Gratuito patrocinio: il reddito del familiare convivente non rileva nel caso in cui egli sia la persona offesa

Nella determinazione del reddito complessivo familiare, previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ai fini del riconoscimento del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente, quando quest’ultimo è persona offesa del reato in ordine a quale si procede.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 54484/16, depositata il 21 dicembre. Il fatto. Con la sentenza in commento il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto, annullando l’ordinanza emessa il 29/11/2012 dalla Corte d’appello di Genova la quale revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell’imputato che era stato ammesso, con provvedimento del gip del Tribunale di Genova, al gratuito patrocinio nel procedimento promosso a suo carico per tentato omicidio della figlia minore. Con informativa del 18 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate comunicava all’autorità giudiziaria il reddito del nucleo familiare del soggetto, computando lo stesso in € 17.451,00. Tale reddito superava il limite stabilito per ottenere il beneficio previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 155/2002 e pertanto la Corte d’appello di Genova provvedeva a revocare, con ordinanza, il gratuito patrocinio precedentemente riconosciuto all’imputato, il quale proponeva ricorso per Cassazione avverso tale decisione. Computo del reddito complessivo familiare per l’ammissione al gratuito patrocinio e convivente offeso. Come precisato dai Giudici della Suprema Corte, dagli atti di causa emerge che il reddito familiare dell’imputato è composto da € 3.187 riferibile all’imputato ed € 14.264,00 riferibile alla convivente. Quest’ultima, insieme alla figlia, risultava, dal decreto di giudizio immediato emesso dal gip di Genova, persona offesa dal reato. Opportunamente osserva la Corte, l’imputato non avrebbe potuto fare affidamento sul reddito prodotto dalla convivente per sostenere le spese processuali in un giudizio in cui quest’ultima è persona offesa dal reato. Con la sentenza in commento, la Corte riconosce dunque che ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito non si può tener conto del reddito prodotto dal familiare convivente, quando questi risulti persona offesa dal reato per cui si procede. Per il calcolo del reddito familiare complessivo che consente di accedere al beneficio in questione, si deve tenere conto solo di quella parte di reddito su cui l’imputato possa ragionevolmente far affidamento per sostenere le spese processuali. Pertanto, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Genova revocava l’ammissione al patrocinio gratuito dell’imputato, rinviando gli atti alla stessa Corte d’appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 luglio – 21 dicembre 2016, n. 54484 Presidente D’Isa – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova, G.P.W. veniva ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale a suo carico iniziato per tentato omicidio in danno della figlia minore G.V. ed altro fatti acc. in omissis . 2. Con informativa del 18/10/2012 l’Agenzia delle Entrate comunicava alla A.G. che il reddito del nucleo familiare del G. era stato, per l’anno 2010, di Euro 17.451,00, superiore al limite consentito per ottenere il beneficio. 3. Con ordinanza del 29/11/2012 la Corte di appello di Genova revocava l’ammissione al patrocinio gratuito dell’imputato. 4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge. Infatti la corte di merito, indotta dall’Agenzia delle Entrate, aveva erroneamente calcolato il reddito familiare, computando anche quello della convivente, persona offesa nel processo che lo vedeva imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero dagli atti richiamati nell’ordinanza e nel ricorso, emerge che nel 2010 il reddito familiare del ricorrente era così composto Euro 3.187,00 riferibile al G. Euro 14.264,00 riferibile alla convivente O.B. . Orbene va osservato che nel decreto di giudizio immediato, emesso dal G.i.p di Genova il 2/3/2011, la O. figura, unitamente alla figlia, persona offesa. Ne consegue che l’indagato non poteva fare affidamento sul reddito della convivente per far fronte alle spese della difesa in un processo nel quale la stessa convivente era persona offesa. Va pertanto affermato il seguente principio nella determinazione del reddito complessivo familiare, previsto dall’art. 76 del d.P.R. 115 del 2002, ai fini del riconoscimento del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente, quando quest’ultimo è persona offesa del reato in ordine al quale si procede. In considerazione di quanto detto, si impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.