Ordinanza sindacale non ottemperata: il reato si configura solo se il provvedimento è contingibile ed urgente

In tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile solo quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da altra specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma penale le inosservanze di provvedimenti del Sindaco diretti a dare esecuzione a leggi o regolamenti, posto che, in tal caso, la condotta è perseguibile solo in via amministrativa.

I Giudici di legittimità della Prima Sezione Penale con la sentenza n. 46212/16, depositata il 3 novembre u.s., colgono l’occasione per ribadire principi già espressi sul tema della configurabilità dell’art. 650 c.p., con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche che debbono connotare l’ordinanza sindacale che non viene ottemperata. La quaestio. Con sentenza del 6 agosto 2015 il gip presso il Tribunale di Mantova dichiarava di non luogo a procedere nei confronti di una donna, per la quale il pm in sede aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 650 c.p. Nella specie, la pubblica accusa contestava tale fattispecie incriminatrice alla prevenuta per non avere ottemperato all’ordinanza del Sindaco di Gazzuolo, notificata alla medesima in data 04.11.2014, con la quale veniva intimato l’ordine di sgombero immediato degli immobili inagibili ove questa abitava. Il gip decidente fondava la propria pronuncia di proscioglimento rilevano che la condotta della donna era già stata autonomamente sanzionata in via amministrativa e restava dunque estranea all’alveo di applicazione dell’art. 650 c.p. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il quale lamenta l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione. A parere del ricorrente il proscioglimento dell’imputata scaturiva da un erronea interpretazione del provvedimento contenete l’ordine di sgombero, in quanto costituito da un’ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi degli articolo 50 e 54 T.U.E.L. a tutela dell’incolumità tanto degli occupanti gli immobili inagibili quanto di quella pubblica. Il ricorso merita accoglimento. La Corte di Cassazione avalla in toto le doglianze sollevate dal Procuratore ricorrente. In effetti, come rilevato in sede di gravame, la statuizione contestata è frutto di fraintendimento del contenuto e degli effetti dell’ordinanza sindacale. Il provvedimento, nell’ipotesi in esame, era stato adottato dal Sindaco competente ai sensi degli articolo 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000, ai fini della tutela della collettività e per ragioni di urgenza che non consentivano la protrazione dell’utilizzo di quell’immobile. Tale situazione fattuale e giuridica dimostra in maniera solare che l’ordinanza sindacale in oggetto deve essere considerata un provvedimento contingibile ed urgente, la cui violazione integra la figura criminosa di cui all’art. 650 c.p. La condotta dell’imputata non può essere qualificata come mero illecito amministrativo. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di violazione dei precetti contenuti in un’ordinanza sindacale, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è configurabile solo quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazione non prefigurate da altra specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma penale le inosservanze di provvedimenti del Sindaco diretti a dare esecuzione a leggi o regolamenti, posto che, in tal caso, la condotta è perseguibile solo in via amministrativa. Sulla scorta di tali argomentazioni, gli Ermellini annullano la sentenza in esame, disponendo la trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Mantova.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 settembre – 3 novembre 2016, n. 46212 Presidente Siotto – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 6 agosto 2015 il G.I.P. dei Tribunale di Mantova, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna a carico di O.M., dichiarava il non luogo a procedere nei suoi confronti, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestatole perché, ricevuta la notificazione dell'ordinanza del 4/11/2014 del Sindaco di Gazzuolo, non ottemperava all'ordine di sgombero immediato degli immobili inagibili di via di Gazzuolo, ove la stessa abitava, fatto accertato il 19/3/2015. 1.1 A fondamento della decisione il G.U.P. rilevava che la condotta contestata era già autonomamente sanzionata in via amministrativa e quindi estranea all'ambito di applicazione dell'art. 650 cod. pen 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il quale si duole di erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, in quanto il proscioglimento dell'imputata era dipeso dal fraintendimento dei provvedimento, contenente l'ordine di sgombero, rappresentato da un'ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L. a tutela dell'incolumità degli occupanti immobili inagibili e di quella pubblica. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. A.P., ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.Va premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto di dover assumere la decisione in contestazione a ragione della ritenuta non configurabilità del reato contestato, con ciò ritenendo dimostrata l'emissione del provvedimento amministrativo contenente l'ordine di evacuazione e la sua inottemperanza, ossia i presupposti fattuali dettagliati nella descrizione dell'accusa contenuta nell'imputazione. Ha dunque citato una precedente decisione di legittimità che avrebbe espresso analogo convincimento. 1.1 Ad avviso di questa Corte le censure del ricorrente colgono nel segno. In primo luogo, la statuizione contestata è frutto dei fraintendimento dei contenuto e degli effetti dell'ordinanza sindacale, emessa il 4/11/2014, la quale aveva ordinato ad un soggetto determinato, ossia alla M., l'immediato sgombero dell'edificio dalla stessa occupato a scopo abitativo, in quanto già in precedenza dichiarato inagibile e quindi suscettibile di rovinoso crollo con il conseguente rischio per la sicurezza e l'incolumità degli occupanti e del pubblico. Il provvedimento era dunque stato adottato dal Sindaco competente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a fini di tutela del bene collettivo, nell'interesse pubblico e per ragioni d'urgenza che non consentivano la protrazione del suo utilizzo quale abitazione. Tale situazione fattuale e la natura dell'ordinanza provano che si trattava effettivamente di provvedimento amministrativo contingibile ed urgente, la cui violazione integra il precetto dell'art. 650 cod. pen 1.2 Va, infatti, considerato che, come già rilevato dalla propria giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti Sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341 sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373 . Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da - inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia - inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione dei suo contenuto obbligatorio - emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati. 1.3 A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte. 1.4 Quando poi venga adottata un'ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, per garantirne la legittimità formale è pretesa una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari Sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358 . 2. Tutto ciò premesso, come dedotto dal P.M. ricorrente, nel caso in esame la fattispecie penale contestata è integrata dall'inottemperanza ad ordinanza contingibile e urgente, emanata ai sensi della L. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54, legittima sotto entrambi i profili considerati, formale e sostanziale, in quanto dotata di adeguata motivazione sulla situazione di urgenza a tutela della sicurezza pubblica in ambito locale, emanata dall'autorità competente quale ufficiale di Governo e rispondente alle finalità previste dalla legge perché diretta a rimuovere il pericolo di crolli. 2.1 La condotta ascritta all'imputata non può, invece, essere qualificata quale mero illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7-bis come affermato dalla costante lezione interpretativa di questa Corte, che va qui ribadita, In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106 e, attualmente, dall'art. 7 bis t.u. sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti Cass. sez. 1, n. 11367 del 4/2/2004, PM in proc. Gusmeroli, rv. 227742 sez. 1, n. 8040 del 13/2/2004, non massimata sez. 1, n. 39830 del 20/10/2010, P.M. in proc. Domeniconi, rv. 249016 . 2.2 Non risulta dunque giuridicamente corretto il richiamo operato dal G.i.p. alla sentenza sez. 1, n. 34018 del 22/09/2006, Nisi, non massimata, la quale, rifacendosi alla precedente decisione sez. 1, n. 26647 del 25/06/2002, Tortiello, rv. 222092, ha affermato Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia interdetto l'uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità fatto già integrante reato ed ora depenalizzato , in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata, ne' è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo, ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo . Il caso in esame differisce nettamente dalla situazione presa in esame in dette pronunce, poiché riguarda non già la violazione della disposizione che pretende sia richiesto e rilasciato il certificato di agibilità di immobile, quanto l'ordine di immediata evacuazione di edificio inagibile perché pericolante, non integrante illecito amministrativo e non sanzionato da quell'ordinamento. La sentenza impugnata, affetta da erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 650 cod. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Mantova per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Mantova.