Qual è il Tribunale competente sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali?

In tema di misure cautelari reali è stato ribadito che la richiesta di riesame debba pervenire nella Cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del gravame presentato nella Cancelleria di altro Tribunale.

In questo senso la sentenza n. 53935/16, della Cassazione, pubblicata il 20 dicembre. Il caso. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile la richiesta di riesame formulata dall’indagato avverso il decreto con cui il pm aveva convalidato il sequestro d’urgenza. Il Tribunale rilevava che l’istanza era stata depositata presso il Tribunale di Roma anziché nella Cancelleria del Tribunale di Frosinone, competente ex art. 324 c.p.p., a nulla rilevando la successiva trasmissione dell’istanza al Giudice investito del riesame e da considerarsi comunque tardiva. L’indagato ricorre in Cassazione lamentando erronea applicazione degli artt. 324 e 582 c.p.p. atteso che doveva ammettersi la possibilità di proporre il ricorso per riesame anche nella Cancelleria del luogo in cui le parti si trovavano. Il Tribunale del riesame. Ebbene, il ricorso è infondato. In tema di misure cautelari reali è stato ribadito che la richiesta di riesame debba pervenire nella Cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del gravame presentato nella Cancelleria di altro Tribunale. Dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 324 c.p.p., emerge che l’unico ufficio presso cui l’istanza va depositata è quello indicato dal comma 5, ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti . In sede di legittimità è stata però sostenuta anche differente lettura, secondo cui la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, e ciò in base al rinvio di cui al comma 2 dell’art. 324 c.p.p. alle forme di cui all’art. 582, comma 2, c.p , con la conseguenza che una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione di tempestività, che l’atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere. Si aggiunga però che tale ultima regola non può trovare applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del provvedimento di convalida del sequestro, giacché l’art. 324 c.p.p. dispone che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella Cancelleria del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. A giustificazione di tale orientamento è stato rilevato che altrimenti si porrebbe un’ intrpretatio abrogans dell’art. 324, comma 1, c.p.p., in parte qua , la cui specifica disciplina verrebbe svuotata” in ragione di un’applicazione ampia del successivo art. 582 che lo stesso art. 324, per contro, non consente. Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 novembre – 20 dicembre 2016, n. 53935 Presidente Amoroso – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2014 il Tribunale del riesame di Frosinone dichiarava inammissibile la richiesta di riesame formulata da S.G. avverso il decreto del 28 novembre 2014, e notificato il 5 dicembre 2014, in forza del quale il Pubblico Ministero procedente aveva convalidato, a norma dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro d’urgenza eseguito d’iniziativa della Polizia giudiziaria avente ad oggetto apparecchi telematici, materiale cartaceo vario e somme di denaro nell’ambito di indagini per i reati di cui all’art. 4, comma 1 e comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Il Tribunale rilevava che l’istanza di riesame era stata depositata il 12 dicembre 2014 presso il Tribunale di Roma, anziché nella cancelleria del Tribunale di Frosinone, competente a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., a nulla rilevando la successiva trasmissione dell’istanza al Giudice investito del riesame, pervenuta il 18 dicembre 2014 e da considerarsi comunque tardiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato S. a mezzo del proprio difensore. Il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione degli artt. 324 e 582 cod. proc. pen., atteso che - a mente del richiamo all’art. 582 cod. proc. pen. contenuto nell’art. 324 comma 2 cod. proc. pen. del tutto analogo nella sua formulazione alla norma di cui all’art. 309 comma 4 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali - doveva ammettersi la possibilità di proporre il ricorso per riesame anche nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti si trovavano, e ciò anche in relazione al riesame avente ad oggetto misure reali. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. La Corte intende invero dare seguito all’orientamento anche recentemente ribadito da ultimo Sez. 3, n. 12209 del 03/02/2016, Lococo, Rv. 266375 , secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 324 cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità del gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale. È stato infatti sottolineato che l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. afferma che la richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro il comma 5, a sua volta, stabilisce che sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti . Dal combinato disposto delle due norme, pertanto, già emergerebbe che l’unico ufficio presso il quale l’istanza deve essere depositata - a pena di inammissibilità - è quello indicato nel comma 5 appena richiamato. Il comma 2 della stessa norma stabilisce inoltre che la richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen A mente di quest’ultimo, salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione comma 1 Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato comma 2 . 3.2. Vero è che in sede di legittimità è stata sostenuta anche differente lettura, all’evidenza sostenuta dal ricorrente, secondo cui la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, cod. proc. pen. alle forme previste dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere da ult., Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016, Schena, Rv. 266822 . 3.3. Ciò premesso, ed in base al primo indirizzo interpretativo, è stato appunto osservato che la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale. Al riguardo, si afferma che l’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., prevede in effetti, in via generale, che le parti private e i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione, in luogo della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. A tal proposito, peraltro, si sostiene che tale regola non può trovare applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del provvedimento di convalida del sequestro, giacché l’art. 324 cod. proc. pen. cui l’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. fa richiamo , dispone che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Né a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che il menzionato art. 324 opera al successivo art. 582, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta e non già le modalità del suo deposito. A giustificazione dell’orientamento che si intende coltivare, è stato così rilevato che altrimenti si porrebbe altresì in chiaro contrasto col principio della conservazione di un significato alla normativa un’ interpretatio abrogans dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., in parte qua, la cui specifica disciplina verrebbe svuotata in ragione di un’applicazione ampia del successivo art. 582 comprensiva, cioè, anche del comma 2 , che lo stesso art. 324, per contro, non consente. Al riguardo, la normativa non lascia spazio ad una interpretazione diversa, sia perché l’art. 582 esordisce con il rispetto di discipline specifiche Salvo che la legge disponga altrimenti , sia e soprattutto perché l’art. 324, al comma 1 in combinato disposto con il comma 5, detta proprio una disciplina specifica sulle modalità di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale, che deve essere quella del Tribunale competente, al comma 2 consentendo che si attinga alla norma generale dell’art. 582 limitatamente alle forme della richiesta, e dunque non alle modalità del deposito ad es. Sez. 3, n. 31961 del 02/07/2015, Borghi, Rv. 264189 3.5. La Corte rammenta altresì che - in tema di riesame su misure cautelari personali - è stato autorevolmente sostenuto che il rinvio operato dall’art. 309, comma 4 cod. proc. pen. all’art. 582 del tutto analogo a quello contenuto nell’art. 324 deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche del comma 2, sebbene lo stesso comma 4 dell’art. 309 affermi che l’istanza deve esser presentata nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 7, e cioè quello del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o sezione distaccata nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del Giudice che ha emesso l’ordinanza. Sì da concludere che l’apparente contrasto fra l’esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di cui al comma 7 dell’art. 309 ed il successivo generico richiamo alle forme di cui all’art. 582 che potrebbe far ritenere come da quel richiamo sia esclusa la possibilità della presentazione dell’atto in diversi uffici può essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l’organo definitivo destinatario dell’istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata Sez. Un., n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922 . 3.6. Va peraltro osservato che, al di là della medesima formulazione letterale delle norme richiamate, non può sottacersi la diversa incidenza di misure che involgano direttamente la libertà personale rispetto a quelle che interessino esclusivamente beni, sì che un’interpretazione estensiva ammissibile quanto alle prime - atteso il rango, anche costituzionale, dei valori coinvolti - non pare duplicabile anche in ordine alle altre. E da potersi affermare una diversa incidenza del citato favor impugnationis , tale da ampliare solo quanto alle prime le modalità operative degli strumenti di difesa - come il ricorso per riesame - in modo da renderne più agevole e rapido l’esercizio e la materiale presentazione. D’altronde, la compressione della libertà personale a fini cautelari deve essere contenuta entro predeterminati limiti temporali ex art. 13 Cost. ai quali danno attuazione gli artt. 303 ss. cod. proc. pen. , limiti non previsti per le misure cautelari reali quel che non contrasta con alcun principio espresso dalla Carta fondamentale, atteso che lo statuto costituzionale della proprietà artt. 42, 43, 44 Cost. prevede significativi vincoli e pesanti anche se eventuali limitazioni. È certamente vero, infatti, che libertà e patrimonio sono entrambi beni elastici , quindi passibili di compressione e, poi, di riespansione, ma la compressione della libertà e la durata di tale compressione non ha, per il titolare del bene, la stessa incidenza della compressione del patrimonio Sez. U, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, Rv. 255581, cui si rimanda integralmente, recentemente ripresa da Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 - in tema di disciplina del rito camerale del ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. rispetto a quello di cui all’art. 311, stesso codice - che ha sottolineato la sostanziale differenza tra il regime cautelare personale e quello reale, che legittima opzioni procedurali diversificate . Tra le distinte opzioni, poi, è appena il caso di richiamare la stessa differente individuazione territoriale del Giudice del riesame, a norma degli artt. 309 comma 7 e 324 comma 5 cod. proc. pen., più volte ricordati, che ben giustifica ulteriormente le distinte modalità di introduzione del riesame. 4. In forza delle considerazioni che precedono, quindi, la decisione del Tribunale del riesame di Frosinone deve essere confermata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.