Va alla festa con la droga in tasca: condannato

Respinta la tesi difensiva dell’uomo fermato e controllato dalle forze dell’ordine. Impossibile sostenere che le dosi di hashish e cocaina rinvenute fossero destinate a un uso meramente personale.

Finisce male il giro alla festa del paese. L’uomo viene fermato dalle forze dell’ordine e una veloce perquisizione porta alla scoperta della droga – hashish e cocaina – nascosta in una tasca del suo pantalone. Respinta l’ipotesi di una mera dimenticanza all’uscita da casa, è inevitabile la condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio”. Cassazione, sentenza numero 53437, sezione Sesta Penale, depositata il 16 dicembre 2016 Dosi. Nessun dubbio né per i giudici del Tribunale né per i giudici della Corte d’appello le sostanze stupefacenti trovate addosso all’uomo erano destinate allo spaccio , approfittando del contesto favorevole rappresentato dalla festa popolare in paese. Secondo l’uomo, però, la condanna è eccessiva. In questa ottica egli ripropone in Cassazione la tesi dell’ esclusivo uso personale della droga. Ciò soprattutto alla luce del dato quantitativo della sostanza rinvenuta dalle forze dell’ordine cinque dosi di hashish e due dosi di cocaina . E come ulteriore giustificazione l’uomo afferma anche di aver portato fuori casa la droga solo perché se l’era dimenticata in tasca . Ogni obiezione si rivela però inutile, ribattono i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, è corretto ritenere che il portare la droga in un luogo pubblico , cioè la festa popolare allestita in paese, era finalizzato alla cessione , essendo più facile in quel contesto il contatto con potenziali compratori.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 novembre – 16 dicembre 2016, n. 53437 Presidente Rotundo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia - a seguito di gravame interposto dall'imputato M.B. avverso la sentenza emessa il 7.5.2011 dal locale Tribunale - in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dalla imputazione di cessione di sostanza stupefacente perché il fatto non sussiste, concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, trattandosi di detenzione ad esclusivo uso personale. Illogicamente la Corte di merito avrebbe desunto la destinazione allo spaccio del modesto quantitativo di stupefacente 5 dosi di hashish e 2 dosi di cocaina che ben l'imputato poteva aver portato fuori casa essendoselo dimenticato in tasca. Del pari illogica sarebbe l'affermazione secondo la quale il predetto sarebbe stato consapevole che nel contesto della festa dove si era recato avrebbe potuto più facilmente cedere lo stupefacente, posto che risulta in atti che egli mai si allontanò dal tavolo dove era seduto con amici e familiari. In ogni caso risultava - dalle sue dichiarazioni - abituale assuntore di stupefacente ed il quantitativo ritrovatogli - non frazionato e non occultato, né accompagnato da somme che si potessero ritenere provento di spaccio - era compatibile con l'assunto. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di merito avrebbe determinato la pena operando una modifica in pejus della stessa, partendo da una pena base pari al doppio del minimo edittale - mentre il Tribunale aveva considerato una pena base superiore di un quarto rispetto alla minima all'epoca vigente. Inoltre, illogicamente non sarebbero state concesse nella massima estensione le attenuanti generiche pur essendo stata riconosciuta la non gravità del fatto. Infine, ancorché si richiami la sentenza impugnata nel resto confermata, non risulta essere stata concessa la sospensione condizionale della pena ivi statuita. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4.1. In tema di sostanze stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone,Rv. 241604 principio affermato anche in fattispecie concreta analoga a quella in esame da Sez. 6, n. 19788 del 01/04/2008, Tavera, Rv. 239963 . 5. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e giuridici, desumendo la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato nelle tasche dell'imputato hashish per 5 dosi medie giornaliere e cocaina pura al 98,08% per 2,71 dosi medie giornaliere in due bustine non termosaldate unitamente a 60 euro, escludendo non illogicamente la validità dell'assunto difensivo secondo il quale detto stupefacente era sostanzialmente rimasto nella tasca pensando di farne uso personale, ritenendo - invece - che il suo porto nel luogo pubblico per una festa popolare presso il quale era con i suoi familiari escludeva tale uso personale, facendo deporre per la sua sistemazione presso terzi non illogicamente essendo escluso che esso costituisse una scorta personale della quale non vi era alcun bisogno di portarla all'esterno. Del resto - ha annotato la sentenza impugnata - a fronte della prima dichiarazione secondo la quale egli faceva uso saltuario della cocaina, solo in sede di gravame allegava la abitualità della assunzione. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato, quando non censura l'esercizio discrezionale del potere demandato al giudice di merito, nella specie esercitato senza vizi logici e giuridici, infliggendo una pena prossima ai minimi edittali. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.