Indebito superamento o indebito accesso? Lo strano caso della “collaborazione” tra ultras

La Corte di Cassazione, in tema di DASPO, chiarisce ulteriormente un elemento relativo alla l. n. 401/1989 a proposito della tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, soprattutto per quanto attiene all’ingresso abusivo degli stadi.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50375/16 depositata il 28 novembre. Il caso. Un ultras, già resosi noto alle cronache locali per truffa, violenza privata nei confronti dei calciatori e lancio di materiale pericoloso, veniva sottoposto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO della sua squadra del cuore per ben 5 anni. L’adozione nei suoi confronti di tale provvedimento era la conseguenza della violazione dell’art. 6- bis , comma 2, l. n. 401/1989, il quale punisce chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco . Il soggetto propone quindi ricorso per Cassazione. Una migliore definizione di superamento”. La principale doglianza dell’ultras poggia sulla non sussumibilità nella fattispecie di cui all’art. 6- bis del fatto da lui compiuto, non avendo egli invaso il campo di calcio, né in alcun modo valicato alcuna recinzione o separazione, essendo infatti entrato a passo d’uomo nell’impianto sportivo da un varco aperto . La totale assenza di minacciosità, violenza e oltraggiosità della sua condotta deporrebbe, secondo il ricorrente, a favore della violazione di una diversa fattispecie, però punibile solo amministrativamente, quella di cui all’art. 1- quinquies , comma 7, l. n. 88/2003, la quale punirebbe l’indebito accesso – e non l’indebito superamento – all’impianto sportivo nei confronti di chi non sia provvisto di biglietto. Quando gli ultras collaborano La ricostruzione delle vicende che hanno portato al DASPO prende piede da un primo divieto di accesso allo stadio opposto all’imputato, sprovvisto di biglietto, ad opera degli stewards . Per sua fortuna”, però, un gruppo di sostenitori all’interno dell’impianto sportivo, subito dopo l’inizio dell’incontro calcistico, abbandonava il proprio posto per dirigersi verso le uscite d’emergenza, al fine di consentire l’accesso dall’esterno a tutti coloro ai quali era stato negato l’accesso, compreso il ricorrente. Superamento o semplice accesso? L’azionamento dall’interno delle maniglie antipanico sulle uscite di sicurezza ha quindi consentito a diversi ultras l’accesso abusivo allo stadio. La Corte di Cassazione, trovando conferma anche nell’esegesi della giurisprudenza amministrativa, ritiene che quando una barriera fisica venga bypassata per accedere abusivamente all’impianto sportivo, viene ad integrarsi la condotta in questione di indebito superamento” e non, come sostenuto dal ricorrente, quella dell’ indebito accesso”, sanzionato solo amministrativamente. Un’ulteriore differenza è rinvenibile, tra le due diverse fattispecie, anche nell’elemento soggettivo che denota le circostanze relative al fatto secondo la Suprema Corte, infatti, la tesi dell’ultras sarebbe stata condivisibile se egli avesse semplicemente approfittato di un varco dell’impianto sportivo lasciato occasionalmente aperto e non, come nella specie, dolosamente aperto dall’interno da un complice comportamento dei tifosi regolarmente già entrati nell’impianto. Per questi motivi la doglianza non può essere accolta e la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 – 28 novembre 2016, n. 50375 Presidente Fiale – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 24/02/2016, depositata in pari data, il GIP/tribunale di Ascoli Piceno disponeva la convalida del provvedimento emesso in data 17/02/2016 dal Questore della stessa città nei confronti del P. con cui, oltre al divieto di accesso per anni cinque nei luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative agli incontri specificamente indicati nel provvedimento medesimo, si prescrive al medesimo di presentarsi presso la Questura di Crotone per la medesima durata, trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla squadra di calcio del [] ex art. 6, comma primo, legge n. 401 del 1989. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il P. , a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare censurando l’ordinanza per i seguenti motivi a violazione del diritto di difesa per omessa valutazione delle memorie difensive il Daspo è stato notificato al prevenuto il omissis alle ore 12.22 il prevenuto aveva quindi tempo sino alle ore 12,22 del omissis per depositare memorie difensive detto diritto è stato esercitato alle 12.06 del omissis mediante PEC ricevuta dall’ufficio GIP quest’ultimo, con provvedimento manoscritto in calce al provvedimento di convalida, ha ritenuto non condivisibili le motivazioni illustrate nelle memoria escludendo che potessero consentire di pervenire a diverse conclusioni rispetto a quelle di cui al provvedimento di convalida emesso si tratterebbe di motivazione di stile che non avrebbe fornito adeguata risposta alle numerose questioni dedotte con la memoria b violazione dell’art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989 il fatto non sarebbe sussumibile nella predetta fattispecie, non avendo il prevenuto scavalcato alcuna recinzione o separazione, né invaso il terreno di gioco, essendo infatti entrato a passo d’uomo nell’impianto sportivo da un varco aperto non vi sarebbe stato alcun comportamento violento od oltraggioso né minaccioso o dannoso né questi si sarebbe arbitrariamente sottratto ad alcun tipo di controllo né avrebbe ricevuto indicazioni di tenore diverso dal personale addetto al controllo sostiene, pertanto, il ricorrente che la condotta del medesimo sarebbe tutt’al più idonea a configurare la diversa fattispecie, sanzionata solo amministrativamente, di cui all’art. 1-quinquies, comma settimo, della legge n. 88 del 2003 punisce l’accesso indebito ad un impianto sportivo, sicché sarebbe errato l’aver configurato il rato di cui all’art. 6bis, comma 2, della legge n. 401 del 1989 e parimenti errato sarebbe quanto affermato nel provvedimento del Questore laddove afferma che l’acquisto del titolo di accesso doveva essere perfezionato entro le 19.00 del giorno precedente alla partita, in quanto sarebbe possibile, in base al programma Porta un amico allo stadio acquistare il biglietto del settore ospiti il giorno della gara c vizio di motivazione omessa in ordine all’attribuibilità al prevenuto della condotta contestata il GIP si sarebbe limitato a ripetere in maniera pedissequa il contenuto del provvedimento del Questore, senza valutare la legittimità del provvedimento, così facendo cattivo uso della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che richiede invece un pieno controllo di legalità d vizio di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente sul punto il GIP si sarebbe limitato a richiamare i precedenti di polizia e non quelli penali, stante l’incensuratezza si tratterebbe di una motivazione incongrua, richiedendo infatti il giudizio di pericolosità un quid pluris rispetto al fatto accertato in considerazione dell’incensuratezza del prevenuto, questione che sarebbe stata rappresentata nella memoria depositata e superficialmente valutata e vizio di motivazione in ordine alla durata del provvedimento sul punto la motivazione del GIP sarebbe del tutto assente sulla valutazione della durata del provvedimento il GIP avrebbe dovuto uniformarsi alla rigorosa giurisprudenza di legittimità f violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’art. 13, comma terzo, Cost. secondo la richiamata norma costituzionale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza è consentito limitare la libertà personale da parte della autorità amministrativa ove non possa intervenire immediatamente l’a.g., purché segua una successiva convalida sarebbe mancato da parte del GIP, nel caso di specie, quella valutazione della sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificavano l’adozione del provvedimento limitativo . 3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 11/07/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare ritenendolo manifestamente infondato alla luce di quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata ordinanza il P. è stato denunciato dalla DIGOS a piede libero per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, legge n. 401 del 1989, per avere indebitamente superato le barriere dello stadio preposte al controllo dei tifosi, bypassando i tornelli di controllo grazie al primo varco di emergenza lasciato appositamente aperto nel corso del blitz descritto nell’impugnato provvedimento il P. risulta già gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessi nei confronti del calciatori della squadra del [], lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive e truffa indicativi della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica quanto al diritto di difesa, è insussistente qualsiasi violazione avendo il GIP precisato di aver visto e valutato la memoria difensiva . Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 5. Ed invero, emerge dall’impugnato provvedimento che il P. , in occasione dell’incontro di calcio omissis - [] valevole per il campionato di serie B, disputato il omissis , raggiungeva l’esterno dell’area di prefiltraggio dell’impianto sportivo omissis , unitamente ad altri sostenitori della squadra calabrese, nonostante fosse sprovvisto del titolo di accesso il cui acquisto avrebbe dovuto essere perfezionato per quel settore entro le 19 del giorno precedente l’incontro, e conseguentemente non gli veniva consentito di accedere allo stadio da parte degli stewards addetti al controllo pochi istanti prima dell’inizio dell’incontro, un gruppo di sostenitori del [], facenti parte di quelli già entrati nell’impianto e regolarmente collocatisi all’interno della curva nord loro riservata, improvvisamente abbandonava il posto assegnato ed aperto un varco di emergenza dotato di maniglie antipanico si portava all’esterno della curva nell’area prefiltraggio giunti davanti al cancello azionavano il dispositivo di apertura di sicurezza, così consentendo tramite lo stesso percorso l’ingresso presso il settore ospiti al prevenuto e ad altri supporters privi di biglietto, bypassando i tornelli di controllo, grazie al primo varco di emergenza lasciato appositamente aperto nel corso del blitz si legge, quindi, nell’impugnata ordinanza, che a il prevenuto è stato denunciato piede libero dalla DIGOS per violazione dell’art. 6 bis, comma 2, legge n. 401 del 1989, per avere indebitamente superato le barriere dello stadio preposte al controllo dei tifosi b il medesimo, già gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessa nei confronti di calciatori del [], lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive, truffa, ha approfittato delle specifiche circostanze per mettere in atto comportamenti comunque gravemente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione di analoghe condotte che possano arrecare nocumento all’incolumità di cose e persone infine, risulta dal provvedimento manoscritto, apposto in calce al provvedimento dattiloscritto, che le motivazioni addotte nella memoria difensiva pervenuta a mezzo PEC alle 12,06 dello stesso omissis non risultavano condivisibili, non consentendo di pervenire a conclusioni difformi da quelle già illustrate nel provvedimento. 6. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze difensive si appalesano infondate. 7. Ed invero, quanto al primo motivo, si condivide quanto già argomentato dal P.G. non essendo rilevabile alcuna violazione del diritto di difesa, avendo il GIP precisato di aver visto e valutato la memoria difensiva. Deve, a tal proposito, ricordarsi che affinché sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica dei provvedimento , è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio Sez. 3, n. 29301 del 11/06/2015 - dep. 09/07/2015, Pacini, Rv. 26439401 . Nel caso di specie, il diritto è stato assicurato essendo stato infatti esercitato mediante la presentazione di memoria difensiva entro le 48 ore dalla data della notifica al prevenuto. Peraltro, come già affermato da questa stessa Sezione, l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401 , si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, Di Lonardo e altro, Rv. 251330 . Nella specie il GIP vi ha provveduto, dando atto di aver visionato la memoria giunta via PEC, confermando l’ordinanza di convalida emessa lo stesso omissis , osservando come le motivazioni di cui alla memoria difensiva ivi illustrate non apparissero condivisibili tanto da non consentire di pervenire a conclusioni difformi da quelle già illustrate nell’ordinanza dattiloscritta, dovendo qui evidenziarsi che il dovere di motivazione del GIP nella fase della convalida del provvedimento questorile è adempiuto attraverso la valutazione del contenuto delle memorie difensive, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame dettagliato delle predette attesa la natura della delibazione tipica del procedimento -, essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata v., ad esempio, con riferimento al dovere motivazionale della sentenza Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 - dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 25010501 . 8. Quanto alla presunta violazione di legge di cui al secondo motivo, è sufficiente richiamare la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 6 bis, legge n. 401 del 1989 che punisce la condotta di chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco nella specie, la condotta è consistita nell’accedere da un varco di emergenza aperto da un gruppo dei tifosi del [], così bypassando i tornelli di accesso al settore ospiti dello stadio della squadra di casa, comportando integrante la condotta di indebito superamento di quelle barriere fisiche finalizzate ad impedire l’accesso dall’esterno di tifosi sprovvisti di biglietto, mediante approfittamento di un varco di emergenza, non abilitato in via ordinaria all’accesso dei tifosi all’interno dell’impianto sportivo, il quale non era stato lasciato occasionalmente aperto, ma aperto appositamente da un gruppo di tifosi della squadra ospite già all’interno dell’impianto sportivo, al fine di farvi accedere abusivamente i tifosi della stessa squadra sprovvisti di biglietto. L’inclusione di tale condotta nella previsione di cui all’art. 6 bis citato, del resto, è confermata anche dall’esegesi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui detta fattispecie è applicabile solo nell’ipotesi che vi sia scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale, e non anche nel caso di chi pacificamente si sposti da un settore all’altro degli spazi riservati al pubblico, approfittando di un varco occasionalmente lasciato aperto da altri Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2015, n. 2572, R.G. c. Questura di Forlì Cesena e altri . Ne consegue, pertanto, che quando una barriera fisica venga bypassata per accedere abusivamente all’impianto sportivo, viene ad integrarsi la condotta in questione di indebito superamento , con conseguente esclusione della ipotesi, sanzionata solo amministrativamente, di cui all’art. 1-quinquies, comma 7, legge n. 88 del 2003, che punisce non l’indebito superamento sanzionato dall’art. 6 bis citato ma l’indebito accesso all’impianto sportivo da parte di chi è sprovvisto di biglietto, ossia posto in essere mediante approfittamento di un varco dell’impianto sportivo lasciato occasionalmente aperto e non, come nella specie, dolosamente aperto dall’interno da un complice comportamento dei tifosi regolarmente già entrati nell’impianto al fine di consentire il superamento indebito ai tifosi sprovvisti di biglietto, dei tornelli di accesso al settore dedicato alla tifoseria ospite. 9. Quanto ai residui motivi attribuibilità al prevenuto della condotta contestata pericolosità del ricorrente durata del provvedimento violazione dell’art. 13 Cost. per mancata valutazione dei presupposti di necessità ed urgenza , si appalesano puramente contestativi, essendosi limitato il ricorrente a richiamare per ciascuno di essi massime giurisprudenziali di legittimità contestando, in relazione a ciascuna di esse, una presunta omessa motivazione o un difetto motivazionale del provvedimento impugnato. Diversamente, osserva il Collegio a quanto all’attribuibilità della condotta del prevenuto, che questi avesse indebitamente superamento la barriera fisica di accesso allo stadio risulta ex actis dalla denuncia a piede libero della Digos b quanto alla sua pericolosità, il prevenuto è già gravato da precedenti di polizia per violenza privata commessa nei confronti di calciatori del [], lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive e truffa, donde, donde il giudizio affermativo espresso dal GIP è sufficiente a ritenere integrato l’onere motivazionale richiesto, non rilevando lo stato di incensuratezza Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147 c quanto alla durata del provvedimento, è indubbio che il giudizio sulla convalida debba investire la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida per tutte Sez. U, n. 44273 del 12/11/2004, Labbia, Rv. 229110 il silenzio del giudice sul punto, peraltro, lungi dall’integrare un vizio motivazionale, esprime in realtà una valutazione implicita dell’A.G. in ordine alla congruità della durata della misura applicata dal Questore non comportando alcuna nullità dell’ordinanza di convalida, a maggior ragione in difetto di doglianze specifiche da parte del prevenuto che non si sostanzino - come invece avvenuto nel caso in esame - in censure puramente contestative fondate sul semplice richiamo della giurisprudenza di questa Corte, senza fornire alcuna indicazione delle ragioni per le quali, secondo il ricorrente, la durata imposta fosse eccessiva d infine, quanto alla doglianza relativa alla mancanza specificazione delle ragioni di necessità ed urgenza, è sufficiente in questa sede rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, la motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli episodi che hanno determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 - dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401 nella specie, il GIP nell’ordinanza di convalida ha dato atto dell’esistenza di tali presupposti, laddove ha chiarito che il comportamento assunto dal prevenuto giustificava l’adozione del provvedimento questorile tanto da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione di analoghe condotte che possano arrecare nocumento all’incolumità di cose e persone , ciò che rende evidente l’implicito giudizio di sussistenza del duplice presupposto in questione a ciò, peraltro, va aggiunto che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi, circostanza che non risulta emergere dal provvedimento impugnato né è stata dedotta dal ricorrente Sez. 3, n. 28219 del 7/07/2016, Ragnoli, Rv. 267256 . 10. Il ricorso dev’essere, dunque, complessivamente rigettato. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.