Trasporta due minori in scooter e invade l’opposta corsia di marcia: condannato per omicidio colposo

In tema di accertamento della dinamica di un sinistro mortale non è prova decisiva, la cui mancata acquisizione in appello è idonea a fondare motivo di ricorso in cassazione, la prova dichiarativa che, per sua natura, deve essere valutata anche raffrontandola con i rilievi tecnici effettuati esaurientemente nell’immediatezza del fatto e acquisiti in primo grado.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 53335/16 depositata il 15 dicembre. Il caso. Il Giudice dell’udienza preliminare condannava un uomo per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale per aver cagionato la morte di una minore. In particolare, si accertava che l’uomo trasportava la minore a bordo del proprio motociclo insieme alla cugina quindicenne e aveva posizionato la bambina in piedi davanti a sé sulla pedana del mezzo. Percorrendo la strada provinciale il motociclo entrava in collisione con un’autovettura proveniente nell’opposto senso di marcia e condotta da una donna, poi coimputata per la morte della minore e, in seguito, assolta. L’urto tra i mezzi provocava la caduta violenta della minore che decedeva poche ore dopo a causa dei traumi riportati. Così ricostruita la dinamica del sinistro, il Giudice dell’udienza preliminare riconosceva il concorso di colpa della danneggiata al contrario, la Corte d’appello affermava la esclusiva responsabilità dell’imputato escludendo radicalmente il concorso colposo della vittima determinante la valorizzazione della minore età della stessa sette anni e la conseguente incapacità circa la consapevole determinazione delle proprie azioni. L’antenata della fattispecie di omicidio stradale. Di recente, come noto anche per l’enfasi che ha preceduto e seguito l’approvazione della legge n. 41/2016, è stata introdotta una fattispecie ad hoc di omicidio stradale, novellando il codice penale art. 589- bis e, parallelamente, abrogando la fattispecie aggravata oggetto del procedimento in commento. Ciò, tra l’altro, ha determinato che il nuovo reato di omicidio colposo” costituisce una fattispecie di reato colposo autonoma e non una fattispecie aggravata di omicidio colposo qual era all’epoca dei fatti oggetto di giudizio. A sua volta, l’omicidio stradale può essere aggravato. La nuova disciplina ha inteso aggravare le sanzioni già previste per l’omicidio colposo aggravato soprattutto per rispondere alle istanze emergenti nella società, le cui reazioni sembrano dovute al dilagante allarme sociale in seno alla generalità dei consociati a fronte di reati di tale tipo. Nessuna rinnovazione istruttoria. La Corte d’appello negava la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta dall’imputato e consistente nell’espletamento di una nuova perizia sulla dinamica del sinistro e nell’audizione dei testimoni. La Corte riteneva esaustive e coerenti le risultanze dell’accertamento peritale e le dichiarazioni del teste sopraggiunto sul luogo del sinistro. Da tali risultanze era emerso il punto di impatto tra i veicoli all’interno della semicarreggiata percorsa dall’altro veicolo coinvolto, con la conseguenza che la responsabilità esclusiva era individuata in capo al conducente del motociclo che aveva invaso la corsia opposta l’altra conducente/coimputata, come detto, veniva assolta dalle accuse . Prova decisiva? La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria in primo grado sia stata esauriente. Ne deriva che il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla condizione rigorosa che, contraddicendo la presunzione, il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice d’appello e, se adeguatamente da questo motivato, è incensurabile davanti alla Corte di cassazione. Elementi probatori completi ed esaurienti. Nel caso in scrutinio, secondo la Suprema Corte, la motivazione della sentenza spiega adeguatamente le ragioni del diniego di rinnovazione e, complessivamente, perché gli elementi probatori già acquisiti in primo grado risultavano completi e concludenti ai fini della formazione del convincimento del giudice d’appello. Se la prova è sopravvenuta o scoperta successivamente alla sentenza di primo grado. Peraltro, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello costituisce mancata assunzione di prova decisiva solo nel caso di prova sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. E deve essere rilevante per capovolgere la decisione. Inoltre è rilevante solo quando la prova richiesta e non ammessa risulti decisiva a confronto con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza oggetto di impugnazione. È prova decisiva quella che, laddove esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. In altri termini, per valutare se la prova sia decisiva” occorre accertare se i fatti indicati dalla parte nella richiesta fossero tali da inficiare le argomentazioni a sostegno del convincimento del giudice. Se la prova richiesta è superflua. Nel caso di specie, la prova richiesta non è sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione di primo grado e l’argomentazione del provvedimento di diniego di rinnovazione è adeguato. Nel detto provvedimento impugnato la Corte territoriale ha valorizzato la superfluità della prova dichiarativa richiesta avente quale dichiarante la quindicenne trasportata e i soccorritori a fronte della completezza ed esaustività del quadro scaturente dagli accertamenti tecnici eseguiti nell’immediatezza del fatto. Peraltro, la giurisprudenza, quanto all’oggetto della prova decisiva, ha precisato che essa debba riguardare un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di prova di tipo dichiarativo il cui risultato deve poi essere valutato in confronto con gli altri elementi di prova acquisiti. La Suprema Corte censura altresì che il ricorrente, a prescindere dall’inammissibilità del motivo prospettato, non ha chiarito quali punti del provvedimento impugnato fossero affetti da lacune o illogicità manifeste superabili attraverso l’acquisizione delle prove dichiarative di cui lamenta l’omissione. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria? L’imputato ha censurato il provvedimento anche in relazione all’attribuzione di responsabilità esclusiva del sinistro. La corretta graduazione della colpa però – come bacchetta” la Suprema Corte – integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se il procedimento razionale posto alla base della conclusione è logico. Condotta negligente e determinante l’evento letale. Nel caso in esame il giudice ha ritenuto determinante eziologicamente la negligente condotta del conducente il motociclo consistente nel posizionare due passeggeri a bordo dello scooter, ponendo in essere una ineliminabile condizione determinativa dell’evento e condicio sine qua non dello stesso ciò in violazione di regole cautelari di condotta scritte e specifiche nonché di ordinarie regole di prudenza, perizia e diligenza. Il giudizio sul fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha stabilito che l’instabilità del mezzo, causata dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate, aveva determinato lo spostamento del veicolo sull’opposta corsia di marcia. Tale dinamica era stata accertata previa valorizzazione di elementi in tal senso, quali i rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza del tragico sinistro. Il ricorso è dunque inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 novembre – 15 dicembre 2016, numero 53335 Presidente Bianchi – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 30 ottobre 2015, riformava parzialmente la sentenza del GUP del Tribunale di Termini Imerese del 7 aprile 2010 che aveva riconosciuto B.P. colpevole del reato di cui all'articolo 589, comma 2, cod. penumero , aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver cagionato la morte della minore G.U., di anni 7 all'epoca dei fatti accaduti il 24 luglio 2005 . II P. trasportava la minore a bordo dei proprio motociclo Piaggio Beverly unitamente alla cugina O. di anni 15, posizionando la bambina in piedi davanti a sé sulla pedana del mezzo allorquando il motociclo, percorrendo la strada provinciale 61 in direzione Casteldaccia - Ventimiglia di Sicilia, entrava in collisione con l'autovettura Honda HRV proveniente dall'opposto senso di marcia condotta da S. M. coimputata dei P., per la cui posizione si è proceduto separatamente . L'urto provocava la violenta caduta della piccola G., che decedeva in ospedale poche ore dopo a causa dei traumi riportati. II GUP, riconosciuto il concorso di colpa della minore nella determinazione del sinistro, dichiarava la penale responsabilità del P. e, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile nei confronti della costituita parte civile Leonardo U., padre della minore, limitando la misura del risarcimento al 50% dell'intero in considerazione del concorso colposo della danneggiata. 2. Nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Palermo, respingendo il gravame del P. ed accogliendo quello proposto dalla parte civile, affermava la esclusiva responsabilità del P. nel cagionare l'evento ed escludeva radicalmente il concorso colposo della vittima, attesa la minore età di quest'ultima e la conseguente incapacità della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni. La Corte territoriale, rigettando le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate dall'appellante B.P., consistenti nell'espletamento di una nuova perizia sulla dinamica dei sinistro già espletata in fase di indagine mediante incidente probatorio nonché nell'audizione di nuovi testimoni, riteneva esaustive e coerenti le risultanze dell'accertamento peritale compiuto nell'immediatezza dei fatti, basato sui rilievi planimetrici eseguiti dai carabinieri intervenuti sul posto e sulle dichiarazioni del teste sopraggiunto sul luogo dei sinistro. Dette risultanze, esaminata la posizione finale dei veicoli convolti, le tracce sull'asfalto, i residui dei materiali plastici, il luogo di ritrovamento della vittima, avevano consentito di individuare il punto di impatto tra i due veicoli all'interno della semicarreggiata di pertinenza dei veicolo Honda condotto dalla M., con conseguente esclusiva responsabilità del P. nell'invadere la corsia opposta, anche in considerazione della evidente instabilità del mezzo - che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza - causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e, in particolare, della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore. La Corte territoriale confutava inoltre, alla luce degli elementi indicati, la ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro offerta dalla consulenza di parte, in base alla quale l'evento sarebbe stato interamente ricollegabile alla condotta della conducente dei veicolo Honda che, proveniendo da una curva destrorsa in discesa, avvistato un ostacolo sul proprio margine destro vettura Peugeot 205 parcheggiata contromano, urtata dal veicolo Honda successivamente all'impatto con il motociclo , al fine di schivarlo avrebbe sterzato invadendo la corsia opposta. Detta ricostruzione collideva con inequivocabili elementi, quali la posizione del veicolo Honda dopo il sinistro, ritrovato sulla parte più a destra della carreggiata, anziché come avrebbe dovuto essere nella parte centrale o sulla sinistra inoltre, la conducente del veicolo Honda S. M. era stata assolta in separato giudizio con sentenza emessa dalla medesima Corte per non aver commesso il fatto. 3. Ricorre per Cassazione B.P. a mezzo del proprio difensore di fiducia censurando la sentenza impugnata per il vizio di cui all'articolo 606, numero 1, lett d per non avere la Corte territoriale assunto una prova decisiva tempestivamente richiesta e precisamente per non aver escusso quale teste O. Girgenti, trasportata a bordo dei ciclomotore e presente al momento del sinistro, nonché i soccorritori, infermieri e autisti dell'ambulanza intervenuta sul luogo. Lamenta inoltre il ricorrente che erroneamente la Corte aveva posto alla base delle proprie decisioni la CTU e le motivazioni di altra sentenza della medesima Corte, che aveva assolto la M., motivazioni basate sulla medesima consulenza, contraddittorie rispetto ad altri elementi acquisiti al giudizio in particolare, la evidente prova della eccessiva velocità della M., che, urtando la Peugeot 205 a seguito dell'urto con il ciclomotore, la aveva spostata di diversi metri e non solo di pochi centimetri . Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso, con cui è stato prospettato il vizio di violazione del diritto alla prova, di cui all'articolo 606, comma 1, lett. d cod. proc. pen, in relazione alle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate ai sensi dell'articolo 603, commi 1 e 2, cod. proc. penumero , è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. La completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano infatti la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti Cass., Sez. Unumero , 24 gennaio 1996, Panigoni Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro . 1. Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato Sez. 3, 29 luglio 1993, numero 7908, Giuffida, Rv. 194487 Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, numero 17309, Calisti . 2. E' altresì consolidato principio che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. d , solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado articolo 603 c.p.p., comma 2 Sez. 5, 8 maggio 2008, numero 34643, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995, Sez. 1, Sentenza numero 3972 del 28/11/2013, Rv. 259136 mentre l'error in procedendo è rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. d , soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito ex plurimis, Sez. 4, 14 marzo 2008, numero 23505, Di Dio, Rv. 240839 . 3. - Tanto premesso, deve osservarsi che non solo che la prova addotta non costituisce di per sè un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di primo grado, ma altresì che l'argomentazione espressa dalla Corte territoriale in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto probatorio raccolto e alla motivazione di non necessarietà della richiesta integrazione. È stato posto in particolare l'accento sul fatto che la prova richiesta non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che il ricorso alla prova dichiarativa, e in particolare all'audizione di O. Girgenti e dei soccorritori, non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell'accertamento della verità, in considerazione degli accertamenti tecnici, d'ufficio e di parte, eseguiti nell'immediatezza del fatto, che rendevano un quadro completo ed esaustivo in ordine alla dinamica del sinistro. Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'articolo 606, comma primo, lett. d , cod. proc. penumero , deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente Sez. 5, Sentenza numero 9069 del 07/11/2013, Rv. 259534 . 4. Fermo restando che la prospettazione dei motivo, così come formulata, lo rende inammissibile per le ragioni esposte, va comunque rimarcato che il ricorrente non ha neppure specificamente rappresentato quali punti dei provvedimento impugnato fossero affetti da lacune o illogicità manifeste superabili attraverso l'acquisizione delle prove dichiarative di cui lamenta l'omissione l'esposizione del motivo di ricorso si sostanzia infatti in svariate critiche alle conclusioni della analisi peritale, recepite dalla Corte palermitana, attraverso la prospettazione di argomentazioni in fatto non ammissibili nella presente sede. Trattasi, invero, di censure con cui si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. Unumero 30/4/1997, Dessimone . 5. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale il P. ha censurato la sentenza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro. La corretta graduazione della colpa così come attribuita dai giudici del merito , del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale, integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità non per gli apprezzamenti di merito di cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto sez. 4, numero 12789 del 18 ottobre 2000 . Vale rimarcare che nel caso che occupa il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, ha ritenuto determinante eziologicamente la negligente condotta dell'imputato il quale, in violazione di regole cautelari di condotta scritte, contestate nell'imputazione, specifiche e di ordinarie prudenza, perizia e diligenza, decidendo di posizionare due passeggeri sul proprio scooter, e in particolare la piccola G., di 7 anni, in piedi davanti a sé, ha posto in essere una ineliminabile condizione determinativa dell'evento senza la quale esso non si sarebbe verificato. La Corte, in particolare, ha messo bene in luce come I ' evidente instabilità del mezzo - che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza - causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e, in particolare, della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore, avesse determinato lo spostamento del veicolo nella opposta corsia di marcia, congruamente e incesurabilmente accertata attraverso la valorizzazione di elementi - accertati dai rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza dei sinistro - quali la posizione dei veicolo Honda dopo il sinistro, ritrovato sulla parte più a destra della carreggiata, anziché come avrebbe dovuto essere nella parte centrale o sulla sinistra le tracce sull'asfalto, i residui dei materiali plastici, il luogo di ritrovamento della vittima. 5. AI riscontro della manifesta infondatezza dei motivi di doglianza segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esonero cfr. Corte costituzionale sentenza numero 186 del 2000 - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.