Violenze su moglie e figlio, l’uomo esce: non valido l’arresto al suo ritorno a casa

Non corretta l’operazione compiuta dagli uomini della polizia giudiziaria, che, una volta arrivati nell’abitazione della coppia, hanno ascoltato la donna e hanno poi aspettato per tre ore il rientro del marito.

Allarme lanciato alle forze dell’ordine. Denunciati da una donna i presunti maltrattamenti compiuti dal marito su di lei e sul figlio. Gli uomini della polizia giudiziaria arrivano nell’abitazione della coppia di mattina, ma sono costretti ad attendere tre ore prima del rientro dell’uomo. A quel punto è illegittimo il suo arresto. Cassazione, sentenza n. 50812, sezione Sesta Penale, depositata il 30 novembre 2016 Dichiarazioni. Grave l’accusa nei confronti di un uomo. Egli è ritenuto, alla luce di quanto raccontato dalla moglie, responsabile di maltrattamenti e lesioni personali in danno sia della donna che del figlio . Su richiesta della donna, le forze dell’ordine arrivano alle 9.30 a casa della coppia. Logico, a quel punto, raccogliere le dichiarazioni delle presunte vittime e far partire le ricerche per rintracciare l’uomo . Quest’ultima operazione, però, si rivela inutile il marito della donna rientra spontaneamente a casa alle 12.30 e viene fermato e arrestato. Per i giudici della Cassazione, però, come già per il legale dell’uomo, è impossibile parlare di arresto in quasi flagranza di reato . Ciò perché manca l’inseguimento materiale del presunto autore del reato , e non può procedersi all’arresto sulla base di informazioni della vittima o di terze persone fornite nella immediatezza del fatto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 ottobre 30 novembre 2016, n. 50812 Presidente Conti Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia in composizione monocra tica ha disposto ai sensi degli artt. 558 e 391 cod. proc. pen. la convalida dello arresto, eseguito d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, di S.K.A. e applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con l'im putazione provvisoria di maltrattamenti e lesioni personali in danno della moglie T.A. e del figlio S.I. artt. 572, 582, 585, 576 numero , 61 n. 2 cod. pen. . 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, il quale allega che la mi sura è stata convalidata per avere il giudice ritenuto la sussistenza dello stato di quasi flagranza di reato, nonostante la P.G. sia intervenuta presso la propria abi tazione intorno alle ore 09.30 del 17 febbraio 2016 ed abbia proceduto all'arresto solo intorno alle ore 12.20 all'atto del suo rientro spontaneo a casa, non prima di avere raccolto le dichiarazioni della parte offesa e avviato ricerche volto a rin tracciarlo. Deduce, pertanto, erronea applicazione di legge e in particolare degli artt. 558, 391 comma 4, 449, 380 e 382 cod. proc. pen., ritenendo non configurabile lo stato di quasi flagranza ove - come nel caso di specie - l'azione che conduce all'arresto non tragga origine dall'immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma da una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era ormai consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. 3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale reputa il ricorso fonda to, richiamando all'uopo la recente decisione delle Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice e la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la ricorrenza della quasi flagranza in situazioni analoghe a quella oggetto di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 2. La ricordata decisione delle Sezioni Unite, n. 39131 del 24/11/ 2015, Ven trice ha composto il contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riguardo all'accezione da dare al concetto di 'quasi flagranza di reato' dalla stessa sentenza, peraltro, ritenuto estraneo al dato normativo di cui allo art. 382 cod. proc. pen. ossia alla condizione del soggetto che 'subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il rea to immediatamente prima'. Aderendo alla tesi della necessaria sussistenza di un inseguimento materiale dell'autore del reato, le Sezioni Unite hanno stabilito che P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di convalida dell'arresto in flagranza.