Non rispetta i termini per proporre impugnazione: no alla malattia come causa di forza maggiore

La restituzione in termini per proporre impugnazione, qualora venga invocato come causa di forza maggiore uno stato di malattia, comporta che esso sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43744/16, depositata il 17 ottobre. Il caso. La Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale capitolino, condannava l'imputato alla pena di 5 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, relativamente al proc. pen. n. 35789/09 r.g.n.r Proponeva poi istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma primo, c.p.p il difensore fiduciario cassazionista. Quest’ultimo, n particolare, rappresentava nell'istanza che l’imputato avrebbe proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d'appello che essendo il difensore venuto a conoscenza della presentazione personale del ricorso per cassazione, ne avrebbe notiziato la Corte d'appello di Roma per scrupolo difensivo che i familiari dell’imputato avrebbero informato il legale dei gravissimo stato psichico dei loro prossimo congiunto che, sulla scorta di tale certificazione medica, emergerebbe l'incapacità dell’imputato di valutare adeguatamente il decorso dei termini per l'impugnazione. Osservazioni della Corte. Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile, osservando come è la stessa ricostruzione degli eventi indicata in ricorso ad evidenziare la manifesta infondatezza dell'istanza. Risulta, infatti, che l'impugnazione venne proposta dall'imputato e non dal suo difensore che la forza maggiore sarebbe posta in relazione alla condizione psichica di un soggetto cui, secondo le certificazioni mediche, difetterebbe la possibilità di stimare l'ampiezza del termine massimo per la proposizione dei ricorso che, tuttavia, detta prospettiva contrasta con la stessa nozione di forza maggiore per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, laddove osserva che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti che, pertanto, la personale superficialità da parte dell’imputato nell'esame della propria vicenda processuale non è certamente idonea per la Corte a realizzare le condizioni prevista dalla norma processuale di cui all'art. 175 c.p.p. a giustificazione dell'intempestività dell'adempimento. Caso fortuito o forza maggiore. A norma dell'art. 175, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore . Tali soggetti - sui quali grava l'onere di provare il verificarsi del fatto ostativo - devono essersi, dunque, trovati nell'assoluta impossibilità di osservare il termine perentorio, determinata, appunto, da caso fortuito o forza maggiore. Quanto alla forza maggiore, invocata nel caso in esame, essa trova il suo fondamento secondo la dottrina in quell'energia causale, naturale o umana o subumana, alla quale la parte non poté, nel caso concreto, assolutamente resistere e che ha reso vano ogni suo sforzo per il compimento dell'atto entro il termine stabilito gli elementi qualificanti sono, dunque, l'estraneità della causa nonché l'irresistibilità dell'elemento che integra l'impedimento. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento dell'estraneità consiste nell'insussistenza del nesso psicologico tra la volontà cosciente dei soggetto che richiede la restituzione e l'evento o la causa integrante caso fortuito o forza maggiore. Stato di malattia. Con particolare riferimento allo stato di malattia, in giurisprudenza si è affermato che la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera . Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile ne' superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti. In particolare, si è affermato che la restituzione in termini per proporre impugnazione, qualora venga invocato come causa di forza maggiore uno stato di malattia, comporta che esso sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione . La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 – 17 ottobre 2016, n. 43744 Presidente Amoroso – Relatore Relatore Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 24/06/2015 la Corte d'Appello di ROMA, rifor mando la sentenza di primo grado emessa dal tribunale della stessa città in data 11/03/2013, condannava l'imputato P.A. alla pena di 5 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in fa vore della costituita parte civile, relativamente al proc. pen. n. 35789/09 r.g.n.r. 2. Ha proposto istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma primo, cod. proc. pen. il difensore fiduciario cassazionista con atto depositato in data 15/12/2015. 2.1. Rappresenta, nell'istanza a che il P.A. avrebbe propo sto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Cor te d'appello b che essendo il difensore venuto a conoscenza della presentazio ne personale del ricorso per cassazione, ne avrebbe notiziato la Corte d'appello di Roma per scrupolo difensivo c che in data 11/12/2015 i familiari dei P.A. avrebbero informato il legale dei gravissimo stato psichico dei loro prossimo congiunto stato che sarebbe attestato dalle certificazioni redatte da un medico specialista in neurologia e che sono allegati in copia all'istanza pre sentata a questa Corte visita neurologica 2/11/2015 visita neurologica 20/11/2015 visita neurologica 9/12/2015 d che, sulla scorta di tale certifica zione medica, emergerebbe l'incapacità del P.A. di valutare adeguatamente il decorso dei termini per l'impugnazione e che quanto sopra sarebbe stato confermato dal predetto medico specialista interpellato dal legale di fiducia, il quale, con mail dei 15/12/2015 avrebbe attestato che il P.A. non era assolutamente in grado di valutare lassi temporali in ma niera idonea e corretta mail allegata all'istanza ex art. 175 c.p.p. f che, per tanto, il difensore fiduciario ritiene siano integrati nel caso in esame gli estremi della forza maggiore che legittimerebbe l'istanza di restituzione nei termini per impugnare la predetta sentenza di condanna, sostenendo che la malattia del P.A. avrebbe avuto certamente natura invalidante ai fini del calcolo e dell'osservanza dei termini per l'impugnazione. 3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 7/06/2016, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare osservando come è la stessa ricostruzione degli eventi indicata in ri corso ad evidenziare la manifesta infondatezza dell'istanza risulta, infatti, che l'impugnazione venne proposta dall'imputato e non dal suo difensore che la for za maggiore sarebbe posta in relazione alla condizione psichica di un soggetto cui, secondo le certificazioni mediche, difetterebbe la possibilità di stimare l'ampiezza del termine massimo per la proposizione dei ricorso che, tuttavia, detta prospettiva contrasta con la stessa nozione di forza maggiore per come in terpretata dalla giurisprudenza di legittimità, laddove osserva che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini as soluti che, pertanto, la personale superficialità da parte del P.A. nell'esame della propria vicenda processuale - della quale era edotto non solo l'imputato personalmente, ma anche i suoi familiari ed il legale di fiducia - non è certamente idonea per il P.G. di questa Corte a realizzare le condizioni prevista dalla norma processuale di cui all'art. 175 c.p.p. a giustificazione dell'intempestività dell'adempimento che sussistono precisi oneri del condanna to rispetto alla cui diligenza il rimedio restitutivo è certamente ipotesi ecceziona le che, infine, non è dato comprendere il motivo per cui, in ogni caso, il difenso re del P.A. non ha inteso proporre l'impugnazione, invece proposta fuori termine dall'imputato personalmente che, conclusivamente, gli oneri di diligenza che gravano sia sul difensore tecnico che sull'imputato, impedi scono di ritenere sussistente l'ipotesi di forza maggiore legata alla mancata pro posizione nel termine dell'impugnazione in questione. Considerato in diritto 4. II ricorso è manifestamente infondato. 5. Ed invero, a norma del 10 co. dell'art. 175, il pubblico ministero, le parti pri vate e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore . Tali soggetti - sui quali grava l'onere di provare il verificarsi del fatto ostativo C., Sez. I, 9.12.2010, Perini, rv 249281 - devono essersi, dunque, trovati nell'assoluta impossibilità di osservare il termine perentorio, determinata, appun to, da caso fortuito o forza maggiore C., Sez. VI, 11.3.1993, Osagie Anuanru, rv 194021 . 6. Quanto alla forza maggiore, invocata nel caso in esame, essa trova il suo fon damento secondo la dottrina in quell'energia causale, naturale o umana o subumana, alla quale la parte non poté, nel caso concreto, assolutamente resistere e che ha reso vano ogni suo sforzo per il compimento dell'atto entro il termine stabilito gli elementi qualificanti sono, dunque, l'estraneità della causa nonché l'irresistibilità dell'elemento che integra l'impedimento. Secondo la giurispruden za di questa Corte, l'elemento dell'estraneità consiste nell'insussistenza del nes so psicologico tra la volontà cosciente dei soggetto che richiede la restituzione e l'evento o la causa integrante caso fortuito o forza maggiore C., Sez. V, 28.2.1997, Zarrella ed altri, rv 207387 quanto, invece, ai concetti di impreve dibilità e irresistibilità, essi si riflettono in una situazione di inevitabilità, consi stendo, la prima, in un fatto esterno, inatteso e impensabile che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale, la seconda, in una forza impeditiva non vincibile, anche se prevedibile C., Sez. I, 9.11.1995, Ragaglia, rv 203176 C., Sez. I, 27.10.1992, Tuccio, rv 192374 . 7. Con particolare riferimento allo stato di malattia, in giurisprudenza si è affer mato che la forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui impu tabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve es sere assoluta e, cioè, non vincibile ne' superabile in alcuna maniera. E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza ti pico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997 - dep. 19/04/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387 nella fattispecie questa Corte ha precisato che nel caso della malattia, perché essa possa costitui re un caso di forza maggiore, che giustifichi la restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, occorre che sia di tale gravità da im pedire per tutta la sua durata qualsiasi attività . In particolare, si è affermato che la restituzione in termini per proporre impugnazione, qualora venga invocato come causa di forza maggiore uno stato di malattia, comporta che esso sia di ta le gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad inci dere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010 - dep. 22/01/2011, Cutrani, Rv. 249197 . 8. Nel caso di specie, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, è emerso che l'imputato P. avrebbe proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello tardivamente, adducendo quale giustificazione del mancato esercizio tempestivo dell'impugnazione, lo stato di malattia psichica da cui il me desimo sarebbe affetto e che gli avrebbe impedito di valutare correttamente il termine per impugnare. Rileva, tuttavia, correttamente il P.G. che la personale superficialità dei P. nell'esaminare la propria vicenda giudiziaria non è cer tamente idonea a realizzare le condizioni richieste dall'art. 175 c.p.p. Ed invero, osserva il Collegio, la causa di forza maggiore invocata dal difensore costituita dall'asserito stato di malattia, comporta l'assolvimento di oneri proba tori tali da consentire di apprezzare che detto stato sia di tale gravità da impedi re per tutta la sua durata qualsiasi attività venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, dunque al punto tale - come precisato dal la predetta sentenza Cutrani - da impedirgli anche la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione. Nel caso di specie, emerge dallo stesso ricorso che il P. ha sì presentato ricorso per cassazione, ma non è chiaro il motivo per il quale - essendo la vicenda giudiziaria nota non solo ai fa miliari ma anche allo stesso difensore di fiducia istante - il legale il quale nella stessa comunicazione alla Corte d'appello del 12/11/2015 si qualificava come già difensore di fiducia , unitamente ad altro difensore non abbia inteso pro porre impugnazione, proposta invece fuori termine dal proprio assistito. In definitiva, dunque, come osservato dal P.G., gli oneri di diligenza che gravano sia sul difensore tecnico nel caso di specie, in misura ancora maggiore , che sull'imputato, impediscono di ritenere sussistente l'ipotesi di forza maggiore le gata alla mancata proposizione nel termine dell'impugnazione in questione. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna dei ricor rente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi at ti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.