Omicidio: il reato fra i reati

Ogni penalista spera di potercisi prima o poi confrontare, ma chi ha avuto la possibilità di farlo sa e conosce bene anche l’incubo che il confronto apporta. L’art. 575 c.p. sta li fermo, immobile, reato di evento, dalla costruzione giuridica semplicissima e dalla pena terrificante fine pena mai attende l’arrivo del difensore che deve con lui confrontarsi. In una lotta, quasi sempre, impari. La Corte di Cassazione coglie il la da un ricorso, anzi da più ricorsi ben strutturati e formati, per fornire ai free climbing della norma una sorta di vademecum, connotata, caso strano, da insidie ed ostacoli ben difficili da sormontare.

Proprio in virtù della formulazione del provvedimento oggetto di commento sentenza n. 49577/16 depositata il 22 novembre , caratterizzato da una estesa motivazione, ho ritenuto, di modificare lo stile del commento, sottolineandone i passaggi fondamentali che, invero, costituiscono vere e proprie massime”. Alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità espositiva, dovendosi il giudice della legittimità limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di spiegare l'iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con nuova valutazione delle risultanze acquisite. Già, la lettura dei fatti è preclusa alla Corte di Cassazione. Il che è certamente noto a tutti noi. Ma è possibile effettuare una rilettura concreta ed efficace dell’applicazione delle leggi e della congruità della motivazione, ovviamente sotto un profilo logico giuridico, senza addentrarsi nella rilettura” approfondita dei fatti? L’omicidio è un reato che si confronta immediatamente e drammaticamente con i fatti fatti relativi al perché, al come, al dove, al come, al quando ed al chi. Se è così, e mi apre difficile sostenere il contrario, diviene poco comprensibili, sotto un profilo strettamente eziologico, comprendere come possa essere eseguito il sindacato sulla completezza e correttezza della motivazione in assenza di complessa verifica e quindi valutazione? delle risultanze probatorie acquisite. Pare che la Corte si disegni un ambito di applicazione dei propri poteri ad assetto variabile” decidendo caso per caso fino a quale punto possa spingersi l’indubitabilmente impegnativo sindacato sulle risultanze acquisite. Ovviamente non dipendente dalla risonanza mediatica dei procedimenti. È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione per confutarle le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, posto che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso al provvedimento cui si riferisce e che essa si esplica attraverso la presentazione di motivi che a pena di inammissibilità debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il principio contenuto nella massima è, in linea di massima, condivisibile. Sono francamente inaccettabili atti il principio vale anche per le impugnazioni afferenti pronunce in primo grado il cui contenuto si sostanzia in una generica lagnanza circa la dichiarata responsabilità del proprio assistito più simili a lamenti che ad esposizioni di ragioni di diritto e di fatto, in relazione all’appello, che si pretendono violate. Il problema sorge allorché alle rimostranze sollevate in grado d’appello il giudicante non fornisca risposta. È chiaro che nel caso prospettato i motivi di ricorso non potranno che essere nella sostanza identici a quelli formulati avanti al Giudice dell’appello e da questi ignorati. Sarà sufficiente per la Corte un’indicazione che suoni più o meno così il motivo è stato ignorato e quindi lo ripropongo? I più attenti ed esperti lettori, i nostri Maestri, potranno osservare che una dizione, magari meno tranciante, ma simile nella portata avrebbe certo effetto in relazione a doglianze in puro diritto” ma, versandosi in tema del più concreto tra i reati che ne sarà di quei motivi che attengano alla lettura di circostanze di fatto non rilevati o affrontati dal Giudice dell’appello che pure renda una motivazione logicamente corretta proprio perché non confrontata a quelle lagnanze? Il problema non è di semplice soluzione e neppure, per così dire, di lana caprina. Anzi, è concreto, per dirla con il titolo di uno stupendo testo, dotato di immane concretezza”. Si rischia con un’applicazione rigida del principio di riservare solo al giudice di prime cure il potere di analizzare nel dettaglio e partitamente tutte le circostanze di fatto, lasciando solo si ricordi che la scelta del rito abbreviato per reato di tal fatta risulta esedre tutt’altro che peregrina nell’operazione di disamina e decisione circa lo svolgimento dei fatti e l’ascrizione della penale responsabilità, creando di fatto la figura dell’uomo solo al comando. Che rischia di essere coincidente con quella dell’uomo solo all’arrivo. La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra fatto ingiusto ed ira. Il tenore letterale delle espressioni utilizzate dalla Corte non può lasciare spazio al dubbio la provocazione sussiste se vi è proporzione fra fatto ingiusto e reato commesso. Chi deve valutare la sussistenza della proporzione ? Che natura ha detta valutazione ? Si tratta di accertamento di fatto o di diritto ? Quando può dirsi macroscopica e grave” la violazione del principio di proporzione ? Le domande formulata non appaiano retoriche. La risposta, almeno per me ma mi piacerebbe vi fosse in punto dibattitto, è che si tratta di valutazioni in e di mero fatto. Quindi . L’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa consistente nella produzione di un grave evento lesivo da prodursi mediante l’uso delle armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato quale esecutore materiale del reato. Ne consegue che deve rinvenirsi, nella fattispecie descritta, un concorso ordinario a mente dell’art. 110 c.p. e non già concorso anomalo a mente dell’art. 116 c.p. Dunque se il concorrente è a conoscenza della presenza di un’arma da fuoco, di fatto, salvo rari casi la cui analisi è demandata sempre e comunque ad una valutazione di fatto preclusa in cassazione ai sensi della sentenza in commento risponde sempre e comunque a titolo di concorso ex art. 110 c.p La disposizione contenuta nell’art. 116 c.p., certamente già residuale rispetto a quella generale contenuta nella norma cardine, all’esito di questa interpretazione diviene inutile poiché riservata ad ipotesi non rare ma anzi rarissime. Degne di quei rari nantes ” di virgiliana memoria. Gli elementi costitutivi della premeditazione sono da rinvenirsi in un apprezzabile intervento temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione tale da considerata una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso, elemento cronologico, la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine, elemento di natura ideologica. La distinzione tra mera preordinazione del delitto e premeditazione, è da ricercarsi nell’attuazione di adeguata organizzazione di mezzi e nella predisposizione delle modalità esecutive del crimine, modalità assenti nella preordinazione che si caratterizza esclusivamente per l’apprestamento dei mezzi minimi necessari alla sua esecuzione, nella fase a questa immediatamente precedente. Tuttavia quando la predisposizione non viene realizzata nella fase esecutiva, bensì risale nel tempo collocandosi nella fase ideativa del crimine, divenendo sintomatica sia dell’elemento cronologico che di quello ideologico, essa diviene dimostrativa della radicata e costante intenzione omicida dell’autore del delitto. Quello che io ritengo essere un corto circuito logico in cui la Corte incorre allorché dichiara esclusa dal proprio sindacato la rilettura degli elementi di fatto diviene palese allorchè si esamini l’affermazione, o le affermazioni, contenute nella sentenza in relazione alla sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Solo dando approfondita rilettura delle circostanza fattuali si potrà ricerca la sussistenza e la persistenza dell’elemento ideologico” nel tempo. Solo attraverso la ricostruzione puntuale del fatto si potrà addivenire all’individuazione del momento ideativo del reato ed alla sua persistenza e mantenimento nel corso del tempo, senza soluzione di continuità, sino al momento dell’esecuzione dell’azione. Persino l’ultimo capoverso della massima risente e dipende da questa ricerca che altro non può essere se non in fatto. Il loop motivazionale mi pare completo non possono compiersi da parte della Corte riletture in fatto che si dimostrano però indispensabili ai fini di correttamente inquadrare, sotto il profilo giuridico, il fatto reato. L’esecuzione di un cosiddetto agguato” di per sé attiene esclusivamente alle modalità di esecuzione del delitto e come tale non è sufficiente a dimostrare la premeditazione del medesimo, dovendosi ricercare la sussistenza degli elementi cronologico e ideologico nell’agire dell’autore. L’agguato non è indice di premeditazione. Dunque le modalità esecutive dell’azione criminosa, che a ben vedere possono essere uno dei pochi elementi oggettivamente dimostrabili, non bastano a connotare il requisito giuridico della premeditazione. Dunque è solo l’analisi della condotta assunta dagli agenti, da collocare nel tempo e nello spazio antecedente il reato, che può aiutare a dimostrare la sussistenza o l’inesistenza della premeditazione. Ma cos’altro è se non accertamento in fatto l’analisi che si richiede al giudice circa l’analisi della condotta degli agenti, concorrenti compresi? L’omicida resta la più tormentata e complessa fattispecie penale con cui confrontarsi. L’abisso in cui conduce produce risposte che se sottoposte all’applicazione della rigida logica non sempre appaiono coerenti. L’uomo, quando si confronta con il se stesso rappresentato dall’omicida, spesso rischia d’essere abbagliato o distratto dal bagliore di quel male che deve, necessariamente, punire.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 aprile – 22 novembre 2016, numero 49577 Presidente Cavallo – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/01/15 la Corte di assise di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pescara, che affermava la pena responsabilità di C.M. , C.A. , Ci.Anumero , C.L. e C.D. in ordine ai delitti di tentato omicidio aggravato per il primo dalla premeditazione ai danni di R.A. e D.C.F. , di omicidio aggravato per il primo dalla premeditazione ai danni di R.D. , di detenzione e porto in luogo pubblico illegali, di arma comune sparo il revolver utilizzato per l’omicidio , di violazione di domicilio, di violenza privata e di danneggiamento aggravato, ha assolto i suddetti imputati dal tentato omicidio, e, concesse le circostanze attenuanti generiche agli imputati C.L. , C.A. , Ci.Anumero e C.D. , ha rideterminato la pena nei confronti di C.L. in anni sedici di reclusione, e nei confronti degli ultimi tre in anni tredici di reclusione ciascuno ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di C.M. alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle ulteriori statuizioni, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 1.1 La Corte territoriale, in sintonia col Giudice di primo grado, considera comprovata la responsabilità degli imputati sopra indicati in ordine ai delitti summenzionati, tra cui in particolare l’omicidio di R.D. avvenuto in data omissis . Detto evento, nella ricostruzione svolta dai Giudici del merito, trova il suo antefatto in una rissa - riferita da alcuni dipendenti di un Istituto di vigilanza intervenuti a sedarla e che relazionarono il fatto alla P.g., sopraggiunta sul posto - svoltasi nelle prime ore di quella stessa giornata tra un gruppo di tifosi del omissis , tra i quali era stato individuato R.A. , e tre nomadi locali, uno dei quali era stato riconosciuto in C.M. al quale si erano aggiunti, in aiuto, i cugini C.A. e Anumero . Quanto alla ragione di detta rissa, mentre il R.A. la individuava nel fatto che il C. gli avrebbe attribuito l’arresto di un amico per questioni di droga, quest’ultimo la ravvisava nell’atteggiamento di discriminazione razziale dei R. , aggiungendo che ad aggredirlo sarebbe stato anche R.D. . Successivamente, nella stessa mattinata, il C.M. si faceva refertare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di [], ove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in quattro giorni alle ore 20,00 dello stesso giorno si recava a denunciare l’aggressione ed il furto del marsupio in Questura quest’ultimo episodio smentito dalle riprese della videocamera nel luogo della rissa, che lo individuavano all’esito della stessa in possesso di detto marsupio , venendo respinto, però, dalle forze dell’ordine, che lo invitavano a ritornare con il referto, che non aveva portato con sé. Dopo circa un’ora e mezza, la sera stessa, una Fiat 500 con a bordo C.M. , Ci.Anumero e C.A. , ed uno scooter con a bordo C.L. e C.D. , arrivavano, pressoché contemporaneamente, a piazza omissis ed i cinque uomini scendevano dai mezzi, avendo avvistato R.A. , urlavano contro quest’ultimo e il suo amico D.C. , che era con lui in piazza, e li inseguivano verso via []. Questa la ricostruzione offerta, come evidenziato dalla Corte a qua, in particolare dalle informazioni testimoniali rese da D.R.A. e Ro.Al. , che assistevano a detto arrivo e che specificavano di non avere visto il C. scendere già con la pistola in pugno, ma di aver sentito, poco dopo l’inizio dell’inseguimento, degli spari e di avere successivamente notato il gruppo uscire da via [], tornare in piazza e risalire sui mezzi. La Corte di assise di appello sulla base delle risultanze degli atti e delle dichiarazioni dinanzi alla stessa rese da N.C. , in sede di integrazione probatoria disposta dalla medesima, passa alla ricostruzione di quanto verificatosi all’interno dell’abitazione di G.P. , ove R.D. era attinto dal colpo di arma da fuoco che ne cagionava successivamente la morte. Pone, innanzitutto, a confronto le tre diverse versioni dei fatti rese da N.C. , il quale, ospite al momento del fatto del G. riferisce - il [] di aver sentito, la sera del fatto, provenire dalla cucina di detta abitazione dei rumori e delle esplosioni, di essersi, quindi, ivi recato, di avere allontanato gli aggressori, dei quali non era in grado di riconoscere alcuno, e di aver visto R.D. già ferito - il [] di aver visto, una volta recatosi in cucina, R.D. accovacciato sotto il tavolo e C.M. che gli puntava una pistola contro il fianco e che alla sua vista gli riferiva di non ucciderlo per la sua presenza, notando poi che il R. sanguinava e che con C.M. vi erano C.L. , individuato in fotografia, che colpiva il R. con un casco e C.A. , pure individuato in fotografia, che prima di andare via lo minacciava - in sede, poi, di integrazione probatoria, di essere entrato in cucina, di avervi notato C.M. , con un casco nella mano destra ed una pistola nella mano sinistra, con altri quattro-cinque uomini che stavano picchiando R.D. che si trovava a terra sotto il tavolo, di esser intervenuto per difendere quest’ultimo tirando il C. , dalla cui pistola partiva accidentalmente un colpo che attingeva il R. ed infine di escludere di avere udito il C. profferire la frase non lo uccido perché ci sei tu . Da detto confronto la sentenza impugnata evince la assoluta non attendibilità del N. , clamorosamente contraddettosi su aspetti ricostruttivi di centrale importanza, e a sua svolta smentito dalle sommarie informazioni testimoniali di F.P. ed U.E. , i quali riferiscono di essersi nascosti, dopo l’allarme dato da R.A. entrando di corsa nell’appartamento ed urlando che gli stavano sparando, sotto il tavolo della cucina, nella quale giungeva con altre persone C.M. , che ribaltava detto tavolo ed intimava ai suddetti di andarsene, di avere, quindi, mentre uscivano dalla cucina, subito dopo udito un colpo. La Corte evidenzia come nessuno dei due abbia fatto riferimento all’intervento del N. diretto a disarmare il C. e come dalle loro dichiarazioni che fanno riferimento anche alle implorazioni della vittima nei confronti di quest’ultimo sia smentita la tesi della difesa di C.M. dell’accidentalità dello sparo, sostenuta in entrambi i gradi di giudizio in linea con le dichiarazioni del proprio assistito ed anche con le ultime dichiarazioni del N. , ritenuto sul punto, per quanto osservato, non credibile dalla sentenza impugnata. La Corte evidenzia come da dette dichiarazioni appaia posta in essere nei confronti del R.D. una vera esecuzione, in linea con quello che era l’obiettivo del gruppo, vendicare C.M. per l’affronto del giorno precedente, posto in essere dai fratelli R. . E come dalla dinamica dell’azione criminosa fosse indubbia la qualificazione del fatto come omicidio. La micidialità dell’arma utilizzata come da indagine balistica , la breve distanza dal bersaglio accovacciato a terra di spalle al C. tra i 70 ed i 90 centimetri, come calcolata, in uno con la posizione della vittima rispetto al suo aggressore, dai consulenti tecnici dell’Accusa e la parte del corpo presa di mira il tronco, ricco di organi e di distretti vitali invero, la vittima era attinta nella zona sopragluteale destra e come da consulenza medico-legale la causa della morte era indicata in scompenso acuto di cuore per shock ipovolemico da emorragia , secondo i Giudici del merito, sono elementi che escludono ogni dubbio sulla sussistenza del dolo omicidiario, quantomeno nella forma del dolo alternativo, potendosi ritenere previste e volute, in modo indifferente, le lesioni o la morte della vittima. La Corte aggiunge che il fatto che il colpo fosse unico non è circostanza rilevante, sia per il fatto che, non essendo stata ritrovata l’arma, non poteva essere controllato il numero di colpi ancora nel caricatore e sia perché la micidialità della medesima e le modalità dello sparo non implicavano la necessità di reiterare i colpi per ferire mortalmente. Specifica, inoltre, che anche l’uso della mano sinistra per impugnare la pistola non assume rilievo, tanto più che il Ro.Al. , che aveva assistito all’arrivo e all’allontanamento del gruppo da piazza [], riferiva, ribadendolo anche in sede di ricognizione fotografica, di avere notato il C. mentre rientrava in auto indossare un guanto di lattice bianco alla mano sinistra, con cui impugnava l’arma, facendo pensare, secondo il Collegio a quo, ad un uso preordinato proprio di detta mano a riprova della programmazione criminosa . Indicativo della consapevolezza delle gravi conseguenze del gesto sarebbe, secondo detto Collegio, il comportamento dell’imputato che subito dopo il fatto invitava un’amica a scappare da [], a non fare domande e a non telefonargli. Non sarebbe, secondo i Giudici a quibus, per quanto sopra esaminato, fondata anche la tesi delle difese circa la preterintenzionalità del gesto compiuto, che si appiglia alle dichiarazioni rese dal N. , secondo cui il C. gli avrebbe detto di non uccidere il R. per la sua presenza, considerata la complessiva inaffidabilità delle dichiarazioni del suddetto. Mentre la dinamica della vicenda conferma, secondo i Giudici del merito, la configurabilità a carico di C.M. dell’aggravante della premeditazione compatibile, altresì, secondo la giurisprudenza di legittimità con il dolo alternativo , essendo di tutta evidenza che lo stesso, uscito deluso dalla Questura e preso dal desiderio di vendetta, si sia procurato dei complici ed un’arma e si sia recato nella zona dove vivevano i R. , avvistando R.A. , inseguendolo, esplodendo colpi lungo la strada fino all’abitazione del G. , ove scorgeva R.D. , lo pestava violentemente con i complici, per poi colpirlo in modo letale sussistendo, quindi, sia l’elemento cronologico che quello ideologico di detta aggravante . Secondo la Corte territoriale la tesi difensiva, secondo cui la programmazione concernerebbe solo una lezione attraverso un pestaggio, sarebbe smentita dal fatto che la vittima sia stata colpita quando era inerme e sottomessa davanti ai suoi aggressori e quando già era stata percossa, a riprova della persistente volontà omicidiaria. Né, secondo la Corte a qua, è fondata la tesi difensiva secondo cui una pianificazione sarebbe stata più accurata con la scelta di un tempo e di un contesto diversi, considerato che la riaffermazione del prestigio criminale del gruppo imponeva una reazione immediata ed esemplare. Nessun dubbio, invero, per la Corte territoriale sussiste in ordine al concorso degli altri C. peraltro C.A. e Anumero erano stati coinvolti nella rissa del giorno prima , aderendo gli stessi all’iniziativa delittuosa del loro congiunto, con un’intesa cementata dai vincoli di parentela, coadiuvandolo nell’esecuzione del proposito criminoso e garantendone con la loro presenza il buon esito arrivando contemporaneamente a piazza [], partecipando all’inseguimento, irrompendo con lui nell’abitazione del G. , partecipando attivamente all’aggressione, minacciando i presenti, colpendoli con calci e pugni e via dicendo . Né, come evidenziato dalla Corte a qua, può affermarsi che non fossero consapevoli della detenzione dell’arma e del proposito di C.M. , avendo quest’ ultimo estratto la pistola ed esploso colpi durante l’inseguimento, in tal modo palesando il suo intento. Non potendosi configurare nei loro confronti, secondo i Giudici a quibus, un concorso anomalo ex art. 116 cod. penumero , non solo per quanto appena detto, ma anche perché i suddetti partecipavano alla spedizione punitiva e vedevano il C. , nel corso del pestaggio congiunto, tenere sotto tiro la vittima prima di esplodere il colpo. Tutti violavano, poi, il domicilio, partecipavano agli atti di danneggiamento all’interno dell’immobile, direttamente riscontrati dalla P.g., e costringevano i presenti a non intervenire e ad allontanarsi. La sentenza impugnata non ritiene, altresì, configurabile con riguardo alla posizione di C.M. l’attenuante della provocazione, essendo evidente l’assoluta sproporzione dell’azione ritorsiva programmata e sfociata nell’evento letale. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, C.M. e C.D. . 2.1 Con il primo motivo di impugnazione, comune ad entrambi, vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica. In detto motivo si riprende la tesi dell’omicidio preterintenzionale, sostenendo che la volontà era finalizzata unicamente a percuotere la vittima o a causarle lesioni, ma non a cagionarne la morte, causalmente collegata alla condotta criminosa. Si criticano le argomentazioni della sentenza impugnata laddove utilizzano le dichiarazioni del N. a proprio uso e consumo, ritenendolo inattendibile in quanto smentito dalle dichiarazioni del F. e dell’U. che, secondo la difesa, potrebbero anche non averlo visto in quanto in un primo momento nascosti sotto il tavolo e poi velocemente allontanatisi dalla stanza e poi attendibile nell’avere escluso sotto giuramento1in udienza,di aver sentito da C.M. la frase non lo uccido perché ci sei tu e con essa la versione dal suddetto resa che confermerebbe l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale. Altro elemento a conferma di detta ipotesi sarebbe, per la difesa, il fatto che C. non abbia sparato subito al R. , ma abbia perso tempo a picchiarlo. Ed inoltre l’uso della mano sinistra sul punto si critica la sentenza per avere ritenuto verosimile quanto riferito dal solo Ro. in ordine al fatto che su detta mano l’imputato indossasse un guanto di lattice, circostanza che comproverebbe la volontà di evitare contaminazioni da polvere da sparo quando tutto il resto avrebbe consentito comunque di risalire a lui . Ed ancora il fatto che unico fu il colpo sparato in un’area circoscritta, sopra il gluteo, mentre se avesse voluto ucciderlo avrebbe mirato alla schiena o alla testa. Non essendo, altresì, dimostrato che la pistola con cui si sparò all’uomo fosse la stessa con cui si era sparato prima di entrare nell’appartamento e quindi non essendo certo che alcuni colpi della medesima erano già stati sparati. Dovendosi conseguentemente, secondo la difesa, cassare la sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica dell’omicidio, errata in punto di diritto ed illogica, ove non contraddittoria, con rinvio al fine di verificare se non ricorra la prospettata ipotesi dell’omicidio colposo o preterintenzionale. 2.2 Col secondo motivo del ricorso, relativo al solo C.M. , si lamentano violazione di legge e contraddittorietà ed illogità della motivazione sulla premeditazione, ravvisata nonostante il lasso temporale tra l’ideazione e l’esecuzione fosse di solo un’ora e mezza. La Corte, invero, secondo la difesa non avrebbe motivato sulla sufficienza di detto lasso temporale, sottolineando un dato che sorregge la mera preordinazione nel dolo d’impeto, ossia l’essersi procurato da parte del suddetto imputato un’arma, appena uscito dalla Questura. 2.3 Col terzo motivo, proposto per entrambi, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’attenuante della provocazione. Per la cui configurazione sarebbe sufficiente anche una reazione esplosa a distanza di tempo. La Corte non motiverebbe sull’ingiustizia dell’aggressione e sulla sussistenza pacifica del rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, limitandosi a parlare di assoluta sproporzione tra le stesse, senza argomentarla considerato che l’aggressione dei tifosi non ebbe effetti più gravi per l’intervento dei vigilanti. 2.4 Col quarto motivo, proposto solo per C.D. , ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione commessi nell’esclusione per lo stesso del concorso anomalo. Si rileva che, a parte C.L. , che secondo i Giudici di merito fu l’unico a partecipare attivamente all’aggressione posta in essere da M. nei confronti del R. , gli altri rimasero meri spettatori, per cui non può dirsi che tutti vollero quanto premeditato dall’esecutore materiale, dovendosi ritenere per gli stessi, tra cui D. , il concorso anomalo. Anche su questi punti la difesa chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per una nuova pronuncia. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione anche C.A. , Anumero e L. , tramite i propri comuni difensori. 3.1 Col primo motivo vengono denunciati violazione dell’art. 192 cod. proc. penumero e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La sentenza sarebbe incorsa in incongruenze argomentative nella valutazione anche dei dati probatori obiettivi, come la localizzazione del foro di entrata nel fianco destro quando dalla consulenza tecnica in atti risulta che attinta fu la regione sopraglutea destra o come l’individuazione del bersaglio nel tronco, ricco di organi e distretti vitali , evincendo dalla stessa il dolo alternativo, piuttosto che la volontà di C.M. di provocare esclusivamente lesioni, come invece dimostrato dalle dichiarazioni del N. e dal fatto che il C. tergiversò prima di sparare. Si evidenzia, altresì, come la sentenza sia contraddittoria laddove da un lato esclude l’intento omicidiario per il comportamento posto in essere durante l’inseguimento, assolvendo per il tentato omicidio, e poi lo ritiene per il comportamento successivo come, quindi, non abbia svolto una valutazione rigorosa delle concrete modalità della condotta, che l’avrebbe indotta a ritenere l’omicidio preterintenzionale. 3.2 Col secondo motivo si denunciano violazione dell’art. 116 cod. penumero e vizio di motivazione. Si invoca il contenuto di un’intercettazione ambientale in cui C.D. avrebbe detto di non pensare che succedesse questo . La Corte territoriale si contraddice, secondo la difesa, laddove da un lato afferma che non è certo che C.M. sia sceso con l’arma in pugno e dall’altro asserisce, per escludere il concorso anomalo, che i complici del medesimo lo abbiano visto armato ed esplodere dei colpi. Il fatto che gli altri C. si siano recati con veicoli identificabili, senza alcun travisamento e a mani nude deve far escludere che abbiano preso in considerazione l’evento letale e ritenere l’ipotesi di cui all’art. 116 cod. penumero . 4. Col ricorso proposto da C.L. , tramite altro difensore, si denunciano nuovamente vizio di motivazione e violazione dell’art. 116 cod. penumero Si sostiene che C.L. è sopraggiunto sul luogo del delitto in un secondo momento, con mezzo proprio, e si è limitato a colpire la vittima con un corpo contundente inidoneo a cagionarne la morte. Morte che non era voluta neppure dal C.M. , il quale sparava un unico colpo e lasciava l’abitazione quando la vittima era ancora in vita e lamentava solo dolore alla gamba. L’azione, quindi, si interrompeva per volontà degli imputati. Detto elemento, in uno con l’assenza di una progressione criminosa, l’immediata sopraffazione della vittima e l’unicità del colpo esploso, secondo la difesa, fotografano l’immagine di un delitto diverso da quello imprevedibile e certamente non voluto dall’esecutore e tantomeno da C.L. . Ci si duole dell’illogicità della misura della pena comminata. Peraltro non vi sarebbe motivazione sul concorso nel porto d’arma e nel danneggiamento di C.L. , per le quali fattispecie sarebbe applicato un aumento di pena sproporzionato con elisione degli effetti delle circostanze generiche, concesse per mitigare la diversa posizione dei correi rispetto al primo imputato. Il difensore, pertanto, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. 5. Con memoria pervenuta in cancelleria il 12.4.2016, ma spedita nel termine previsto ex lege sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse di C.D. , con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione e ci si duole della complessiva contraddittorietà tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne ha fatto discendere, in particolare a circa la qualificazione dell’omicidio, che andava individuato come omicidio preterintenzionale, considerata la volontà meramente punitiva di C.M. , come testimoniata anche dall’uso per la pistola della mano sinistra, senza essere mancino, per poter utilizzare la mano destra per colpire con il casco da motociclista la vittima, b circa la rilevanza del fenomeno del rinculo sull’evento letale, considerato l’uso della mano sinistra più debole, con spostamento verso l’alto del colpo esploso, in relazione alla quale la pronuncia impugnata non motivava, ed infine c circa l’insussistenza del concorso del C.D. nei reati contestati ovvero la eventuale sussistenza del concorso ex art. 116, comma 2, cod. penumero , attesa l’inconsapevolezza del medesimo circa le intenzioni di C.M. , quale documentata anche dall’intercettazione sopra riportata nel secondo motivo del ricorso per C.A. , Anumero e L. . Considerato in diritto 1. Il ricorso nell’interesse di C.M. è fondato in relazione al secondo motivo di impugnazione relativo all’aggravante della premeditazione, di cui si dirà in seguito, dovendosi rigettare nel resto. Invero, sono inammissibili il primo motivo di impugnazione nell’interesse di quest’ultimo e di C.D. , nonché il primo motivo del ricorso nell’interesse di C.A. , Anumero e L. ed inoltre il primo motivo nuovo proposto per C.D. , nei quali ci si duole della qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario, invocandosi la preterintenzione. Solo formalmente sono prospettati in detti motivi di impugnazione vizio di motivazione e violazione di legge, ma in realtà viene richiesta un’inammissibile rivalutazione delle circostanze attentamente e congruamente esaminate dalla Corte territoriale e prima ancora dal Giudice di prime cure. Invero, come da consolidato orientamento di questa Corte si veda per tutte Sez. 2, numero 32839 del 09/05/2012, di cui si ripercorrono le argomentazioni , in questa sede è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi il giudice della legittimità limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La sentenza impugnata valuta, come esaminato in punto di fatto alle pagg. 2, 3 e 4 , in una prospettiva di insieme, tutti gli elementi di indagine raccolti e li confronta con i rilievi difensivi, di cui evidenzia la debolezza, per concludere, in sintonia con la pronuncia di primo grado, per la qualificazione del fatto come omicidio volontario, dopo avere verificato la non attendibilità del N. , clamorosamente contraddettosi su aspetti ricostruttivi di centrale importanza e smentito dalle sommarie informazioni testimoniali di F.P. ed U.E. . E ciò come più dettagliatamente sopra analizzato - in considerazione delle modalità dell’azione criminosa, tali da escludere ogni dubbio sulla sussistenza del dolo omicidiario quantomeno nella forma del dolo alternativo, ed in particolare della micidialità dell’arma, della breve distanza dal bersaglio e della parte del corpo presa di mira a nulla rilevando, proprio per detta micidialità e per le modalità dello sparo, che il colpo fosse unico ovvero che fosse sparato con la mano sinistra . Quanto a quest’ultimo profilo, la sentenza impugnata evidenzia che il colpo era diretto al tronco, ricco di organi e di distretti vitali. Sul punto, nel ricorso per C.A. , Anumero e L. si critica non solo l’individuazione di detto bersaglio, da parte della sentenza impugnata, ma anche la localizzazione, sempre ad opera della Corte, del foro di entrata nel fianco destro , insistendo sulla circostanza che il colpo attinse la zona sopragluteale destra, senza considerare che il fianco coincide con detta zona collocandosi tra il gluteo ed il costato. La sentenza impugnata, quindi, compie una ricostruzione logica di cui dà ampiamente conto e che viene sopra analiticamente riportata. A fronte di dette solide argomentazioni, del tutto conformi ai canoni normativi di valutazione delle prove e di giudizio, i suddetti ricorrenti con gli argomenti in ultimo invocati, quanto al secondo ricorso sopra riportato, e con il richiamo alle dichiarazioni del N. , del F. e dell’U. , alle circostanze dell’unicità del colpo, dell’uso della mano sinistra, più debole, per sparare, con verosimile rinculo e spostamento della direzione del colpo e dell’avere C.M. tergiversato prima di sparare, quanto al primo ricorso summenzionato e al primo e secondo motivo nuovo del C.D. , richiedono una diversa lettura degli elementi fattuali sopra - in punto di fatto - riportati ed in parte dimostrano di non confrontarsi con la motivazione della pronuncia impugnata, che si limitano a confutare del tutto genericamente, lamentando, altresì, l’omessa pronuncia su argomenti non decisivi. Secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Sez. 4, sentenza numero 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. numero 221693 Sez. 6, sentenza numero 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. numero 256133 in ultimo Sez. 2, numero 5522 del 22 ottobre 2013, Rv.258264, di cui si ripercorrono i passaggi , è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato Sez. 6, sentenza numero 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. numero 254584 che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità artt. 581 e 591 c.p.p. , debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta . Infondato è il terzo motivo di impugnazione del ricorso nell’interesse di C.M. e D. , col quale ci si duole dell’esclusione dell’attenuante della provocazione sulla base della sola sproporzione tra l’offesa e la reazione. La Corte, invero, sul punto, pur rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, evidenzia come il nesso causale tra i due momenti vada escluso in presenza di una consistente sproporzione, come nel caso di specie, in cui vi è assoluta sproporzione dell’azione ritorsiva di C.M. sfociata nell’evento omicidiario, voluto dal primo con previsione e da parte dei correi con accettazione del relativo rischio, rispetto all’ingiustizia subita, che ha, invece, rappresentato, nell’ottica della riaffermazione della supremazia criminale, l’autonomo movente del gravissimo atto delittuoso . Argomentazioni, che non solo risultano non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative, ma appaiono conformi al dato normativo e alla sua interpretazione giurisprudenziale, da cui questa Corte non intende discostarsi. La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira Sez. 5, numero 604 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, D’Ambrogi, Rv. 258678 fattispecie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente manovra di guida della persona offesa potesse giustificare l’applicazione della invocata attenuante, alla condotta dell’imputato, che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella marcia . A fronte di detto iter argomentativo, scevro da vizi logici e giuridici, è evidente che il parlare di rabbia esplosa a distanza di tempo e di potenziali effetti più gravi della rissa avvenuta il giorno prima equivale a richiedere una rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede. Infondati sono anche il quarto motivo del ricorso per C.D. , il secondo motivo del ricorso per C.A. , Anumero e L. , la prima parte del ricorso proposto nell’interesse del solo C.L. ed il terzo dei motivi nuovi proposti nell’interesse di D. C. , nei quali ci si duole del vizio di motivazione e della violazione dell’art. 116 cod. penumero . Come sopra esaminato - in punto di fatto, a pag.5 - la Corte motiva in modo assolutamente logico e coerente con le risultanze processuali il concorso degli altri imputati nell’azione omicidiaria cui ha dato esecuzione C.M. e la loro piena consapevolezza della detenzione dell’arma da parte di quest’ultimo e del suo proposito criminoso, resi palesi dall’estrazione della pistola quantomeno nella fase dell’inseguimento e dall’esplosione di colpi durante la stessa. Escludendo il loro concorso anomalo proprio perché partecipi alla spedizione punitiva, nel corso della quale vedevano il complice tenere sotto tiro la vittima prima di esplodere il colpo e a loro volta costringevano i presenti a non intervenire e ad allontanarsi. Dando vita ad un iter argomentativo non solo logico, ma corretto giuridicamente, in quanto conforme alla previsione dell’art. 116 cod. penumero e all’interpretazione giurisprudenziale della stessa, da cui questa Corte non intende discostarsi. L’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. penumero e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell’evento dannoso Sez. U, numero 337 del 18/12/2008 - dep. 09/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241574 fattispecie di preventivata gambizzazione della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l’effettivo animus necandi , i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio ed in senso conforme sez. I, 7 marzo 2003 numero 12610, non massimata sul punto . Il configurare gli imputati diversi da C.M. come meri spettatori, ad eccezione di C.L. , unico partecipe all’aggressione del R. , ovvero il sottolineare il fatto che gli stessi non potessero pensare che succedesse questo , o ancora che si fossero recati sul luogo dei fatti con veicoli identificabili, senza alcun travisamento e a mani nude, a riprova che non avessero preso in alcuna considerazione l’evento letale, o il riferire che C.L. fosse sopraggiunto sul luogo del delitto in un secondo momento con un mezzo proprio, in contrasto con una ricostruzione dei Giudici del merito che si fonda sulle concordanti informazioni rese dal D.R. e dal Ro. , e che si sia limitato a colpire la vittima con un corpo contundente inidoneo a cagionarne la morte, o, infine, l’evidenziare l’interruzione dell’azione criminosa solo per volontà degli imputati quando la vittima era ancora in vita ed ancora il riprendere l’argomento dell’unicità del colpo esploso, significa invitare ad una rilettura degli elementi fattuali non consentita e comunque non confrontarsi, quantomeno parzialmente, con le argomentazioni dell’impugnata pronuncia. Inammissibile è, infine, l’ultima parte del ricorso per C.L. , in cui ci si duole dell’illogicità della misura della pena comminata e dell’omessa motivazione sul concorso nel porto d’arma e nel danneggiamento di C.L. , che sarebbe, secondo la difesa, intervenuto successivamente. Quanto a quest’ultimo profilo, invero, si evidenzia che non è sviluppato tra i motivi di appello e quindi in questa sede non se ne potrebbe tenere conto. A ogni modo, quanto alle lamentele su un aumento di pena per la continuazione sproporzionato, che eliderebbe conseguentemente gli effetti delle circostanze generiche, va osservato che detto aumento viene argomentato ed in particolare relazionato al disvalore sociale dei fatti e che in questa sede nessuna rivalutazione di detta scelta di merito può essere svolta. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. penumero , si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato. Fondato, infine, risulta, come già sopra anticipato, il secondo motivo del ricorso relativo al C.M. , nel quale ci si duole che la Corte abbia, in sintonia col primo Giudice, ravvisato nei confronti del medesimo l’aggravante della premeditazione esclusa per gli altri già dalla pronuncia di primo grado , nonostante il lasso temporale di appena un’ora e mezza tra l’ideazione e l’esecuzione del proposito criminoso lasso temporale, secondo la difesa, talmente breve, da non essere compatibile con l’aggravante della premeditazione, ma eventualmente solo con una preordinazione dell’azione criminosa. Premesso che elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso - elemento di natura cronologica - tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica cfr. ex pluribus S.U. 18.12.2008, numero 337, rv. 2415759 - si osserva che la sentenza impugnata non ha rigorosamente applicato la norma di cui all’art. 577, comma 1 numero 3 cod. penumero , come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. I Giudici del merito collocano temporalmente l’insorgenza del proposito criminoso allorché il C. usciva dalla Questura, frustrato ed umiliato in quanto non si era sentito tutelato dalle forze dell’ordine, e decideva di vendicarsi, come dal medesimo ammesso all’udienza di abbreviato del 30.1.14, procurandosi una pistola e dei complici e recandosi, dopo un’ora e mezza, in OMISSIS , ove, avvistato R.A. , lo inseguiva, sparando dei colpi durante la corsa, fino all’interno dell’abitazione di G. Pierpaolo, ove R.D. veniva attinto dal colpo mortale sempre esploso dal medesimo. Diversamente da quanto ritenuto dai suddetti Giudici, le indicate peculiarità del caso in esame, come ricostruito nell’impugnata sentenza, escludono la configurabilità dell’aggravante in parola e fanno ritenere configurabile la mera preordinazione del delitto. Secondo l’accertato susseguirsi degli accadimenti, infatti, il C. , appena uscito dalla Caserma, era passato all’esecuzione del suo proposito criminoso, contattando i complici, procurandosi l’arma, recandosi poi nel luogo teatro dei fatti e ponendo in essere l’azione criminosa come sopra descritta. Ed il tutto nel brevissimo arco temporale summenzionato, tale da escludere in radice la possibilità di una ponderata riflessione sull’opportunità del recesso, giustificativa dell’aggravante, di cui sopra si è detto. Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di omicidio art. 575 cod. penumero , va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - e premeditazione art. 577 numero 3 cod. penumero - intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine Cass. Sez. 1. 5.3.1996, numero 3082, Rv 204299 in senso conforme Sez. 1, numero 5147 del 14/07/2015 - dep. 09/02/2016, Scanni, Rv. 266205, che distingue la mera preordinazione dall’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi quelli sopra indicati e che non va confusa con la predisposizione dei mezzi per la realizzazione del delitto che inerisce soprattutto alla fase esecutiva e, quindi, alla preordinazione . Tuttavia, quando la predisposizione non viene realizzata nella fase esecutiva, bensì risale nel tempo, collocandosi nella fase ideativa del crimine, ed è sintomatica sia dell’elemento psicologico che di quello cronologico - necessari per la configurazione dell’aggravante della premeditazione - è evidente che essa è dimostrativa della radicata costante intenzione omicida dell’autore del delitto. È stato, in proposito, osservato da questa Corte che al dolo di proposito, che presuppone un notevole distacco temporale tra la formazione del piano delittuoso e la sua attuazione, è da rapportare l’aggravante della premeditazione, la quale si esprime, per l’appunto, nella costante presenza dell’intento criminoso nell’animo del reo e nella realizzazione dell’anzidetto intento dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalla decisione Sez. 1, 18.7.1979, numero 7335, rv. 142795 nella specie, sulla base del principio affermato, si è censurata la decisione di merito, la quale aveva fatto riferimento, ai fini della ritenuta premeditazione, soltanto alla predisposizione dei mezzi per l’esecuzione del reato, osservandosi che tale elemento, seppure si configura come prava volontà di delinquere, non attiene al concetto di premeditazione e, comunque, non ne fornisce la chiara dimostrazione e che l’agguato di per sé attiene alle modalità di esecuzione del delitto, per cui tale elemento non basta per dimostrare la premeditazione, essendo necessario che risulti che il reato sia stato deliberato in uno spazio di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa consentendone il recesso , essendo la circostanza aggravante della premeditazione configurabile qualora sussistano i due elementi, cronologico ed ideologico, elementi che debbono sussistere in concreto Cass. Sez. 1, 8.10.1993, numero 10359, rv. 197900 nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha osservato che i giudici di merito hanno ritenuto l’agguato alla vittima designata elemento sufficiente per la ritenuta aggravante, esclusivamente valutando le modalità di esecuzione del fatto ed omettendo ogni rilievo circa l’elemento cronologico conforme Cass. Sez. 1, 21.5.2004, numero 24733, rv. 228510, secondo cui in tema di omicidio volontario, l’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell’aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa . In applicazione di detti principi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di C.M. limitatamente alla premeditazione, che va esclusa, e gli atti vanno trasmessi alla Corte di assise di appello di Perugia, individuata ai sensi dell’art. 623 lett. c cod. proc. penumero , per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio. Per quanto sopra detto il ricorso nell’interesse di C.M. va rigettato nel resto. 2. Al rigetto dei ricorsi di C.A. , Anumero , L. e D. consegue, ex art. 116 cod. proc. penumero , la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. 3. Tutti i ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di difesa delle costituite parti civili, che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell’impegno professionale profuso, come da dispositivo, disponendone, attesa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di dette parti, il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di C.M. la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione che esclude. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Perugia per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso di C.M. . Rigetta i ricorsi di C.A. , Anumero , L. e D. , che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di difesa delle costituite parti civili che liquida in complessivi Euro 6.318 oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.