‘Domiciliari’ con ‘braccialetto elettronico’: tutto in discussione se lo strumento non è disponibile

Costretto agli arresti tra le mura domestiche è uno straniero, accusato di avere rapinato un disabile. I giudici hanno concesso i domiciliari ma solo col braccialetto elettronico, prevedendo il carcere in caso di indisponibilità dello strumento di controllo. Questo automatismo, però, viene messo seriamente in discussione. A rischio, difatti, anche gli arresti domiciliari tradizionali.

Sotto accusa per rapina ai danni di un disabile. Il bottino è un semplice smartphone, sufficiente però a spingere il ladro – affiancato da una complice – a colpire ripetutamente la vittima pur di riuscire a impossessarsene. Ciò nonostante, l’uomo, uno straniero, evita la custodia in carcere, ottenendo i ‘domiciliari’. Cassazione, sentenza numero 43703, sezione Seconda Penale, depositata il 14 ottobre 2016 Braccialetto. Per il gip prima e per i giudici del Tribunale poi non vi sono dubbi sulla solidità delle accuse. L’uomo, originario della Romania, è stato riconosciuto, tramite individuazione fotografica , dal disabile vittima della rapina. Significativo, poi, anche il fatto che sia stata anche identificata la sua complice, con cui lo straniero convive da tempo. Quadro indiziario solido, secondo l’accusa, e sufficiente per adottare adeguate misure cautelari . Su questo fronte viene decisa l’applicazione degli arresti domiciliari con ‘braccialetto elettronico’ . Con l’aggiunta, però, di una postilla in caso di impedimento di natura tecnica, compreso quello della indisponibilità di detto strumento si chiede l’applicazione automatica della custodia cautelare in carcere . E proprio quest’ultimo passaggio viene censurato ora dai magistrati della Cassazione. Arresti domiciliari tradizionali. Assolutamente legittima, sia chiaro, la decisione con cui l’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari , e corretta anche la scelta di ricorrere al ‘braccialetto elettronico’, ma non è invece scontato, spiegano i giudici, l’approdo in carcere se non è materialmente a disposizione il ‘braccialetto’. Né tantomeno, viene aggiunto, è consequenziale il ricorso agli arresti domiciliari tradizionali . Prima di ogni decisione, difatti, va valutato il singolo caso. E questo è il compito affidato ora ai giudici del Tribunale, che dovranno prendere posizione sulla misura cautelare da applicare nei confronti dello straniero.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 settembre – 14 ottobre 2016, n. 43703 Presidente Gallo – Relatore Alma Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19 aprile 2016, a seguito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 2 aprile 2016, ha disposto nei confronti di C.M., in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata di uno smartphone di proprietà di A.S., soggetto portatore di handicap, e di lesioni personali volontarie ai danni dello stesso la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con applicazione dei c.d. braccialetto elettronico . I fatti risalgono al giorno 8 novembre 2015. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato personalmente, deducendo 2.1. Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b , c ed e in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 195, comma 7, cod. proc. pen. Si duole il ricorrente del fatto che difetterebbero nel caso in esame i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'avviamento del trattamento cautelare, avendo il Tribunale attribuito esclusiva rilevanza ad un elemento - asseritamente indicato nel ricorso come indiziario - consistente nella positiva individuazione fotografica del ricorrente. Tale dato indiziario sarebbe stato poi confortato dalla indicata nazionalità del rapinatore, elemento quest'ultimo tuttavia inutilizzabile ai fini probatori ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen. in quanto non percepito direttamente dalla persona offesa ma alla stessa riferito da soggetto non meglio identificato. Non può, poi, essere considerato come elemento a carico dell'indagato il rapporto di convivenza dello stesso con la coindagata A.B.B. in epoca prossima ai fatti di cui trattasi. In ogni caso la duplice individuazione fotografica dell'odierno ricorrente e della B. compiuta dalla persona offesa era stata già ritenuta inattendibile dal G.i.p. atteso che lo S. nell'immediatezza dell'aggressione non aveva fornito alcun elemento utile per l'identificazione dell'aggressore che lo aveva colpito alle spalle in sostanza l'individuazione fotografica del M. sarebbe dovuta all`effetto di suggestione da parte degli inquirenti tenuto conto della parentela della persona offesa con il fratello M.S. che svolge la professione di poliziotto presso la Questura di Taranto e che dunque probabilmente era al corrente della evoluzione delle indagini . 2.2. Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b , c ed e in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura imposta ed ai criteri di scelta della stessa. Rileva il ricorrente il fatto che il Tribunale dei riesame non ha detto nulla in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e non ha indicato i criteri che lo hanno indotto ad applicare la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente è munito di documento di identità, ha una dimora, non ha manifestato alcuna intenzione di darsi alla fuga e non ha precedenti penali. Non vi sarebbe, infine, alcun pericolo di inquinamento probatorio. 2.3. Nullità dei provvedimento impugnato per violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b ed e in relazione alle esigenze cautelari che rendono necessario lo strumento elettronico di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. e che giustificano, in caso di sua indisponibilità, la misura più gravosa della custodia in carcere. Nessuna motivazione sarebbe, infatti, contenuta nell'ordinanza impugnata con riguardo alle esigenze cautelari poste a fondamento della disposta applicazione del c.d. braccialetto elettronico . Chiede, infine, il ricorrente, in caso di mancato accoglimento del ricorso, la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza nel senso che il luogo ove scontare gli arresti domiciliari è in via D'Alò Alfieri 29 e non al civico 23 della medesima strada. 3. In data 22 settembre 2016 la difesa del'indagato ha depositato peraltro fuori termine cfr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935 nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria difensiva nella quale ha sostanzialmente ripercorso le argomentazioni di cui al ricorso. Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso non è fondato. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione dei provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità dei quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie . In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 . Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema ex ceteris Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 . Ciò doverosamente premesso, va detto che al riguardo l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo congruo, non manifestamente illogico e tantomeno contraddittorio. La positiva individuazione fotografica compiuta dalla persona offesa è indubbiamente una prova e non solo un indizio di particolare valenza ed il Tribunale del riesame ha dato conto - con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede - delle modalità con le quali si è addivenuti alla predetta individuazione, dell'assenza di prova circa eventuali condizionamenti che possano avere inciso sulla genuinità della stessa nonché delle ragioni per le quali la persona offesa in un primo tempo non era stata in grado di descrivere le caratteristiche somatiche dell'imputato. Infine, il Tribunale del riesame ha debitamente dato conto degli ulteriori elementi di contorno idonei a rafforzare il quadro indiziario il positivo riconoscimento - sempre in termini di certezza - della coindagata, il fatto che l'odierno ricorrente e la stessa avessero convissuto e fossero stati controllati assieme in epoca prossima ai fatti, nonché la circostanza che entrambi sarebbero indagati per un fatto analogo a quello di cui al presente procedimento. Nessuna violazione di legge o vizio motivazione del provvedimento impugnato sono quindi ravvisabili in questa sede. 2. II secondo ed il terzo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, sono invece fondati. Nessun elemento motivazionale è, infatti, presente nell'ordinanza impugnata con riguardo ai criteri di scelta della misura cautelare ed ancor prima non risultano neppure indicate quale siano le esigenze cautelari da salvaguardare e ciò nell'ottica del combinato disposto degli artt. 275 e 292, comma 2, lett. c , cod. proc. pen. Infine, non sfugge che la circostanza relativa all'applicazione dei c.d. braccialetto elettronico - indicata nel solo dispositivo dell'ordinanza impugnata - in base alla quale in caso di impedimento di natura tecnica, ivi compreso quello della indisponibilità di detto strumento il M. sia sottoposto alla custodia cautelare in carcere presuppone un automatismo che si pone in contrasto con quanto espressamente indicato da questa Corte Suprema cfr. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 secondo la quale Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che all'accertata indisponibilità dei congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione né della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali . Detta situazione determina una nullità dell'ordinanza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Taranto per il giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, Con rinvio al Tribunale di Taranto, Sezione per il riesame delle misure coercitive, disponendo l'integrale restituzione degli atti.