L’avvocato non può comparire in udienza per concomitante impegno professionale: il rinvio non è sempre dovuto

L’obbligo di comunicare il legittimo impedimento a comparire si intende adempiuto puntualmente solo se il difensore, non appena ricevuto la comunicazione della fissazione dell’udienza nella quale intende farlo valere, accerti la eventuale compresenza di impegni presso altre autorità giudiziarie. La Suprema Corte torna sul ‘vademecum’ delle Sezioni Unite in materia.

C’è poco da fare per la Suprema Corte la tempestività della comunicazione per legittimo impedimento del difensore va determinata con riferimento al momento in cui il legale ha avuto conoscenza dell’impedimento stesso. E non in prossimità della celebrazione del processo. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 50780/16, depositata il 30 novembre scorso. Il caso. Gli Ermellini lo ribadiscono in occasione dell’esame sul ricorso presentato da una donna che impugnava la sentenza della Corte di Appello territorialmente competente per aver confermato il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, ad esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la stessa responsabile del reato di omicidio colposo commesso ai danni di un automobilista ed aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale. Il legale della condannata impugnava la sentenza della Corte territoriale articolando 3 motivi in diritto. Tuttavia, l'eccezione posta con maggiore cura all’attenzione degli Ermellini riguardava l'asserita violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato rinvio di udienza per legittimo impedimento del leale fiduciario della imputata. Le contrapposte tesi sulla impossibilità, assoluta o relativa, del difensore a partecipare all’udienza. Come si deve comportare il Magistrato allorquando gli viene chiesto un rinvio per concomitante impegno professionale? E come stabilire l’equilibrio corretto tra l’interesse pubblico alla trattazione immediata della causa e l’interesse difensivo? Questo è il campo che si contendono i 2 orientamenti giurisprudenziali. Una parte ritiene che in questo caso concomitante impegno professionale del difensore non ci si trovi di fronte ad una ipotesi di legittimo impedimento in senso tecnico, con impossibilità assoluta a partecipare alla attività difensiva. Tanto poiché si verte in tema di una impossibilità a presenziare che non è un impedimento insuperabile ben potendo, ad esempio, chiedere il difensore in parola ad un altro collega la sostituzione all’udienza. Diversa la tesi secondo cui l’impegno concomitante del professionista ha, invece, natura di legittimo impedimento in tutte le circostanze in cui siano rispettati i 4 requisiti richiesti da recenti sentenze delle Sezioni Unite. La doglianza sul Magistrato che non ha concesso il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado aveva errato nell’invitare le parti alla discussione poiché, diversamente, avrebbe dovuto rinviare il procedimento, ad altro giorno o ad horas , tenuto conto del legittimo impedimento del legale della imputata, che erroneamente era stato ritenuto non prontamente comunicato. Tanto si verificava – secondo la tesi della ricorrente - in quanto il codifensore, in primo grado, aveva rinunciato al mandato soltanto la sera prima dell'udienza informandone l'altro collega esclusivamente la mattina dell'udienza stessa. A seguito di ciò, quel legale aveva inviato nella stessa giornata il fax che comunicava la compresenza di udienza davanti ad altra autorità. Come si accerta la tempestività della comunicazione del legittimo impedimento. La Corte, nell'affrontare la questione di diritto in parola, parte con l’osservare che le Sezioni Unite, facendo proprio un orientamento emerso nella precedente giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, hanno di recente statuito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ex art 420- ter , comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore 1 prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni 2 indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo 3 rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato 4 rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. La Corte osserva, ancora, che in una fattispecie simile, nella quale l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata 6 giorni prima dell'udienza mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima, la giurisprudenza di legittimità, sia pure Sezioni semplici, ha avuto modo di precisare che l'obbligo di comunicare prontamente ex art 420- ter , comma 5, c.p.p., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notifica della fissazione dell'udienza nella quale intende far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento stesso e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno fissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la comunicazione di due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio. Sulla base di queste osservazioni il rinvio richiesto dal legale della imputata veniva correttamente qualificato come intempestivo ex art. 420- ter , comma 5, c.p.p. da entrambi i giudici di merito valutazione condivisa appieno dalla Corte di Piazza Cavour.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 ottobre – 30 novembre 2016, n. 50780 Presidente D’Isa – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bari con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza 13/3/2013 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucera, ad esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato C.F.M. responsabile del reato di omicidio colposo, commesso ai danni di D.M. e aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale, condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, nonché, in solido al responsabile civile, al risarcimento dei danni alle costituite parti civili e ad una provvisione di Euro 40 mila ciascuno per Co. e per D. e ad una provvisionale di Euro 20 mila per F. . 2.Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l’imputata, articolando 3 motivi. 2.1. Nel primo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato rinvio per legittimo impedimento. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado, invece di invitare le parti alla discussione, avrebbe dovuto rinviare il procedimento, se non ad altra data come per l’appunto richiesto dal difensore, avv. Marinelli , quanto meno ad horas, tenuto conto del legittimo impedimento dell’avv. Marinelli, che erroneamente era stato ritenuto non prontamente comunicato a fronte del fatto che il codifensore avv. Biuso aveva rinunciato al mandato soltanto la sera prima dell’udienza ed aveva informato della rinuncia l’avv. Marinelli soltanto la mattina dell’udienza e a fronte del fatto che l’avv. Marinelli aveva inviato il fax relativo all’udienza davanti ad altra autorità, appena avutane documentazione nonché tenuto conto del suo impedimento per motivi di salute, impedimento che erroneamente era stato ritenuto relativo. 2.2. Nel secondo, la ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalle parti in punto di mancata acquisizione della relazione del ctp per mancato previo esame del consulente che l’aveva redatta. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto acquisire la relazione, trattandosi di osservazioni alla ctu, provenienti da ctp il cui elaborato era già stato prodotto e, d’altra parte, la Corte di appello, non si era espressa né sulla richiesta di acquisizione in appello e neppure sulla richiesta di nuova consulenza in punto di determinazione della velocità nell’evento morte , pur riportata al punto 3 dei motivi. 2.3. Nel terzo, deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità. 3. In vista dell’odierna udienza, tramite il difensore di fiducia, depositano memoria le costituite parti civili F.C. , D.M.A. e Co.Ma.Pi.Lo. , resistendo al ricorso dell’imputato. In particolare, le parti civili, fanno presente - con riferimento al primo motivo del ricorso avversario, che a la sera precedente all’udienza del 13/3/2013, fissata per l’esame del perito nominato dal giudice dell’abbreviato, l’avv. Biuso, quale condifensore unitamente all’avv. Marinelli dell’imputata C.F.M. , aveva comunicato per email all’avv. Molé, procuratore di due delle tre parti civili costituite non anche all’avv. Carra, all’epoca procuratore della parte civile F. che la propria assistita era indisposta e, pertanto, non avrebbe potuto partecipare all’udienza il giorno successivo in detta email l’avv. Biuso non aveva fatto alcun riferimento alla propria determinazione di rinunciare al mandato ed, anzi, aveva scritto la stessa, quale difensore dell’imputata b alla suddetta udienza, il giudice dell’abbreviato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, aveva prospettato la nomina di un difensore di ufficio e l’eventuale concessione di un termine ad horas per poter discutere - con riferimento alla mancata acquisizione da parte del giudice dell’abbreviato della consulenza tecnica di parte ad esito della disposta perizia, che a nel fascicolo processuale a disposizione del Giudice dell’abbreviato era già presente consulenza di parte dell’imputata b la richiesta di abbreviato non era stata condizionata all’escussione integrativa del proprio consulente o comunque alla produzione di una nuova relazione c il consulente di parte dell’imputata non aveva presenziato alle operazioni peritali e neppure era stato presente all’udienza del 13/3/2013 fissata, come sopra rilevato, proprio per l’audizione del perito nominato dal giudice dell’abbreviato d una consulenza di parte era stata indebitamente allegata all’atto di appello - con riferimento al nesso causale tra la condotta dell’imputata e l’evento morte, che entrambi i giudici di merito hanno evidenziato gli elementi costitutivi del percorso logico fondante la causalità ed il giudice dell’abbreviato, in tale prospettiva, ha anche esaminato la ricognizione sul cadavere della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Si premette che la doglianza relativa all’impedimento dell’imputata e la doglianza relativa all’omesso esame della richiesta di acquisizione o di nuova consulenza in appello sono entrambe inammissibili, in quanto dall’intestazione della sentenza della corte territoriale non risultano essere state formulate tra i motivi di appello e nelle conclusioni dibattimentali e, d’altra parte, al ricorso non è stata allegata, ai fini della autosufficienza dello stesso, alcuna documentazione utile al fine di dimostrare che la Corte distrettuale aveva omesso di motivare su dette doglianze. 3.Tanto premesso, manifestamente infondato è il motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione dell’art. 420 ter c.p.p Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite, facendo proprio un orientamento emerso nella precedente giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, hanno di recente statuito con sent. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. E la giurisprudenza di legittimità, sia pure a sezioni semplici, ha avuto modo di precisare, anche di recente in fattispecie nella quale l’istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata sei giorni prima dell’udienza, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima , che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento Sez. 5, sent. n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l’impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio. Orbene, nel caso di specie dalla consultazione del fascicolo processuale al quale questa Corte procede, avuto riguardo alla natura del vizio denunciato risulta come riferito dal giudice di secondo grado che - all’udienza del 13.3.2013, svoltasi in assenza dell’imputata rimasta contumace alle udienze precedenti , veniva depositata dall’avv. Fucci, presente in sostituzione dell’avv. Marinelli, dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo da parte del codifensore avv. Biuso. Contestualmente, l’avv. Fucci faceva presente che l’avv. Marinelli era impossibilitato a comparire in quanto impegnato presso altra sede giudiziaria, come da fax pervenuto in cancelleria. Il Cancelliere dava atto, tuttavia, che alle ore 10.00 non risultava pervenuto alcun fax comprovante il concomitante impegno professionale dell’avv. Marinelli e, pertanto, il GUP disponeva procedersi all’esame del perito. Solo alle ore 10.20 veniva recapitato, a mezzo fax, l’avviso all’avv. Marinelli, quale difensore di tale L.G.G. , a comparire innanzi alla Corte di Appello dell’Aquila per l’udienza camerale, del 13.3.2013, per l’esame delle istanze proposte ex art. 599, cod.proc.pen. - l’avviso di comparizione per l’udienza dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila era stato emesso in data 7.1.2013 non vi era prova che, già all’udienza del 9.1.2013 dinanzi al GUP di Lucera allorché fu disposto il rinvio al successivo 13 marzo , l’avv. Marinelli fosse a conoscenza dell’udienza fissata per la stessa data dalla Corte di Appello dell’Aquila, ma era oltremodo verosimile che egli avesse acquisito tale conoscenza nei giorni successivi e comunque ben prima del 13 marzo allorché aveva formulato, per il tramite dell’avv. Fucci, richiesta di rinvio - nella richiesta di rinvio peraltro, solo implicitamente formulata dall’avv. Fucci, che si era limitato a rappresentare il contestuale impegno professionale dell’avv. Marinelli non erano state neppure illustrate le ragioni riguardanti la difficoltà, delicatezza o complicanza del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. per le quali l’avv. Marinelli era nell’impossibilità di avvalersi di un sostituto e aveva ritenuto prevalente l’impegno presso la Corte abbruzzese. Sulla base delle circostanze fattuali che precedono, dando corretta applicazione ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, entrambi i giudici di merito hanno rilevato che il concomitante impegno professionale del difensore non era stato tempestivamente comunicato ai sensi dell’art. 420 ter co. 5 cod.proc.pen Pertanto, il giudice dell’abbreviato ha respinto l’istanza di rinvio. E detta decisione è stata ritenuta dalla Corte di merito ineccepibile. La motivazione della Corte di merito, in quanto del tutto conforme ai principi enunciati in tema di legittimo impedimento del difensore dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro correttamente richiamati, si sottrae da censure nella presente sede di legittimità. 4. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. Preliminarmente può essere utile osservare che a l’imputata decidendo di richiedere il giudizio abbreviato, notoriamente a prova contratta , ha accettato di rinunciare all’istruttoria dibattimentale e di mandare in decisione la causa sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini, come eventualmente integrati dagli elementi assunti nel corso dell’udienza preliminare b tra gli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione del giudice dell’abbreviato vi erano anche le considerazioni svolte dall’Ing. Z.M. consulente di parte dell’imputata, in particolare, in punto di velocità del mezzo condotto dalla C.F. considerazioni espressamente esaminate dal giudice dell’abbreviato a p. 8 della propria sentenza c il giudice dell’abbreviato ha rigettato l’istanza di produzione di consulenza di parte, perché non preceduta dall’esame del consulente medesimo sentenza, p.1 . E la Corte di merito - dopo aver precisato che la relazione di consulenza tecnica di parte nella specie dell’imputato , acquisita in assenza della previa audizione del suo autore, è sì utilizzabile, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c , cod. proc. pen. Sez. 5, n. 32902 del 24/06/2011, P.G. in proc. Cifelli, Rv. 250940 -ha osservato che nel caso di specie la richiesta di acquisizione della relazione dell’ing. Z. era stata formulata dalla difesa dell’imputata soltanto in sede di udienza di discussione del giudizio abbreviato, ragion per cui era stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado. La decisione che precede, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltro puntualmente richiamata, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. 5. Infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio di penale responsabilità dell’imputata. 5.1. Occorre preliminarmente ribadire il consolidato principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione Sezione 4, sent. n. 13945 del 10/07/1990, Spinosi, Rv. 185541 . Precisato nei termini che precedono l’orizzonte dello scrutinio di legittimità, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo cfr. Sez. 1, sent. n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice e che la ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità. 5.2. Invero, il Giudice dell’abbreviato ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato ad essa ascritto, sottoponendo le risultanze processuali ad adeguato vaglio. Era accaduto che, verso le ore 13.15 del OMISSIS , in agro di OMISSIS , l’autovettura Mercedes condotta dalla C.F. percorreva la S.P. XX che collega OMISSIS a OMISSIS , con direzione di marcia OMISSIS e, giunta in corrispondenza dell’area di intersezione tra la S.P. XX e la S.P. XX che collega XXXXXX a OMISSIS , collideva con l’Alfa Romeo condotta da D.M. che, provenendo da XXXXXX, stava effettuando l’attraversamento dell’incrocio per proseguire verso OMISSIS . In conseguenza del violento impatto verificatosi all’interno dell’area di incrocio, entrambi i veicoli fuoriuscivano dalla sede stradale oltre l’intersezione, sulla sinistra rispetto al senso di marcia della Mercedes e l’Alfa 156 si ribaltava. Gli occupanti i veicoli venivano trasportati presso l’Ospedale di OMISSIS dove il D. , a causa delle gravi lesioni riportate, giungeva privo di vita. Sulla base di tali circostanze di fatto il giudice dell’abbreviato ha ritenuto la preponderante responsabilità del D. , conducente dell’Alfa 156, nella causazione del sinistro p. 6 . Invero - alla stregua a dei rilievi, anche fotografici, dello stato dei luoghi effettuati nell’immediatezza dalla polizia stradale b dei danni riportati dai veicoli c della testimonianza di tale N.C. , abitante nella casa cantoniera posta all’incrocio tra le due strade la quale aveva riferito che, mentre si trovava seduta di fronte alla finestra che si affaccia sulla strada, aveva sentito un forte botto ed aveva visto un’autovettura di colore chiaro letteralmente volare per aria attraversando lo specchio della finestra terminando la corsa nel terreno di fronte alla casa , nonché d degli esiti della perizia dell’ing. G. - era risultato che D. , giunto in prossimità dell’intersezione con la S.P. XX, pur avendo un campo di visibilità alquanto profondo alla sua sinistra e comunque sufficiente per impegnare in sicurezza l’area di intersezione, aveva iniziato la manovra di attraversamento dell’incrocio nonostante il sopraggiungere della Mercedes, o non avvedendosene o valutando erroneamente la possibilità di portare a termine la manovra di sicurezza. La circostanza che la leva del cambio si presentava bloccata con la prima marcia inserita faceva ritenere che al momento dell’urto l’Alfa, condotta dal D. , si stesse muovendo con la prima marcia e che, quindi, il D. si fosse fermato allo stop, avesse inserito la prima marcia e poi avesse dato intempestivamente ed incautamente il via alla manovra di attraversamento. In ogni caso, il D. aveva violato l’art. 145 CdS impegnando ed attraversando l’area di intersezione in modo irregolare, omettendo di dare la precedenza imposta dalla segnaletica orizzontale e verticale di Stop all’incrocio preannunciata, tra l’altro, 150 metri prima ai veicoli marcianti sulla strada principale e, quindi, alla autovettura Mercedes condotta dall’imputata che sopraggiungeva dalla sua sinistra. Ciò non di meno, il giudice dell’abbreviato ha affermato la responsabilità dell’odierna ricorrente pp. 7 e 8 , avendo la stessa mantenuto una condotta di guida imprudente viaggiando ad una velocità di 84 Km/h dunque superiore al limite di 50Km/h imposto su quel tratto di strada da apposita segnaletica verticale , come accertato dal perito. Detta condotta, secondo il giudice di primo grado, aveva inciso sul determinarsi del sinistro, comportando, quale concausa, la morte della persona offesa. Al riguardo, il Giudice dell’abbreviato ha richiamato p. 3 della relativa sentenza la ricognizione operata sul cadavere della persona offesa, evidenziandone il tipo di lesione, il corpo contundente che l’aveva provocata e la causa dell’innesco di tale corpo contundente. 5.3. E la Corte territoriale - dopo aver rilevato che la rilettura delle risultanze probatorie del primo giudizio induceva alla condivisione della corretta e puntuale valutazione compiuta dal GUP - ha ribadito che il perito ing. G. , sulla base di articolata ed esaustiva motivazione, aveva concluso che la C.F. , pur non avendo alcuna possibilità di evitare l’impatto, viaggiava ad una velocità non inferiore a 84 Km/h. ed ha osservato, ad ulteriore riprova della velocità elevata tenuta dalla Mercedes e della spinta esercitata sul veicolo antagonista, che l’Alfa 156 che aveva la prima marcia inserita e, dunque, procedeva a velocità molto bassa , in conseguenza dell’impatto, era stata vista dalla teste N.C. letteralmente volare per aria . Sulla base di tali circostanze di fatto, la Corte di appello ha a sua volta ritenuto che anche l’imputata, con la propria condotta imprudente, aveva concorso a produrre l’evento mortale. Invero, la velocità non adeguata, tenuto conto del limite imposto dalla segnaletica verticale e dell’approssimarsi dell’intersezione, aveva contribuito in termini di causalità efficiente a provocare il sinistro in conseguenza del quale il D. aveva perso la vita una velocità inferiore o quantomeno corrispondente a quella massima consentita avrebbe evitato l’impatto tra i due veicoli o, quantomeno, avrebbe provocato un impatto meno violento e, quindi, dalle conseguenze meno gravi per il D. . In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che, non presentando aporie di ordine logico o violazioni di legge, risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. 5.4. A fronte del convergente ed argomentato iter motivazionale che ha portato entrambi i giudici di merito a formulare il giudizio di penale responsabilità, la ricorrente deduce che i giudici di primo e di secondo grado avrebbero errato laddove avevano ritenuto che, se lei fosse andata a 50 km/h, l’evento letale forse non si sarebbe verificato e che il D. aveva impegnato l’incrocio, senza darle la dovuta precedenza, e, così operando, aveva tenuto una improvvisa condotta di guida, che aveva avuto incidenza causale nel sinistro occorso e che non le aveva dato la possibilità di realizzare manovre di emergenza per evitare l’impatto. Senonché le doglianze che precedono si risolvono in censure in fatto, dirette a sollecitare una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, inammissibile nella presente sede di legittimità, nella quale, come sopra rilevato, può essere denunciata esclusivamente la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, quale per l’appunto non è quella, sopra in sintesi richiamata, sulla base della quale i giudici di merito sono entrambi pervenuti dagli accertati elementi di fatto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata in relazione al reato alla stessa ascritto. 6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannato, oltre al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese a favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori come per legge.