Il diritto alla difesa del cliente e il diritto allo sciopero dell’avvocato: l’udienza si rinvia?

Vi sono due orientamenti giurisprudenziali di senso opposto su cui la Corte di Cassazione si trova a far chiarezza, in tema di obbligo di rinvio dell’udienza che sia concomitante a manifestazioni di protesta degli avvocati. Quale diritto prevale? Quello alla difesa o quello allo sciopero?

A questo quesito risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51675/16 depositata il 5 dicembre. Il caso. Un processo vedeva otto imputati per reati associativi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. A causa di una manifestazione di protesta indetta dall’Ordine degli avvocati veniva presentata istanza di rinvio dell’udienza in camera di consiglio. Quest’ultima, però, veniva rigettata dal Tribunale di appello, il quale motivava la scelta evidenziando l’eccezionale rilevanza del processo e la conseguente eccezionale esigenza della sua trattazione al fine di raggiungere una rapida definizione della vicenda, che riguardava numerosissimi imputati in stato di detenzione. Avverso tale ordinanza ricorrevano alcuni degli imputati. Il diritto alla difesa e il diritto allo sciopero. La Corte di Cassazione ritiene che il solco giurisprudenziale, all’interno del quale si colloca l’ordinanza impugnata, sia ormai superato. Numerose sezioni della Suprema Corte hanno affermato che lo sciopero degli avvocati, quando risulti legittimamente deliberato da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, costituisce non già una ipotesi riconducibile all’istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di libertà associativa . La necessarietà della preventiva comunicazione. Con tali connotazioni, l’astensione dalle udienze ne comporta l’obbligo di rinvio, purché essa sia accompagnata dall’espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione , visto che il rito camerale non prevede la necessaria partecipazione del difensore. Qualora tale rinvio non sia accordato dal giudice, ne consegue una nullità assoluta nel caso di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, oppure generale e di tipo intermedio negli altri casi ad esempio, nel giudizio abbreviato in grado di appello . Per questi motivi la Corte accoglie il motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. E se alla fine l’avvocato partecipa all’udienza? Il Giudice della legittimità specifica cosa avviene in un caso particolare qualora l’avvocato dichiari la propria adesione allo sciopero, ma comunque partecipi all’udienza. In questo caso, le nullità processuali non operano, perché non è stata violata una disposizione a garanzia del diritto di difesa, ma una violazione” del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze. Ma quest’ultimo diritto non è disciplinato dal codice di rito, ergo la sua violazione non comporta alcuna nullità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 ottobre – 5 dicembre 2016, n. 51675 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 4 aprile 2014 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di detta città del 22 Aprile 2008 emessa - per quanto qui rileva - nei confronti di A.A. , C.M. , D.A.A. , R.L. , F.L. , P.M. , S.A. e M.M. , imputati tutti del reato di cui all’art. 74 d. P.R. 309/90 reato commesso dall’ottobre 2003 ai primi mesi del 2005 , nonché di altri episodi delittuosi ex art. 73 L. Stupefacenti commessi tra l’ottobre 2003 e i primi del 2005 628 cod. pen reato commesso il 20.2.2004 586 cod. pen., dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di A.A. riduceva la pena inflitta al FELMI in anni quattordici e mesi otto di reclusione quella inflitta al P. in anni otto di reclusione quella inflitta al S. in anni cinque e mesi quattro di reclusione quella inflitta al C. in anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione quella inflitta al M. in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, confermando la sentenza impugnata nei confronti del D. e del R. . 1.2 Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori tutti i predetti imputati. In particolare il difensore della ricorrente A. , con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza della Corte territoriale per inosservanza dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e per inosservanza degli artt. 178 lett. c , 97 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18 e 111 Cost. e 6 della CEDU motivo comune ai ricorrenti C.M. , D.A.A. e R.L. . Sempre nell’interesse della A. , la difesa deduce un secondo subordinato motivo per inosservanza della legge processuale penale in punto di declaratoria della inammissibilità dell’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza del G.U.P. per la ritenuta genericità dei motivi. Con un terzo motivo, connesso al precedente, la difesa insta per la restituzione nei termini per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. Quanto alla posizione del ricorrente C.M. , con il secondo motivo la difesa lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione e/o contraddittorietà in punto di conferma della penale responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1 . Per quanto attiene al ricorrente D.A.A. , l’unico motivo - come precedentemente accennato - afferisce alla dedotta inosservanza dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e degli artt. 178 lett. c , 97 cod. proc. pen. in relazione all’art. 111 Cost Quanto al ricorrente R.L. , la difesa, con il secondo motivo, lamenta inosservanza della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione e sua contraddittorietà in punto di conferma della penale responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1 con l’ulteriore specificazione che, a tutto voler concedere, il ruolo del R. doveva essere inquadrato a titolo di mera partecipazione all’associazione criminosa. Con il terzo motivo la difesa lamenta l’inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del ricorrente F. , con il primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale art. 133 cod. pen. in punto di mancato rispetto dei criteri di determinazione della pena ritenuta eccessiva nonché dell’art. 62 bis cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità e/o contraddittorietà o insufficienza della motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità in ordine agli episodi delittuosi compendiati nel capo 2 . Analogo vizio deduce in riferimento al capo 1 . La difesa del ricorrente P.M. deduce due motivi con il primo lamenta l’inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità in punto di conferma della penale responsabilità in ordine al delitto associativo con il secondo motivo si duole, invece, della inosservanza della legge penale in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del ricorrente S.A. , con il primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale e carenza di motivazione con riguardo all’elemento oggettivo del delitto associativo. Con il secondo motivo la difesa lamenta, invece, analoghi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza della affectio societatis . Infine il difensore di M.M. lamenta, con unico articolato motivo, inosservanza della legge penale e comunque, manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90. Considerato in diritto 1. I ricorsi degli imputati A. , D. , C. e R. sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. È fondato, in particolare, il motivo preliminare sollevato da ciascuno di essi trattandosi di vizio relativo ad error in procedendo , questa Corte è legittimata ad una compulsazione degli atti. 2. La Corte d’appello, come è dato leggere nell’ordinanza resa all’udienza del 14 marzo 2014, ha respinto la richiesta di rinvio avanzata da numerosi difensori degli imputati alcuni dei quali - come viene specificato nella sentenza impugnata a pag. 110 - avevano inviato la loro adesione all’astensione proclamata dagli iscritti agli ordini professionali di Cagliari, Tempio Pausania, Oristano e Sassari, mentre altri, presenti all’udienza si erano associati alla astensione dichiarando di non partecipare alla discussione ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 420 ter cod. proc. pen. perché si trattava di rito camerale, rilevando che gli artt. 127 e 599 cod. proc. pen. non richiedono - per le udienze camerali - la necessaria presenza del difensore, né prevedono l’impedimento del difensore come causa del rinvio. Nel decidere il rigetto della richiesta di rinvio la Corte territoriale ha evidenziato l’eccezionale rilevanza del processo e la conseguente eccezionale esigenza della sua trattazione nell’ottica di una rapida definizione della vicenda riguardante numerosissimi imputati in stato di detenzione. 2.1 Va poi aggiunto che la decisione del rigetto assunta con l’ordinanza del 14 marzo 2014 è stata sostanzialmente ribadita in occasione dell’udienza del 4 aprile 2014, cui il processo era stato rinviato per dare la possibilità ai difensori non soltanto di replicare, ma anche di partecipare - per quelli assenti o astenutisi il 14 marzo 2014 - alla discussione nel convincimento di una possibile cessazione della manifestazione di protesta cfr. pag. 111 della sentenza impugnata . 2.2 In ultimo va aggiunto che la Corte territoriale ha inteso rilevare - seppure dopo la deliberazione della sentenza - l’illegittimità della manifestazione di protesta indetta dagli Avvocati di Cagliari e di Oristano da parte della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali adottata nella riunione del 31 marzo 2014, aprendo il relativo procedimento per l’applicazione delle sanzioni vds. pag. 111 cit. . 2.3 Fatte queste doverose premesse in fatto, la decisione della Corte di Appello presta il fianco a numerose censure. 3. L’ordinanza genetica del 14 marzo 2014 impugnata dai difensori degli imputati suddetti in uno alla sentenza si colloca nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, oggi superato alla luce della pronuncia delle S.U. 30.10.2014 n. 15232, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021 e giurisprudenza successiva secondo il quale il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza Sez. 1^, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv 254807 . 3.1 In tempi recenti, però, in adesione all’orientamento espresso dalla menzionata sentenza a S.U. n. 15232/14 , ripetute sentenze di più Sezioni di questa Corte hanno invece affermato che l’adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando risultino legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, costituisce non già una ipotesi riconducibile all’istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale e, come tale, essa è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale vds. tra le tante, Sez. 6^ 24.10.2013 n. 1826, S. Rv. 258335 Sez. 1^ 12.3.2014 n. 14775, Lapresa, Rv. 259438 Sez. 3^ 14.5.2014 n. 19856, Pierri, Rv. 259440 Sez. 1^ 9.12.2014 n. 3113, Torneo, Rv. 261924 , purché accompagnata dall’espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione posto che, a differenza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la partecipazione necessaria del difensore Sez. 6^ 16.4.2014 n. 18753, Adem, Rv. 259199 . 3.2 Va in questa sede ribadito il principio, già espresso nella richiamata sentenza delle S.U. n. 15232/14, secondo il quale in materia di astensione del difensore dalle udienze, il giudice, anche nei procedimenti camerali, è tenuto a rinviare l’udienza qualora il difensore aderente allo sciopero proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volontà di presenziare in termini Sez. 2^ 15.1.2015 n. 18681, Recupero, Rv. 263771 Sez. 6^ 11.2.2015 n. 8943, P.G. in proc. Messaoudi, Rv. 264613 . 3.3 In coerenza con tale indirizzo si è peraltro affermato il principio che per l’efficace esercizio di tale diritto è necessaria la preventiva comunicazione da parte del difensore, in uno alla sua astensione dalle udienze, della propria intenzione di partecipare al giudizio camerale. 3.4 La mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina conseguentemente una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , che ha natura assoluta quando si verta in ipotesi di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero di ordine generale e di tipo intermedio nei casi in cui la partecipazione delle parti non sia obbligatoria, come accade nel giudizio abbreviato in grado di appello. Quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullità processuali è, infatti, la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perché tale diritto non è disciplinato dal codice di rito, cosicché per la sua violazione non è prevista alcuna nullità. 3.5 Può anche dirsi pacifico l’orientamento secondo il quale quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p., l’eventuale nullità conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all’astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita e resta comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell’atto nullo o si avvale delle facoltà al cui esercizio l’atto è preordinato, proseguendo la partecipazione all’udienza ed esercitando le facoltà connesse in termini, sotto quest’ultimo profilo, vds. Sez. 6^ 11.2.2015 n. 8943, cit. e da ultimo Sez. 3^ 26.3.2015 n. 27557, Colombo . 3.6 Si è quindi precisato - sulla base di tale ultimo indirizzo - che qualora il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria e abbia poi comunque partecipato all’udienza camerale, le nullità poste a presidio del diritto di difesa non operano, perché nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata ciò in quanto quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullità processuali è la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perché tale diritto non è disciplinato dal codice di rito, cosicché per la sua violazione non è prevista alcuna nullità. 4. In aggiunta a tali considerazioni rileva il Collegio che la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla illegittimità peraltro parziale, in quanto circoscritta agli avvocati iscritti dei soli Ordini professionali di Cagliari e di Oristano della manifestazione di protesta appare ultronea, non consentita - in quanto appresa soltanto informalmente, al di fuori del processo e dopo la sua conclusione - e peraltro indebitamente estesa alle astensioni proclamate da altri ordini professionali della Sardegna immuni da qualsiasi censura di irregolarità. 4.1 Non appare invece condivisibile o quanto meno ingenera forti perplessità - ma si tratta di una valutazione operata dal Collegio in relazione ad una circostanza l’iniziativa assunta dalla Commissione di Garanzia nei confronti degli Ordini professionali di Cagliari e Oristano estranea comunque al processo e della quale non può tenersi conto per le ragioni dianzi esposte - l’argomentazione sviluppata dalla difesa della ricorrente A.A. secondo cui la precisazione contenuta a pag. 111 della sentenza impugnata sarebbe errata sotto il profilo giuridico perché non competerebbe al giudice penale valutare la legittimità dell’astensione pena l’esercizio di poteri propri degli Organi di Garanzia. Come infatti precisato da una recente decisione di questa Corte Suprema, compete al giudice anche il potere di valutare il corretto esercizio del diritto di sciopero anche alla luce della normativa secondaria di cui al vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività forensi adottato ex L. 146/90 e successive modificazioni, dagli organismi di categoria il 4.4.2007 Sez. 3^ 19.3.2014 n. 19856, Pierri, Rv. 259439 . 5. In conclusione ritiene il Collegio che nella specie il diniego di rinvio opposto dalla Corte territoriale abbia determinato una nullità tempestivamente eccepita dai difensori dei detti imputati le cui conseguenze riverberano anche sulle posizioni dei restanti ricorrenti, tenuto conto della particolarità della imputazione reato associativo elevata nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti e che non consente quindi una separazione del processo. 6. Sulla base di tali considerazioni l’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento dei restanti, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.