La notifica dell’udienza va inoltrata al difensore di fiducia anche se non iscritto all’albo dei cassazionisti

Durante il giudizio di legittimità il mandato fiduciario col precedente difensore che non sia iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti, in mancanza di una formale revoca o rinuncia, rimane sospeso anche in concomitanza della nomina di un difensore d’ufficio pertanto, anche la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza nell’eventuale giudizio di rinvio deve essere effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, a pena di nullità assoluta.

I Giudici di legittimità con la sentenza numero 43947/2016, depositata il 18 ottobre u.s., si sono espressi in tema di nullità assoluta per mancata assistenza difensiva dell’imputato, con riguardo al profilo della notifica dell’avviso di fissazione di udienza nel giudizio di terzo grado. La quaestio. Con sentenza emessa in data 27.03.2015, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Sezione IV della Suprema Corte, riconosceva ad un soggetto ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza il beneficio della sospensione condizionale della pena. Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia cassazionista, deducendo due motivi, dei quali merita approfondita trattazione solo il primo. La censura denuncia violazione di legge processuale e violazione del diritto alla difesa, per mancata nomina di un difensore d’ufficio ed omessa citazione del difensore, con conseguente difetto di assistenza del difensore. Secondo il ricorrente, a seguito della conferma della sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d’appello l’imputato proponeva in proprio il ricorso per cassazione, con mera elezione di domicilio presso lo studio del difensore non cassazionista che lo aveva seguito sino a quella fase processuale. A seguito dell’annullamento con rinvio, la Corte territoriale lombarda, anziché procedere alla nomina del difensore d’ufficio – al quale inviare la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza – procedeva alla notifica a mezzo PEC del precedente difensore di fiducia anche quale domiciliatario dell’imputato . Per tale motivo, stante l’assenza del difensore di fiducia cui era giunta la PEC, non abilitato al Patrocinio presso le Magistrature Superiori – viene contestata la nullità assoluta ed insanabile per assenza del difensore e per difetto di nomina. Difensore di fiducia non iscritto all’albo dei cassazionisti. Il ricorso è infondato. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte rigetta la censura difensiva, ritenendola del tutto infondata. Secondo gli Ermellini la nomina del difensore di fiducia non era destinata a decadere a seguito della nomina di un difensore d’ufficio nel giudizio di legittimità in ragione della mancata iscrizione all’albo dei cassazionisti, tanto più che il ritorno al grado di merito determinava la riassunzione del mandato fiduciario da parte del predetto difensore, la cui efficacia doveva ritenersi meramente sospesa”. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto di notificare al difensore già di fiducia gli avvisi di udienza. Paradossalmente, al contrario, la mancata notifica al difensore di fiducia avrebbe determinato l’insorgere di una nullità assoluta ed insanabile, come di recente ribadito dall’autorevole arresto delle Sezioni Unite Zambon e delle Sezioni Unite Maritanumero Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 settembre - 18 ottobre 2016, numero 43947 Presidente Carcano – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 27/03/2015 dep. 24/04/2015 , la Corte d’Appello di MILANO, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Sezione IV^ di questa Corte con la sentenza numero 52652/2014 del 2/10/2014, riconosceva al B.G. il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo già stato definito il giudizio sulla responsabilità dalla stessa sentenza rescindente quanto al reato di cui all’art. 186 C.d.S. per come descritto nel capo di imputazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c , cod. proc. penumero per violazione della legge processuale e violazione del diritto di difesa per mancata nomina di un difensore d’ufficio ed omessa citazione del difensore, con conseguente difetto di assistenza dell’imputato. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, a seguito della conferma della sentenza di primo grado emessa dal giudice d’appello, l’avvocato Guarnieri non iscritto all’albo dei difensori davanti alla Corte di Cassazione, avrebbe esaurito il proprio mandato professionale il ricorrente aveva infatti proposto in proprio il ricorso per cassazione semplicemente eleggendo domicilio presso il predetto avvocato Guarnieri ai fini del giudizio di cassazione a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza da parte di questa Corte, la Corte territoriale, anziché procedere alla nomina del difensore d’ufficio, cui indirizzare la notifica in proprio dell’avviso di fissazione dell’udienza, ha proceduto alla notifica a mezzo PEC del predetto avviso al suddetto avvocato Guarnieri, sia quale difensore di fiducia del ricorrente che quale suo domiciliatario a tale udienza fissata per il 27/3/2015, l’avvocato Guarnieri non era presente ed era stato sostituito da un altro collega sostiene la difesa che la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta ed insanabile per assenza del difensore e per difetto di nomina in particolare il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere alla nomina del difensore d’ufficio ed a questi notificare il relativo avviso di citazione a giudizio, ciò in quanto l’avvocato Guarnieri era sprovvisto dello specifico mandato nel predetto procedimento avendo assistito il ricorrente fin tanto che questi avesse proposto personalmente ricorso per cassazione nella nomina conferita in occasione del giudizio di primo grado detto difensore aveva solo il potere di presentare l’appello ma non certo di partecipare al giudizio di cassazione né tantomeno quello di partecipare al successivo giudizio di rinvio l’assistenza tecnica all’imputato e la partecipazione del difensore al processo sarebbe stata garantita con la nomina del difensore d’ufficio, donde la nullità della sentenza impugnata che si estende anche alla citazione a giudizio all’avvocato Guarnieri anziché ad altro difensore d’ufficio. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c ed e , cod. proc. penumero per violazione della legge processuale in relazione agli artt. 148 e segg. cod. proc. penumero e del d.l. numero 179 del 2012, con correlata inesistenza e/o nullità assoluta della notifica dell’avviso di citazione a giudizio eseguita a mezzo PEC e correlato vizio di mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, sarebbe illegittimo il rigetto dell’eccezione di nullità degli avvisi di citazione a giudizio già sollevata davanti alla Corte d’appello ed effettuati al difensore in proprio e per l’imputato, entrambi compiuti a mezzo di PEC quanto alla notifica a mezzo PEC al difensore in proprio, sostiene il ricorrente la non condivisibilità della soluzione offerta dalla Corte d’appello secondo cui il mancato rispetto delle originarie modalità di notifica ordinate del giudice sarebbe giustificato dall’entrata in vigore della disciplina in tema di notifiche penali telematiche il mancato rispetto delle forme di notifica disposta l’autorità giudiziaria, diversamente, comporterebbe la violazione dell’articolo 148, comma 2-bis, codice procedura penale, a prescindere dall’entrata in vigore della disciplina in materia di notifiche telematiche Viene altresì eccepita in ricorso la carenza di abilitazione del circondario del tribunale di Milano ad effettuare notifiche telematiche nel processo penale sul punto il ricorrente, dopo aver operato un completo excursus della normativa applicabile, osserva che il decreto ministeriale 26 maggio 2009 emanato per il circondario del tribunale di Milano riguarderebbe esclusivamente le notifiche telematiche del processo civile non potendosi invece estendere tale decreto a quelle telematiche nel processo penale la normativa successiva, in particolare rappresentata dalla articolo 16 comma 4 e seguenti del d.l. numero 179 del 2012, non sarebbe stata modificata nel comma 10 che continuerebbe a prevedere la necessità di adottare decreti ministeriali che accertino la funzionalità dei servizi di comunicazione per la validità delle notificazioni telematiche in materia civile e penale secondo il ricorrente dunque il circondario del tribunale di Milano sarebbe a tutt’oggi sprovvisto dell’abilitazione ad effettuare notifiche telematiche nel procedimento penale ciò, da un lato perché il predetto decreto ministeriale 26/05/2009 farebbe esclusivo riferimento alle notificazioni in via telematica nel processo civile e non nel processo penale e, dall’altro - quand’anche ciò fosse superabile -, il predetto decreto sarebbe comunque stato abrogato dal decreto-legge numero 179 del 2012 posto che, solo per i procedimenti civili pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, la nuova norma esprimeva una chiara regola di continuità normativa quanto al processo civile e nulla disponeva invece per i procedimenti penali pendenti in altri termini solo un nuovo decreto ministeriale che verifichi ed attesti l’idoneità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari per il circondario del tribunale di Milano per i procedimenti penali potrà, secondo il ricorrente, attribuire l’abilitazione agli stessi per l’esecuzione delle notifiche in via telematica, sicché solo da quel momento potranno ritenersi aver acquisito efficacia le norme sulle notificazioni per via telematica in ambito penale. Quanto invece alla notifica mezzo PEC all’imputato presso il difensore domiciliatario, sostiene il ricorrente come la disciplina sulle notifiche telematiche non trovi applicazione nei confronti dell’imputato ma solo nei confronti dei soggetti diversi da quest’ultimo la Corte appello di Milano avrebbe respinto erroneamente l’eccezione sollevata dalla difesa, operando una interpretazione estensiva illegittima delle Sezioni Unite Pedicone che fanno riferimento all’utilizzo del fax detta impostazione secondo il ricorrente non sarebbe condivisibile, in quanto da un lato l’articolo 150 del codice di procedura penale costituirebbe espressione della volontà di assicurare che la notifica all’imputato avvenga con modalità che assicurino la materiale, certa ed effettiva cartolarità dell’avviso, ciò che potrebbe essere soddisfatto solo con la notifica dell’atto in forma cartacea attraverso la manuale consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dall’altro lato costituirebbe una violazione delle norme in tema di notifiche con mezzi tecnici idonei esclusivamente a persona diversa all’imputato l’utilizzo della PEC nel caso di specie, atteso che il difensore non verrebbe in rilievo in quanto tale ma come domiciliatario di un altro distinto soggetto processuale, ossia l’indagato o l’imputato, per il quale l’articolo 150 C.p.p. esclude espressamente la possibilità di ricorrere a quegli strumenti di notifica tale conclusione sarebbe avvalorata da alcune decisioni della Cassazione di cui vengono chiamati gli estremi alla pagina 10 del ricorso, sicché l’estensione dei principi della sentenza Pedicone al caso in esame sarebbe illegittima, non potendosi estendere le valutazioni delle Sezioni Unite relative alla notificazione a mezzo fax a quella mezzo PEC, attese le modalità di funzionamento diverse dei due sistemi infine, sostiene il ricorrente, occorrerebbe sempre distinguere tra il caso in cui il difensore sia domiciliatario dell’imputato per legge dal caso in cui lo sia in virtù della elezione di domicilio effettuata ai sensi dell’articolo 161, quarto comma del codice procedura penale seguendo l’impostazione delle Sezioni Unite Pedicone, sembrerebbe che il legislatore abbia previsto la possibilità di ricorrere alla notifica con mezzi tecnici idonei nel solo caso previsto dall’articolo 157, comma 8-bis del codice di procedura penale, ossia quando il difensore sia domiciliatario legale dell’imputato diversamente ciò non sarebbe possibile nel diverso caso di domiciliazione volontaria, che presupporrebbe una scelta dell’imputato di nominare il proprio difensore anche quale consegnatario degli avvisi, i quali dovrebbero essere eseguiti secondo le forme ordinarie di notifica. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 4. Ed invero, quanto alla violazione del diritto di difesa per la mancata nomina del difensore d’ufficio nel giudizio di rinvio, si osserva come l’eccezione è priva di pregio, da un lato perché la nomina fiduciaria dell’Avv. Guarnieri non era destinata a decadere a seguito della nomina del difensore d’ufficio nel giudizio davanti a questa Corte imposta ex lege attesa la mancata iscrizione all’albo ex art. 613 c.p.p. del predetto difensore, considerato del resto che il ritorno al grado di merito determinava la riassunzione del mandato fiduciario da parte del predetto difensore, la cui efficacia era per così dire sospesa durante la pendenza del giudizio davanti a questa Corte, né risultando essere intervenuta una revoca del predetto mandato all’Avv. Guarnieri né una rinuncia al mandato da parte di quest’ultimo nelle more, donde la circostanza dell’intervenuta nomina di un difensore d’ufficio per il giudizio davanti alla Corte di cassazione, prevista dalla legge, non comportava il venir meno della nomina fiduciaria per le fasi di merito. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto di notificare all’Avv. Guarnieri gli avvisi di udienza diversamente, osserva il Collegio, proprio la mancata notifica al difensore di fiducia avrebbe invece determinato l’insorgere di una nullità assoluta ed insanabile, come del resto di recente ribadito dall’autorevole arresto delle Sezioni Unite Zambon Sez. 1, numero 20449 del 28/03/2014 - dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614 e delle Sezioni Unite Maritan Sez. U, numero 24630 del 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 . 5. Quanto alla presunta violazione di legge processuale relativamente all’inesistenza - nullità assoluta della citazione a giudizio eseguita a mezzo p.e.c. all’imputato presso il difensore domiciliatario ex art. 161, comma quarto, c.p.p., nonché al difensore in proprio, si osserva quanto segue. Quanto alla notifica a mezzo p.e.c. al difensore in proprio, corretta è la soluzione della Corte d’appello secondo cui il mancato rispetto dell’originaria modalità di notifica ordinata dal giudice ossia a mezzo fax , sarebbe stata imposta dalla sopravenuta entrata in vigore del d.l. numero 179 del 2012, trattandosi di disciplina processuale soggetta al principio tempus regit actum , senza che ciò abbia determinato la violazione dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p., tenuto peraltro conto della più recente giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo cui in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. penumero , consente la notifica con mezzi tecnici idonei , tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, numero 179 Sez. 2, numero 50316 del 16/09/2015 - dep. 22/12/2015, Gullotta, Rv. 265394 . Quanto sopra, pertanto, destituisce di fondamento anche la correlata eccezione secondo la quale nel circondario del tribunale di Milano non potrebbero essere eseguite notifiche telematiche per quanto riguarda gli atti giudiziari relativi ai processi penali. Infine, quanto alla notifica a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, la questione è stata oggetto di una recente pronuncia di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, essendosi in particolare affermato che è valida la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. penumero , mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , dell’atto da notificare all’imputato, atteso che la disposizione di cui all’art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 numero 179, che esclude la possibilità di utilizzare la pec per le notificazioni all’imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse Sez. 4, numero 16622 del 31/03/2016 - dep. 21/04/2016, Severi, Rv. 266529 . 6. Il ricorso dev’essere, complessivamente rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Solo per completezza, deve darsi atto come non rilevi l’intervenuta prescrizione del reato ascritto, essendo già intervenuta alla data del 2/10/2014 la definitività della statuizione di responsabilità per effetto della sentenza numero 52652/2014 della Sez. IV^ di questa Corte, che aveva disposto l’annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte meneghina del 17/12/2013 limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.