Aggredito con un manico di scopa: irrilevante la remissione della querela

Azzerato il non luogo a procedere” dichiarato dal Giudice di Pace. Vicenda destinata a un ulteriore approfondimento in Tribunale. Lo strumento domestico utilizzato è infatti catalogabile come arma impropria”.

Manico di scopa catalogabile come arma impropria. Riaperta perciò la vicenda relativa alle accuse nei confronti di un uomo che aveva colpito con l’oggetto domestico una persona, provocandole ferite guaribili in sette giorni. Irrilevante, difatti, la remissione della querela da parte della vittima dell’aggressione Cassazione, sentenza n. 54148, depositata il 20 dicembre . Arma. Ricostruito lo strano episodio, non paiono esserci incertezze sulla colpevolezza dell’uomo che ha percosso un suo conoscente con un manico di scopa , causandogli ferite guaribili in sette giorni . Dal Giudice di Pace, però, arriva la declaratoria di non luogo a procedere”, alla luce della remissione di querela ufficializzata dalla vittima. Questo elemento, ribattono i magistrati della Cassazione, non è sufficiente per chiudere il fronte giudiziario. Decisiva una semplice osservazione il reato di lesioni volontarie sul tavolo non è procedibile a querela . Ciò alla luce della evidente circostanza aggravante dell’impiego di armi , cioè, come detto, di un manico di scopa . Assolutamente inutile, quindi, il passo indietro compiuto dall’uomo aggredito. Carte di nuovo in Tribunale per un approfondimento sulla vicenda.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 giugno - 20 dicembre 2016, numero 54148 Presidente Bruno – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 27.5.2015 il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.N. per intervenuta remissione di querela, in relazione, tra gli altri, al reato ascrittogli di cui agli artt. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in sette giorni cagionate a T.C. con il manico di una scopa. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Salerno, lamentando la violazione dell'articolo 4/1 lett. a D.Lgs. numero 274/2000 e 6 c.p.p., in relazione all'articolo 21/1 c.p.p., 152/1 c.p. e 606, primo comma, lett. b c.p.p., limitatamente al reato di lesioni in particolare, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione di tale reato di lesioni volontarie per intervenuta remissione di querela non rientrando esso - così come contestato - non nel catalogo degli illeciti penali punibili a querela di parte di competenza del Giudice di Pace infatti, come si evince dal capo di imputazione, si tratta, invero, di lesioni volontarie aggravate ex articolo 585 c.p., perpetrate mediante l'uso di un manico di scopa, da considerarsi arma impropria ex articolo 585/2 numero 2 c.p., in relazione all'articolo 4/2 L. 110/75, aggravante questa che, ancorchè non contestata in diritto, risulta chiaramente contestata in fatto il reato in questione, pertanto, è punibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale. Considerato in diritto Il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione, non essendo il reato di lesioni volontarie in contestazione procedibile a querela. 1. Ed invero, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, all'imputato risulta in fatto contestata l'aggravante di cui all'articolo 585/2 numero 2 c.p., per essere state le lesioni, secondo quanto si legge nell'imputazione, cagionate al T. con l'uso di un manico di una scopa, da considerarsi a tutti gli effetti arma impropria. 2. In proposito, questa Corte ha evidenziato che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, legge numero 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona Sez. 5, numero 27768 del 15/04/2010 . 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per quanto di competenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 582 c.p. e dispone trasmettersi gli atti ai Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per quanto di competenza.