Le memorie difensive non sono ricevibili se inoltrate in Cassazione tramite PEC

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle memorie pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, finendo con l’elencare gli atti del processo civile di cassazione per i quali l’inoltro telematico è ammesso o meno.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48584/16 depositata il 17 novembre. Il caso. La Suprema Corte affronta il tema dell’ammissibilità e ricevibilità delle memorie via posta elettronica certificata. Tale decisione è incidentale rispetto alla vicenda da cui scaturisce un soggetto, condannato con ammenda per violazioni delle norme antisismiche nell’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, ricorreva per Cassazione adducendo doglianze che si distinguono per la loro genericità e per la natura puramente contestativa . Le risultanze documentali ignorate. Tra le altre motivazioni per cui richiedeva la cassazione della sentenza, il ricorrente lamenta la violazione delle norme processuali dibattimentali e la mancata considerazione di alcune risultanze documentali , il che lo avrebbe privato di molti diritti” e di molte possibilità difensive” . A seguito della sostituzione del difensore di fiducia, venivano depositate due memorie una pervenuta a mezzo fax e una pervenuta a mezzo PEC. Quest’ultima, però secondo la Cassazione è tardiva, per violazione dei termini stabiliti dall’art. 611 c.p.c., ed è anche irricevibile. L’irricevibilità delle memorie tramite PEC. Il motivo dell’irricevibilità si riscontra nel summenzionato articolo del codice processuale, che specifica come le memorie, così come i motivi nuovi, vadano presentate” in cancelleria la presentazione”, però, non è ancora consentita in formato digitale nel giudizio penale di cassazione. La Suprema Corte, poi, elenca tutti gli atti del processo civile di cassazione per i quali l’inoltro telematico non è ammesso ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di costituzionale a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c. Mentre, per il solo giudizio civile di cassazione, è ammesso tramite posta elettronica certificata il deposito di tutte le istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo , a patto, però, che esse vengano sottoposte al Presidente Titolare in copia cartacea, al fine di essere inserite nel fascicolo. Escludendo l’ammissibilità dei motivi di ricorso attenti al merito della vicenda, il ricorso viene in conclusione dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 settembre – 17 novembre 2016, n. 48584 Presidente Rosi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 28/12/2015, depositata in pari data, il tribunale di Cassino riconosceva C.A. colpevole delle violazioni antisismi che ed in materia di conglomerato cementizio armato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, contestate come commesse secondo le modalità esecutive e spazio - tem porali meglio descritte nei relativi capi di imputazione, ed accertate in data 27/12/2007, condannandolo alla pena sospesa di 5000,00 di ammenda. 2. Ha proposto appello C.A., a mezzo dei difensore fiduciario, impugnando la sentenza predetta con cui chiedeva a in via preliminare, che la Corte d'appello dichiarasse la nullità dell'intera procedura in quanto frutto di e sposto anonimo b in secondo luogo, l'adozione di pronuncia assolutoria per e straneità dell'imputato ai reati ascritti essendo riconducibile la responsabilità dei fatti alla madre dell'imputato o alla sorella di quest'ultimo C. c in terzo luo go, la violazione di norme processuali dibattimentali, nemmeno specificamente evocate, non essendo stato formato il fascicolo dibattimentale nel contraddittorio delle parti ciò che avrebbe privato di molti diritti la difesa e di molte possibilità difensive , non essendosi tenuto conto delle risultanze documentali d ancora, si eccepisce che il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito dell'istanza presentata dalla madre dell'imputato tendente ad ottenere l'idoneità della realizzata opera abusiva alle norme antisismiche e infine, si doleva l'appellante dei mancato ri conoscimento delle attenuanti generiche e della mancata applicazione della cau sa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Conclusivamente, il difensore fiduciario dell'appellante ha chiesto mandarsi as solto l'imputato con formula ampia e comunque per non aver commesso il fatto, in via subordinata dichiarandosi la non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Con memoria pervenuta a mezzo fax in data 25/05/2016, il nuovo difensore di fiducia, iscritto all'albo ex art. 613 cod. proc. pen., ha fatto pervenire l'atto di nomina fiduciaria, insistendo perché sia pronunciato l'annullamento per le ragioni indicate sub a o per l'estraneità dell'imputato al reato per cui è intervenuta con danna, eccependosi in subordine l'estinzione del reato per prescrizione. 4. Con successiva memoria pervenuta a mezzo p.e.c. all'indirizzo certificato della cancelleria di questa Sezione in data 10/09/2016, il predetto difensore insiste sull'eccezione di prescrizione, dolendosi del mancato avviso dell'udienza odierna al proprio assistito. Considerato in diritto 5. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla leg ge e per manifesta infondatezza. 6. Preliminarmente deve rilevarsi l'irricevibilità e la tardività della memoria per venuta a mezzo p.e.c. dalla difesa del ricorrente ed invero, deve anzitutto riba dirsi che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, pre visto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inos servanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri' e altro, Rv. 259618 . Essendo pervenuta la memoria a mezzo p.e.c. solo in data 10/09/2015, la stessa non dev'essere presa in esame in quanto non rispettosa dei termine di 15 gg. rispetto alla data di udienza odierna, 20/09/2016. In secondo luogo, come già affermato da questa Corte con riferimento alle mo dalità di presentazione dell'impugnazione in sede di legittimità Sez. 4, n. 18823 dei 30/03/2016 - dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 266931 , anche per quanto concerne le memorie, la stessa, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., devono essere pre sentate - come i motivi nuovi - in cancelleria, presentazione non ancora con sentita nel giudizio penale di cassazione attraverso la posta elettronica certifica ta. Ed invero, come risulta chiaramente anche dalla nota reperibile al link http // www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dett _cst.page?contentId=CST18618, presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del pro cesso civile ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione a fini defensio nali, atti depositati ex art. 372 c.p.c. , in assenza del decreto prescritto dall'art. 16-bis, comma 6, D.L. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012 ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall'art. 16-bis, comma 1 bis, dei medesimo D.L. E' invece ammesso - per il solo giudizio civile di cassazione - il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo esempli ficativamente di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differi mento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite , prevedendosi che la copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presi dente Titolare ed è inserita nel fascicolo. La non estensibilità di quanto sopra al giudizio penale di cassazione esclude, per tanto, allo stato, la possibilità di inviare memorie mediante p.e.c., dovendosi pe raltro rilevare la ritualità dell'avviso dell'odierna udienza, inviata al difensore cassazionista, la cui nomina è pervenuta in data 25/05/2016 come da atto tra smesso a mezzo fax a questa Corte , ciò che esimeva la cancelleria dall'eseguire notifica personale al ricorrente ex art. 613 c.p.p., prevista solo nel caso in cui questi sia assistito da difensore d'ufficio e non quando invece il ricorrente è assi stito da difensore fiduciario cassazionista. 7. Deve, poi, ulteriormente premettersi all'esame delle censure, il rilievo di ca rattere generale per il quale si tratta di appello proposto contro sentenza inap pellabile avendo il giudice applicato solo la pena dell'ammenda e che è stata ri tenuto ammissibile solo perché sottoscritto personalmente dall'imputato, oltre che dal suo difensore. 8. Come anticipato, il ricorso è comunque inammissibile. In relazione a quanto esposto al punto 7, sicuramente inammissibili in quanto non consentiti dalla legge sono i motivi con cui il ricorrente evoca una richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto, atteso che si tratta di conclusioni e richieste incompatibili con il giudizio di legittimità e che, invece, impongono lo svolgimento di apprezzamenti fattuali, tipici di un giudizio di merito non può, sotto tale profilo, ritenersi che il soggetto impugnante abbia voluto proporre ri corso per cassazione, ma un appello vero e proprio, con le conseguenze di legge. A tal proposito va qui ricordato che il precetto di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'i nesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi sicché non può es sere ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte, ma non consenti ta, allorché risulti che la parte stessa l'abbia deliberatamente voluta e propria mente denominata Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 - dep. 28/10/1999, Trimbo li, Rv. 21456501 . 9. Quanto alle altre censure nullità dell'intera procedura perché frutto di espo sto anonimo violazione di norme processuali per la mancata formazione in con traddittorio dei fascicolo per il dibattimento , le stesse si contraddistinguono per la loro genericità e per la natura puramente contestativa delle stesse, non risultando dalla sentenza che il giudice abbia fatto uso dell'esposto anonimo, ma di prove testimoniali e documentali e, quanto alla formazione in contraddittorio del fascicolo dibattimentale - cui sarebbe conseguita, secondo il ricorrente, la viola zione di molti diritti e sacrificio di molte possibilità di difesa - questi tuttavia non specifica nemmeno di quali diritti e di quali possibilità difensive sia stato pri vato, appalesandosi pertanto la censura del tutto generica. È infatti inammissibi le il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed inde terminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fonda mento dell'impugnazione Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 . 10. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene riche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., il giudice fornisce una puntuale e logica motivazione delle ragioni ostative alle pagg. 7 quanto all'art. 131 bis c.p. ed 8 quanto all'art. 62 bis c.p. , sicchè le censure si presentano, al pari di quanto già esposto nel precedente punto 9, del tutto aspecifiche. 11. Infine, quanto ail'eccepita prescrizione, il giudice spiega le ragioni per le quali la ultimazione dei lavori fosse individuabile alla data del 20/06/2011, data certa in cui vi è una dichiarazione qualificata di ultimazione dei lavori volti a ren dere abitabile la costruzione abusiva. In mancanza di prova contraria fornita dal ricorrente circa la retrodatazione dei lavori Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 - dep. 11/10/2000, Fretto S, Rv. 217575 Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 - dep. 23/06/2014, Laiso, Rv. 259181 , ed essendo, anzi, emerso che i lavori esistenti al momento del sopral luogo del 27/12/2007 erano diversi rispetto a quelli accertati al momento del so pralluogo del 14/10/2005, deve ragionevolmente ritenersi che l'ultimazione dei lavori coincida con la data indicata dal giudice, dies a quo da cui calcolare il ter mine di prescrizione, maturata pertanto alla data del 20/06/2016, cui vanno ag giunti anche gg. 62 di sospensione del predetto termine per il rinvio dell'udienza dal 20/01/2011 al 29/04/2011, dovuto al legittimo impedimento dei difensore, con conseguente individuazione del termine di prescrizione finale alla data del 22/08/2016. Come più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'inammissibili tà del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266 nella specie si trattava della prescrizione dei reato maturata successi vamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame . 12. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna dei ricor rente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi at ti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.