Indagini preliminari contro ignoti: solo il pm può impugnare l’atto del gip

È inammissibile il ricorso proposto dall’indagato contro l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini al pubblico ministero di identificare i soggetti da indagare.

In questo senso la S.C. con la sentenza n. 46380/16 del 3 novembre. Il caso. Il gip ordinava la prosecuzione delle indagini nei confronti dei soggetti identificati e indagati, che si rivolgevano alla S.C. per la cassazione della suddetta ordinanza, deducendone l’abnormità in quanto il gip non avrebbe potuto assumere la direzione del procedimento incidentale decidendo la natura e le modalità delle ulteriori indagini, essendosi dovuto limitare a fissare un termine per le nuove indagini oppure che il pm formulasse l’imputazione. Il ruolo del pm. L’unico soggetto, osserva la S.C., che poteva dolersi dell’ordinanza del gip era il pm il quale, però, non ha ritenuto di impugnarla, acquietandosi ed eseguendo, di fatto, la suddetta richiesta. Di conseguenza, una volta che il pm abbia compiuto gli atti indicati dal gip, tali atti sono riconducibili esclusivamente allo stesso pm, sicché perde ogni rilevanza l’eventuale abnormità dell’ordinanza del gip contro la quale il pm non ritenne di reagire impugnandola. Principio di diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con la formulazione del seguente principio di diritto È inammissibile – per carenza di legittimazione – il ricorso proposto dall’indagato contro l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini al Pubblico Ministero di identificare i soggetti da indagare e, contestualmente, indichi il mezzo di prova da espletare in quanto l’unico soggetto legittimato ad impugnare il suddetto provvedimento è il Pubblico Ministero .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 settembre – 3 novembre 2016, n. 46380 Presidente Prestipino – Relatore Rago Fatto e diritto 1. II giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale in cui si era discussa l'opposizione della parte offesa contro la richiesta di archiviazione contro ignoti del Pubblico ministero, così disponeva ordina la prosecuzione delle indagini disponendo che il Pubblico Ministero identifichi i vertici e i funzionari responsabili nei vari periodi dei rapporti bancari intrattenuti da Cassa di Risparmio del veneto con la Balestra 1882 indica al Pubblico Ministero il mezzo di prova dell'incidente probatorio avente ad oggetto una perizia volta ad accertare se con riferimento a quei rapporti siano stati praticati interessi usurari - da promuovere entro il 15/10/2015 . 2. Contro la suddetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione Z.G. - R.R. - B.S. - G.P. a mezzo dei comune difensore avv.to A.C. - M.W. a mezzo dei propri difensori che, nella loro qualità di soggetti identificati ed indagati, a seguito della suddetta ordinanza, ne hanno dedotto l'abnormità in quanto il giudice delle indagini preliminari non avrebbe potuto assumere la direzione del procedimento incidentale decidendo la natura e le modalità delle ulteriori indagini, essendosi dovuto limitare a fissare un termine per le nuove indagini oppure che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione. 3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti, come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, l'unico soggetto che poteva dolersi dell'ordinanza dei giudice delle indagini preliminari era il Pubblico Ministero il quale, però, non ha ritenuto di impugnarla, acquietandosi ed eseguendo, di fatto, la suddetta richiesta. Di conseguenza, una volta che il Pubblico Ministero abbia compiuto quegli atti indicati dal giudice delle indagini preliminari identificazione degli indagati incidente probatorio , i suddetti atti sono riconducibili solo ed esclusivamente all'organo dell'accusa, sicchè perde ogni rilevanza l'eventuale abnormità dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari contro la quale il Pubblico Ministero non ritenne di reagire impugnandola. Di fatto, l'eventuale accoglimento dei ricorsi si risolverebbe in un annullamento delle indagini effettuate dal Pubblico Ministero, indagini del tutto legittime ed insindacabili essendo il titolare esclusivo dell'azione penale. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, alla stregua del seguente principio di diritto è inammissibile - per carenza di legittimazione - il ricorso proposto dall'indagato contro l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini al Pubblico Ministero di identificare i soggetti da indagare e, contestualmente, indichi il mezzo di prova da espletare in quanto l'unico soggetto legittimato ad impugnare il suddetto provvedimento è il Pubblico Ministero . 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.