Sì alla pena sostitutiva in caso di decreto penale di condanna

La Cassazione si pronuncia su un caso di stasi processuale, determinata dalla convinzione del gip che, in caso di decreto penale di condanna, la legge impedisca la sostituzione della pena pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità e che, in ogni caso, sia necessario uno specifico consenso del pm.

In questo senso la S.C. con la sentenza n. 45013/16 del 26 ottobre. Il caso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dal gip con cui il predetto, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha disposto la trasmissione degli atti al pm senza provvedere sulla richiesta. Assume il pm ricorrente di aver presentato al gip istanza di emissione di decreto penale di condanna a carico dell’imputato e, successivamente al deposito di tale istanza, l’imputato chiedeva che la pena pecuniaria richiesta dal pm fosse sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Il gip, ritenuto che la sostituzione non fosse possibile con l’emanazione del decreto penale di condanna e ritenuto opportuno che il pm si pronunciasse sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ordinava la trasmissione degli atti al pm senza decidere sulla richiesta di emissione del decreto penale con cui il pm aveva esercitato l’azione penale. Il pm - pur rilevando che la possibilità di operare la sostituzione fosse consentita dalla legge e che non era previsto il consenso del pm a detta sostituzione richiesta dall’imputato – trasmetteva nuovamente gli atti al gip per la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna avanzata [] con eventuale sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità richiesta dall’imputato in tal modo esprimendo il consenso, benché non richiesto dalla legge, alla sostituzione richiesta dall’imputato. Il gip ordinava nuovamente la restituzione degli atti al pm senza decidere sulla richiesta, ritenendo necessario il consenso del pm in quanto, in assenza di esso, si emetterebbe una condanna per una pena diversa da quella richiesta dallo stesso. A sostegno del ricorso, il pm lamenta l’erronea applicazione della legge in quanto il consenso del pm alla sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità non è previsto dalla legge lamenta inoltre che erroneamente il gip, oltre a richiedere un consenso non previsto, ha ritenuto che il pm non potesse limitarsi ad enunciare un generico consenso ma dovesse formulare una richiesta ben precisa sulle modalità della sanzione sostituiva come previsto dalla legge. La legge non prevede infatti tale onere a carico del pm, anzi, esclude ogni suo intervento nella procedura di sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità. Conclusivamente, ritiene il pm che il provvedimento del gip sia abnorme in quanto non risponde al modello legale previsto dalla legge, collocandosi fuori dal sistema processuale e determina una stasi del procedimento o quantomeno una sua indebita regressione. Abnormità. Il provvedimento impugnato è effettivamente abnorme. L’abnormità si sostanzia in una sorta di sviamento della funzione giurisdizionale nel senso che la stessa non risulta più conforme al modello legale. Tale situazione ricorre quando il provvedimento emesso dal giudice si colloca al di fuori dal sistema processuale e comporta una stasi del procedimento ovvero la sua indebita regressione ad una fase antecedente. Tali requisiti sono appunto previsti nel caso in esame, in quanto il provvedimento impugnato risulta del tutto avulso dal sistema sia con riguardo allo schema del procedimento del decreto penale di condanna, sia in relazione all’istituto del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. L’art. 186, comma 9- bis cds prevede poi che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita anche con il decreto penale di condanna nella pena del lavoro di pubblica utilità. Viene inoltre sottolineata la stasi processuale intercorsa nel caso concreto, in quanto il gip, rimandano gli atti al pm, ha determinato un’inaccettabile arresto del procedimento. Dunque, il provvedimento ha determinato una regressione alla fase delle indagini dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale. A ciò consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 26 ottobre 2016, n. 45013 Presidente D’Isa – Relatore Savino Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dal GIP di detto Tribunale in data 1.12.2014 col quale il predetto, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha disposto la trasmissione degli atti al PM senza provvedere sulla richiesta. Assume il PM ricorrente di aver presentato al GIP istanza di emissione di decreto penale di condanna a carico di C.M.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Successivamente al deposito di tale istanza, l'imputato, con istanza in data 5.5.014, chiedeva che, a seguito della richiesta di decreto penale di condanna, la pena pecuniaria richiesta dal PM fosse sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.lvo 2.4.00, così come previsto dall'art. 186 c.d.s., allegando alla richiesta la dichiarazione di una ONLUS disposta ad accogliere il C. per lo svolgimento di attività di pubblica utilità statutariamente previste. Il GIP, preso atto di tale richiesta, ritenuto che la sostituzione non fosse possibile con l'emanazione del decreto penale di condanna, ritenuto in ogni caso opportuno che il PM si pronunciasse sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva, per eventualmente addivenire a diverse modalità di definizione del procedimento, ordinava la trasmissione degli atti al PM - determinando, ad avviso dello stesso PM ricorrente, una indebita regressione del procedimento - senza decidere sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna con la quale il PM aveva esercitato l'azione penale. Il PM - pur rilevando come la possibilità di operare la sostituzione della pena pecuniaria col lavoro di pubblica utilità in sede di emissione del decreto penale fosse consentita dalla legge e che non era previsto il consenso del PM a detta sostituzione richiesta dall'imputato - trasmetteva nuovamente gli atti al GIP per la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna avanzata in data 17.4.2014 con eventuale sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità richiesta dall'imputato in tal modo esprimendo anche il consenso, benché non richiesto dalla legge. alla sostituzione richiesta dall'imputato. Il GIP, con provvedimento in data 4.3.15, ordinava nuovamente la restituzione degli atti al PM senza decidere sulla richiesta, ritenendo che il consenso del PM alla sostituzione della pena richiesta col lavoro di pubblica utilità fosse necessario in quanto, in assenza di esso, si emetterebbe una condanna per una pena diversa da quella richiesta dal PM quindi una condanna in contrasto con la natura del procedimento speciale del decreto penale di condanna. Inoltre riteneva che il PM non dovesse limitarsi ad enunciare un generico consenso ma doveva formulare una richiesta ben precisa sulle modalità della sanzione sostitutiva come previsto dalla legge. A sostegno del ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge in quanto il consenso del PM alla sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità non è previsto dalla legge. Se il legislatore avesse ritenuto necessario il consenso del PM per la sostituzione richiesta dall'imputato, lo avrebbe richiesto espressamente nel momento in cui ha previsto la possibilità di impiegare l'istituto in esame anche in sede di decreto penale di condanna. Lamenta inoltre il ricorrente che erroneamente il GIP, oltre a richiedere un consenso non previsto, ha ritenuto che il PM non potesse limitarsi ad enunciare un generico consenso ma dovesse formulare una richiesta ben precisa sulle modalità della sanzione sostitutiva come previsto dalla legge. Osserva in proposito l'organo ricorrente che la legge non prevede tale onere a carico del PM anzi esclude ogni suo intervento nella procedura di sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità l'art. 3 DM 26.3.01 prevede che sia il giudice a determinare il tipo di attività e le modalità di svolgimento nonché l'ente amministrazione organizzazione convenzionale ove questa debba essere svolta dall'imputato . Ciò senza che il PM formuli alcuna richiesta in merito. Ritiene conclusivamente il Procuratore della Repubblica ricorrente che il provvedimento del GIP sia abnorme in quanto non risponde al modello legale previsto dalla legge, si colloca fuori dal sistema processuale e determina una stasi del procedimento o quantomeno una sua indebita regressione. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato nella misura in cui il provvedimento impugnato presenta effettivamente i caratteri dell'abnormità. Come è noto, infatti, secondo il costate orientamento di questa Corte l'abnormità si sostanzia in una sorta di sviamento della funzione giurisdizionale nel senso che la stessa non risulta più conforme al modello legale. Tale situazione ricorre quando il provvedimento emesso dal giudice si colloca al di fuori del sistema processuale e comporta una stasi del procedimento ovvero la sua indebita regressione ad una fase antecedente. Orbene tali requisiti sono presenti nel caso in esame in quanto il provvedimento impugnato risulta del tutto avulso dal sistema sia con riguardo allo schema del procedimento del decreto penale di condanna sia in relazione all'istituto del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. Difatti nel procedimento semplificato in questione la legge prevede che il giudice restituisca gli atti al PM solo quando non ne accoglie la richiesta e sempre che non debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Quanto al lavoro di pubblica utilità, l'art. 186 co. 9 bis CDS stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 D.lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste. Dunque la legge non richiede alcun consenso del PM sulla richiesta avanzata dal PM, né alcuna attività istruttoria volta a supportare l'istanza ad a consentirne l'accoglimento Cass. Sez. IV n. 20043/2015 RV 263890 Cass. Sez. IV n. 27987/2012 RV 253589 . A tale eccentricità del provvedimento impugnato deve aggiungersi anche la conseguente stasi procedimentale in quanto il GIP rimandando gli atti al PM per lo svolgimento delle attività istruttorie dallo stesso ritenute necessarie ad accogliere la richiesta avanzata dall'imputato di ottenere il lavoro sostitutivo ha,di fatto, determinato una inaccettabile arresto del procedimento. Il procedimento è restato fermo in quanto il GIP non ha provveduto alla richiesta della Procura restando in attesa di un'attività da parte della pubblica accusa che non è prevista dalla legge. In definitiva il provvedimento impugnato ha determinato una regressione alla fase delle indagini dopo l'avvenuto esercizio dell'azione penale. Ne consegue la necessità di annullare il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino.