I tranelli di riprese ambientali e intercettazioni

In presenza di una precisa istanza della difesa, il Tribunale del riesame può disporre un approfondimento con riferimento all'irregolarità o alla mancanza di decreti autorizzativi. L'omessa trasmissione dei suddetti decreti non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni, a meno che la difesa non abbia richiesto l'acquisizione della documentazione e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità, nel qual caso le risultanze acquisite non possono essere utilizzate .

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52595/16, depositata il 12 dicembre. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura degli arresti domiciliari per un'imputata, indagata degli illeciti di cui agli artt. 61, n. 11- ter e quinquies e 572 c.p. maltrattamenti a danno o in presenza di minore, all'interno o nelle adiacenze di un istituto di formazione . Il Tribunale del riesame, in seguito ad appello, disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con i terzi. La decisione veniva presa sulla base di dichiarazioni e di videoriprese, attestanti comportamenti violenti e aggressivi dell'indagata, insegnante, nei confronti di alcuni alunni. La docente ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 267, 268, comma 3 e 3- bis , 271, 273, comma 1, 192, comma 1 e 2, c.p.p La difesa dell'imputata, in particolare, sottolineava l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per la mancanza dei relativi decreti autorizzativi. L'impugnante, inoltre, eccepiva la violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stato possibile estrarre copia dei filmati a causa dei costi elevati relativi ai diritti di cancelleria. La mancata trasmissione dei decreti autorizzativi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. A parere degli Ermellini, il giudice di merito non avrebbe fornito motivazione esaustiva e puntuale in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese, nè con riferimento alla lamentata lesione del diritto di difesa. Il Collegio ha ricordato che, in ossequio a principi affermati dalle Sezioni Unite e dalla Corte Costituzionale, sono utilizzabili le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, qualora realizzate in luoghi pubblici, o esposti al pubblico. Un'aula scolastica, ha aggiunto la Corte, non è equiparabile ad un domicilio, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone. Le riprese realizzate dalla polizia giudiziaria, durante un procedimento penale, rientrano tra le prove atipiche di cui all'art. 189 c.p.p. in questo caso, hanno precisato gli Ermellini, non trova applicazione la disciplina relativa alle intercettazioni e le videoriprese sarebbero soggette ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le istanze difensive che lamentavano la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali, evidenziando come tale trasmissione non sia indispensabile, dal momento che non si tratta di atti di prova, ma di atti di impulso processuale. La prova, infatti, è rappresentata dal supporto su cui le conversazioni sono state registrate. La stessa, che scaturisce dall'intercettazione, è inutilizzabile se manca oppure è illegittima l'autorizzazione. I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno evidenziato che, davanti ad una precisa istanza della difesa, il Tribunale del riesame può disporre un approfondimento con riferimento all'irregolarità o alla mancanza di decreti autorizzativi. La mancata trasmissione dei decreti, hanno infatti chiarito gli Ermellini, non determina un'inutilizzabilità delle intercettazioni, a meno che la difesa non abbia richiesto l'acquisizione della documentazione e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità, nel qual caso le risultanze acquisite non possono essere utilizzate . Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte delle rimostranze difensive, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione dei decreti autorizzativi l'eccezione era decisiva per l'utilizzabilità dei contenuti comunicativi e delle frasi/espressioni oggetto delle riprese, elementi che l'ordinanza impugnata ha valorizzato in sede decisionale. La limitazione probatoria conseguente alle considerazioni di cui sopra, ha concluso il Collegio, rende doveroso un nuovo esame delle prove raccolte, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. I costi dei diritti di cancelleria. A chiosa, i Giudici del Palazzaccio hanno ricordato come non sia possibile invocare una sanzione processuale, nell'ipotesi in cui il pm abbia messo a disposizione della difesa i supporti magnetici e informatici relativi al procedimento, soltanto in ragione del fatto che l'imputato non può sostenere le spese per estrarne copia. Il diritto di accesso alle registrazioni utilizzate per l'adozione della misura cautelare, si esercita attraverso la possibilità di ottenere copia dei files , ha rimarcato il Collegio i costi per il rilascio delle copie, dunque, sono a carico della parte che ne fa richiesta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 116, comma 1, c.p.p Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 novembre – 12 dicembre 2016, numero 52595 Presidente Conti - Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Accogliendo l’appello proposto dal P.m. avverso l’ordinanza del 9 maggio 2016 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Taranto aveva rigettato le richieste di convalida dell’arresto e di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di F.E. per il reato di cui agli artt. 572, 61 numero 11-ter e quinquies cod. penumero , il Tribunale del riesame di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la mancata convalida dell’arresto e ha applicato all’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi, desunta la gravità indiziaria dalle dichiarazioni dei genitori di tre alunni della classe 1^D della scuola elementare Europa e dalle videoriprese effettuate all’interno dell’aula scolastica dal 17 marzo 2016 sino al giorno dell’arresto. Respinte preliminarmente le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, il Tribunale ha riportato sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni rese dalle madri di tre alunni ossia S.P. , madre di So.Fr.Pi. , T.B. , madre di C.G.E. , e Su.Va. , madre di A. , le quali, avendone registrato l’insolito comportamento aggressivo, il disagio al ritorno dalla scuola, il rifiuto di recarsi a scuola o la resistenza ad entrare in aula, avevano appreso che i bambini avevano paura della maestra di matematica e scienze, E. , perché li sgridava e percuoteva con un libro o un quaderno in testa e spesso con schiaffi sul viso a piatti il piccolo So.Fr.Pi. con le botte il piccolo C.G.E. con urla e botte perché era lenta e non comprendeva le schede e dava schiaffi ai suoi amichetti del cuore la piccola A. , figlia di Su.Va. ha dato atto dei riscontri emersi dall’attività di intercettazione avviata a seguito delle denunce, riportando le risultanze delle videoregistrazioni dei giorni OMISSIS , che documentavano i comportamenti violenti ed aggressivi dell’indagata, l’abituale e sistematico ricorso alle percosse, alle urla, a rimproveri umilianti o ad espressioni minacciose, di notevole violenza verbale, e l’atteggiamento difensivo ed impaurito dei bambini, i quali indietreggiavano all’avvicinarsi della maestra, avvertendone la presenza minacciosa. In base a tali risultanze il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato, esorbitando i comportamenti dell’indagata dal quadro dei normali ed ordinari metodi di correzione, stante la sproporzione rispetto alla finalità educativa, e ha ravvisato, sul piano delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione ed il rischio di inquinamento probatorio, desumibili, rispettivamente, dalla sistematicità delle condotte e dalla personalità dell’indagata, sprovvista di autocensura, e dalla necessità di proseguire le indagini per identificare gli alunni non ancora identificati senza rischi di interferenze, tenuto conto delle attestazioni di solidarietà e raccolte di firme di persone, dichiaratesi disposte a testimoniare in favore dell’indagata esigenze ritenute adeguatamente tutelabili con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, stante l’inidoneità della misura interdittiva a limitare la libertà di movimento e di relazione dell’indagata. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore della F. , che deduce - violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione agli artt. 267, 268, comma 3 e 3 bis, 271, 273 comma 1, 192, comma 1 e 2, cod. proc. penumero nonché mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali derivanti dalle riprese audio-video per mancanza dei decreti autorizzativi, in quanto i video e gli audio contengono messaggi, discorsi e gesti comunicativi, la cui captazione poteva avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nella specie consistente nel solo decreto autorizzativo del 10 marzo 2016, valido al più per 15 giorni, senza che lo stesso sia allegato agli atti e reso ostensibile alla difesa, che non è in grado di sapere se le operazioni di ascolto e registrazione siano avvenute mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica o nei locali della Questura di [], come sembra desumersi dalla relazione della Polizia, il che rende inutilizzabili i risultati delle intercettazioni ambientali in mancanza di apposito decreto del P.m., che ne autorizzasse l’esecuzione mediante impianti in uso alla polizia giudiziaria l’inutilizzabilità deriva anche dalla mancanza in atti dei decreti di proroga. Il Tribunale non ha fornito risposta all’esigenza della difesa di conoscere il contenuto dei decreti autorizzativi e le ragioni per le quali le operazioni di ascolto e registrazione sono state effettuate presso impianti installati in luoghi diversi dalla Procura della Repubblica e di conoscere le motivazioni dei decreti autorizzativi, non allegati agli atti - violazione di legge per inosservanza degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 Cedu, 116, 310, comma 2, 178 lett. c cod. proc. penumero e lesione del diritto di difesa nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione all’udienza camerale era stata evidenziata la violazione del diritto della difesa di estrarre ed ottenere copia dei filmati audio-video, depositati con gli atti presso la cancelleria del Tribunale, per l’esorbitanza del costo da corrispondere per i diritti di cancelleria pari a 384.576 Euro per ottenere copia su 1200 cd o a 57.686,40 Euro per ottenere copia di 180 DVD , come da certificazione di cancelleria allegata l’insostenibilità delle somme richieste lede il diritto dell’indagata, previsto dagli artt. 116 e 310 cod. proc. penumero di ottenere copia e di visionare, in sessione riservata con il proprio difensore, il materiale probatorio. L’indagata non ha potuto ottenere tempestivamente o, comunque, prima dell’udienza la copia dei filmati e la circostanza che in udienza fosse stata approntata la strumentazione anche con l’ausilio di un tecnico non sana la lesione del diritto di difesa anche la circostanza che la difesa abbia rinunciato al diritto di visionare i filmati non comporta rinuncia al diritto di estrarre copia, in quanto il Tribunale confonde il diritto di visionare gli atti con quello di estrarre copia e sul punto la motivazione è carente anche la richiesta di ricalcolo del costo del servizio appare superflua a fronte della certificazione della cancelleria è pertanto, violato anche l’art. 6 Cedu, che sancisce il diritto ad un equo processo - violazione dell’art. 606, lett. b , c ed e , cod. proc. penumero e motivazione contraddittoria ed ultronea in ordine alla convalida dell’arresto, in quanto il Tribunale, pur avendo dichiarato inammissibile l’appello del P.m. sul punto, ha motivato sulla legittimità dell’arresto - violazione di legge in relazione all’art. 572 cod. penumero e agli artt. 271, 272 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. penumero nonché mancanza o insufficienza o manifesta illogicità della motivazione il Tribunale non fornisce una motivazione sufficiente circa la gravità e precisione degli indizi in ordine all’individuazione della singola parte offesa e dei singoli fatti integranti i maltrattamenti nei confronti della stessa persona, limitandosi a riportare la descrizione di nove giornate, selezionate tra quelle indicate nel verbale di arresto, senza che siano individuati con precisione i singoli alunni o che siano individuate condotte reiterate nei confronti della stessa persona o almeno due atti lesivi, cosicché non si comprende se i fatti descritti siano diretti verso lo stesso alunno o verso i tre per i quali è stata sporta denuncia ne consegue la mancanza di gravi indizi di colpevolezza - violazione di legge e carenza di motivazione circa la valutazione dei gravi indizi il Tribunale non ha adeguatamente valutato le cause del malessere dei minori per i quali la prima classe della scuola primaria può essere causa di stress o la presenza di cause extrascolastiche del malessere ha ignorato che durante l’agorà mattutina, verosimilmente ripresa nei video, i minori presentano uno stato d’animo felice e sereno, come provato dal documento allegato, relativo al giorno dell’arresto l’agorà riprende momenti di gioia degli alunni, stretti intorno alla maestra, tra cui A. , che, invece, sostiene di averne paura non ha tenuto conto della presenza in classe delle altre insegnanti e della contemporanea presenza dell’insegnante di sostegno, mai accortasi dei maltrattamenti descritti nell’ordinanza non ha considerato che gli altri insegnanti non hanno mai rilevato nulla né raccolto segnali di maltrattamenti dai minori, anzi, hanno manifestato solidarietà all’indagata il Tribunale non ha valutato criticamente le dichiarazioni delle madri dei tre minori So. , C. e Su. , assunte senza particolari cautele e senza considerare il rischio di manipolazioni e contaminazioni né ha operato un confronto tra le dichiarazioni rese dalle stesse in più occasioni, non essendo disponibili le prime dichiarazioni, né ha valutato l’attendibilità delle dichiarazioni de relato, in quanto il minore C.E.G. in due episodi dimostra una tendenza ad inventare versioni fantasiose e la minore A. riferisce di botte ricevute dai compagni durante la pausa pranzo, sebbene la circostanza sia scarsamente verosimile per la presenza di almeno cinque colleghe - violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari le argomentazioni del Tribunale sono apodittiche ed ancorano il giudizio prognostico ad un pericolo generico e non a fatti concreti insufficiente è la motivazione sull’attualità e sulla concretezza del pericolo di reiterazione, in quanto alla data di emissione dell’ordinanza l’anno scolastico era quasi terminato e mancherebbe l’occasione prossima per la reiterazione del reato l’indagata è stata sospesa dal servizio sino alla conclusione della vicenda processuale non può essere considerata pericolosa, avendo un curriculum professionale ineccepibile il rischio di inquinamento probatorio non è fondato su elementi concreti ma su supposizioni, in quanto la spontaneità delle attestazioni di stima verso l’indagata sono state ritenute foriere di inquinamento probatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Preliminare è l’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa. Dalla ricostruzione che precede risulta che la provvista indiziaria a carico dell’indagata deriva dalle fonti dichiarative, che diedero impulso alle indagini, e prevalentemente dalle risultanze dell’attività di intercettazione ambientale riprese audio-video, effettuate all’interno della classe , avviata il 17 marzo 2016 nell’ambito del procedimento numero 2915/16 RGNR già pendente nei confronti dell’indagata, come espressamente indicato dal P.m. nell’atto di appello. Come anticipato, il difensore dell’indagata aveva eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali derivanti dalle riprese audio-video per mancanza dei decreti motivati autorizzativi, in quanto i video contenevano messaggi, parole e gesti comunicativi, che potevano essere intercettati solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria aveva eccepito, inoltre, la violazione del diritto di difesa per impossibilità di esaminare i verbali delle operazioni e di sapere, ed eventualmente eccepire, presso quali impianti fossero state svolte v. memoria depositata all’udienza dell’1 giugno 2016-. Sul punto il Tribunale non ha fornito una risposta corretta, non cogliendo l’essenza dell’eccezione difensiva, né esaustiva, non avendo chiarito se le intercettazioni ambientali furono oggetto di specifica autorizzazione o se furono autorizzate contestualmente all’attività di videoregistrazione ambientale e regolarmente prorogate, ovvero se furono autorizzate so tanto le videoriprese, come sembra desumersi dal riferimento al primo decreto autorizzativo del 10 marzo 2016, contenuto nel verbale di arresto precisazione ed accertamento imprescindibili per la rilevanza delle ricadute in tema di utilizzabilità delle risultanze e di composizione della base probatoria. Precisato, infatti, che in tema di intercettazioni videoambientali, alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni Unite numero 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 e dalla Corte costituzionale sentenze numero 132 del 2002 e numero 149/2008 , deve riconoscersi l’utilizzabilità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, se avvenute in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, ed escluso che un’aula scolastica possa essere considerata un domicilio, trattandosi di un luogo aperto al pubblico, dove può entrare un numero indeterminato di persone alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni in tal senso Sez. 6, numero 33593 del 15/06/2012, Rv. 253198 Sez. 3, numero 994 del 08/05/1969, Rv. numero 112623 , quando le riprese visive siano effettuate dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, come nel caso di specie, costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. penumero , con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni e soggette ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria P.m. o giudice . La stessa difesa non dubita dell’esistenza del decreto autorizzativo ed è corretta la risposta del Tribunale in ordine all’utilizzabilità in sede cautelare dei verbali delle operazioni di videoregistrazione, eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni. Tuttavia, lo stesso Tribunale nel rigettare l’istanza difensiva in ordine alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali ha applicato i principi affermati in tema di intercettazioni. Come indicato nell’ordinanza impugnata, la trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni non è indispensabile, non trattandosi di elementi di prova, ma di meri atti di impulso processuale diretti all’acquisizione della prova, costituita invece, dalle bobine o dai supporti sui quali le conversazioni sono registrate, ed è pacifico che la mancata trasmissione di detti decreti, non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare, come nella fattispecie, non comporta di per sé alcuna sanzione processuale né la inutilizzabilità delle intercettazioni né alcuna forma di nullità . Precisato, tuttavia, che l’inutilizzabilità della prova derivante dalla intercettazione dipende dalla mancanza o dall’illegittimità dell’autorizzazione e non dalla indisponibilità della relativa documentazione, è pacificamente riconosciuta la possibilità per il Tribunale del riesame, a fronte di una eccezione della difesa riguardante l’irregolarità o la mancanza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, di disporre l’approfondimento al riguardo Sez. 6, numero 30786 del 03/07/2013, Trocino Sez. 4, Sentenza numero 4207 del 08/11/2005, dep. 2006, Shehu, Rv. 233398 . Infatti, la mancata allegazione alla richiesta del P.m. e la successiva omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina l’inutilizzabilità né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità, nel qual caso le risultanze acquisite non possono essere utilizzate Sez. 6, numero 7251 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586 Sez. 3, numero 42371 del 12/10/2007, Rv. 238059 Sez. 4, numero 4207 del 08/11/2005, Rv. 233398 Sez. 6, numero 6 del 02/10/2003, dep. 2004, Giva, Rv. 228860 . Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione difensiva riguardante i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali, si ricorda, espressamente menzionate nell’appello del P.m., il Tribunale aveva l’obbligo di disporne l’acquisizione al fine di consentire e di effettuare il doveroso controllo di legittimità demandatogli sui decreti autorizzativi e di proroga e sulle modalità esecutive delle operazioni. Trattandosi di eccezione rilevante ai fini dell’utilizzabilità dei contenuti comunicativi delle videoriprese e ricordato che i contenuti comunicativi sono solo quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero con la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo Sez. 3, numero 37197 del 7 luglio 2010, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 248563 e Sez. 5, numero 11419 del 17/11/2015, dep. 2016, Davanzo, Rv. 266373 , nel caso in esame è certo che le riprese video registrano non solo i comportamenti, ma anche le frasi e le espressioni dell’indagata, che accompagnavano le condotte. Rilevato che tali espressioni sono state riportate nell’ordinanza e valorizzate ai fini della decisione, essendo stato attribuito rilievo alla valenza mortificante ed umiliante delle stesse, ne discende, in mancanza del doveroso accertamento sulla legittimità dei decreti autorizzativi e di proroga, l’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali e dei contenuti comunicativi delle videoriprese ai soli fini del giudizio cautelare. La conseguente limitazione della base probatoria ai soli contenuti non comunicativi delle videoriprese, depurati dei contenuti comunicativi intercettati, menzionati sia nel verbale di arresto che nell’ordinanza impugnata, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale effettuare una nuova valutazione del restante materiale probatorio e verificarne la tenuta alla luce delle deduzioni difensive. 2. È invece, infondata l’eccepita violazione del diritto di difesa dell’indagata derivante dal costo esorbitante richiesto dalla cancelleria del Tribunale per il rilascio di copie delle videoriprese. Il Tribunale ha dato atto che i supporti erano stati trasmessi dal P.m. e, oltre ad evidenziare che in base al D.M. 7 maggio 2015 gli uffici giudiziari possono richiedere ai fini del rilascio di copia della documentazione alla difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici, diversi da floppy e CD, esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di 320,48 Euro, il Tribunale ha anche predisposto la strumentazione ed il supporto di un tecnico al fine di assicurare alla difesa dell’indagata il giorno dell’udienza la possibilità di ascolto e visione dei filmati nella piena garanzia del contraddittorio. Risulta, invece, che la difesa ha rifiutato tale garanzia, preferendo esercitare il diritto di difesa senza visionare i filmati, bensì contestandone il contenuto riportato nell’annotazione di p.g. e nel verbale di arresto. Pur essendo incontestabile il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal P.m. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. penumero Sez. 6, numero 45984 del 10/10/2011, Cosentino, Rv. 251274 e da ultimo Sez. 6, numero 5064 del 19/11/2013, dep. 2014, Guarnieri, Rv. 258767 nella quale si afferma che in tema di videoregistrazioni non comunicative, non si applica, mancando identità di ratio , la disciplina dell’art. 268, cod. proc. penumero nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 336 del 2008, essendo sufficiente che le difese abbiano avuto piena facoltà di estrarre copia dei documenti riguardanti le riprese e di indicare al giudice l’esistenza di altri filmati ritenuti rilevanti prima della relativa acquisizione dibattimentale , deve ritenersi che nel momento in cui il Pubblico ministero ha messo a disposizione della difesa i suddetti supporti magnetici o informatici, ha adempiuto al proprio obbligo, rimanendo a carico del difensore l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto degli stessi Sez. 6, numero 53425 del 22/10/2014, Rv. 262334 . Pertanto nessuna sanzione processuale può essere invocata per il semplice fatto che l’imputato non è in grado di sostenere economicamente le spese per ottenere le copie dei supporti magnetici, messi a disposizione, in cui sono riversati i filmati utilizzabili a supporto della domanda cautelare. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto di accesso alle registrazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, si esercita attraverso la possibilità di ottenere copia dei files, essendo funzionale a operare il confronto di attendibilità tra quanto riportato dai brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria e quanto effettivamente contenuto nelle registrazioni cfr. Sez. 6, 09/11/2011, numero 43654 Sez. 6, numero 41362 del 11/07/2013, Rv. 257804 Sez. 2, numero 35692 del 17/04/2013, Rv. 256461 . Peraltro, è incontestabile che le spese per il rilascio delle copie delle registrazioni su supporti informatici debbano essere poste a carico della parte che vi abbia interesse ad ottenerle, in considerazione della previsione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. penumero come da tempo affermato da questa Corte in materia di regole generali disciplinanti la facoltà di ottenere copie degli atti processuali Sez. 5, numero 48025 del 06/07/2015 . Ne discende che il motivo è infondato, anche in ragione della circostanza che alla difesa è stata garantita la possibilità di visionare il materiale probatorio e, trattandosi di appello cautelare, il difensore avrebbe potuto chiedere un termine congruo per esaminarlo prima di trattare il procedimento incidentale nel merito, cosicché deve escludersi la denunciata lesione del diritto di difesa. 3. Pur risultando infondata l’eccezione difensiva in ordine alla mancata individuazione delle persone offese, atteso che l’imputazione ha ad oggetto i maltrattamenti nei confronti di tutti gli alunni, dei quali solo tre risultano identificati e gli altri ancora da identificare, il ridimensionamento della piattaforma probatoria impone una nuova valutazione del materiale probatorio utilizzabile, costituito dai comportamenti non comunicativi videoripresi e dalle dichiarazioni delle madri di tre alunni, con adeguato vaglio di attendibilità e coerenza alla luce delle puntuali deduzioni difensive, per verificare la sussistenza della gravità indiziaria, assorbita ogni censura in punto di esigenze cautelari. Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.