“Cambiare posto alle parole” non salva il sibillino contraffattore

La contesa processuale è di frequente probatoria la riproduzione dei medesimi refusi ed errori fra testi in confronto tradiscono la volontà dissimulatoria dell’usurpatore di altrui contenuti creativi. Alle consulenze tecniche spetta la determinazione del grado percentuale di somiglianza dei testi. A nulla rileva che il testo usurpato, in realtà, non sia mai stato pubblicato.

Così la Cassazione, n. 44587/2016, depositata il 24 ottobre. Il caso. Il lavoro sarebbe stato gratuito e la traduzione dell’ostico poeta croato immane da affrontare. Un giovane traduttore viene condannato – in concorso con l’editore – per contraffazione di altra traduzione di cui l’imputato aveva acquisito il possesso e che non aveva mai avuto luci di stampa, ai sensi dell’art. 171, comma 1, lett. a , legge n. 633/1941. Il grado percentuale di somiglianza fra testi rinvenuto dalla consulenza disposta dal consulente tecnico dell’accusa era elevato, ben il 90%, al netto di sospette ripetizioni di errori e di refusi, che i giudici avevano ritenuti inequivocabilmente sintomatici della reità dissimulata della condotta. L’imputato ricorre in Cassazione. Deduce un motivo di fatto che travolgerebbe il costrutto motivazionale l’originaria opera di traduzione non avrebbe mai avuto diffusione, l’imputato non avrebbe potuto acquisirla. La Cassazione rigetta, argomentando in punto di insindacabilità delle valutazioni giudiziali di merito e in ordine al grado di contraffazione di un’opera tale da condurre a sanzione penale. Violazione del diritto d’autore una previsione penale antica”, di mera condotta. La Cassazione ribadisce la composizione della norma, che non richiede la realizzazione di un danno/evento a carico dell’autore violato né il dolo specifico dell’agente per l’ottenimento di un vantaggio o di un lucro, come invece previsto dalle più moderne” previsioni penali ex artt. 171 bis e ss. della medesima legge, riformata dal 1992 a seguire. Si tratta di previsione penale formale e di mera condotta, che si realizza per la sola riproduzione o recitazione o diffusione o trascrizione di altrui opere d’ingegno, senza che l’agente abbia apposto alcuna addenda creativa. La gratuità della prestazione resa all’editore dal traduttore imputato e l’assenza di un lucro diretto, in breve, non hanno consentito di escludere la responsabilità penale di questi. La tutela dell’altrui ingegno prescinde dalla pubblicazione e dalla diffusione dell’opera. Le fatiche difensive erano focalizzate sull’inesistenza di un’opera da tutelare, in quanto il testo originario, pur elaborato ed impaginato anni prima la condotta in oggetto, non aveva mai avuto diffusione. Era stato riposto nel cassetto per mancanze finanziarie dell’editore che ne avrebbe dovuto curare la pubblicazione. La Cassazione respinge siffatta tesi materialista, l’opera d’ingegno si integra quale produzione intellettuale cui l’ordinamento appresta tutela, a prescindere dalla diffusione o dalla messa in commercio. La partita è allora probatoria. L’accusa deve dimostrare l’antecedenza di un testo originario rispetto ai tempi della contraffazione, sicché il testo da cui ha attinto l’agente di reato risulti aver acquisito al tempo solidità, compiutezza e completezza, tal da costituire testo riconoscibilmente espressione di un’indole creativa individuale. In breve, la parte civile ha comunque diritto a chiedere i danni non patrimoniali, assenti quelli patrimoniali per la mancata commercializzazione del testo originariamente licenziato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio – 24 ottobre 2016, n. 44587 Presidente Fiale – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. I.A. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato, per quanto qui interessa, quella del tribunale di Trieste che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 171, comma 1, lettera a , della legge 22 aprile 1941, n. 633, perché, in concorso con C.F. editore della casa editrice omissis corrente in Trieste e R.S. , nella qualità di persona che aveva provveduto a fornire al C. un asserito aggiornamento della antica traduzione di B. , ma in realtà un rimaneggiamento della traduzione operata dalla professoressa Bo. , riproduceva, pubblicava e metteva in vendita un’opera altrui e in particolare il C. pubblicava nella collana Archivi della memoria la traduzione italiana dell’opera dell’autore di letteratura croato S.A. omissis , indicando che la traduzione dal croato era ascrivibile a tale I.A. laddove, viceversa veniva utilizzata, salvo marginali modifiche, la traduzione della professoressa Bo. Lu Con l’aggravante dell’usurpazione della paternità dell’opera di traduzione. 1.1. Nel pervenire alla suddetta conclusione, la Corte di appello ha dato atto, nei termini di seguito indicati, delle risultanze conseguite all’esito del primo giudizio, nel corso del quale era stato accertato che, verso la fine dell’anno 2003, Bo. Lu., costituita parte civile, fu contattata da R.S. per la traduzione di un racconto scritto da S.A. , scrittore croato vissuto nel diciottesimo secolo. La R. aveva indicato alla Bo. il C. quale editore dell’opera, per il tramite della casa editrice da costui diretta, omissis . La Bo. accettò la proposta e produsse una traduzione del racconto, inviando al C. diverse versioni del lavoro tra il gennaio e il marzo del 2003, con una nota di commento. Insieme con la traduzione del racconto doveva essere pubblicata anche una nota introduttiva della R. . Successivamente il C. decise di soprassedere alla pubblicazione dell’opera, poiché il libro che egli si apprestava a dare alle stampe - tra la nota introduttiva della R. , la traduzione del racconto con testo originale e commento della Bo. - avrebbe dovuto contenere oltre duecento pagine, con conseguente onere di spesa che l’editore non intendeva caricarsi per un’opera editoriale destinata ad una ristretta cerchia di specialisti. 1.2. Qualche tempo dopo la R. propose all’editore una nuova traduzione del medesimo racconto curata dall’imputato I. fu approntato un testo con la nuova traduzione che fu pubblicato nella primavera del 2004. La Bo. venne a conoscenza di tale pubblicazione e confrontando la propria traduzione con quella pubblicata a nome dell’imputato, ritenne che la traduzione dello I. non fosse altro che una copia, rimaneggiata, del suo precedente lavoro e decise pertanto di proporre querela. 1.3. Il Tribunale ha ritenuto provato il plagio termine, al pari della contraffazione , non impiegato a livello normativo , fondando la propria decisione essenzialmente sulla base dell’attività di analisi e studio dei testi svolta dal consulente della parte civile. Secondo il primo giudice, oltre alle valutazioni espresse dai consulenti, erano significativi anche taluni errori ortografici identici contenuti nelle bozze inviate dalla Bo. e che comparivano tali e quali nel testo pubblicato a nome dello I. . Il Tribunale ha poi ritenuto provato che la R. ebbe la disponibilità della traduzione della Bo. e ha concluso affermando che fu costei a fornirne copia allo I. così condannando entrambi, mentre ha escluso la penale responsabilità del C. , sul rilevo che non fosse provata la consapevolezza del plagio da parte sua. La Corte di appello ha sostanzialmente mantenuto ferma, con le precisazioni che saranno di seguito riportate, l’impalcatura della prima sentenza che, per quanto attiene ai capi penali, è stata riformata rispetto alla R. , nei cui confronti è stato dichiarato non doversi procedere per essere maturata la prescrizione del reato, e confermata quanto alla posizione dello I. , che invece aveva rinunziato alla prescrizione. 2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente ha depositato, tramite i rispettivi difensori, due ricorsi sollevando i seguenti motivi di gravame, coltivati anche con memoria e qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Anche la parte civile, ha presentato memoria nonché memoria di replica. 2.1. Con il ricorso per avvocato Battello, il ricorrente affida il gravame a cinque motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lettera b , del codice di procedura penale in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 171 della legge n. 633 del 1941 , sul rilievo che erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistere nella traduzione del ricorrente una contraffazione camuffata rispetto all’opera originaria, cioè alla traduzione Bo. . 2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale su un punto decisivo per il giudizio ossia sul fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto di condividere gli approdi cui era giunto il tribunale affermando che la traduzione dello I. fosse per gran parte dell’opera perfettamente sovrapponibile a quella della Bo. , incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. 2.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione laddove è stata ritenuta la presenza, nella traduzione I. , di errori grammaticali e di battitura identici a quelli della traduzione Bo. come prova della copiatura copia-incolla da parte dell’imputato articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale , sul rilievo che l’impugnata sentenza ha ritenuto che il testo Bo. fosse stato diffusamente copiato dallo I. sull’erroneo presupposto che quest’ultimo avrebbe avuto a disposizione l’intero lavoro della Bo. , fornitogli dalla R. e riprodotto con il sistema del copia-incolla, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. 2.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale sul punto relativo alla circostanza che lo I. avesse asseritamente avuto a disposizione l’intera traduzione della Bo. , a lui inviata dalla R. , e non soltanto alcune parti di essa. 2.1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente prospetta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di concorso nel reato del ricorrente con la coimputata R. articolo 606, comma 1, lettera b , del codice di procedura penale , sul rilievo che l’impugnata sentenza ha congetturato l’esistenza di un preciso accordo intercorso tra la R. e I. , finalizzato a proporre all’editore una traduzione che avesse una parvenza di originalità . 2.2. Con il ricorso per avvocato F. , il ricorrente affida l’impugnazione a otto motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 171 della legge n. 633 del 1941 nonché la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio articolo 606, comma 1, lettere b ed e , del codice di procedura penale , sul rilievo che l’ipotesi di reato contestata presuppone l’esistenza di un’opera altrui che abbia la caratteristica di essere un’opera tutelabile, il che presuppone la certezza dell’autenticità e della paternità dell’opera, circostanze non sussistenti nel caso di specie ed invece ritenute esistenti nella sentenza impugnata con motivazione contraddittoria ed illogica. 2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio ossia in relazione al fatto che lo I. avesse avuto a disposizione l’intera traduzione della Bo. , a lui inviata dalla R. , e non soltanto alcune parti di essa, censurando in parte qua la logicità della motivazione della sentenza impugnata. 2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 171 della legge n. 633 del 1941 nonché la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio articolo 606, comma 1, lettere b ed e , del codice di procedura penale , in punto di concorso nel reato da parte dello I. e della sua consapevolezza dell’esistenza di un’opera altrui con conseguente carenza assoluta dell’elemento psicologico del reato, censurando l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato tra R.S. e I.A. . 2.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale articolo 606, comma 1, lettera b , del codice di procedura penale in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 171 della legge n. 633 del 1941 , sul rilievo che erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistere nella traduzione del ricorrente una contraffazione camuffata rispetto all’opera originaria, cioè alla traduzione Bo. , senza avere peraltro individuato gli specifici elementi in cui consisterebbe la mascheratura. 2.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’asserito cosiddetto plagio o contraffazione dell’opera della Bo. articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale , lamentando l’omessa valutazione su un punto decisivo per il giudizio, laddove la Corte del merito non ha tenuto in debito conto gli elementi di originalità contenuti nella traduzione di I.A. , emergenti dalla consulenza tecnica della difesa. 2.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente indica l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto della presenza nella traduzione I. di errori grammaticali e di battitura identici a quelli della traduzione Bo. come prova della copiatura copia-incolla ad opera del ricorrente articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale , censurando l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello per supportare una tale conclusione. 2.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente rileva nuovamente il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla circostanza che lo I. avesse asseritamente avuto a disposizione l’intera traduzione della Bo. , a lui inviata dalla R. , e non soltanto alcune parti di essa articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale censurando la sentenza impugnata sia con riguardo alla ritenuta sussistenza di un accordo tra la R. e lo I. finalizzato realizzare una traduzione che avesse una parvenza di originalità, sia con riguardo all’affermazione secondo cui l’intero testo copia - incolla sarebbe stato fornito dalla R. a I. . 2.2.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente censura la mancanza la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in punto di concorso nel reato del ricorrente con la coimputata R. articolo 606, comma 1, lettera e , del codice di procedura penale non avendo la Corte territoriale richiamato alcuna circostanza che inducesse a ritenere che lo I. sapesse dell’esistenza la precedente traduzione di Bo.Lu. . 2.3. In data 22 giugno 2016, la parte civile ha presentato memoria con la quale ha ribattuto sui punti oggetto dell’impugnazione, cui è seguita una memoria difensiva del ricorrente che ha sviluppato alcuni aspetti dei proposti ricorsi ed in particolare il profilo dell’inesistenza di una perizia di ufficio che avesse operato una valutazione tecnica della contraffazione , sostenuta nella sentenza impugnata sulla base esclusivamente di consulenze tecniche non disposte dal giudice che avrebbe peraltro immotivatamente disatteso le argomentazioni formulate dal consulente tecnico della difesa nella propria consulenza e nel relativo supplemento. È seguita infine una memoria di replica della parte civile con la quale è stato eccepito come le deduzioni difensive fossero finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte d’appello con operazione non consentite in sede di legittimità. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. I motivi a sostegno di entrambi ricorsi - essendo tra loro intimamente collegati e, in taluni casi, addirittura sovrapponibili - possono essere congiuntamente esaminati. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stata integrata l’ipotesi di reato contestata posto che la fattispecie incriminatrice richiede l’esistenza di un’opera altrui . Tale requisito non sarebbe configurato perché il confronto svolto dai consulenti in termini qualitativi e quantitativi avrebbe preso in esame quanto all’opera Bo. le tre versioni della traduzione fornite dalla stessa parte civile, siccome stampate il 5 settembre 2005 , mentre l’opera I. risalirebbe al maggio 2004 poiché le tre versioni presentavano significative differenze, dubitandosi della autenticità/paternità dell’opera Bo. , veniva chiesto ai consulenti della parte civile se avessero controllato la fonte di quegli scritti/files, cioè il computer utilizzato dalla Bo. , ottenendosi, sul punto, una risposta negativa, sicché non sarebbe nemmeno possibile individuare un/ opera giuridicamente suscettibile di protezione alla stregua del diritto d’autore e, allo stesso tempo, non poteva ritenersi sussistente la prova che la traduzione Bo. , depositata insieme con la querela, fosse coincidente con quella che la parte civile aveva inviato a suo tempo all’editore, non potendosi escludere che la traduzione allegata alla querela fosse stata realizzata successivamente alla pubblicazione del testo oggetto di sequestro. Svolto uno specifico motivo di gravame, la sentenza impugnata avrebbe sfiorato il problema, incorrendo, secondo il ricorrente, nel vizio di motivazione denunciato, vizio che investirebbe anche altro punto della decisione, decisivo per il giudizio, ossia la questione relativa alla prova che lo I. fosse entrato in possesso delle bozze del lavoro Bo. , atteso che quest’ultima non le aveva consegnate alla R. e che, come si desumerebbe dal testo della sentenza impugnata, il C. aveva escluso che dette bozze fossero state consegnate a terzi. Connessa a tale questione sarebbe poi quella con la quale la sentenza impugnata avrebbe eseguito una non corretta applicazione della norma sul concorso di persone art. 110 cod. pen. e della stessa norma contestata art. 171 L. 633/1941 nella parte in cui ha ritenuto sussistere il reato in capo a chiunque riproduce, trascrive, pubblica . un’opera altrui . senza averne diritto , giungendo poi ad un’affermazione ritenuta contraddittoria, secondo cui, quand’anche non fosse provato il concorso tra il ricorrente e la R. , il solo fatto di aver ricevuto da quest’ultima una traduzione completa del racconto del S. , non poteva non rendere lo I. consapevole che dietro a quella traduzione c’era il lavoro svolto da altro soggetto e che riprodurre interi periodi di tale lavoro significava compiere un’attività illegale. Sostiene poi il ricorrente che, in ogni caso, la sua traduzione, mantenendo per larga parte un contenuto creativo, non si sarebbe comunque risolta in una contraffazione di un’opera altrui, posto che il confronto tra i testi sarebbe stato eseguito in maniera parziale e non nella loro totalità come doveva essere, essendo pacifico in dottrina e giurisprudenza che per far sorgere un’opera dell’ingegno la soglia di creatività può anche essere minima Cass. Civ., Sez. I 12/03/2004 n. 5089 atteso poi che il ricorrente avrebbe utilizzato la tecnica del copia e incolla , tanto che sarebbero stati riprodotti taluni errori presenti nel lavoro Bo. , non sarebbe stata fornita una logica spiegazione della ragione per la quale altri errori, pure presenti nel testo Bo. , non si sono trovati replicati nel testo I. . Non si sarebbe tenuto in conto che, nel caso di specie, l’accusa riguarda un asserito plagio di una traduzione, non già di un’opera originale, posto che del racconto del S. vi era anche una traduzione risalente alla fine dell’800, e che esiste, in dottrina e nella pratica traduttologica, la traduzione autoriale neppure è stato dato ingresso ad una perizia che risolvesse i punti controversi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale. 3. Le doglianze mosse dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata ruotano sostanzialmente intorno a tre questioni, dalle quali dipartono tutte le altre se cioè sia esistita un’opera attribuibile alla Bo. e tutelabile in base alle disposizioni che regolano il diritto d’autore se l’imputato ne sia venuto in possesso e l’abbia, in tutto o in parte, copiata se, avendola copiata solo in parte, l’opera che ne è derivata sia qualificabile come opera nuova e diversa dalla precedente per essere comunque caratterizzata dall’opera dell’ingegno di colui che l’ha prodotta. 4. Sulla prima questione, per quanto si apprende dal testo della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha accertato come non fosse possibile nutrire alcun dubbio circa l’esistenza - in fatto e in diritto - di un’opera letteraria proveniente dalla parte civile, Bo. Lu., e suscettibile di tutela, essendosi appurato che quest’ultima, già verso la fine degli anni novanta, aveva curato una traduzione del racconto del S. . 4.1. Infatti, nel corso dell’esame dibattimentale, la teste Ba. aveva ricordato che la Bo. nell’anno 1997 o 1998 le aveva chiesto di aiutarla a correggere eventuali errori commessi nella traduzione dal croato del racconto del S. e la teste M. , collaboratrice del C. , aveva riferito non solo di aver discusso a suo tempo con l’editore del progetto di pubblicare una traduzione del racconto del S. , ma anche di aver poi saputo dal C. stesso del fallimento di tale progetto e della sua intenzione di restituire alla Bo. le traduzioni, avendo egli deciso, per l’onerosità dei costi, di non pubblicare più il libro. Inoltre, la Corte d’appello ha osservato che, come riferito dalla stessa parte civile, tra i mesi di gennaio e marzo del 2003 ed in epoca successiva ai contatti preliminari intercorsi tra la R. e la Bo. , quest’ultima aveva spedito all’editore C. la traduzione del racconto in tre versioni con note di commento, che sono state depositate ed acquisite al fascicolo processuale. Il fatto che vi fossero tre versioni, inviate a distanza di breve tempo l’una dall’altra, è stato spiegato nel senso che risulta fisiologico nei rapporti tra autore ed editore che il primo, dopo aver redatto il proprio lavoro, lo sottoponga all’editore, riservandosi di apportarvi modifiche e migliorie prima di consegnare la versione definitiva. Ed infatti, confrontando le tre versioni, è stato notato che tra di esse vi erano lievi differenze, dovute per l’appunto al fatto che la Bo. , prima di consegnare le versione definitiva, aveva apportato al proprio lavoro quei ritocchi ritenuti opportuni per migliorare la traduzione del racconto originale, scritto in lingua croata. Del resto, era stato lo stesso C. a confermare di aver avuto un contatto diretto con la Bo. dichiarando che costei inviò prima un testo e poi giunsero all’editore delle correzioni. Più in particolare, il C. aveva confermato che un volta ricevuto il lavoro dalla Bo. , questo fu consegnato ad un collaboratore, tale D.C. , che ne curò rimpaginazione . Il C. aveva altresì confermato che il testo impaginato fu restituito alla Bo. che poco tempo dopo lo restituì, a sua volta, con delle correzioni. Da ciò la Corte d’appello è giunta a ritenere che dell’opera della Bo. è esistita una impaginazione definitiva, prodotta in causa, ossia un’ultima versione della traduzione, pronta per la pubblicazione per i tipi de omissis . L’esame di tale documento ha poi consentito di rilevare che nella prima pagina, quella che in genere viene subito dopo la copertina , c’èra il nome in croato del racconto nella riga immediatamente successiva compariva la dicitura Traduzione commento e note di Bo. Lu. e nelle righe sottostanti le seguenti scritte Copyright XXXX OMISSIS Editore in XXXXXXX Proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i Paesi Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata - Prima edizione aprile 2003 . Quindi, trattandosi di bozze già predisposte con l’impaginazione a stampa della traduzione e della cui esistenza aveva dato conferma anche il C. , anche la data aprile 2003 , apposta su quella che avrebbe dovuto essere la prima edizione del volume, è apparsa particolarmente significativa quanto all’esistenza di una prova univoca che la Bo. aveva predisposto il testo della traduzione secondo gli accordi presi con l’editore e quanto al fatto che la traduzione stessa era giunta a maturazione con una versione impaginata dall’editore e pronta per la pubblicazione e per la vendita al pubblico ancora nell’aprile del 2003, quindi in data antecedente alla pubblicazione della traduzione dello I. , pubblicata per l’appunto oltre un anno dopo maggio 2004 , con la conseguenza che il libro era già stato impaginato dall’editore omissis ed era pronto per essere stampato e distribuito nell’aprile del 2003. 4.2. La Corte d’appello ha dunque superato, con logica ed adeguata motivazione, l’obiezione del ricorrente secondo la quale non vi era prova dell’esistenza di un’opera di traduzione riferibile alla Bo. venuta alla luce in data antecedente alla pubblicazione del testo I. e tale accertamento supera anche i dubbi sollevati circa la genuinità cronologica delle mail prodotte dalla difesa Bo. , a dimostrazione dell’esistenza del rapporto di collaborazione avviato da quest’ultima con la casa editrice del C. . La difesa ha infatti anche obiettato che nessuna verifica era stata fatta sul computer della Bo. al fine di accertare la genuinità delle mail in questione, ipotizzando che la bozze fossero state predisposte in un momento diverso e successivo rispetto alla data apparente, circostanza smentita, secondo il logico convincimento espresso dalla Corte territoriale, dalle deposizioni del C. e della M. , nonché dall’acquisizione delle bozze a stampa predisposte dall’editore con l’indicazione della data di pubblicazione della traduzione, con la conseguenza che tutti questi elementi fugano ogni dubbio il C. , come si è già anticipato, ha confermato che la Bo. le fu presentata dalla R. che egli stesso ebbe poi numerosi contatti diretti con la Bo. , prima via mail e poi telefonici, e che la Bo. gli inviò una prima traduzione che fu impaginata e restituita alla Bo. stessa che quest’ultima vi apportò delle modifiche e delle correzioni che furono poi riversate dal collaboratore D. in una nuova impaginazione, pronta per la stampa. 4.3. Alla stregua di ciò, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che si fosse al cospetto di un’opera ampiamente legittimata ad invocare la speciale tutela del diritto d’autore. Sul punto, la dottrina ha puntualmente osservato che la tutela in parola deve essere accordata ai prodotti dell’attività intellettuale che abbiano acquistato concretezza di espressione, requisito che risulta integrato quando, superata la fase di elaborazione meramente interna, esiste una forma corpus mechanicum percepibile all’esterno in modo che l’opera materiale presenti il carattere della creatività, posto che la norma contenuta nell’art. 1 della legge sul diritto d’autore dispone che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo . . Nel caso in esame, va subito precisato che la medesima tutela è accordata dalla legge sul diritto d’autore all’ opera derivata , alla quale l’art. 4 della legge in questione estende la speciale protezione giuridica, prevedendo che senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni di una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale . Ne consegue che l’art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce all’opera derivata autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica. Quanto a quest’ultimo aspetto, va precisato che la legge sul diritto di autore non persegue esclusivamente la finalità di tutelare l’autore - produttore, ovvero l’editore, nella pretesa di trarre profitto dall’opera offerta al mercato e dal lavoro che realizza l’offerta, perché il diritto di autore nel nostro sistema fonda anzitutto sul principio di cui all’art. 2575 cod. civ., secondo il quale formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o forma di espressione , con la conseguenza che oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una sorgente di utilità , sicché l’opera è tutelata, e dunque esiste, qualunque ne sia il modo o forma di espressione e quindi anche se essa non è pubblicata o è inedita, purché possieda i requisiti della concretezza di espressione Cass. Civ., Sez. 1, n. 18037 del 19/10/2012, in motiv. . Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che dell’opera della Bo. è esistita una impaginazione definitiva ossia un’ultima versione della traduzione italiana dell’opera dell’autore di letteratura croato S.A. omissis , pronta per la pubblicazione per i tipi de omissis , consegnata all’editore per la pubblicazione e, per decisione dell’editore stesso, non più pubblicata per l’onerosità dei costi. Come si è già detto, nella prima pagina c’era il nome in croato del racconto nella riga immediatamente successiva compariva la dicitura Traduzione commento e note di Bo.Lu. e nelle righe sottostanti le seguenti scritte Copyright XXXX E omissis Proprietà artistica e letteraria riservata per tutti i Paesi Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata - Prima edizione omissis , con la conseguenza che è stata accertata l’anteriorità della traduzione Bo. rispetto a quella I. e l’esistenza di un’opera pienamente legittimata, ancorché inedita, ad invocare la speciale protezione del diritto d’autore. Se il carattere creativo e la novità dell’opera sono dunque elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno, ne consegue che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Sotto tale ultimo profilo, non è possibile sostenere, come peraltro si eccepisce genericamente nei ricorsi, la mancanza di prova circa il fatto che l’opera della Bo. fosse provvista del carattere della creatività, essendo stato accertato come essa, rientrante nella categoria delle opere derivate , fosse nettamente distinguibile dalla traduzione B. , unica precedente, e quindi fosse connotata, per essere individuabile come oggetto diverso da quelli riscontrabili nella realtà preesistente, dal requisito della novità, necessario e sufficiente per poter invocare la speciale protezione prevista dall’art. 4 della legge sul diritto d’autore. Ne consegue come siano del tutto infondato il primo motivo del ricorso per avvocato F. . 5. Sulla seconda questione - se cioè l’imputato sia venuto in possesso della traduzione Bo. e l’abbia, in tutto o in parte, copiata - la Corte d’appello ha ritenuto decisivo il fatto che, come rilevato dal consulente della parte civile e dal consulente del pubblico ministero, la traduzione dello I. fosse, per gran parte dell’opera, perfettamente sovrapponibile a quella della Bo. . La giustificazione, costituita dal fatto che il lavoro svolto era consistito in attività di traduzione di un medesimo testo originale, non è stata ritenuta fondata sul rilievo che, in tal caso, si sarebbero dovute riscontrare forti somiglianze di entrambe le traduzioni Bo. e I. con la versione - più lontana nel tempo - del B. , situazione del tutto esclusa dalla Corte del merito. 5.1. La dimostrazione delle quasi perfetta sovrapponibilità delle traduzioni Bo. -I. è stata desunta innanzitutto dal lavoro svolto dal consulente del pubblico ministero che, nel proprio elaborato, ha confrontato tra loro tutte e tre le traduzioni. In particolare, il consulente ha diviso il racconto originale in brani denominati schede , trascrivendo poi in calce ad ognuno di tali brani le tre traduzioni. Quindi ha messo in evidenza le parti caratterizzate da identità delle traduzioni Bo. e I. , osservando come la traduzione della Bo. denominata dal consulente Versione 1 e quella dello I. Versione 2 si assomiglino notevolmente . Dopo aver riportato in sentenza le ulteriori ragioni che hanno indotto il consulente del pubblico ministero a ritenere sovrapponibili le traduzioni Bo. , da un lato, e I. , dall’altro, persino nelle parti, come ad esempio i dialoghi, dove, essendo più marcata l’impronta soggettiva del traduttore, tale sovrapponibilità non si sarebbe dovuta riscontrare, e dopo aver proceduto alla scrupolosa analisi di taluni passi delle tre versioni Bo. , I. e B. , la Corte di appello ha aggiunto che il consulente del pubblico ministero - dopo aver diviso l’intero racconto e confrontato le diverse traduzioni - ha accertato che, dall’analisi effettuata su ciascuno dei passi del racconto stesso, sono stati riscontrati interi periodi completamente identici tra la versione Bo. e quella dello I. mentre, dal confronto della traduzione Bo. con quella del B. e dal parallelo confronto della traduzione I. con quella dello stesso B. , tale identità non è stata riscontrata. Come si evince dal testo della sentenza impugnata, nella quale si è dunque dato conto del controllo eseguito in merito agli approdi cui è giunto il consulente del pubblico ministero, la versione dello I. ha presentato saltuariamente delle modeste differenze con il testo Bo. , costituite dal cambiamento di una singola parola, dall’aggiunta di qualche articolo, ovvero dall’inversione delle parole della frase. Soltanto in qualche passaggio, peraltro di regola assai breve, la traduzione I. si è svincolata da quella della Bo. . 5.2. Del resto, ad identiche conclusioni era giunto anche il consulente della parte civile, il quale aveva compiuto una valutazione anche di natura quantitativa , accertando che l’identità testuale dell’elaborato I. , rispetto alla traduzione della Bo. , era pari all’89,54%. Quindi, il consulente della parte civile, compiendo un’analisi comparativa sui testi, aveva, allo stesso modo, evidenziato la sostanziale identità delle due traduzioni. 5.3. Oltre a ciò, la Corte triestina ha stimato decisivo un ulteriore fondamentale e elemento. Come aveva già sottolineato il Tribunale, i due elaborati - la traduzione Bo. e la traduzione I. - presentavano non soltanto delle uguaglianze di testo per interi periodi ma soprattutto identità di errori materiali che comprovavano il fatto che lo I. ebbe a disposizione l’intero lavoro della Bo. riprodotto con un fedele copia-incolla . Tale conclusione è stata avvalorata dalla presenza nella traduzione I. di taluni errori grammaticali, o di battitura, identici a quelli presenti nella traduzione Bo. . Si è trattato, secondo il conforme convincimento dei giudici del merito, di alcuni refusi, presenti nella traduzione Bo. e replicati in quella I. con riferimento alla parola sottotecchi al posto di sottecchi alla parola A. al posto di A. , riferito ad un personaggio del racconto. Un terzo refuso è stato individuato nella parola immenso scritta con tre emme . Un quarto refuso è stato rinvenuto laddove la parola seppellimmo era stata scritta nella traduzione Bo. con una sola p e così parimenti riportata nella traduzione I. . In tutti questi casi l’errore compariva significativamente nel medesimo punto in entrambi i testi. Oltre a questi refusi, ritenuti particolarmente significativi perché macroscopici, ne sono stati riscontrati altri di minore rilievo, ugualmente contenuti nel medesimo punto delle rispettive traduzioni si tratta della parola Carso scritta con l’iniziale minuscola, della mancanza di idonea punteggiatura o di refusi concernenti la spaziatura delle parole ecc All’esito di tale approfondito esame dei due testi, il consulente della parte civile ha evidenziato complessivamente dodici refusi riscontrati come identici nelle due traduzioni. 5.4. Ciò posto, la Corte di appello, disattendendo uno specifico rilievo difensivo sostanzialmente riproposto con i motivi di ricorso, ha escluso, anche a voler fermare l’attenzione sui primi quattro refusi sopra indicati, che detti errori, replicati tali e quali nel testo I. , potessero costituire semplici coincidenze, tanto sul presupposto che la loro perfetta identità e sovrapponibilità topografica, all’interno di un testo di diverse decine di pagine, induceva logicamente a scartare l’intervento del caso sicché, con specifico riferimento a questi refusi, considerata la natura degli errori, non si poteva in alcun modo ipotizzare trattarsi di mera coincidenza, poiché le probabilità che in un testo di migliaia di parole fossero commessi, da parte di autori diversi, gli stessi errori è stata ritenuta praticamente nulla. Da ciò il logico convincimento di essere risultato pertanto provato che la traduzione I. non fosse affatto un’opera autosufficiente e nuova, avendo l’imputato lavorato sulla versione Bo. ricevuta in copia e sulla quale aveva, di tanto in tanto, apportato qualche modifica per tentare di mascherare la versione originale della quale era venuto in possesso. A fronte di tali identità, non soltanto del testo della traduzione, ma persino di taluni, macroscopici, refusi, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevante che la traduzione I. non avesse riprodotto altri errori, soprattutto linguistici o grafici, presenti nella traduzione originale della Bo. , mancanti invece nel testo dello I. . Sul punto, la Corte di appello - a dimostrazione che, contrariamente a quanto affermato nei ricorsi, si è presa in carico la questione - ha rimarcato come in qualche caso si sia trattato di errori di traduzione di singole parole, errori emendati nel testo dello I. , spiegandosi ciò con il fatto che la traduzione alla quale aveva messo mano quest’ultimo era stata sottoposta a revisione dalla R. e dal marito la quale, avendo perfetta conoscenza della lingua croata, aveva verosimilmente potuto correggere tale tipo di errori, originariamente commessi dalla Bo. e che lo stesso I. probabilmente non era in grado di apprezzare e di correggere autonomamente. In ogni caso, la Corte distrettuale, ai fini del ritenuto plagio , ha stimato determinante il fatto che le differenze tra le traduzioni I. e Bo. fossero minime, ossia pari a circa il 10% del testo complessivo, contro una percentuale di identità tra i due testi pari a circa il 90%. Inoltre le somiglianze che intercorrevano tra la traduzione dell’imputato e quella del B. erano davvero minime, come dagli esempi riportati nella sentenza impugnata, soprattutto se comparate con quelle che legavano le versioni dell’imputato e della Bo. . Peraltro il fatto che alcune parole o brevi passi della traduzione I. evocassero l’opera del B. non è stato ritenuto prova dell’esistenza di una traduzione creativa da parte dell’imputato innanzitutto perché alcune parole o brevi frasi presenti nella traduzione B. erano talora in comune anche con il testo della Bo. e in secondo luogo perché, in ogni caso, era di gran lunga prevalente la sovrapponibilità di interi periodi della traduzione dello I. con quella della parte civile. 5.5. In precedenza è stato già evidenziato come il consulente del pubblico ministero avesse effettuato anche tale confronto, accostando al lavoro dello I. sia quello della Bo. che la traduzione del B. e rilevando come assai spesso quest’ultimo lavoro fosse di regola molto diverso, sia nella struttura che nell’uso delle parole, dalle due traduzioni più recenti, con la conseguenza che se anche esistevano alcune, minime, somiglianze tra la traduzione dell’imputato e quella del B. , esse - se valutate nel contesto del caso specifico antecedente traduzione della stessa opera depositata presso il medesimo editore e già pronta per la stampa - inducevano del tutto logicamente a ritenere che la loro presenza fosse giustificabile con la necessità di mascherare l’attività di copia-incolla finalizzata a conferire una parvenza di autenticità alla traduzione del ricorrente, essendo del tutto illogico che lo I. avesse potuto copiare interamente la precedente produzione. Nella sentenza impugnata si dà peraltro atto che l’imputato ha ammesso, pur tentando di minimizzare la circostanza, di aver ricevuto dalla R. della documentazione avente ad oggetto parti di traduzione Potrei aver letto, diciamo, delle sequenze della R. che erano state ugualmente utilizzate dalla Bo. . In realtà, secondo la Corte d’appello, il confronto tra le due traduzioni ha messo in evidenza come lo I. avesse avuto a disposizione l’intera traduzione della Bo. , inviatagli dalla R. , e non soltanto alcune parti di essa in considerazione, come si è detto, della presenza, nella traduzione dell’imputato, dei medesimi e numerosi refusi che comparivano, sparsi sull’intero testo, nella traduzione della Bo. , a dimostrazione del fatto che la R. aveva inviato allo I. tutte le bozze del lavoro della parte civile e non soltanto alcune sequenze , tanto da consentire all’imputato di intervenire sporadicamente con delle modeste modifiche, mediante il ricorso a sinonimi, all’inversione dell’ordine delle parole, ovvero a qualche ulteriore escamotage per simulare l’originalità della propria traduzione. Il fatto che lo I. non si fosse accorto dei refusi è stato ritenuto ampiamente dimostrativo del fatto che l’imputato nemmeno lesse tutta la traduzione della Bo. , ma ne modificò il testo con interventi a macchia di leopardo , altrimenti si sarebbe certamente accorto della presenza di quei refusi, rimasti inalterati nella traduzione restituita all’editore. In definitiva, la Corte territoriale - alla stregua di tutti gli elementi in precedenza evidenziati e facendo uso della logica anche attraverso il ricorso ad un ulteriore argomento - ha ritenuto provato che fu la R. ad inviare la traduzione Bo. allo I. , il quale lavorò sulla copia pervenutagli via mail, apportandovi minime modifiche. L’ulteriore argomento utilizzato dalla Corte di merito è consistito nell’evidenziare che fu superato il precedente ostacolo costituito dall’onerosità dei costi e fu possibile pubblicare il libro le spese infatti vennero abbattute, anche perché lo I. , come aveva ricordato il C. , non fu retribuito e quest’ultimo particolare è stato ritenuto dalla Corte d’appello triestina non privo di rilievo, dal momento che se è vero che l’imputato avrebbe dovuto lavorare senza percepire alcun compenso, è anche naturale che egli non avesse alcuna intenzione di spendere troppe energie per svolgere un’attività che non gli avrebbe fruttato alcunché. Coerente con tale situazione è certamente il proposito di fornire allo I. una traduzione già pronta, sulla quale egli avrebbe potuto lavorare apportandovi quelle poche modifiche necessarie per mascherare il plagio. 5.6. Quindi il giudice di merito ha accertato, con logica ed adeguata motivazione, come le due opere, quella inedita e quella pubblicata, presentassero manifeste convergenze testuali, pari a circa il 90% dell’opera, convergenze di testo riscontrate anche dalla presenza di significativi refusi, identici nei due testi e collocati nelle medesime parti della traduzione, tutte quindi dipendenti dalla sovrapposizione e dal recupero di un testo da parte dell’altro, ciò a dimostrazione che lo I. ebbe la disponibilità del testo Bo. e lavorò su di esso apportandovi solo marginali modifiche. Tant’è che, secondo il giudice del merito, nel caso delle riscontrate varianti lessicali, pari al restante 10% circa dell’elaborato I. , è stata anche colta l’intenzione del ricorrente di mascherare le sovrapposizioni testuali. Il giudice di merito dunque non si è limitato soltanto ad accertare l’anteriorità della traduzione Bo. rispetto alla traduzione I. ma ha anche accertato che quest’ultimo lesse l’elaborato della Bo. e lo utilizzò per confezionare il proprio lavoro, appropriandosene. Ciò è già ampiamente sufficiente per ritenere compiuto l’accertamento sui facta probanda . Nondimeno, la Corte d’appello, in aggiunta, ha anche affermato che lo I. ebbe a disposizione il testo della traduzione Bo. , che poté utilizzare, perché lo ricevette dalla R. , giungendo a fondare una tale affermazione sul rilievo che quest’ultima, a sua volta, ne poteva pienamente disporre e traendo tale ultimo dato dalla circostanza, comprovata in atti, secondo la quale lo stesso imputato aveva sostanzialmente ammesso recte , non escluso e, tuttavia, al cospetto di una sovrapponibilità lessicale dei rispettivi testi pari al circa 90%, refusi compresi, logicamente il giudice di merito ha tratto argomento per ritenere ammesso il fatto da provare di aver letto delle sequenze trasmessagli dalla R. , sicché quest’ultima aveva di certo la disponibilità dell’intero lavoro della Bo. . Correttamente poi la Corte d’appello ha sottolineato come una siffatta ricostruzione coincidesse con gli interessi di tutti i protagonisti della vicenda la casa editrice aveva abbattuto i costi, la R. si era visto pubblicare un suo contributo, lo I. era risultato autore di un lavoro svolto da altri e pienamente usurpato, desumendosi da ciò anche la manifesta infondatezza della doglianza con la quale il ricorrente ha reclamato il difetto tanto della fattispecie concorsuale quanto dell’elemento soggettivo del reato, trattandosi di reato punito a titolo di dolo generico. Nel pervenire a siffatte conclusioni, la Corte di appello ha compiuto un accertamento di fatto che, siccome adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. Al giudice di merito è infatti demandato il compito di accertare incensurabilmente se l’utilizzazione di alcuni elementi dell’opera altrui dell’ingegno dia vita ad una entità intellettuale nuova e diversa, o costituisca, invece, contraffazione vietata dalla legge, purché tale accertamento - ossia se l’opera dell’ingegno costituisca elaborazione di carattere creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra che si assume contraffatta - sia sorretto da congrua motivazione, esente da errori giuridici e priva di vizi di manifesta illogicità. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretto uso delle regole della grammatica probatoria e si è attenuta a ragionamenti tratti da massime di esperienza generalizzate, senza tracimare in affermazioni manifestamente illogiche. Le censure svolte nei ricorsi non hanno infatti sottolineato, al di là di talune affermazioni apodittiche, alcuna concreta e manifesta illogicità della motivazione, che fosse desumibile dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nei ricorsi, fornendo invece una lettura diversa delle prove raccolte nel giudizio di merito e giungendo, mediante una soggettiva ricostruzione delle vicende processuali, ad una diversa conclusione rispetto all’approdo cui sono giunti, con doppia conforme decisione, i giudici del merito. Ciò non è consentito perché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944 , con la specificazione che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 . Va pertanto mantenuto fermo il principio secondo il quale la Corte di cassazione è giudice della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, sicché il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 . Ne consegue come siano del tutto infondati e, in parte, inammissibili tanto il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso per avvocato F. quanto il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo per avvocato Battello. 6. Accertato ciò, l’ultima e rilevante questione sta nello stabilire se - avendo lo I. copiato quantunque in massima parte, come è stato accertato, la traduzione Bo. - l’opera che ne è derivata sia qualificabile come elaborazione nuova e diversa dalla precedente per essere comunque caratterizzata dall’opera dell’ingegno di colui che l’ha prodotta. La questione rileva perché il ricorrente ha obiettato che, anche lievi o contenute modifiche di un’opera rispetto ad un’altra, possono connotare di creatività e di novità la prima rispetto alla seconda, quando i tratti di novità siano tali da identificare un’elaborazione creativa dell’autore, tanto più in un caso del genere nel quale si verte in tema di traduzione letteraria di un’altra opera originale. Innanzitutto, l’obiezione è fuorviante in iure perché, in tema di protezione del diritto di autore, tanto di un’opera originale quanto di un’opera derivata, si ha violazione della paternità dell’opera non solo quando questa è copiata integralmente, cioè quando vi sia la riproduzione abusiva di essa, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell’opera precedente sono replicati da quella successiva, risultando penalmente rilevante, come lo stesso ricorrente non sembra dubitare, anche la condotta di riproduzione parziale ossia di singole parti dell’opera usurpata, integrando entrambe le modalità della condotta il reato di cui all’art. 171, lett. a , legge n. 633 del 1941, cosicché sono sussumibili nell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice tutte le modificazioni di un’opera originale o derivata che presentano un carattere non creativo, o che comunque non possono essere ricondotte alla nozione di elaborazione descritta all’art. 4, in precedenza riportato, della legge sul diritto d’autore. Il delitto di riproduzione dell’opera altrui di cui all’art. 171 l. dir. aut. è reato formale, di mera condotta, per la cui verificazione non è richiesto che si produca un evento, essendo sufficiente l’azione o l’omissione del colpevole Sez. 3, n. 1608 del 26/09/1979, dep. 1980, Gresleri, Rv. 144228 , qualunque sia la forma espressiva in concreto utilizzata dal reo e anche se compiuta mediante riproduzione soltanto parziale Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito . chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma . . Il dolo è generico perché l’espressione a qualsiasi scopo , riportata nell’inciso iniziale del primo comma dell’art. 171 della predetta legge, rende evidente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, l’irrilevanza di qualsiasi particolare finalità che abbia spinto l’agente ad agire, differenziando il modello legale da quelli di cui alle fattispecie incriminatrici successive artt. 171-bis ss. , sostenute dal dolo specifico. Perciò nelle condotte consistenti, come nella specie, in un illecito usurpativo di una parte di un testo letterario, occorre accertare se sia o meno riscontrabile la riproduzione illecita, ancorché camuffata, di un’opera da parte dell’altra e quindi occorre distinguere l’elaborazione creativa dalla contraffazione, essendo la prima riconoscibile per la comprovata presenza nell’opera di un concreto apporto novativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione. Orbene, anche l’accertamento circa l’esistenza o meno un apporto novativo tra gli elaborati messi a confronto implica una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se la motivazione giudiziale è, sul punto, adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità. Come si è visto, la Corte di appello ha stimato del tutto inconsistente l’apporto novativo, affermando che le modificazioni lessicali fossero state apposte proprio per mascherare la contraffazione e a tale conclusione è giunta attraverso il giudizio dei consulenti anche della difesa , il confronto dei due elaborati, il confronto di ognuno di essi con la precedente traduzione B. , il dato quantitativo del testo replicato circa il 90% , la presenza di significativi refusi identici nei due elaborati e quindi traccia della derivazione di uno dall’altro e perciò del secondo, in ordine di tempo, dal primo ed infine da elementi probatori di natura storica e logica dimostrativi del fatto che l’imputato ebbe a disposizione il testo della Bo. e lo utilizzò. Alla stregua di ciò deve ritenersi pienamente integrato il delitto contestato e del tutto infondata anche la doglianza, peraltro nuova e quindi inammissibile, con la quale è stata, nel giudizio di legittimità e con la memoria difensiva, rilevata per la prima volta l’assenza di una perizia d’ufficio, che peraltro può non essere disposta quando, come nel caso in esame, il giudice abbia legittimamente desunto elementi di prova dall’esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L. Rv. 262469 . Ne consegue come siano infondati il primo motivo per avvocato Battello ed il quarto motivo per avvocato F. . 7. Deriva pertanto il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da pedissequo dispositivo, in favore della costituita parte civile. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Bo. Lu., che liquida in Euro 3.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge.