Madre depressa, niente ‘permesso’ per il detenuto

Respinta definitivamente la richiesta avanzata dall’uomo. Inutili i richiami ai problemi psico-fisici della donna. Negata la possibilità di andare a trovarla.

Condizioni psico-fisiche precarie per la madre del detenuto. Ciò nonostante, va respinta la sua richiesta di ottenere un ‘permesso premio’ per andare a trovare la donna Cassazione, sentenza n. 51409/2016, Sezione Prima Penale, depositata il primo dicembre 2016 . Pericolo. Dal Tribunale di sorveglianza arriva una risposta negativa all’ipotesi di riconoscere al detenuto la possibilità di recarsi nella propria cittadina d’origine per far visita alla madre, affetta da una grave depressione . Pronta la reazione dell’uomo, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo siano stati trascurati elementi fondamentali. Più precisamente, si fa riferimento alla documentazione medica da cui pare emergere la compromissione generali delle condizioni di salute della madre, attestata da frequenti episodi di sconforto associati a progetti autolesionistici e da una successiva bronchite . Per completare il quadro, poi, il detenuto richiama anche le proprie esigenze affettive . Neanche quest’ultimo dato, però, spinge i giudici della Cassazione a rivedere la decisione del Tribunale di sorveglianza. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, il ‘permesso premio’ va negato perché la madre del detenuto non versava in pericolo di vita , e comunque una visita da parte del figlio non sarebbe stata risolutiva rispetto alle condizioni di salute della donna.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 novembre – 1 dicembre 2016, n. 51409 Presidente Di Tomassi – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 09/02/2016 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 15/12/2015, con cui era stata rigettata l'istanza di permesso premio presentata da A.L.B., ai sensi dell'art. 30 Ord. Pen., allo scopo di recarsi a Corleone a fare visita alla propria madre, che risultava affetta da una grave depressione. 2. Avverso tale ordinanza il B. ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Torino, in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso richiesto, che erano stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità conclamata delle condizioni di salute della propria genitrice. Si deduceva, in proposito, che dalla documentazione medica versata in atti emergeva la compromissione generale delle condizioni di salute della genitrice del B., attestata da frequenti episodi di sconforto associati a progetti autolesionistici, che dovevano essere valutati tenendo ulteriormente conto delle esigenze affettive del ricorrente, del tutto disattese dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Secondo il ricorrente, la compromissione generale delle condizioni di salute della propria madre risultavano ulteriormente dimostrate dal fatto che, nel corso dell'ultima visita effettuata presso la sua abitazione, la congiunta aveva avuto un malore, che veniva appositamente richiamato a sostegno della richiesta di permesso in esame. Tali deduzioni venivano riproposte nella memoria difensiva del 31/10/2016, con cui, mediante apposite allegazioni, si richiamavano ulteriormente le condizioni di salute della genitrice del ricorrente, la cui gravità imponeva l'accoglimento del suo ricorso. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, essendo incentrato su doglianze che si pongono ai limiti dell'ammissibilità. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso proposto dal B., pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del permesso richiesto, che risultano correttamente valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino tenuto conto delle emergenze processuali. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziando in particolare che la genitrice dei B. non versava in pericolo di vita e che la fruizione dei beneficio penitenziario richiesto non sarebbe stata comunque risolutiva rispetto alle condizioni di salute della stessa congiunta, quali risultavano dalla relazione redatta dal C.S.M. di Corleone il 04/12/2015. Né poteva essere ritenuta rilevante, ai fini della valutazione delle condizioni di salute della genitrice del ricorrente, la bronchite sopraggiunta rispetto all'ultima visita effettuata dal B., cui si faceva espressamente riferimento nella missiva trasmessa dallo stesso condannato il 26/01/2016. In questa cornice, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, si evidenziava correttamente che dalla documentazione sanitaria emergeva che la genitrice del B. presentava un quadro clinico inidoneo a integrare un evento eccezionale di particolare gravità tale da consentire l'applicazione del beneficio richiesto [ ] . Ne discende che, sulla base della documentazione sanitaria richiamata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, deve escludersi che il B. potesse beneficiare del permesso previsto dall'art. 30, comma primo, Ord. Pen. per le sole ipotesi, non riscontrate nel caso in esame, di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente [ ] . Né era possibile concedere il permesso richiesto dal B., ai sensi dell'art. 30, comma secondo, Ord. Pen., ostandovi la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema eccezionalità della concessione dei permessi di necessità, secondo cui Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto cfr. Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale, Rv. 267210 . 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di A.L.B. deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.