Padre biologico e madre “sociale” possono chiedere la registrazione del certificato di nascita del figlio

Non sussiste il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione di atto di nascita di un figlio avuto all’estero da una coppia di coniugi facendo ricorso a pratiche di fecondazione eterologa legittime nel Paese dove è avvenuta la nascita e la formazione del certificato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48696/16 depositata il 17 novembre. Il caso. Il giudice dell’udienza preliminare di Trieste assolveva, perché il fatto non costituisce reato, gli imputati accusati di avere alterato lo stato civile di due neonati producendo false certificazioni. In particolare, avevano indicato l’imputata quale madre dei minori nati in Ucraina a seguito di fecondazione eterologa con ovodonazione e gravidanza con maternità surrogata. Pratica lecita in Ucraina, non c’è dolo di alterazione di stato. La legislazione ucraina ammette la surrogazione di maternità eterologa. Al termine della procedura prevista da tale legge il nato è considerato figlio della coppia contraente anche se uno solo dei componenti la coppia sia genitore naturale. Secondo la normativa ucraina, la committente” di sesso femminile è indicata nell’atto di nascita quale madre sociale”. Di qui, secondo il giudice, derivava che i certificati di nascita non potevano considerarsi ideologicamente falsi. Gli imputati avevano agito nella consapevolezza che la surrogazione di maternità eterologa in Ucraina fosse pratica pienamente lecita e regolata e che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità ucraine fossero del tutto regolari. Ciò sebbene la pratica non sia invece consentita in Italia. Gli imputati, nel presentare le certificazioni all’Ambasciata per la trasmissione in Italia, non avrebbero avuto consapevolezza di commettere un’alterazione di stato. La Corte d’appello confermava l’assoluzione valorizzando la circostanza che sussisteva un idoneo principio di prova che l’atto di nascita potesse essere formato nel rispetto della lex loci dove i bambini erano nati all’esito di una c.d. maternità surrogata eterologa consentita dalla legge del luogo. Tale principio di prova” era costituito dalla documentazione, prodotta dagli imputati, relativa alla scelta della donatrice dell’ovocita. Da ciò, secondo i giudici, poteva inferirsi il rispetto del procedimento al cui espletamento regolare la lex loci subordina il riconoscimento della legittimità della maternità surrogata. Per la Corte territoriale il fatto non costituiva reato non essendo stata acquisita la prova certa dell’elemento soggettivo del reato di alterazione di stato. Dubbio sul dolo, il reato non sussiste. Il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico cioè la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non corrispondente alla realtà ed avente ad oggetto lo stato civile di un neonato. Secondo i giudici di merito agli imputati non sarebbe contestabile il dolo del reato, difettando la consapevolezza o essendo carente la prova contraria di rendere una dichiarazione idonea ad alterare lo stato civile dei minori che, nel certificato di nascita, figuravano quali figli della coppia con indicazione della donna quale madre sociale” , in conformità alla legge ucraina dove quegli atti erano formati. Anche ad avviso della Corte sussiste almeno il dubbio che gli imputati abbiano ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione dei certificati di nascita in Italia. Difetta anche l’elemento materiale. Per la Suprema Corte manca anche la prova dell’elemento oggettivo del reato la norma incriminatrice punisce chi, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. La norma intende presidiare l’interesse giuridico, in capo al minore, alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza. Secondo l’originaria ideologia, sullo sfondo dell’incriminazione vi era la volontà di tutelare il minore a vedersi riconosciuta una discendenza secondo natura, nel senso di discendenza fondata sulla procreazione. È idonea a generare uno stato di filiazione anche la fecondazione artificiale. La sfera di tutela e i presupposti hanno subito una naturale evoluzione nel tempo in parallelo con il concetto di stato di filiazione” non più necessariamente biologico e ciononostante costituente un legame giuridico. Tra le situazioni capaci di creare detto legame rientrano i casi in cui il neonato sia figlio di una coppia che abbia fatto ricorso ad una tecnica di fecondazione artificiale”. Sul tema, per vero, non può che incidere la sentenza costituzionale n. 162/14 a seguito della quale nel nostro ordinamento non è più vietato fare ricorso all’ovodonazione ai fini dell’inseminazione in vitro. Oggi, secondo la normativa nazionale è considerato figlio di una coppia il neonato generato con almeno uno o l’altro dei gameti provenienti da uno dei due componenti la coppia parimenti, è considerato figlio il neonato generato con entrambi i gameti donati da terzi. In ogni caso, peraltro, è necessario che l’embrione fecondato in vitro sia successivamente impiantato nell’utero della donna che partorirà il neonato. È madre colei che porti avanti la gravidanza fino al parto. La genitorialità legale si fa spazio accanto a quella biologica. Alla luce degli sviluppi evocati, il concetto di discendenza oggi non riguarda più solo un fatto genetico ma anche una connotazione spiccatamente giuridico-sociale. Attualmente, infatti, viene conferita dignità anche ad un legame genitoriale privo di relazione genetica giacché prodotto dal ricorso a tecniche di fecondazione artificiale omologa o eterologa secondo la disciplina prevista dalla l. n. 40/2004, come da modifiche apportate in via interpretativa dalla sent. cost. 162/14. In altri termini, oltre alla genitorialità biologica” si riconosce pari dignità alla genitorialità legale”. L’incostituzionalità del divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa. La Corte costituzionale ha evidenziato che la Costituzione non presuppone una nozione di famiglia correlata inscindibilmente alla presenza di figli. Inoltre, è stato affermato che la provenienza genetica non è dato che costituisce requisito imprescindibile della famiglia il Giudice delle leggi ha rilevato che il progetto di formazione di una famiglia con figli anche indipendentemente dal dato genetico è guardata con favore dall’ordinamento, come attesta la disciplina dell’adozione. Resta vietata la surrogazione di maternità. Continua ad essere vietata – e penalmente rilevante – la pratica del c.d. utero in affitto. Un simile divieto non si riscontra in tutti i Paesi, anzi si tratta di una pratica largamente diffusa in Stati europei ed extraeuropei. Tra questi vi è l’Ucraina dove la pratica è consentita anche a seguito di fecondazione eterologa, cioè con ovociti di una donatrice. Differenze normative, problemi aperti. Il divario normativo sul delicato tema in esame è gravido di conseguenze sul piano amministrativo è possibile iscrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita del nato all’estero facendo ricorso a tali metodologie? , civile se l’atto non è registrabile, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore? , penale sussistono i presupposti per il delitto di alterazione di stato o di false dichiarazioni al pubblico ufficiale circa l’identità o qualità personali? . Qual è la sorte degli atti stranieri in materia di filiazione? La legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato regola l’efficacia e la trascrivibilità in Italia degli atti stranieri in materia di filiazione subordinandone l’iscrizione alla non contrarietà all’ordine pubblico e al rispetto dei diritti di difesa. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che è madre, per l’ordinamento italiano, colei che partorisca e che la legge fa espresso divieto di surrogazione, divieto presidiato dalla sanzione penale e, quindi, di ordine pubblico perché volto a tutelare beni giuridici fondamentali, quale la dignità umana della gestante. Inoltre la surrogazione si pone oggettivamente in conflitto con l’istituto dell’adozione cui l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità privi di legami biologici con il nato. L’atto di nascita deve essere trasmesso per la registrazione. L’inoltro dell’atto di nascita di un minore nato all’estero ai registri di stato civile nazionali è disciplinato dal d.P.R. n. 396/2000. L’atto, formato dall’autorità competente del Paese dove è avvenuta la nascita, deve essere presentato presso l’autorità diplomatica o consolare italiana ai fini dell’inoltro all’ufficiale di stato civile per la successiva registrazione. Se l’atto è legittimo, non vi è alterazione di stato. La Corte ha conclusivamente affermato che il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso alla maternità surrogata eterologa, come avvenuto nel caso scrutinato, deve ritenersi perfettamente legittimo secondo la lex loci quando la metà del patrimonio genetico provenga da uno dei committenti. Ne consegue che gli atti non possono considerarsi ideologicamente falsi, sicché non sussiste l’elemento materiale del reato. Rimane impregiudicata invece ogni questione relativa alla trascrivibilità o meno nei registri dello stato civile rimessa alle valutazioni delle competenti autorità amministrative.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre – 17 novembre 2016, n. 48696 Presidente Carcano – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 giugno 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, M.S. e S.A. dal reato di cui agli artt. 110 e 567, comma secondo, cod.pen. loro contestato, per avere, producendo false certificazioni, alterato lo stato civile dei neonati M.F. e M. , con particolare riferimento alla indicazione della S. quale madre dei minori, in effetti nati a seguito di fecondazione eterologa con ovodonazione e gravidanza con maternità surrogata in Ucraina. A sostegno del provvedimento liberatorio, il Giudice ha evidenziato, per un verso, che la legislazione ucraina ammette la c.d. surrogazione di maternità eterologa, sicché al termine della procedura prevista dalla legge, il nato viene considerato figlio della coppia contraente anche se uno solo dei due componenti ne sia il genitore naturale, con la conseguenza che i certificati di nascita dei due gemelli non possono considerarsi ideologicamente falsi. Per altro verso, che risulta carente o quantomeno insufficiente e/o contraddittoria la prova dell’elemento psicologico del delitto, avendo gli imputati agito nella consapevolezza che la c.d. surrogazione di maternità eterologa - sebbene non consentita in Italia - in Ucraina fosse pienamente lecita e che le certificazioni loro rilasciate fossero, pertanto, del tutto regolari, rimanendo estranea all’ambito penalistico la questione controversa, di diritto internazionale privato, concernente la trascrivibilità o meno dei certificati di nascita stranieri concernenti la filiazione da c.d. surrogazione di maternità eterologa. Infine, il Gup ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla S. all’Ambasciata in Ucraina in ordine alla propria gravidanza fossero verosimilmente finalizzate, non a nascondere una pratica illegittima di maternità surrogata, ma a non rendere note, per comprensibili motivi di tutela dei gemelli, le particolari circostanze del loro concepimento. 2. Con il provvedimento oggetto del presente ricorso, la Corte d’appello ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado, evidenziando come sussista un idoneo principio di prova che l’atto di nascita relativo ai gemelli M. possa essere stato formato nel rispetto della legge del luogo ove i bambini sono nati, all’esito di una c.d. maternità surrogata eterologa consentita dalla lex soci , avendo gli imputati prodotto documentazione concernente la scelta della donatrice per l’ovodonazione, da cui può ragionevolmente desumersi il rispetto del procedimento specifico al cui regolare espletamento la legge ucraina subordina il riconoscimento della legittimità della maternità surrogata d’altronde, la legge ucraina impone l’indicazione del nominativo della madre c.d. sociale quale genitore, dal punto di vista legale, del neonato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorre avverso la decisione deducendo i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge, per essere i Giudici della cognizione pervenuti al giudizio liberatorio sulla base di un’erronea applicazione della normativa ucraina in materia, luogo di nascita dei gemelli M. . Il ricorrente evidenzia che, come risulta dall’art. 123 del codice di famiglia ucraino, in tale Paese sono consentiti a l’impianto nell’utero di altra donna madre surrogata dell’embrione concepito da una coppia sposata b la donazione di ovociti nell’utero della stessa donna sposata ed infertile c l’inseminazione artificiale con seme fornito da donatore in caso di sterilità del marito. Neanche in Ucraina è consentita la filiazione da parte dei coniugi in caso di impianto nell’utero di una madre surrogata di un embrione concepito mediante fecondazione di un ovulo di altra donatrice con il seme del genitore, come avvenuto nella specie. D’altra parte, l’art. 7 del decreto del Ministero della Salute ucraino del 23 dicembre 2008, n. 771, consente la maternità surrogata in cinque casi, che presuppongono, i primi quattro, gravi patologie ed, il quinto, ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive, situazione nella quale la signora S. - che, alla nascita dei gemelli, aveva 67 anni - non può rientrare. Il ricorrente rileva pertanto che l’imputata non può ritenersi legalmente madre dei minori neppure secondo la legge ucraina e che i certificati di nascita ucraini trascritti nei registri dell’anagrafe di Trieste sono affetti da falsità ideologica, con la conseguente integrazione della fattispecie incriminatrice contemplata dall’art. 567, comma secondo, cod. pen 1.2. Violazione di legge in relazione alla disciplina dei rapporti genitoriali di minori generati da cittadini italiani e nati all’estero. Il ricorrente rileva che la materia è disciplinata, non dalla legge del luogo di nascita, bensì soltanto da quella nazionale, come prescritto dal diritto internazionale privato negli artt. 33 e 35 della legge n. 218 del 1995. Nella specie, si tratta di minori figli di padre italiano, ma con una relazione materna incerta, sicché la qualità di madre della S. avrebbe dovuto essere accertata secondo l’ordinamento italiano, in forza del quale all’imputata non può essere riconosciuta la qualità di madre naturale. Nel caso in cui si ritenesse l’atto di nascita formato nel rispetto della legge del luogo ove i bambini sono nati - dunque secondo la lex soci -, il fatto dovrebbe comunque essere riqualificato ai sensi dell’art. 495, commi primo e secondo n. 1, cod. pen., per avere gli imputati reso false dichiarazioni, idonee ad incidere sullo stato civile dei gemelli. Infine, il ricorrente ha evidenziato che, in relazione ad entrambi i delitti di cui agli artt. 567 e 495 cod. pen., sussiste la giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 6 cod. pen., atteso che l’attività decettiva non si è esaurita nel territorio straniero, ma si è sviluppata e conclusa in Italia, in quanto la falsità ideologica dei certificati di nascita ucraini o comunque la dichiarazione tesa ad ottenere la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero a Kiev hanno esplicato effetto giuridico solo pervenendo all’ufficio di stato civile del comune di Trieste, mediante l’inoltro da parte dell’inconsapevole funzionario dell’ambasciata in Ucraina. 3.3. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorrente rileva che il delitto di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, nella specie integrato, dal momento che gli imputati, se non fossero stati consapevoli della falsità della dichiarazione quanto alla discendenza dalla madre dei piccoli, non si sarebbero esposti al ridicolo quando hanno affermato, presso l’ambasciata di Kiev, che i gemelli erano stati partoriti prematuramente dalla S. , signora che aveva all’epoca 67 anni. D’altra parte, il capo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata di Kiev aveva avvisato i coniugi M. del fatto che gli atti di nascita dei minori sarebbero stati scrupolosamente esaminati prima della trascrizione in Italia, che la surrogazione di maternità è vietata dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40 e che, in caso di esito sfavorevole degli accertamenti, avrebbe potuto essere avviato nei loro confronti un procedimento penale e, nonostante ciò, gli imputati avevano insistito nella richiesta di trascrizione. 1.4. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, là dove, anche qualora si ritenesse scusabile l’ignoranza della normativa ucraina e conseguentemente giustificata l’iscrizione dei minori nei registri di stato civile dell’Ucraina, ciò non potrebbe consentire di ritenere scusabile l’elusione del divieto di maternità surrogata previsto e penalmente sanzionato dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40. Ciò tanto più considerato che il Capo della Cancelleria Consolare ammonì gli imputati circa le conseguenze dell’elusione in Italia del divieto di surrogazione di maternità previsto dalla suddetta legge. 4. Nella memoria depositata in cancelleria, l’Avv. Giovanni Di Lullo, difensore degli imputati M. e S. , evidenzia che la legislazione ucraina, in particolare l’art. 7 del decreto del ministero della salute ucraino del 23 dicembre 2008, n. 771, consente la maternità surrogata in diversi casi ed, in particolare, oltre che in presenza di gravi patologie, nell’ipotesi di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive, consentendo altresì, in via residuale, anche il ricorso ad ovodonazione, come appunto nel caso in oggetto. Il certificato di nascita ucraino è dunque pienamente conforme alla legge di tale paese straniero, che richiede, quale unica condizione, la provenienza di almeno il 50% del patrimonio genetico dalla coppia committente. Per altro verso, il patrono pone in luce che gli imputati non hanno mai rilasciato nessuna dichiarazione all’ambasciata italiana di Kiev, né all’ufficiale di stato civile del comune di Trieste. Evidenzia, inoltre, che la richiesta di trasmissione dell’atto di nascita all’anagrafe italiana per la successiva trascrizione, effettuata all’autorità consolare, è prevista obbligatoriamente dalla legge e non ha effetto alcuno sulle posizioni giuridiche coinvolte, sicché, da un lato, non vale a mutare lo stato civile dei minori dall’altro lato, non costituisce falsa attestazione o dichiarazione punibile ai sensi dell’art. 567, comma secondo, cod. pen. o dell’art. 495, stesso codice. La legge ucraina prevede che l’atto di nascita sia formato indicando come genitori i componenti della coppia facente ricorso alla maternità surrogata ed, in particolare, impone l’indicazione quale genitore della madre sociale e committente. L’atto di nascita ucraino, in quanto formato in modo conforme alla lex loci , è suscettibile di divenire efficace nell’ordinamento italiano con la trascrizione. Il difensore degli imputati rileva altresì che non v’è alcuna prova che presso l’ambasciata d’Italia a Kiev i coniugi fossero stati avvertiti circa le possibili conseguenze della richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di nascita ucraino. Infine, pone in luce come il disconoscimento del rapporto fra genitori e figli nati facendo ricorso a metodi di fecondazione assistita non disciplinati dalla legge comporterebbe un’inaccettabile lesione all’identità del figlio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e va, pertanto, respinto. 2. I Giudici della cognizione hanno pronunciato il giudizio liberatorio con la formula perché il fatto non costituisce reato , segnatamente, ritenendo non compiutamente acquisita la prova certa dell’elemento soggettivo del reato di alterazione di stato contestato agli imputati. 2.1. Come si è già dato atto nel ritenuto in fatto, i decidenti di merito hanno rilevato come, per un verso, la legislazione ucraina consenta di fare ricorso alla cd. maternità surrogata eterologa, cioè con impianto e gestazione da parte di una donna terza rispetto alla coppia c.d. utero in affitto di ovuli conferiti da una donatrice, anch’essa terza rispetto alla coppia, e fecondati in vitro come, dall’altro lato, in tale caso, il nato sia considerato dalla legge figlio dei coniugi committenti, con conseguente indicazione, nel certificato ucraino di nascita, quale genitrice della madre c.d. sociale, seppure non biologica. Stante tale contesto normativo, i giudicanti di merito hanno dunque stimato non compiutamente provato il dolo del delitto di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen., ritenendo che gli imputati abbiano agito nella convinzione che le certificazioni di nascita dei due gemelli loro rilasciate in Ucraina - e presentate all’Ambasciata per l’inoltro in Italia - fossero del tutto regolari e, dunque, senza consapevolezza di commettere un’alterazione di stato. 3. Ritiene il Collegio che il ragionamento svolto nelle sentenze di primo e di secondo grado non presti il fianco a censure di ordine logico o giuridico, là dove i Giudici del merito hanno esplicitato in modo puntuale e coerente le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali abbiano reputato non univocamente provato l’elemento soggettivo del reato contestato. 3.1. Il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico e cioè la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non rispondente alla realtà con specifico riguardo allo stato civile di un neonato . In conformità, i Giudici triestini hanno ritenuto che gli imputati non abbiano inteso consapevolmente rendere una dichiarazione tesa ad alterare lo stato civile dei due gemelli nati in Ucraina a seguito di maternità surrogata con fecondazione eterologa o che comunque non vi sia prova certa sul punto , in quanto i minori figuravano nel certificato di nascita, in aderenza alla lex soci , quali figli della coppia, con indicazione della S. quale loro madre, seppure - in effetti - solo sociale e non biologica. È dunque ragionevole il dubbio che gli imputato abbiano, in buona fede, ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali genitori dei neonati. 4. Ferma la correttezza della ritenuta mancanza del dolo, stima il Collegio che, nel caso di specie, faccia - a ben vedere - difetto anche l’elemento oggettivo del reato in contestazione, come, seppure solo incidentalmente, argomentato anche dal primo giudice di merito. 4.1. L’art. 567, comma secondo, cod. pen. punisce chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. L’incriminazione è volta a proteggere l’interesse giuridico facente capo al minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza Sez. 6, n. 4633 del 08/02/1994, Pijano ed altro, Rv. 19828401 . Nell’impostazione originaria del codice penale, la norma era volta a tutelare il diritto del minore a vedersi riconosciuta una discendenza secondo natura, cioè fondata sul rapporto di procreazione. L’ambito di tutela ed i presupposti per l’incriminazione sono mutati con l’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico. Si pensi, in particolare, alle situazioni - sempre più attuali nella prassi - nelle quali il neonato sia figlio di una coppia che abbia fatto ricorso alle diverse tecniche di fecondazione artificiale offerte dalla medicina moderna. Si consideri inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2014, n. 162 - che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui vietava la fecondazione artificiale cd. eterologa -, nel nostro ordinamento non è fatto più divieto di fare ricorso all’ovodonazione ai fini della inseminazione in vitro. Nel quadro legislativo attuale, il concetto di discendenza non ha, dunque, riguardo soltanto ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale, dal momento che, oltre al legame biologico fra genitori e figlio, viene conferita dignità anche ad un legame di genitorialità in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale omologa o eterologa secondo la disciplina fissata dalla citata legge n. 40, come modificata dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014. Il nostro ordinamento riconosce dunque, in parallelo al concetto di genitorialità biologica, anche un concetto di genitorialità legale. A tale proposito, nel dichiarare l’incostituzionalità del divieto di procreazione medicalmente assistita PMA eterologa per difetto di ragionevolezza - la Corte costituzionale ha rilevato come la Costituzione non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e come, nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico , sia favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione. Il Giudice delle leggi ha dunque evidenziato come il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa v. nella motivazione della sentenza n. 162/2014 . 4.2. Non v’è pertanto materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi facendo ricorso a tali pratiche, seppure in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetica con il minore. Secondo la normativa nazionale, è infatti considerato figlio di una coppia tanto il neonato generato con almeno l’uno o l’altro dei gameti ovociti o spermatozoi provenienti da uno dei due componenti della coppia, quanto il neonato generato con entrambi i gameti donati da terze persone. Nell’uno e nell’altro caso, a condizione che l’embrione fecondato in vitro sia poi impiantato nell’utero della donna che partorirà il neonato, là dove la vigente disciplina in materia riconosce la veste di madre in via esclusiva a colei che porti avanti la gravidanza e partorisca il neonato. 5. Giusta l’espressa previsione dell’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nel nostro ordinamento continua invece ad essere non consentita, con un divieto rafforzato da sanzione penale, la c.d. surrogazione di maternità c.d. utero in affitto . Tuttavia, non tutti gli Stati vietano il ricorso alla maternità surrogata. Tale pratica è lecita e largamente diffusa in altri Paesi europei ed extraeuropei, quali la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, Israele, la Russia o l’India, per citarne solo alcuni. In particolare, detta procedura è consentita nella Repubblica dell’Ucraina, ove la maternità surrogata è ammessa anche a seguito di fecondazione artificiale eterologa cioè con gli ovociti di una donatrice . A prescindere dai delicati interrogativi di ordine etico posti dal ricorso alla procedura di fecondazione artificiale eterologa, la circostanza che tale procedimento sia vietato dalla normativa italiana ma ammesso in altri ordinamenti è foriera di diverse problematiche di ordine giuridico, in ambito amministrativo, civile e penale. Si pensi al tema controverso della possibilità o meno di iscrivere nei registi di stato civile l’atto di nascita di bambino nato all’estero facendo ricorso a tale metodologia alla questione concernente la sussistenza o meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di adattabilità del minore nel caso in cui l’atto si ritenga non registrabile al nodo ermeneutico - che appunto qui viene in rilievo - circa la sussistenza o meno in detto caso dei presupposti del delitto di alterazione di stato ex art. 567, comma secondo, cod. pen., piuttosto che di quello di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale circa l’identità o qualità personali ex art. 495 cod. pen 6. Prima di passare alla disamina del profilo penale, occorre rilevare che l’art. 65 della legge 31 maggio 1995, n. 218, regola l’efficacia e la trascrivibilità in Italia degli atti stranieri in materia di filiazione e ne subordina l’iscrizione alla non contrarietà all’ordine pubblico, oltre che al rispetto dei diritti essenziali della difesa. 6.1. Nel definire l’ambito del citato art. 65 con particolare riguardo al divieto di trascrizione in caso di contrasto con l’ordine pubblico, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha avuto modo di chiarire, per un verso, che secondo l’ordinamento italiano è madre colei la quale partorisca il nato art. 269, comma terzo, cod. civ. per altro verso, che l’art. 12 della legge n. 40 del 2004 già sopra ricordato fa espresso divieto di surrogazione di maternità e che tale divieto è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana - costituzionalmente tutelata - della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato nella motivazione della sentenza Cass. civile, Sez. 1, n. 24001, del 11/11/2014, Rv. 633634 . Va precisato che, nel caso sottoposto al vaglio della Prima Sezione Civile, si trattava di bambino nato a seguito di maternità surrogata eterologa in assenza di un qualunque legame biologico fra i genitori committenti ed il minore. 6.2. Sulla materia si è pronunciata anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quinta Sezione, nelle sentenze gemelle rese il 26 giugno 2014 nei confronti della Francia, sui ricorsi n. 65192/11 Mennesson c. Francia e n. 65941/11 Labassee c. Francia , in casi analoghi di rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile francese degli atti di nascita di minori nati negli U.S.A. a seguito di surrogazione di maternità. In tali arresti, il Giudice Europeo ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della maternità surrogata, viste le implicazioni di ordine etico della materia, e tuttavia ha ritenuto che detto margine debba essere superato nel caso in cui - come quelli sottoposti al proprio vaglio - il mancato riconoscimento giuridico riguardi un rapporto di filiazione nel quale uno dei due genitori committente sia anche genitore biologico nella specie, il padre, trattandosi appunto di surrogazione di maternità eterologa . In relazione a tali casi, a giudizio della Corte di Strasburgo, è invero ravvisabile un contrasto con l’art. 8 della Convenzione EDU, là dove il mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti nuoce alla vita famigliare sotto vari profili e realizza una lesione dell’identità delle persone e del diritto al rispetto della vita privata del minore. 7. L’inoltro dell’atto di nascita di un minore nato all’estero ai registri di stato civile nazionali è disciplinato dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. 7.1. In particolare, a norma dell’art. 15, commi 1 e 2, del citato decreto, Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all’estero sono rese all’autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell’atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all’autorità diplomatica o consolare . A mente dell’art. 17, comma 1, stesso decreto L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l’interessato, su espresso invito dell’autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta . In sintesi, l’atto di nascita del cittadino italiano nato all’estero, formato dall’autorità competente del Paese ove appunto sia avvenuta la nascita, deve essere presentato presso l’autorità diplomatica o consolare italiana ai fini dell’inoltro all’ufficiale di stato civile in Italia per la successiva registrazione. 8. Svolte tali premesse di diritto privato internazionale, va rilevato che, come dato conto dai giudici della cognizione nel presente procedimento ed incidentalmente evidenziato anche da questa Corte civile nella sentenza n. 24001 del 2014 sopra citata , la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, mentre - secondo la normativa di tale Paese - il contratto di surrogazione di maternità è nullo allorquando manchi un qualunque legame biologico del nato con la coppia. 8.1. Pertanto, a prescindere dall’aspetto amministrativo concernente la possibilità di riconoscere in Italia il rapporto di filiazione in caso di minore nato a seguito di c.d. maternità surrogata eterologa tema rispetto al quale non si potrà prescindere dalle indicazioni date dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nelle già ricordate sentenze gemelle del 26 giugno 2014 , il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica deve ritenersi perfettamente legittimo secondo la lex loci allorquando la metà del suo patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti. Tanto vale per i certificati di nascita dei gemelli M. , là dove - secondo la ricostruzione in fatto compendiata nelle sentenze di merito - M.S. è il padre biologico dei minori. 8.2. Né la legittimità di tali atti di nascita può ritenersi validamente messa in dubbio dal rilievo mosso dal Procuratore generale ricorrente là dove ha - del tutto assertivamente - sostenuto che, nella specie, non sarebbe riscontrabile la situazione contemplata dal quinto caso previsto dall’art. 7 del decreto del Ministero della Salute ucraino del 23 dicembre 2008, n. 771 - quello legittimante il ricorso alla maternità surrogata eterologa in caso di ripetuti fallimenti delle tecnologie supplementari riproduttive -, dal momento che S.A. aveva, alla nascita dei gemelli, l’età di 67 anni. L’osservazione - per quanto ineccepibile dal punto di vista storico e anagrafico - di per sé non esclude che l’imputata avesse in effetti già fatto inutilmente ricorso in passato alle tecnologie supplementari riproduttive e versasse, pertanto, nella condizione di poter legittimamente accedere in Ucraina alla maternità surrogata eterologa ai sensi del citato art. 7. 9. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, giudica il Collegio che, nella specie, non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen Come si è già rilevato, siffatta fattispecie si realizza ogni volta in cui un soggetto, al fine di formare un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. Orbene, nell’ipotesi sottoposta al vaglio di questo Collegio, i certificati di nascita dei gemelli M. stilati in Ucraina - che gli imputati hanno consegnato all’autorità consolare per la successiva trascrizione nei registri di stato civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 17 del citato decreto n. 396 del 2000 - non integrano una falsa certificazione o attestazione, là dove risultano, di contro, legittimi secondo la lex soci . Essi non costituiscono il frutto un’attività decettiva né possono ritenersi comunque ideologicamente falsi, in quanto - per quanto dato conto dai Giudici della cognizione - risultano essere stati validamente formati nel rispetto della legge del Paese di nascita dei bambini. Come si è ampiamente rilevato, l’Ucraina ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti, situazione che appunto ricorre nel caso di specie, di tal che, ai fini del rilascio dei certificati di nascita in tale Paese, i due imputati non avevano bisogno di porre in essere alcun artificio o raggiro. Ne discende che i certificati di nascita dei gemelli M. - impregiudicata ogni valutazione delle competenti autorità amministrative circa la loro trascrivibilità o meno nei registri di stato civile nazionali - non possono ritenersi ideologicamente falsi. Il che esclude la materialità del reato oggetto di contestazione. Per le medesime ragioni, non v’è spazio per la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 495 cod. pen., sollecitata - in via subordinata - dalla parte pubblica ricorrente. 10. Conclusivamente, va dunque ribadito il principio di recente affermato da questa Corte in casi simili a quello di specie, alla stregua del quale va esclusa l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen. nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorità consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità ucraine che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo Sez. 5, n. 13525 del 10/03/2016, P.M. in proc. E. e altro, Rv. 266672 Sez. 6 n. 8060 del 11/11/2015, dep. 2016, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 266167 . P.Q.M. rigetta il ricorso del pubblico ministero.