Pericolo di recidiva: la valutazione dell’attualità e concretezza

La novella del 2015 dell’art. 274, lett. c , c.p.p. ha normativizzato il principio giurisprudenziale secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l’applicazione della misura cautelare.

Così la Cassazione, con la sentenza del 5 dicembre 2016, n. 51695. Il caso. Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica, disponeva l’applicazione nei confronti dell’indagato degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui all’art. 600- quater , commi 1 e 2, c.p In particolare, si contestava all’indagato di aver detenuto materiale pedopornografico consistito in 101 file dal contenuto pedopornografico, rinvenuti sul pc dell’indagato, scaricati tramite programma Emule e quindi acquisiti e condivisi con altri utenti, e 441 file scaricati con il medesimo programma Emule, non più presenti fisicamente sul pc ma contenuti nella cronologica di Emule, il cui titolo era chiaramente riconducibile in modo inequivoco al contenuto pedopornografico numero di file talmente alto e grande dal punto di vista informatico da integrare l’aggravante dell’ingente quantità di cui al comma 2, art. 609- quater c.p. . Ritenendo sussistente il pericolo di recidiva in ragione della non occasionalità della condotta, atteso il numero di file rinvenuti e scaricati nel corso di un rilevante lasso temporale, il Tribunale ha ravvisato l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato, che ricorre in Cassazione. Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante contestata in modo apodittico ricomprendendo anche i file non più presenti sul computer, ed avrebbe desunto la natura pedopornografica dei medesimi dal mero titolo dei file deduce inoltre la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. in relazione all’art. 274, lett. c , c.p.p. con riferimento all’omessa motivazione del provvedimento impugnato dell’attualità e concretezza dell’esigenza cautelare, non avendo il Tribunale motivato sulla circostanza dell’attualità del pericolo di recidiva alla luce della risalenza dei fatti. Il numero e la grandezza dei file. Il provvedimento impugnato ha argomentato l’ingente quantità del materiale pedopornografico sul duplice rilievo del numero dei file e della loro grandezza informativa., motivazione congrua e corretta sul piano del diritto, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi della S.C. secondo la quale la configurabilità della circostanza aggravate dell’”ingente quantità” impone al giudice di tenere conto non solo del numero dei supporti detenuti, ma anche del numero di immagini che ciascuno di essi contiene. Il primo motivo di ricorso è dunque rigettato. Attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Fondato, invece, il secondo motivo la motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di recidiva è in parte carente e in parte illogica. Il Tribunale ha infatti argomentato il pericolo di recidiva dalle modalità di condotta e dalla personalità dell’indagato, affermando poi l’attualità del pericolo di reiterazione dato che il reato risulta commesso sino all’ottobre 2014 . Secondo la Corte, proprio il tempo del commesso reato rispetto al momento dell’applicazione della misura doveva essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale il giudice avrebbe dovuto considerare adeguatamente la risalenza del tempo del commesso reato ai fini della verifica dell’attualità delle esigenze cautelari. Entrambi i requisiti della concretezza e dell’attualità del pericolo devono essere necessariamente valutati alla luce della concreta situazione cautelare per la verifica della sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento dell’adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. Il provvedimento impugnato dà rilievo al dato temporale, risalente, per dimostrare l’attualità ritiene il Collegio che tale motivazione è autoreferenziale e assertiva e comunque insufficiente quanto alla valutazione del tempo trascorso dai fatti, risalenti all’ottobre 2014 e tenuto conto che il provvedimento del tribunale è di maggio 2016. L’ordinanza va dunque annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 settembre – 5 dicembre 2016, n. 51695 Presidente Fiale – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26/05/2016 dep. 08/06/2016 , il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell’appello, ex art. 310 cod.proc.pen., proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari, avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, ha disposto l’applicazione, nei confronti di P.L. , della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 600-quater cod.pen. capo a e 600-quater commi 1 e 2 cod.pen. capo b previa riqualificazione del reato originariamente contestato nell’imputazione cautelare di cui agli artt. 600-quater comma 2 e 600-ter comma 3 cod.pen Il Tribunale è pervenuto, sulla base del compendio probatorio costituito dalla segnalazione di reato proveniente dalla Polizia tedesca, dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, dai risultati della consulenza tecnica della Polizia Postale in data 16.12.2015, alla configurazione dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di P.L. in relazione al reato di detenzione di un file pedopornografico segnalato dalla Polizia tedesca, che aveva dato avvio alle indagini ed oggetto di imputazione cautelare di cui al capo a , e di detenzione di materiale pedopornografico consistito in n. 101 file dal contenuto pedopornografico, rivenuti sul p.c. in uso al P. , scaricati tramite programma Emule e, quindi, acquisiti e condivisi con altri utenti, e n. 441 file scaricati con il medesimo programma Emule, non più presenti fisicamente sul p.c., ma contenuti nella cronologia di Emule, il cui titolo era chiaramente riconducibile in modo inequivoco al contenuto pedopornografico, fatto di cui all’imputazione cautelare indicata nel capo b , con esclusione della condotta di diffusione. Il Tribunale ha, poi, ritenuto la configurazione dell’aggravante dell’ingente quantità di cui al comma 2 dell’art. 609-quater cod.pen., in ragione del numero di file 101+ 441 e della grandezza informatica degli stessi, così da integrare una disponibilità di un numero molto grande e rilevante di immagini pedopornografiche, in grado di contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato. In relazione a questi due imputazioni, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del pericolo di recidiva in ragione della non occasionalità della condotta, atteso il numero di file rivenuti e scaricati nel corso di un rilevante lasso temporale, l’attualità dello stesso e l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del P. , con divieto di comunicare con soggetti diversi dai famigliari e divieto di detenzione di computer e di mezzi informatici di cui ne vietava la detenzione presso l’abitazione. 2. Propone ricorso per cassazione P.L. , a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all’art. 600-quater cod.pen. e, segnatamente, della circostanza aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante contestata in modo apodittico, ricomprendendo anche i file non più presenti sul computer del P. , ed avrebbe desunto la natura pedopornografica dei medesimi dal mero titolo dei file. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e cod.proc.pen. in relazione in relazione agli artt. 274 lett. c stesso codice con riferimento all’omessa motivazione del provvedimento impugnato dell’attualità e concretezza dell’esigenza cautelare, come imposto dalla legge n. 47 del 2015, non avendo motivato il Tribunale sulla circostanza dell’attualità del pericolo di recidiva alla luce della risalenza dei fatti 22/10/2014 . Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, infondato è il primo motivo di ricorso. 4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 . 5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, ed abbia ravvisato la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 600-quater cod.pen. con motivazione adeguata, congrua e corretta sul piano del diritto. Il provvedimento impugnato ha argomentato l’ingente quantità del materiale pedopornografico sul duplice rilievo del numero dei file e della loro grandezza informatica. Il numero dei file, comprensivo di quelli ancora presenti e di quelli che erano stati rivenuti nella cronologia del computer e dal cui titolo era evincibile la natura pedopornografica del contenuto, era già da solo ingente , in quanto pari a 542 file pag. 8 . Accanto al dato quantitativo, il Tribunale evidenziava, altresì, la grandezza informatica degli stessi per un totale di 928 Gbyte , motivazione congrua e corretta sul piano del diritto, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità , nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico art. 600-quater, comma 2, cod. pen. impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene Sez. 3, n. 17211 del 31/03/2011, R., Rv. 250152 . Nel caso in esame non v’è dubbio sulla ricorrenza di entrambi i presupposti che il Tribunale ha ritenuto sussistenti con motivazione corretta e incensurabile in questa sede. 5. Fondato il secondo motivo di ricorso. La motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di recidiva è, in parte, carente e, in parte, illogica. Il Tribunale ha argomentato il pericolo di recidiva dalle modalità della condotta e dalla personalità del P. , profilo non contestato dal ricorrente, ha, poi, affermato l’attualità del pericolo di reiterazione dato che il reato risulta commesso sino all’ottobre 2014 . Orbene, proprio il tempo del commesso reato rispetto al momento dell’applicazione della misura, che di per sé non consente in via logica di argomentare l’attualità se non nei casi in cui via contestualità/brevità temporale tra reato commesso e applicazione della misura, doveva essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale. In particolare il Tribunale doveva, nel caso in esame, adeguatamente considerare la risalenza del tempo del commesso reato ai fini della verifica dell’attualità delle esigenze cautelari. 5.1. In via preliminare, va osservato che è principio affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, all’indomani dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 274 lett. c cod.proc.pen. ad opera della legge 16 aprile 2015 n. 47, quello per cui la modifica legislativa della disposizione di cui all’art. 274 lett. c cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nel prevedere espressamente il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, non ha carattere innovativo, ma ha inteso normativizzare il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l’applicazione della misura cautelare Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. De Lucia, Rv. 265350 . Ciò comporta che entrambi i requisiti debbano essere necessariamente valutati alla luce della concreta situazione cautelare per la verifica della sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902 . Dunque la normativa introdotta con la legge 47/2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, pur non avendo carattere innovativo, richiede che l’ordinanza di custodia, e quelle emesse in sede di riesame e appello, abbiano comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante, dovendo indicare nello specifico caso il convincimento in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva con motivazione aderente alla situazione cautelare. 5.3. Passando al caso in scrutinio, il provvedimento impugnato dà rilievo al dato temporale risalente per dimostrare l’attualità. Ritiene il Collegio che, per un verso la motivazione è autoreferenziale e assertiva e, comunque, insufficiente con riguardo alla valutazione del tempo trascorso dai fatti, risalenti all’ottobre 2014 e tenuto conto che il provvedimento del Tribunale, di accoglimento dell’appello del P.M., è del maggio 2016. Ed infatti, come è stato osservato nella valutazione del requisito dell’attualità del pericolo di recidiva, introdotto all’art. 274 cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015, non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato, dovendosi altresì valutare le peculiarità dell’intera vicenda cautelare Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949 Sez. 3, n. 15925 del 18/12/2015 Macrì, Rv. 266829 . 6. In conclusione, per le ragioni qui esposte, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale per il riesame di Bari.