dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della detenzione domiciliare e rigettava la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. In questo contesto processuale, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di concessione della detenzione domiciliare derivava dall'insussistenza dei presupposti di legge mentre, il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale veniva giustificato dall'estrema gravità dei reati contestati al D.P. e dall'elevata capacità a delinquere dimostrata dal condannato - un ufficiale di polizia giudiziaria di notevole esperienza professionale - nella commissione delle condotte illecite presupposte. 2. Avverso tale ordinanza il D.P., a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in relazione alla richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, i cui presupposti erano stati valutati con un percorso argomentativo illogico e manifestamente contraddittorio, che non teneva conto del comportamento pienamente collaborativo mantenuto dal D.P. dopo la commissione dei reati presupposti. Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato risultava assolutamente carente sotto il profilo delle ragioni giustificative di esso, non soffermandosi in termini congrui sul percorso rieducativo seguito dal D.P. dopo la commissione dei reati presupposti, che imponeva di ritenere avviato quel percorso di rivisitazione critica del proprio vissuto indispensabile per l'ottenimento del beneficio penitenziario oggetto di valutazione. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento consolidato il principio di diritto secondo cui Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, I., Rv. 264602 . In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Napoli non ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, non esplicitando in termini intellegibili il percorso argomentativo seguito per pervenire al rigetto del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal D.P. Si consideri, in proposito, che, nel denegare la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di valutazione, il Tribunale di sorveglianza di Napoli fondava il suo giudizio sulla gravità dei reati commessi dal D.P. e sulla sua pregressa esperienza professionale di appartenente alle forze dell'ordine, trascurando di valutare il comportamento e l'atteggiamento del condannato dopo la commissione dei fatti per i quali gli era stata irrogata la condanna di cui si controverte. In questo modo, si ometteva di verificare la sussistenza di elementi concreti che consentivano di affermare un'evoluzione positiva della personalità del D.P. e l'esistenza di condizioni che ne rendevano possibile il reinserimento sociale attraverso la concessione del beneficio penitenziario richiesto, dai quali il giudizio prognostico espresso non poteva prescindere cfr. Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, G., Rv. 244322 Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553 . Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale del provvedimento in esame, esplicitato a pagina 2, nel quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli osservava, in termini assertivi e senza una valutazione analitica degli elementi sintomatici richiamati, che, nel caso di specie, mancavano elementi indicativi dell'acquisizione, da parte del condannato [ ] di adeguate capacità di rivisitazione critica del suo vissuto criminale, e dunque non possono dirsi in alcun modo integrati, in modo concreto ed efficace, quei presupposti di resipiscenza e di disconoscimento dei pregressi disvalori che porterebbero a una prognosi favorevole . 2. A tutto questo occorre aggiungere che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, oltre a formulare un giudizio in termini non attuali, non prendeva in considerazione gli elementi addotti dalla difesa del D.P. in sede di presentazione della richiesta di concessione dei benefici penitenziari presupposti, tra i quali occorreva considerare la condotta tenuta dal condannato durante la custodia cautelare in carcere, l'attività lavorativa svolta dopo la sua liberazione e il servizio di volontariato attestato dalla documentazione allegata all'istanza in esame. Tali elementi assumevano, nel caso di specie, una specifica valenza ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità del D.P., anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dai reati presupposti - che risultavano commessi tra il 2009 e il 2010 - che imponeva una valutazione più analitica di quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in ordine al percorso rieducativo avviato dal D.P., al fine di valutarne la rilevanza in relazione alla richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di cognizione. In questa cornice, occorre ribadire che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non possono assumere rilievo decisivo, in negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, né può richiedersi, in positivo, la prova che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità - dalla quale non si può concretamente prescindere - emerga che un siffatto processo critico sia stato positivamente avviato. Al contempo, per la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere - al contrario di quanto riscontrabile nell'ordinanza impugnata - dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva, come costantemente affermato da questa Corte cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, I, cit. . 3. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della domanda dell'affidamento in prova al servizio sociale, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda dell'affidamento in prova al servizio sociale e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.