Il possesso di carta di credito rubata è un reato permanente

Il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.p., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza.

Così si è espressa la S.C. con la sentenza n. 44663/16 depositata il 24 ottobre. Il caso. Un imputato veniva tratto in arresto perché trovato in possesso di una carta Bancomat di provenienza furtiva, ma il Tribunale non convalidava l’arresto per l’insussistenza dello stato di flagranza, essendo stato trovato questi in possesso della carta di credito che però era stata rubata il giorno prima. Il Procuratore della Repubblica di Firenze propone dunque ricorso per la cassazione del suddetto provvedimento, osservando che il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007 ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza di configura secondo la previsione di cui all’art. 382, comma 2, c.p.p Ha natura permanente. Le condotte criminose, distintamente contemplate dall’art. 12, d.l. n. 143/91, convertito con l. n. 197/1991, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di provenienza illecita, integrano differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso. Il reato di possesso di carta di credito va considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che la flagranza dura fin quando non è cessata la permanenza. Principio di diritto. Viene dunque affermato il seguente principio di diritto Il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.p., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza . Il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 settembre – 24 ottobre 2016, n. 44663 Presidente Diotallevi – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto e considerato in diritto A.B. è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di una carta Bancomat di provenienza furtiva. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dei 24 febbraio 2016, non ha convalidato l'arresto ritenendo insussistente lo stato di flagranza al momento dell'arresto l'A. è stato trovato in possesso di una carta di credito rubata il giorno prima a M.R. C. presso l'ostello Plus Hostel Florence egli non è stato colto nell'atto di utilizzarla . Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, osservando che il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007 ha natura permanente, con la conseguenza che per esso lo stato di flagranza si configura secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Questa Corte ha infatti chiarito che le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 oggi trasfuso nell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007 , di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001 - Tiezzi, Rv. 218871 . Ciò posto, il reato di possesso di carta di credito deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente Sez. 1, n. 39348 del 31/10/2002 - Marchitelli, Rv. 222535 . Pertanto, la flagranza - ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. - dura fino a quando non è cessata la permanenza. Va quindi affermato il seguente principio di diritto - il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza. In conclusione, il Tribunale di Firenze ha errato nel ritenere che non sussistessero gli estremi della flagranza in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007. L'arresto operato dalla Squadra Volante della Questura di Firenze in data 23 febbraio 2016 nei confronti di A. B. è quindi legittimo e il provvedimento impugnato deve essere annullato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo l'arresto.