Anziani vittime delle ‘tre campanelle’: solida l’accusa di truffa

Nel mirino una banda che metteva in atto il proprio disegno sfruttando il via vai di una stazione di servizio. Numerose le persone raggirate, soprattutto di età avanzata. Consequenziali la contestazione di diversi reati associazione per delinquere, truffa e rapina. Legittima l’applicazione della misura cautelare prima la custodia in carcere, poi gli arresti domiciliari.

Tutto organizzato per catturare polli da spennare” grazie al gioco delle ‘tre campanelle’. La proficua attività è durata poco, però, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La banda finisce sotto accusa per associazione per delinquere, finalizzato alla realizzazione di truffe, furti e rapine nei confronti delle persone fermatesi a giocare. Legittima, di conseguenza, l’applicazione della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari. Cassazione, sentenza n. 44951, sezione Seconda Penale, depositata il 25 ottobre 2016 Gioco . L’intera operazione era curata nei dettagli, a partire dallo scenario, una stazione di servizio scelta proprio per il continuo via vai di persone. Protagonista principale la persona che gestiva il gioco delle ‘tre campanelle’. Coprotagonisti i diversi complici, impegnati a recitare il ruolo di giocatori, così da attirare i potenziali polli”, selezionati con grande attenzione, puntando soprattutto sulle persone anziane. Tutti elementi, questi, che prima il gup e poi il Tribunale ritengono sufficienti per applicare nei confronti dei diversi componenti della banda la misura della custodia cautelare in carcere , poi sostituita con gli arresti domiciliari . Secondo i giudici ci si trova di fronte a una associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe, furti e rapine . Centrale il ricorso al gioco delle ‘tre campanelle’ che ha permesso di convincere a giocare numerose persone grazie ad artifici e raggiri . Anziani. E la visione tracciata dai giudici del Tribunale viene ritenuta corretta anche dai magistrati della Cassazione. Nessun dubbio sul reato di truffa inequivocabili i comportamenti di alcuni complici, a cui era affidato il compito di attirare le vittime, facendo loro intendere, falsamente, di essere soggetti stranieri e ponendo una mano sulla campanella per giocare, così inducendoli in errore . Allo stesso tempo, è applicabile la aggravante della minorata difesa delle persone raggirate. Ciò perché le vittime erano spesso persone molto anziane che cadevano nel tranello anche a causa della loro età . Peraltro, è significativo, aggiungono i magistrati, il fatto che proprio gli anziani erano selezionati con attenzione dal gruppo criminale . Tutto ciò rende legittima l’applicazione della misura cautelare nei confronti dei diversi componenti della banda.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 – 25 ottobre 2016, numero 44951 Presidente Davigo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato alla ricorrente ed ad altri correi, la misura della custodia cautelare in carcere poi sostituita con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere e di cento reati fine di truffa, furto e rapina, dettagliatamente descritti e relativi alla messa in opera dei gioco delle tre campanelle posto in essere presso una stazione di servizio ove le vittime venivano attirate a giocare con artifici e raggiri e spogliate dei loro denaro, in qualche caso attraverso la indebita sottrazione e la violenza. 2. Ricorre per cassazione T.N., nel suo stesso interesse, deducendo 1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa, che il Tribunale avrebbe ritenuto senza una valutazione dettagliata dei singoli episodi criminosi 2 violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza, nei casi contestati, dell'aggravante della minorata difesa 3 vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle fattispecie di furto e rapina nonostante fosse emerso la cooperazione spontanea delle vittime che si erano risolte a giocare senza costrizione ed alle quali non era stato sottratto alcunché 4 violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistenti, nei casi contestati, i furti e le rapine senza un'analisi dettagliata dei materiale probatorio esistente in ordine ai singoli episodi elencati in ricorso, il cui esame, specie con riguardo ai filmanti della telecamere presenti sul luogo, avrebbe dimostrato l'inverosimiglianza del racconto delle vittime. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Con esso si ripropongono questioni di puro merito che il Tribunale ha affrontato e risolto nell'ordinanza impugnata, con motivazione immune da censure logico giuridiche rilevabili in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelar e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché dei tribunale dei riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità 1 - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato 2 - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dei provvedimento Sez. 2, numero 56 del 07/12/2011, Siciliano O.Sez. 6^ sent. numero 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840 . 2.Ciò posto, il Tribunale ha, valorizzato, per ritenere sussistente il reato di truffa in tutti i casi contestati, la condotta prodromica al gioco compiuta da alcuni degli associati al sodalizio, consistente nell'attirare le vittime facendo loro intendere falsamente di essere soggetti stranieri e di porre una mano sulla campanella per giocare, così inducendoli in errore. Condotte concrete che esulano da quelle proprie del gioco, rendendo incongruo il richiamo giurisprudenziale contenuto in ricorso circa la qualificazione giuridica del gioco di cui si discute. Al proposito, l'ordinanza cita anche le dichiarazioni, obliterate in ricorso, del coimputato Sibili Vincenzo che aveva spiegato la dinamica criminale ed i raggiri adoperati nei confronti dei clienti. 3. Quanto alla mancata valutazione dei singoli episodi, il Tribunale, nel rimandare al contenuto della dettagliata ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari, ha, però, precisato che le modalità erano ripetitive e che laddove non vi era stata alcuna ipotesi di furto o rapina, tali reati erano stati esclusi dal primo giudice così ricomprendendo tutti gli altri contestati. A proposito dei quali la ricorrente omette di citare l'esistenza di informative di polizia giudiziaria citate nel provvedimento impugnato, che rassegnavano, caso per caso, tutti gli elementi di giudizio, in pendant con le dichiarazioni delle vittime cfr. fg. 4 dell'ordinanza del Tribunale . E che dimostravano, in alcuni casi, anche attraverso l'esame dei filmati delle telecamere, l'esistenza dei furti e delle rapine contestate, come espressamente precisato a fg. 5 del provvedimento impugnato ed ancor meglio nell'ordinanza genetica, il cui contenuto richiamato si fonde con quello del provvedimento impugnato stante la conformità del giudizio. 4. Infine, il motivo di ricorso relativo alla mancata sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, è del tutto generico, poiché non segnala specificamente in quali casi tale circostanza dovrebbe escludersi, rispetto alla specifica indicazione del Tribunale, anche valida per il capo 86, in ordine al fatto che, in alcuni casi, le vittime erano persone molto anziane che cadevano nel tranello a motivo anche della loro età, proprio in ragione della quale esse erano selezionate dal gruppo criminale del quale faceva parte la ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1500,00 euro alla Cassa delle Ammende.