Gestione di rifiuti, culpa in eligendo e culpa in vigilando

La Corte di Cassazione è chiamata a decidere della posizione di garanzia degli imputati in un caso di gestione di rifiuti in difformità dell’autorizzazione.

Così la S.C. con la sentenza n. 51679/16 del 5 dicembre. Il caso. Il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 40, comma 2, c.p. e 256, comma 4, d.lgs. n. 152/06 gestione di rifiuti in difformità dell’autorizzazione . Gli imputati ricorrono per la cassazione della pronuncia, lamentando carenza di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto entrambi gli imputati titolari di una posizione di garanzia che avrebbe dovuto indurli ad attenersi all’autorizzazione per la gestione dell’impianto di produzione di energia da biogas rilasciata con determina provinciale. In realtà si trattava di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, attività da tempo gestita dalla s.r.l. che, per implementare l’impianto già esistente di trattamento dei rifiuti solidi urbani, aveva realizzato altro impianto connesso di cogenerazione di energia elettrica da fonte rinnovabile affidandosi ad una ditta particolarmente specializzata nel settore che aveva deluso le aspettative della s.r.l., tanto da essere successivamente sostituita con altra ditta esperta nel settore. I ricorrenti ritengono dunque carente non solo l’elemento oggettivo del reato ma anche quello soggettivo sotto il profilo della colpa, non potendosi rimproverare alla s.r.l. e per essa ai due imputati nelle rispettive qualità, né la culpa in eligendo né quella in vigilando . Nessuna posizione di garanzia. Il ricorso è fondato. La motivazione del tribunale è avvenuta nel processo produttivo in difformità all’autorizzazione sulla base dell’accertata esistenza del collegamento idraulico ma non della paternità di tale collegamento. La decisione muove da un presupposto fattuale errato, viene infatti indicata quale data di commissione dei reati il 30 novembre 2010, laddove l’impianto oggetto di contestazione è stato messo in funzione nel luglio 2011 inoltre, l’avvio del nuovo impianto era disciplinato da due autorizzazioni provinciali, la seconda delle quali consentiva alla s.r.l. di trattare nel proprio impianto i rifiuti speciali non pericolosi, tra cui si ricomprendevano i reflui derivanti dal processo di raffreddamento da biogas erroneamente qualificati come pericolosi dalla s.r.l Dunque, nessuna posizione di garanzia era individuabile negli odierni imputati, che nelle loro funzione di amministratore unico e direttore tecnico e di tecnico esperto nel settore si erano attenuti all’autorizzazione non considerata dal tribunale. Infine, l’elemento soggettivo del reato, una volta escluso il dolo, non è rimproverabile nemmeno a titolo di colpa la s.r.l. per attivare il nuovo impianto si era rivolta a società specializzate esperte nel settore. Per tale ragione non è profilabile né la culpa in eligendo , né la culpa in vigilando. La sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 ottobre – 5 dicembre 2016, n. 51679 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 29 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo dichiarava, per quanto qui rileva, M.M. e P.P., colpevoli del reato di cui agli artt. 40 comma 2° cod. pen. e 256 comma 4° del D. Lgs. 152/06 gestione di rifiuti in difformità dall'autorizzazione - capo A della rubrica , condannandoli alla pena di € 3.000,00 di ammenda ciascuno e dichiarando non doversi procedere nei loro confronti in relazione al reato di cui agli artt. 40 comma 2° cod. pen., 137 comma 9° e 113 comma 3° del D. Lgs. 152/06 inosservanza delle prescrizioni sul recupero delle acque meteoriche di dilavamento anche per omesso impedimento dell'evento - Capo B della rubrica per ostacolo da precedente giudicato. 1.2 Avverso la detta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo un unico articolato motivo con il quale lamentano carenza della motivazione e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della stessa ed erronea applicazione della legge penale. Secondo la tesi difensiva il Tribunale avrebbe ritenuto entrambi gli imputati titolari di una posizione di garanzia che avrebbe dovuto indurre i due imputati ad attenersi all'autorizzazione per la gestione dell'impianto di produzione di energia da biogas rilasciata con determina provinciale n. 268 del 28 luglio 2008. In realtà si trattava di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, attività da tempo gestita dalla società SAN CARLO s.r.l. che per implementare l'impianto già esistente ed operativo di trattamento dei rifiuti solidi urbani aveva realizzato altro impianto connesso di cogenerazione di energia elettrica da fonte rinnovabile affidandosi ad una ditta particolarmente specializzata nel settore la BIOGAS ENGINEERING s.r.l. che aveva, invece, deluso le legittime aspettative della SAN CARLO s.r.l., tanto da essere successivamente sostituita. Con altra ditta esperta in quel settore la GEM CHIMICA s.r.l. . Secondo la prospettazione difensiva era carente non solo l'elemento oggettivo del reato ma anche quello soggettivo sotto il profilo della colpa, nono potendosi rimproverare alla SAN CARLO s.r.l. e per essa ai due imputati nelle rispettive qualità, né la culpa in eligendo né quella in vigilando. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità dei due imputati in ordine al reato loro ascritto al capo A , oltre ad essere caratterizzata da sostanziale apoditticità nella misura in cui si afferma che la riutilizzazione dei reflui costituiti da acque di condensa peraltro qualificati dallo stesso Tribunale come non pericolosi è avvenuta nel processo produttivo in difformità all'autorizzazione sulla base della accertata esistenza del collegamento idraulico ma non della paternità di tale collegamento. Il rimprovero che viene mosso agli odierni ricorrenti è di non aver dichiarato agli enti competenti la ritraduzione delle acque di condensa. 2. La decisione del Tribunale muove, peraltro, da un presupposto fattuale errato, in quanto viene indicata quale data di commissione dei reati il 30 novembre 2010 laddove l'impianto oggetto della contestazione è stato messo in funzione nel luglio 2011 e l'accertamento a cura del personale dell'A.R.P.A. di Cuneo risale al 12 marzo 2012. Ma vi è di più l'avvio del nuovo impianto di produzione di energia da biogas è stato disciplinato oltre che dalla precedente autorizzazione provinciale n. 268 del 28 luglio 2008, da una successiva autorizzazione n. 112 del 24 gennaio 2011 della quale il Tribunale non ha tenuto conto. Orbene risulta che proprio questa ultima determina provinciale consentiva alla SAN CARLO s.r.l. di trattare nel proprio impianto i rifiuti speciali non pericolosi tra i quali andavano inclusi i reflui derivanti dal processo di raffreddamento da biogas erroneamente qualificati come pericolosi dalla SAN CARLO s.r.l. mediante operazioni di recupero classificate in R13, R1 - R3 e digestione anaerobica. 2.1 Se così è nessuna posizione di garanzia era individuabile negli odierni imputati che nelle loro rispettive funzioni di amministratore unico e direttore tecnico la M. e di tecnico esperto del settore il P. si erano invece attenuti alla autorizzazione del 24 gennaio 2011 non tenuta in considerazione dal Tribunale. 2.2 Tanto basterebbe ad escludere ogni profilo di responsabilità dal punto di vista oggettivo in quanto il ragionamento seguito dal Tribunale ha quale atto di riferimento al quale i due imputati non si sarebbero attenuti una determina sindacale la n. 268/08 superata da altra determina collegata al nuovo impianto di gestione e trattamento dei rifiuti. 2.3 Tuttavia solo per esigenze di completezza ritiene il Collegio che vada esaminato anche il profilo afferente all'elemento soggettivo del reato che, una volta escluso il dolo, non è rimproverabile nemmeno a titolo di colpa in quanto risulta che la SAN CARLO s.r.l. per attivare il nuovo impianto e regolamentare il reimpiego al ciclo produttivo delle acque di condensa derivanti dal raffreddamento del biogas si era rivolta a società specializzate, assolutamente esperte nel settore. Questa è la ragione per la quale non è profilabile, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, né la culpa in eligendo in quanto la SAN CARLO s.r.l. si era rivolta alla ditta più esperta che vi fosse nel mercato , né culpa in vigilando essendo compito proprio della BIOGAS ENGENEERING s.r.l. vigilare, quale impresa deputata all'assistenza al processo anaerobico su base contrattuale, sulla correttezza della gestione dei reflui ed intervenire in caso di anomalie . 2.4 Né può valere ad integrare il reato la circostanza che da parte della M. non fosse stata comunicata alla Provincia di appartenenza il reimpiego delle condense in pendenza di una autorizzazione che oltretutto lo consentiva trattasi infatti di una omissione formale tanto più che la SAN CARLO s.r.l. era all'oscuro della variante introdotta dalla BIOGAS ENGENEERING s.r.l. cui era stato affidato il contratto di vera e propria gestione. Oltretutto la condotta illecita penalmente sanzionata dall'art. 256 comma 4° del D. Lgs. 152/06 fa riferimento alla inosservanza di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative e non certo alla mancata comunicazione alla Provincia di una attività di reimpiego di condense. 3. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.