Urla con la figlia e inizia le faccende domestiche alle 6 di mattina: condannata

L’imputata era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo, e urlava contro la figlia, e, così, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana.

In questo senso la S.C. con la pronuncia n. 48315/16 del 16 novembre. Il caso. L’imputata, condannata per il reato di cui all’art. 659 c.p., propone ricorso per cassazione. Carenza di motivazione? L’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 659 c.p. dedotta dalla ricorrente è manifestamente infondata. La sentenza poggia infatti su una motivazione tutt’altro che illogica, avendo il giudice di merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall’annotazione di servizio della P.G Quanto al contenuto, emergeva che la ricorrente era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo, e urlava contro la figlia, e, così, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana. Non vi erano peraltro rapporti di buon vicinato tra la ricorrente e i denuncianti, con cui vi erano liti, scambi di insulti, e ciò non influiva sulla veridicità del racconto, che non veniva scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l’avevano descritta come una persona calma”. La prova. È infondato anche il motivo con cui la ricorrente censura la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all’art. 659 c.p Tale articolo prevede due distinte ipotesi del reato, quella contestata alla ricorrente, di cui al comma 1, in cui occorre l’accertamento in concreto del disturbo del riposo e della quiete delle persone, e quella prevista dal comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell’esercizio di una professione. Il Giudice ha adeguatamente motivato in merito al concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la ricorrente, iniziando le faccende domestiche sin dalle 6 del mattino, accompagnate da condotte inurbane, impediva il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni. Esclusa inoltre la sussistenza della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p., la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 ottobre – 16 novembre 2016, n. 48315 Presidente Di Nicola – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Napoli ha condannato Q.A.M. alla pena di Euro 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all’art. 659 cod.pen. commesso in omissis sino al omissis . 2. Avverso la sentenza Q.A.M. ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla affermazione della responsabilità penale della ricorrente. Argomenta la difesa che il giudice avrebbe ritenuto provata la responsabilità della Q. , in relazione al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone art. 659 cod.pen. , ponendo a fondamento della decisione di condanna esclusivamente la denuncia presentata dalle persone offese, ritenendo integrata la condotta medesima senza valutare il contributo offerto dai testimoni della difesa, ritenuti inconferenti. La motivazione del giudice sarebbe, poi, incompleta e priva di struttura logica limitandosi il giudice a fare proprio il racconto delle persone offese, senza argomentare l’attendibilità di costoro. All’assenza di impianto argomentativo si accompagna, infine, l’assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 659 cod.pen., sul rilievo che, nella sentenza impugnata, il giudice avrebbe omesso di valutare se i rumori emessi dalla Q. fossero tali da disturbare la quiete pubblica, limitandosi a ritenere che le urla della signora avessero arrecato disturbo unicamente ai vicini denuncianti. Motivazione in contrasto con gli arresti della giurisprudenza che richiedono che, per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone, è necessario che le emissioni sonore moleste siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’applicazione che la causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione del provvedimento non si ravviserebbero elementi per escludere la particolare tenuità del fatto ritenuta anche la non abitualità del comportamento e lo stato di incensuratezza dell’imputata, per tali ragioni chiede l’annullamento con rinvio. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 5. Manifestamente infondata è la censura svolta nel primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 659 cod.pen. La sentenza impugnata poggia su una motivazione tutt’altro che illogica e/o carente, avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall’annotazione di servizio della P.G., acquisite su accordo delle parti ex art. 493 cod.proc.pen. e, dunque, utilizzabili quali prove, di cui ha dato ampio rilievo. Quanto al contenuto, da questi emergeva che la Q. era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo e urlava con la figlia, e, così, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana. Il giudice ha poi rilevato che la pacifica ed ammessa circostanza che non vi erano rapporti di buon vicinato tra la Q. e i denuncianti, con i quali vi erano liti, scambi di insulti vicini che, a dire della ricorrente, tentavano in tutti i modi di farle cambiare casa , non influiva sulla veridicità del racconto, racconto che non era scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l’avevano descritta come una persona calma . A pag. 2 della sentenza il Giudice metteva in evidenza, a fini di confutare l’affermazione dei testi della difesa, secondo cui la Q. era persona calma e che non dà fastidio a nessuno , i precedenti per fatti analoghi. Motivazione congrua e sorretta da un apparato argomentativo che non presenta profili di illogicità, a fronte della quale la ricorrente, al di là della mera affermazione dell’assenza di un iter argomentativo, non prospetta critiche specifiche. Infine, alcuna carenza di motivazione può predicarsi, contrariamente all’assunto difensivo, con riguardo alla valutazione dei testi della difesa. 6. Parimenti manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all’art. 659 cod.pen Al riguardo, è noto che l’art. 659 cod.pen. prevede due distinte ipotesi di reato, quella prevista dal comma 1 del citato articolo, che è contestata alla ricorrente, nella quale occorre l’accertamento in concreto del disturbo del riposo della quiete delle persone, e quella prevista nel comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso in contrasto con le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità. Ciò premesso, il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la Q. , iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia in zona altamente popolata di Napoli, ne impediva il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni. Motivazione congrua e adeguata rispetto alla quale alcun profilo di carenza e/o illogicità della motivazione è prospettabile. 7. Infine, alla stessa sorte non si sottrae anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non aver applicato la speciale causa della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., a fronte di una pena esigua di Euro 100 di ammenda a cui è stata condannata la ricorrente. Nel caso di specie, Q.A.M. aveva chiesto l’applicazione dell’istituto nelle conclusioni formulate in udienza. 8. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell’offesa - si articola, a sua volta, in due indici-requisiti , che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa . Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due indici - requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Infatti solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Con riguardo alla non abitualità, l’art. 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 9. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all’art. 659 cod.pen., non risultano superati i limiti di pena. Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, sulla scorta di quanto emerge dal giudizio di merito, rileva, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. individuati nella reiterazione della condotta e, in definitiva, nella sua abitualità continui, reiterati e inurbani comportamenti . , difettando, dunque, il requisito della non abitualità del comportamento. A proposito di quest’ultima condizione, che rileva nel caso concreto, questa Corte Sez. 3, n. 29897, Gau, Rv 264034 ha evidenziato che il concetto di non abitualità del comportamento, che consente l’applicazione della causa di non punibilità, trova specifico aggancio nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 28 del 2015. Nel ricordare che il ricorso all’espressione non abitualità del comportamento è il risultato della scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla occasionalità utilizzata dal D.P.R. n. 448 del 1988 e dal D.Lgs. n. 274 del 2000, ha poi evidenziato che, sempre secondo la relazione, tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità , entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità. 10. Ciò posto, con riguardo al caso in scrutinio, la non abitualità del comportamento è stata implicitamente esclusa, dal giudice del merito proprio in ragione della accertata condotta continuata e reiterata pag. 2 . 11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.