In quali casi si configura l’errore di fatto nel giudizio di legittimità?

L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53657/16 depositata il 16 dicembre. Il caso. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di condanna sulla cui scorta il giudice di prime cure lo aveva ritenuto responsabile di coltivazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’imputato era stato identificato nelle immediate vicinanze di un lotto di terreno coltivato a canapa indiana, con all’interno attrezzature per il lavoro agricolo e diversi mozziconi di sigaretta a seguito di accertamenti tecnici effettuati attraverso una comparazione del DNA rinvenuto sui mozziconi con quello presente sul suo spazzolino da denti, era emersa la compatibilità di tali campioni e, pertanto, la diretta responsabilità dell’imputato nella coltivazione illecita de qua . Avverso la sentenza della Suprema Corte veniva nuovamente proposto ricorso per Cassazione, ma stavolta ex art. 625- bis c.p.p., eccependo la sussistenza di errori percettivi nell’alveo della stessa in primis , l’avere ritenuto gli accertamenti tecnici effettuati sui reperti quali atti ripetibili in secundis , l’omessa presa in esame della circostanza relativa ai mozziconi di sigaretta utilizzati per l’esame di comparazione del DNA. L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità. L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625- bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Donde, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio inoltre, sono estranei dall’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere, anche se risoltisi in travisamento del fatto, soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Esame e comparazione del DNA accertamento ripetibile o no? La prima e la seconda censura non solo erano state pienamente comprese dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, ma erano state anche chiaramente disattese sulla base di un preciso dato fattuale, ovvero che il campione dal quale era stato estratto il DNA non era andato distrutto e, pertanto, l’accertamento avrebbe potuto eventualmente essere ripetuto donde, l’accertamento era da ritenersi ripetibile, con la conseguenza che era stato correttamente acquisito ed utilizzato in dibattimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 359 e 511 c.p.p In effetti, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui per gli accertamenti tecnici sul materiale biologico, l’attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche. Per tali ragioni, entrambe le censure sono state valutate quali manifestamente infondate alla stregua del principio di diritto secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. L’omessa motivazione di un motivo di ricorso. In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la pur sussistente omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso è irrilevante a se il motivo proposto è stato implicitamente disatteso b se l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione c se l’omessa decisione non sia decisiva, ossia se da essa non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 novembre - 16 dicembre 2016, n. 53657 Presidente Prestipino – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 6253/2016, pronunciata il 26/11/2015, la sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto da M.A. contro la sentenza con la quale, in data 10/03/2015, la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile di coltivazione di un ingente quantitativo di cannabis indica. 2. Contro la suddetta sentenza, M.A. , a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. deducendo la violazione degli artt. 606 lett. c e cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 359-360 cod. proc. pen 2.1. Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue in data 11/06/2005, i C.C., nel corso di una perlustrazione in contrada , procedevano all’identificazione del M. e del minore F. . Successivamente, in data 14/06/2005, a pochi metri di distanza dal luogo dove era stato controllato il M. , fu trovato un sottopassaggio celato tra cespugli di rovo alla fine dei quali insistevano tre lotti di terreno coltivati a canapa indiana. All’interno di un capanno, furono rinvenuti attrezzatura di lavoro che serviva alla coltivazione, nonché, alcuni mozziconi di sigaretta. In data 22/06/2005, la Procura della Repubblica conferiva incarico al Ris di Messina, ex art. 360 cod. proc. pen., di eseguire accertamenti tecnici di natura biologica e dattiloscopica sui reperti rinvenuti nel capanno. In data 12/10/2005, venivano sequestrati presso l’abitazione del M. , tre spazzolini da denti. In data 15/10/2005 il Pubblico Ministero delegava, sempre ex art. 360 cod. proc. pen., il Ris di Messina affinché accertasse - tramite analisi comparativa se il profilo genotipico del M. risultante da quello individuato sugli spazzolini corrispondesse a quello rinvenuto sui reperti prelevati nel capanno. Dalla suddetta operazione di confronto, fra il DNA estratto dai mozziconi di sigaretta e quello prelevato dagli spazzolini da denti, emergeva che il Dna era lo stesso e che, quindi, apparteneva al M. . La difesa, però, eccepiva l’inutilizzabilità degli esiti del suddetto esame comparativo svolto sugli spazzolini da denti non di quello volto all’estrazione del Dna dai reperti prelevati nel capanno e, quindi, dai mozziconi di sigaretta in quanto, come risultava testualmente dalla stessa relazione del RIS, il tecnico delegato all’accertamento dichiarava che per mera svista non aveva preso conoscenza della nuova delega ex art. 360 cod. proc. pen. e quindi, aveva omesso ogni e qualsiasi avviso alle parti interessate . La suddetta eccezione, però, fu respinta in tutti i gradi di giudizio, in quanto i giudici ritennero, che si verteva in un’ipotesi di accertamento ripetibile e non quindi, di un accertamento irripetibile come tale inutilizzabile essendo stato eseguito senza le garanzie della difesa ossia senza l’avviso e la presenza del ctp nominato dalla difesa dell’imputato. 2.2. Ad avviso del ricorrente, il PRIMO ERRORE PERCETTIVO in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione consisterebbe nell’avere ritenuto gli accertamenti tecnici effettuati sui reperti quali atti ripetibili. Sostiene, infatti, il ricorrente che il prelievo del DNA è di per sé un’operazione tecnica che assume l’elemento dell’irripetibilità nel momento in cui viene effettuato su un oggetto che oltre ad essere esposto a possibili contaminazioni, contiene un numero limitato di tracce biologiche, da qui l’impossibilità di poter effettuare reiteratamente l’esame. L’estrazione del Dna da una traccia biologica così esigua è destinata, per il solo fatto di essere trattata, alla sua distruzione. In tal caso, l’irripetibilità è originaria e non può essere ricondotta all’insorgenza di cause imprevedibili, da qui la scelta che ha portato il Pubblico Ministero a procedere ex art. 360 cod. proc. pen. Se la Suprema Corte avesse correttamente letto gli atti processuali certamente si sarebbe avveduta che l’estrazione del campione biologico dallo spazzolino da denti e la successiva comparazione erano stati effettuati in violazione del diritto difensivo al contraddittorio e conseguentemente avrebbe dichiarato la nullità dell’accertamento e quindi la utilizzabilità della prova medesima . 2.3. Il SECONDO ERRORE PERCETTIVO in cui sarebbe incorsa la Cassazione, sarebbe quello di avere erroneamente ritenuto che gli accertamenti tecnici effettuati nell’ambito del procedimento penale in oggetto si sarebbero svolti senza soluzione di continuità . Sostiene, infatti, il ricorrente che se la Corte di cassazione avesse preso visione degli atti prodotti, avrebbe dovuto rilevare in primis che l’accertamento tecnico era stato disposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. proprio perché atto irripetibile e soprattutto non sarebbe giunta ad affermare, o meglio, a riportare in maniera asettica quanto sostenuto nella sentenza della corte di Appello che cita pedissequamente, che le operazioni si sarebbero svolte senza soluzioni di continuità . 2.4. Il TERZO ERRORE PERCETTIVO consisterebbe nel fatto che la Corte di cassazione avrebbe omesso di prendere in esame la circostanza relativa ai mozziconi di sigaretta utilizzati per l’esame di comparazione del Dna la difesa ha lamentato in maniera puntuale l’assenza nel verbale di sequestro di una immagine fotografica relativa ai predetti mozziconi, nonostante la minuziosità con cui erano stati repertati tutti gli altri oggetti ritrovati all’interno del capanno esistente sulla piantagione che sono stati riprodotti fedelmente mediante la riproduzione fotografica . Considerato in diritto 1. PRINCIPI DI DIRITTO. In punto di diritto, va premesso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Di conseguenza 1 qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio 2 sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie ex plurimis SSUU 16103/2002 Rv. 221280 SSUU 37505/2011 Rv. 250527 SSUU 18651/2015 Rv. 263686 Cass. 6770/2008 Rv. 239037 Cass. 14296/2014 Rv. 259503 Cass. 37243/2014 Rv. 260817. 2. LA VICENDA PROCESSUALE. 2.1. LA SENTENZA DI APPELLO. A pag. 5 della sentenza di appello si legge con il primo motivo d’appello I difesa eccepisce la nullità della Ct genotipica per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità dei risultati essendosi trattato di accertamenti tecnici irripetibili ed essendosi proceduto alla comparazione delle tracce di Dna senza le garanzie difensive quello che lamenta la difesa è che non si sia proceduto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. al prelievo delle tracce di Dna dallo spazzolino da denti sequestrato presso l’abitazione del M. ed alla comparazione di queste tracce con quella già prelevate dai mozziconi di sigaretta . La Corte territoriale, respinse l’eccezione adducendo la seguente motivazione in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l’osservanza delle garanzie difensive. Quanto poi alla comparazione fra i campioni repertati e quelli provenienti dall’imputato si tratta di atto ripetibile salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione e non è questo il caso di specie posto che le tracce dai mozziconi sono state prelevate con le garanzie difensive ed il campione sequestrato presso l’imputato, secondo quanto dichiarato dal CT non è andato distrutto, con la conseguente ripetibilità del prelievo e della comparazione . Si tratta in altri termini di attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile . Quindi la Corte territoriale, pur non negando che il Pubblico Ministero avesse disposto gli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen. e, pur ammettendo che l’esame di comparazione fra il Dna estratto dai mozziconi di sigaretta e quello estratto dagli spazzolini non si era svolto nel contraddittorio delle parti come d’altra parte aveva comunicato lo stesso RIS adducendo una svista del tecnico incaricato delle operazioni , superò la suddetta eccezione, perché, ritenne, in fatto, che quegli accertamenti fossero ripetibili perché il campione dal quale era stato estratto il Dna secondo quanto dichiarato dal CT non è andato distrutto, con la conseguente ripetibilità del prelievo e della comparazione da qui, la conclusione giuridica secondo la quale, correttamente pertanto, si è proceduto ad acquisire le risultanze degli accertamenti, ripetesi ripetibili, mediante l’esame in dibattimento del consulente tecnico a mente dell’art. 359 cod. proc. pen. ed acquisizione successiva della relazione mediante lettura ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen. . In altri termini, la Corte territoriale, in considerazione del fatto che il campione dal quale era stato prelevato il Dna dell’imputato, era ancora disponibile non essendo andato distrutto a causa della suddetta operazione, qualificò giuridicamente quella operazione come accertamento tecnico ripetibile nonostante il Pubblico Ministero avesse disposto che fosse eseguito con le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen. e, quindi, utilizzabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 359-511 cod. proc. pen 2.2. IL PRIMO ERRORE PERCETTIVO. Nel proporre ricorso contro la suddetta sentenza, la difesa scriveva pag. 2 ss del ricorso la censura è la seguente l’estrazione del materiale biologico dal reperto spazzolini da dente è avvenuta in assenza di qualsiasi avviso e, conseguentemente, della presenza del difensore e di consulenti dell’indagato. Dal che discende la nullità dell’accertamento compiuto in violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. con ogni conseguenza. Nullità a regime intermedio, poi, tempestivamente eccepita dalla difesa . La difesa pag. 7 ricorso , poi, nel confutare la motivazione addotta dalla Corte territoriale, spiegava il motivo per cui, a suo avviso, l’accertamento era irrepetibile, nei seguenti termini Sarebbe ripetibile, per intenderci, il prelievo di materiale biologico dal vivente il tampone orale potrà ripetersi ad libitum ed il materiale raccolto sarà sempre nel 99,996 dei casi almeno appartenente al soggetto in questione. Non lo è più allorquando la traccia biologica è ricavata da un veicolo di seconda mano come ad esempio lo spazzolino nel caso che ci occupa qui le tracce biologiche del vivente che lo ha utilizzato sono in numero finito, tanto che, esauritele, nessun ulteriore prelievo darà esiti di sorta, oltre che esposte - come accade anche nel caso di specie a possibili contaminazioni. Né si dica che, in tale ultimo caso, il prelievo è comunque ripetibile almeno per il numero di volte corrispondente al numero di tracce biologiche estraibili. L’argomento, infatti, è logicamente debole, per non dire fallace il numero di tracce biologiche presenti sul reperto non è conoscibile ex ante 1, 10 o 100 lo si saprà solo una volte che siano esaurite e tali tracce sono poi soggette a decadimento con il trascorrere del tempo e più o meno velocemente a seconda delle modalità di conservazione la cautela e, con essa, il rispetto di tutte le garanzie difensive deve essere elevato. Ma poi che siano dieci o cento le tracce, l’estrazione di una di esse è per forza atto irripetibile una volta estratta quella traccia biologica non sarà ulteriormente estraibile. Si obbietterà che l’argomento vale anche per la traccia estratta dal vivente in senso assoluto è vero, ma mentre la traccia estratta dal vivente è certamente a lui riconducibile - e ripetere l’operazione non altera il risultato per legge matematica - la traccia estratta dal mezzo di seconda mano è solo probabilmente riferibile al soggetto indagato e se il prelievo fosse effettuato senza l’ossequio delle regole operative condivise dalla comunità scientifica - verifica che costituisce una delle ragioni della presenza difensiva - l’errore potrebbe essere irreparabile . Alla suddetta censura, questa Corte, dopo averla correttamente illustrata cfr § 2 del Considerato in diritto , così replicò Questa Corte si è espressa nel senso che per gli accertamenti tecnici su materiale biologico, l’attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche Sez. 2, 27 novembre 2014, dep. 20 gennaio 2015, n. 2476 . Al riguardo, può dunque affermarsi che la attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile ogni volta che sia assicurata la corretta conservazione dei supporti documentali che ostendono l’impronta genetica. Ne discende che può essere sempre effettuata la rinnovazione della verifica acquisita al fascicolo del dibattimento dalla parte interessata e non limitarsi a richiedere l’inutilizzabilità . Quindi, questa Corte - ritenuto provato in fatto che il campione dal quale era stato prelevato il Dna non era andato distrutto - disattese la censura a perché corretto l’utilizzo e l’acquisizione degli accertamenti ripetibili, procedendo all’esame in dibattimento del consulente a norma dell’art. 359 c.p.p. e all’acquisizione ex art. 511 c.p.p non è contestabile quanto correttamente argomentato dalla Corte d’appello che la natura irripetibile dell’accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente su reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del DNA sulla stessa presente b perché la difesa avrebbe potuto chiedere la rinnovazione della verifica acquisita al fascicolo del dibattimento dalla parte interessata e non limitarsi a richiedere l’inutilizzabilità . Questa essendo gli esatti termini in cui si è svolta la vicenda processuale, non è dato comprendere in quale errore di fatto sarebbe incorsa la Corte di Cassazione. Infatti, la censura era stata perfettamente compresa così come lo era stata dalla Corte territoriale ed è stata disattesa sulla base di un preciso e pacifico dato fattuale il campione dal quale era stato estratto il Dna non era andato distrutto e, quindi, l’accertamento, volendo, ben avrebbe potuto essere ripetuto dal quale è stata tratta una precisa conseguenza di diritto e cioè che, nella specie, l’accertamento doveva ritenersi ripetibile e, quindi, correttamente, era stato acquisito ed utilizzato in dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 359-511 cod. proc. pen. anche perché la difesa si era limitata ad eccepire la inutilizzabilità e non anche a chiedere la rinnovazione della verifica acquisita al fascicolo del dibattimento . Quello che, dunque, è certo è che non è ipotizzabile alcun errore di fatto secondo la nozione illustrata supra al § 1 - nella decisione di questa Corte. In realtà, il ricorrente confonde e sovrappone la nozione di errore di fatto con quella di errore di diritto la censura, infatti, è tutta tesa ad ottenere sebbene sulla base degli stessi identici presupposti fattuali - una nuova ed alternativa conclusione giuridica a sé favorevole accertamento irripetibile e quindi inutilizzabile proprio sul presupposto inespresso ma chiarissimo nell’impostazione di tutto il ricorso di un preteso errore di diritto in cui sarebbero incorse sia la Corte territoriale che questa Corte di legittimità il che, per quanto illustrato supra § 1, deve ritenersi inammissibile. 2.3. IL SECONDO ERRORE PERCETTIVO. L’inammissibilità della censura in ordine al primo preteso errore percettivo supra § 2.2. parte narrativa , assorbe anche il preteso secondo errore percettivo supra § 2.3. parte narrativa per la semplice ragione che si tratta, a ben vedere, della medesima questione finalizzata all’annullamento della sentenza di questa Corte per la pretesa inosservanza delle garanzie difensive derivanti dall’accertamento irripetibile, censura, però, come si è illustrato, priva di alcun giuridico fondamento perché, per come la vicenda è stata ricostruita in fatto e per la qualificazione giuridica che ad essa è stata data accertamento ripetibile , non era affatto necessario che quegli accertamenti ripetibili fossero assistiti da alcuna garanzia difensiva. In conclusione, le censure relative sia al primo che al secondo errore percettivo, devono ritenersi manifestamente infondate alla stregua del seguente principio di diritto Il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite in terminis Cass. 46065/2014 Rv. 260819. 2.4. IL TERZO ERRORE PERCETTIVO. Il suddetto errore sarebbe consistito in una omessa motivazione su uno dei motivi di ricorso in cui sarebbe incorsa questa Corte cfr supra § 2.4. in parte narrativa . 2.4.1. I PRINCIPI DI DIRITTO. In punto di diritto, va premesso che, per consolidata giurisprudenza, è pacifico il seguente principio L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso ex plurimis SSUU 16103/2002 Rv. 221283 Cass. 16287/2015 Rv. 263113. In particolare, si è, poi, chiarito che l’omissione dell’esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione, quando pure in astratto sussista, si risolve, di per sé, in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono peraltro che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell’errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti dipesa da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, ovverosia quando l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. In quest’ottica avvertendosi la necessità di ricordare con Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno che il disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante o rigettato. Sicché non solo non è in nessun caso deducibile ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., la mancanza di espressa disamina di doglianze che non siano decisive o che debbano considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola dell’art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione. Alla chiarezza di tali arresti può soltanto aggiungersi che proprio sulla scorta del parallelo rimedio dell’art. 395 c.p.c., n. 4, giova a delimitare l’errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione di esso data da S.U. civili nella sentenza 14.2.1983 da cui C. Cost. n. 17 del 1986 come errore che sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l’errore materiale ., è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge questioni rilevabili d’ufficio , in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza Cass. 20520/2007 Rv. 236731 SSUU cit. in motivazione hanno precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto Cass. 16287/2015 cit Quindi, riassumendo, affinché, in sede di ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., la pur sussistente omessa motivazione in ordine ad uno o più dei motivi di ricorso, non ha alcuna rilevanza a se il motivo proposto è stato implicitamente disatteso b se l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione c se l’omessa decisione non sia decisiva, ossia se da essa non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria , una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo in tale ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola dell’art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione. 2.4.2. LA VICENDA PROCESSUALE. Va preliminarmente osservato che della suddetta censura non vi è traccia né nella sentenza di primo grado né in quella di secondo grado anzi, nella sentenza di primo grado a pag. 1 si dà atto senza che il tribunale evidenzi alcuna opposizione o eccezione da parte della difesa che furono acquisiti i rilievi fotografici allegati all’informativa ed il verbale di sopralluogo del 14/06/2005 , ossia il verbale di sequestro, fra l’altro, proprio dei mozziconi di sigaretta. Il motivo di ricorso - rubricato come manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della penale responsabilità. Violazione dell’art. 73 dpr 309/90, in relazione agli artt. 125, 546, I c. lett. e , 192, I e II c., 539 e 533 cod. proc. pen. Nullità della sentenza - risulta illustrato nei seguenti testuali termini dalla lettura del verbale di sequestro emerge che furono minuziosamente repertati e debitamente fotografati tutti i numerosi oggetti rinvenuti sulla scena del crimine utensili di vario tipo, scarpe, cappellini da sole, materiali di scarto e addirittura una maglietta sulla quale fu isolata una macchia ematica. Quello che però nel verbale manca, ed è assenza rumorosa vista la rilevanza inferenziale dei reperti in questione a detta del Giudice territoriale, sono proprio i mozziconi di sigaretta. Parliamo naturalmente dell’assenza di effigie fotografica, non della semplice elencazione, corredata, magari, della indicazione specifica del luogo ove furono rinvenuti. Insomma che i mozziconi siano stati trovati sul luogo dei fatti o addirittura all’interno della rudimentale capanna ove è stato rinvenuto l’altro materiale è cosa che può discendere solo da una fideistica adesione alle declinazioni d’aula degli operatori di P.G. la quale poi, in una corretta sintassi dell’analisi, non è da censurarsi circa la veridicità, quanto piuttosto in riferimento alla precisione del ricordo. In altre parole dobbiamo credere, senza elemento obbiettivo di sostegno, che l’operatore ricordi, a distanza di anni dal momento del reperimento, esattamente il luogo ove i mozziconi furono rinvenuti, pur non avendolo verbalizzato. E crediamoci, per ipotesi di lavoro . Quindi, il ricorrente lamentava che i C.C. nel procedere al sequestro non avevano fotografato i mozziconi di sigaretta e cioè dove questi si trovavano nessuna contestazione, invece, era stata dedotta in ordine alla veridicità del verbale di sequestro in cui era attestato che, nel capanno, erano stati rinvenuti alcuni mozziconi di sigaretta. La censura, poi, si snoda per le rimanenti pagine in vari argomenti con i quali la difesa aveva tentato di sostenere che, comunque, la prova era carente, anche ove si fosse ritenuto che l’imputato avesse fumato nella piantagione infatti, una tale prova significava solo che l’imputato era stato lì, ma, nessuna prova era stata fornita circa una sua condotta materiale fattiva in ordine alla coltivazione Le prove raccolte, insomma, non consentono di affermare la responsabilità del ricorrente in merito ai fatti contestati perché arrestano la loro potenzialità inferenziale un attimo prima di aver lumeggiato la condotta M.A. era nei pressi del luogo ove fu rinvenuta la piantagione, ma nessun elemento critico-indiziario lo qualifica come coltivatore della piantagione ridetta pag. 17 a conclusione del suddetto motivo . È vero che questa Corte non ha formalmente risposto al suddetto motivo. Tuttavia, la Corte, a pag. 5, dà atto degli ulteriori riscontri evidenziati dalla Corte territoriale oltre a quello, naturalmente, della presenza in loco accertata grazie al test del dna nei seguenti termini Un elemento significativo rispetto al quale, la Corte di merito rileva che M. ha reso assurde ricostruzioni, smentite dalle ricostruzione fatta in sede dibattimentale. Peraltro, la presenza di M. in quei luoghi, risulta dall’esame dei tabulati telefonici del cellulare usato da M. che risulta aver agganciato le due celle che servono l’area ove è ubicata la piantagione per ben 44 giorni. Un dato indiziario che, per la Corte d’appello, assume significato in relazione alla circostanza che, dopo il controllo effettuato dagli organi investigativi, M. si è reso irreperibile. La difesa censura, in questa sede di legittimità, l’elemento emerso dai tabulati e la mancanza di ogni certezza, sotto il profilo tecnico, del dato da essi ricavato. Si tratta di censura merito del tutto non annoverabile tra quelle proponibili in sede di legittimità e, come tale, inammissibile . Lo svolgimento della vicenda processuale, nei termini su descritti, consente, quindi, di affermare che a la censura in ordine al fatto che i C.C. non avevano fotografato i mozziconi di sigaretta, era del tutto generica perché da essa il ricorrente non aveva tratto alcuna conseguenza giuridicamente rilevante che potesse e dovesse essere presa in esame dalla Corte, come, ad esempio, sarebbe stato se avesse eccepito la falsità del verbale di sequestro ed avesse, di conseguenza, proposto la querela di falso infatti, dopo avere adombrato sempre in termini estremamente vaghi ed assertori una pretesa inattendibilità dell’operatore che aveva proceduto al sequestro, finiva con il concludere crediamoci per ipotesi di lavoro b la Corte, a ben vedere, sia pure implicitamente, disattese la suddetta censura che ruotava, alla fin fine, in ordine alla pretesa inconcludenza - ai fini probatori - della circostanza che il M. era stato nella piantagione fatto questo desunto dal test del dna , avendo osservato che il quadro probatorio a carico dell’imputato non era costituito solo da quella che, indubbiamente, era una prova rilevante e circostanziata, ma anche da altri indizi univoci e concordanti, fra cui, non ultima, la circostanza che il M. risultava aver agganciato le due celle che servono l’area ove è ubicata la piantagione per ben 44 giorni. In altri termini, una volta che questa Corte aveva disatteso la censura con la quale l’imputato aveva tentato di espungere dal processo la prova del dna che lo collocava nella piantagione, la questione del perché l’imputato si trovava lì, divenne una questione di merito alla quale i giudici di merito dettero la seguente risposta il M. si trovava nella piantagione di cannabis per coltivarla e, a tale conclusione giunsero sulla base di un quadro probatorio arricchito da ulteriori indizi fra cui l’esame dei tabulati telefonici. La tesi difensiva dell’imputato secondo il quale la circostanza che fosse stato provato che egli si era trovato nella piantagione non era elemento sufficiente per ritenerlo responsabile del delitto di coltivazione di un ingente quantitativo di cannabis indica, era stata disattesa da entrambi i giudici di merito e questa Corte di legittimità ritenne corretta la decisione della Corte di merito, disattendendo tutte le censure processuali sulla pretesa irripetibilità degli accertamenti del dna e sostanziali vertenti sulla pretesa manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova - asseritamente insufficiente - della responsabilità dell’imputato . Tanto basta per ritenere che, anche in ordine al preteso terzo errore percettivo , non è ipotizzabile alcun errore di fatto denunciabile ex art. 625 bis cod. proc. pen., perché si trattava di una censura rientrante nel merito della responsabilità desunta dalla costante e continuativa presenza in loco dell’imputato che la questa Corte ha respinto avendo ritenuto corretta e, quindi, incensurabile la decisione conforme di entrambi i giudici di merito. Pertanto, anche la suddetta censura dev’essere ritenuta manifestamente infondata, alla stregua del seguente principio di diritto in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la pur sussistente omessa motivazione in ordine ad uno o più dei motivi di ricorso, è irrilevante a se il motivo proposto è stato implicitamente disatteso b se l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione c se l’omessa decisione non sia decisiva, ossia se da essa non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo in tale ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola dell’art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione 3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3 c.p.p., per manifesta infondatezza alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 Euro alla Cassa delle Ammende.