La minore età dei discendenti è in re ipsa condizione soggettiva dello stato di bisogno

Il genitore separato è obbligato a contribuire al mantenimento dei figli minori assicurando i mezzi di sussistenza necessari anche quando vi provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 48946/16 del 18 novembre. Il caso. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputato condannato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 570 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili. L’imputato, ricorrente in Cassazione, chiede l’annullamento della condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, nonché di tutte le restanti statuizioni in tema di spese, denunciando confusione, automatismo ed erronee valutazioni delle prove. Chiede inoltre la sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello in ordine alle statuizioni in favore delle parti civili. Mantenimento. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni per cui la Corte territoriale ha rigettato i rilievi difensivi l’imputato aveva autonomamente e progressivamente ridotto l’assegno di mantenimento, sino a versare all’ex moglie e alla figlia minore solo 75 euro mensili, somma inidonea, anche perché la moglie aveva un lavoro saltuario che non le consentiva di mantenersi. Non vi è stato dunque alcun automatismo tra la mancata corresponsione dell’assegno statuito in sede civile e la condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p Quanto alle condizioni economiche delle persone destinatarie dell’obbligo di mantenimento, relativamente alla minore basterà ribadire il principio di diritto secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza anche quando vi provveda in via sussidiaria l’altro genitore come già affermato, tra le tante, da Cass. n. 53607/14 .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 settembre – 18 novembre 2016, n. 48946 Presidente Conti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. M.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 5 novembre 2015, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 12 giugno 2013 che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 570 cod. pen. per aver fatto mancare alla moglie legalmente separata e alla figlia minore i mezzi di sussistenza , dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili. 2. Il ricorrente chiede l’annullamento della condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile di cui chiede la restituzione , nonché di tutte le restanti statuizioni in tema di spese, affidandosi ad un unico motivo con cui denuncia confusione, automatismo ed erronee valutazioni delle prove i Giudici di merito non avrebbero valutato che l’imputato aveva ridotto l’assegno di divorzio nella convinzione della cessazione dello stato di bisogno dell’ex coniuge, che tale circostanza non risulterebbe smentita dalle prove raccolte e che nessun accertamento risulterebbe essere stato effettuato sulle condizioni economiche di quest’ultima, che la ex moglie avrebbe mentito a sfavore dell’imputato e nel corso della causa civile di separazione e divorzio avrebbe taciuto di lavorare, che in ogni caso, la donna non si era mai lamentata dei parziali versamenti effettuati dall’imputato. Il ricorrente chiede inoltre la sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello in ordine alle statuizioni in favore delle parti civili, immediatamente esecutive e per le quali risulta notificato precetto. 3. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile, indipendentemente dall’esito del presente ricorso, la richiesta di cui all’art. 612 cod. proc. pen., in quanto era onere dell’istante dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna avesse un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere grave ed irreparabile il danno solo in base alla effettiva considerazione della elevata entità della somma tra tante, Sez. 4, n. 51194 del 24/09/2015, D’Amico, Rv. 26541101 . 4. Il ricorso è da ritenersi inammissibile, in quanto sostenuto da censure aspecifiche, non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. Il ricorrente, nell’articolare le sue critiche alla sentenza impugnata, non si confronta con le argomentazioni per le quali la Corte distrettuale ha rigettato i rilievi difensivi l’imputato invero aveva autonomamente e progressivamente ridotto l’assegno di mantenimento sino a versare solo alla ex moglie e alla figlia minore soltanto Euro 75 mensili, somma ritenuta inidonea ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie di entrambe e delle spese per la cura della figlia, affetta da malformazione congenita la ex moglie aveva un lavoro saltuario che non le consentiva di mantenersi, tanto da dover ricorrere all’ospitalità e all’aiuto economico della propria madre. Pertanto, non vi è stato alcun automatismo tra la mancata corresponsione dell’assegno statuito in sede civile e la condanna per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. nel senso precisato, tra le tante, da Sez. 6, n. 13900 del 28/03/2012, F., Rv. 2526080 . Né i giudici di merito erano tenuti ad effettuare una analitica verifica dell’entità della somma necessaria a soddisfare nel caso concreto i bisogni essenziali dei beneficiari, risultando, per regola di comune esperienza, che l’importo di Euro 75 sia del tutto inidoneo ad assicurare anche soltanto una delle fondamentali esigenze di vita, quale è il vitto. Quanto alle condizioni economiche delle persone destinatarie dell’obbligo di mantenimento, basti ribadire in relazione alla figlia minore il consolidato principio di diritto, secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza anche quando vi provveda in via sussidiaria l’altro genitore tra le tante, Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 26187101 . Relativamente invece alla situazione economica della ex moglie, le censure propongono un’inammissibile richiesta di apprezzamento delle prove, notoriamente preclusa in sede di legittimità ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201 . Sul punto, la sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura concernente la tenuta anche logica della motivazione, avendo i giudici di merito puntualmente verificato la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ex moglie. In ordine alla quantificazione della provvisionale, va ribadito che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata tra tante, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 26348601 . 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile, C.M.R. le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.500, oltre spese generali nella misura del 15% e le spese di trasferta, pari ad Euro 439,58, IVA e CPA.