Il minore è ai servizi sociali, ma continua a rubare

In tema di giudizio minorile, la messa alla prova dell’imputato, che comporta la sospensione del processo, è oggetto di valutazione del giudice tramite giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e inserimento del soggetto nella vita sociale , ma è evidente che, ai fini della valutazione, vada presa in considerazione anche la condotta del minore successiva al fatto in esame.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48288/16 depositata il 16 novembre. Il caso. Un minore, impegnato in un percorso di recupero in ambito comunitario , si vedeva sospeso, tramite ordinanza del gup, il processo a suo carico per furto aggravato in abitazione. Lo stesso, però, era stato autore di altri due furti, commessi a distanza di un mese dal primo. Per questo motivo il pm presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ricorre in Cassazione avverso tale ordinanza, argomentando che un simile provvedimento dovrebbe avere, tra i propri presupposti, l’ occasionalità del comportamento deviante e la possibilità di reinserimento del minore nella vita sociale . Il giudizio prognostico e le condotte successive”. La Corte di Cassazione specifica che la messa alla prova” dell’imputato è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito , motivo per il quale esso è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione . La valutazione va condotta sulla scorta di tutti gli indicatori disponibili , ossia natura dei reati, motivazioni, modalità esecutive, carattere e personalità dell’imputato, anche manifestatesi in un momento successivo . In questo caso, però, secondo la Suprema Corte, il giudice a quo ha completamente ignorato le condotte successive del minore, non avendo investigato né le motivazioni, né le origini dei reati commessi, rifugiandosi dietro un vago riferimento al percorso di recupero in ambito comunitario”. Per questi motivi, l’ordinanza va annullata con rinvio al giudice a quo affinché verifichi se l’episodio attribuito all’imputato sia del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita . Qualora fosse questo il caso, sarebbe ovviamente da escludere un giudizio prognostico positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2016, n. 48288 Presidente Sabeone – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna avverso l'ordinanza dei Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale dei 22/10/2015, che ha disposto la sospensione dei procedimento instaurato contro B.Y. per furto in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 5 cod. pen., prescrivendo contestualmente a B. di prolungare la permanenza in comunità cd. sospensione dei procedimento con messa alla prova . Il Tribunale ha ritenuto di formulare una prognosi favorevole in ordine all'evoluzione della personalità del minore, che, sebbene abbia riportato denunce per altri furti, commessi nel 2005, si sta comunque impegnando in un percorso di recupero in ambito comunitario che appare opportuno rafforzare . 2. Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la violazione dell'art. 28, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché dell'art. 27 del D.Igs. 272 dei 28 luglio 1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dei DPR 448/88. 2.1. Sotto il primo profilo lamenta che il giudice abbia emesso il provvedimento di sospensione in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, rappresentati dalla occasionalità del comportamento deviante e dalla possibilità di reinserimento del minore nella vita sociale. Evidenzia, inoltre, che sono stati formulati due contrapposti - e inconciliabili - giudizi prognostici in relazione alla medesima persona, giacché B., oltre a essere messo alla prova, è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in comunità per altri furti in numero di tre , commessi nel 2015 il che, aggiunge, rende evidente la non conformità all'art. 28 d.p.r. n. 448/88 del giudizio formulato dal Giudice dell'udienza preliminare di Bologna, non potendosi attribuire alla condotta per cui è stata disposta la sospensione il significato di un disagio transeunte laddove altro giudice abbia ritenuto di sottoporre la medesima persona a misura custodiate per altri reati, sul presupposto della sua pericolosità. Alla inconciliabilità dei due giudizi prognostici si aggiunge, poi, secondo il ricorrente, la illogicità di un progetto di messa alla prova il cui arco temporale di durata coincide con quello in cui la stessa persona è sottoposta a misura cautelare. 2.2. Sotto il secondo profilo lamenta che le modalità di attuazione del progetto predisposto dall'USSM, e condiviso dal giudice, prescindono da ogni intervento diretto a riparare le conseguenze dei reato e a promuovere la conciliazione dei minorenne con la persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Nell'ambito dei giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale dei giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dei soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato ex multis, Cass., n. 13370 del 5/3/2013 La finalità dell'istituto è quella di permettere la rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito penale e l'ammissione è subordinata al vaglio discrezionale dei giudice circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale sulla base di una prognosi favorevole di crescita ed evoluzione della personalità verso l'adozione di modelli socialmente adeguati. Tale prognosi positiva deve essere condotta sulla scorta di tutti gli indicatori disponibili, ossia prendendo le mosse dal tipo e dalla natura dei reati commessi, dalle motivazioni, dalle modalità esecutive, espressione di concreta capacità criminale, al carattere ed alla personalità come manifestatesi in un momento successivo e presuppone che l'illecito, per quanto grave, sia episodico, un errore temporaneo e non uno stile ed una scelta di vita consolidata. Tale giudizio prognostico, se condotto in conformità a tali parametri e congruamente motivato, riguardando una questione di merito, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità Cass. sez. 1, n. 7781 del 23/2/2006, Amura, rv. 233179 sez. 1, 27/9/1993, n. 10333, Capriati, rv. 197891 sez. 1, n. 2554 del 9/2/1993, Franzè, rv. 194044 sez. 1, n. 10962 dell'8/7/1999, Cherchi, rv. 214373 sez. 2, n. 2879 dei 4/11/2003, Modaffari, rv. 228149 sez. 3, n. 27754 del 6/6/2008, A., rv. 240825 . Tanto non può dirsi nel caso in esame, dal momento che la messa alla prova di B. è avvenuta senza alcuna considerazione del reato commesso - di cui non sono state investigate né l'origine né la motivazione - e senza alcun esame della personalità del minore, posto che, a parte il fugace riferimento al percorso di recupero in ambito comunitario , il giudice non ha tenuto concretamente conto tant'è che non ha sviluppato, sul punto, alcun congruo ragionamento delle condotte successive a quelle per cui procede, che ha semplicemente ignorate quindi, senza alcuna considerazione della gravità delle stesse e delle loro conseguenze, seppur trattasi, come messo in evidenza in ricorso, di tre furti commessi a distanza di un mese uno dall'altro e a distanza di due anni da quello per cui si procede quindi, di furti che coprono un considerevole lasso di tempo e si sono ripetuti nel tempo. Non ha tenuto conto delle ragioni del delinquere e nemmeno dell'arco di tempo in cui si sono sviluppate le condotte suddette, sebbene si tratti di circostanze rilevanti, se non decisive, per giudicare della loro episodicità e del disagio superabile di cui sarebbero espressione. I rilevati vizi motivazionali comportano che l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice a quo affinché - attraverso un rinnovato esame dei profili rilevanti - verifichi se l'episodio attribuito a B. sia del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che porti ad escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità dei minore verso modelli socialmente adeguati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.