Sequestro probatorio: l’onere motivazionale del pm

Le condizioni alle quali si può ritenere soddisfatto l’onere motivazionale che sussiste in capo al pm variano in ragione del fatto concreto ipotizzato o del tipo di illecito cui viene ricondotto il sequestro, oltre che in ragione della natura del bene che si vuole sequestrare.

Così la Cassazione con la sentenza n. 52360/16 depositata il 9 dicembre. Il caso. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del pm in danno dell’indagato. L’indagato propone ricorso per cassazione denunciando mancata motivazione sulle esigenze probatorie del disposto sequestro, non avendo il pm individuato la pertinenza del denaro sequestrato con il reato di cui all’art. 73 d.P.R. cit L’onere motivazionale. Ricordando che il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da motivazione idonea in ordine alla sussistenza di una connessione tra la cosa sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonché dell’inerenza o pertinenzialità della stessa all’accertamento del medesimo Cass. n. 5930/12 , la Suprema Corte ritiene il motivo fondato. L’onere di motivazione assegnato al pm dall’art. 253 c.p.p. investe l’individuazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti come già affermato da SSUU n. 5876/04 . In particolare, con riguardo al corpo del reato e in relazione a beni che hanno un diretto collegamento con il fatto per cui si procede, non è necessario indicare, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, la prova del carattere di pertinenza o di corpo del reato delle cose oggetto di sequestro, ma è sufficiente la semplice possibilità non astratta della configurabilità di un rapporto di queste con il reato le condizioni alle quali si può ritenere soddisfatto l’onere motivazionale variano in ragione del fatto concreto ipotizzato o del tipo di illecito cui viene ricondotto il sequestro, oltre che in ragione della natura del bene che si vuole sequestrare. La qualifica di questo come corpo del reato o come cosa pertinente allo stesso e l’esigenza probatoria sottesa al sequestro possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto di indagini. Il pm dovrà dunque modulare la specificità dell’apparato giustificativo del provvedimento di sequestro in ragione delle peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie ciò non si rileva il giudice del riesame non aveva il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio, in ragione della radicale mancanza di motivazione sulle concrete esigenze probatorie sottese al sequestro. Il ricorso è accolto e la pronuncia annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 novembre – 9 dicembre 2016, n. 52360 Presidente Ippolito – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro del Pubblico Ministero in data 18 marzo 2016, relativo per quanto è di interesse in questa sede al sequestro probatorio della somma di denaro contante, pari a 490,00 euro in danno di I.A Il pubblico ministero, pur dando atto della mancata convalida, stante la inosservanza dei termini di rito, del sequestro eseguito dalla Squadra Mobile di Macerata nel corso della perquisizione personale e locale eseguita il 5 marzo 2016 a carico del ricorrente, ipotizzata la violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha disposto il sequestro della somma ritenendo trattarsi di corpo dei reato e/o di cosa pertinente ai reato, indispensabile al fini della prosecuzione delle indagini, in quanto si rende necessario accertare la provenienza dei beni in sequestro, essendo tanto la somma di denaro che l'apparecchio cellulare con inserite due schede, intestate a terze persone, di verosimile provenienza delittuosa . 2.Avverso tale pronuncia I.A. propone personalmente ricorso per cassazione. Con il primo motivo denuncia il vizio di mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie del disposto sequestro non essendo individuata la pertinenzialità del denaro sequestrato con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge poiché il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato nullo dal Tribunale del riesame, perché privo della enunciazione del fatto-reato per cui si procede. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4. Giova richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, nonché dell'inerenza o pertinenzialità della stessa all'accertamento del medesimo ex multis Sez. 6, n. 5930 del 31 gennaio 2012, Iannelia, Rv. 252423 Sez. 2, n. 23212 del 9 aprile 2014, Kasse, Rv. 259579 . Con risalente affermazione di principio le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'onere motivazionale assegnato al pubblico ministero dall'art. 253 cod. proc. pen. investe l'individuazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti S. U., n. 5876 dei 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226713 . La giurisprudenza successiva ha poi precisato la portata dell'onere. motivazionale imposto all'Accusa, con riguardo precipuamente al corpo dei reato ed in relazione a beni che hanno un collegamento diretto con il fatto per cui si procede. Sul punto, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, si è affermato che non è necessario indicare la prova dei carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto dei vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche dei caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato Sez. 6, n. 33229 del 02/04/2014, VIsca, Rv. 260339 .In altre parole, le condizioni alle quali può ritenersi soddisfatto l'onere motivazionale non possono che variare in ragione del fatto in concreto ipotizzato e del tipo di illecito a cui concretamente viene ricondotto il sequestro, nonché della natura del bene che si intende sequestrare. In tal senso la qualifica di quest'ultimo come corpo del reato, ovvero di cosa pertinente al medesimo e la stessa esigenza probatoria sottesa al sequestro, possono risultare in re ipsa o anche solo dalla sommaria enunciazione del fatto oggetto di investigazione. è, dunque, compito del pubblico ministero procedente modulare la specificità dell'apparato giustificativo del provvedimento di sequestro, in relazione alle effettive peculiarità del caso concreto. Una motivazione che non sia meramente apparente in particolare, deve svolgere argomentazioni in merito al fumus, cioè sulla mera possibilità del rapporto dei beni con il reato che siano ancorate alle peculiarità dei caso concreto. Tanto però non è dato ravvisare nel caso in esame nel quale il decreto dl sequestro adottato dal pubblico ministero è privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, attraverso il sequestro del denaro essendo riferibile la motivazione posta a base del provvedimento al sequestro delle sim card”, ma del tutto priva delle ragioni di strumentalità o pertinenza del denaro sequestrato al reato per cui si procede. Premesso, infatti, che non si è in presenza di sequestro avente ad oggetto denaro costituente corpo dei reato ovvero profitto dei reato di cessione di sostanze stupefacenti - e del resto nello stesso decreto il denaro viene appreso genericamente quale cosa pertinente al reato - rileva il Collegio che non si è in presenza di res che possieda un connotato ontologico ed immanente tale da rendere di immediata evidenza la funzione probatoria del sequestro. 5. Avuto riguardo alla radicale mancanza di motivazione sulle concrete esigenze probatorie sottese al sequestro della somma di denaro trovata nella disponibilità dei ricorrente il giudice dei riesame non aveva il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione, peraltro, di mera apparenza, secondo la quale finalità del sequestro era quella -di verificarne il collegamento con eventuale commissione di reati da parte del ricorrente. 6. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso poiché il provvedimento del pubblico ministero è sufficientemente argomentato, con riguardo al titolo di reato per il quale si procede, attraverso il richiamo per relationem agli atti redatti il 5 marzo 2016 dalla polizia giudiziaria, sequestro, perquisizione personale e domiciliare, con riguardo al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, reato rispetto al quale il ricorrente ha svolto le proprie argomentazioni difensive in punto di esigenze probatorie sia dinanzi al Tribunale del riesame che con il presente ricorso. 7. Consegue l'annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti S.U., n. 5876 cit. . P.Q.M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto del Pubblico Ministero in data 18 marzo 2016 e dispone al restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.