Sulla qualità di persona offesa dell’associazione portatrice di interessi collettivi

Affinché un’associazione possa essere considerata persona offesa in un procedimento penale, il reato deve essere strutturalmente e oggettivamente riconducibile agli interessi della medesima associazione che se ne fa portatrice, la quale deve essere in possesso dei requisiti di struttura e rappresentatività imposti dalla legge, essendo stata previamente costituita proprio in vista della salvaguardia di tali interessi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43494/16, depositata il 13 ottobre. Il caso. La pronuncia in commento affronta le tematiche scaturenti da un ricorso, avverso un decreto di archiviazione, proposto dal presidente di un’associazione a difesa delle vittime di usura, racket ed estorsione in un procedimento che nasceva da un’imputazione per una presunta truffa commessa ai danni della provincia e del Comune di Firenze. Sui termini per la proposizione del ricorso. Il ricorrente richiede, in primis , il riconoscimento della tempestività del suo ricorso, giacchè il termine di 15 giorni per l’impugnazione decorreva, per lui, non già dalla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione, ma dal momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento stesso. Ed in effetti, la Corte, sul punto, afferma la tempestività del ricorso, stante che in materia di termini per l’impugnazione vige il principio della conoscenza legale del provvedimento. Pertanto, in tali ipotesi l’eventuale conoscenza aliunde del provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare . L’art. 91 c.p.p. e la rappresentatività dell’ente. La seconda questione ha, invece, riguardato il riconoscimento giuridico della qualità di persona offesa dell’associazione, in relazione ai fatti denunciati, che avrebbero leso interessi di natura collettiva, di cui la stessa è portatrice. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 91 c.p.p., Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato . La qualità di persona offesa in proprio” del ricorrente. La disamina della Corte parte dall’analisi della legittimazione del ricorrente sia in proprio che in qualità di presidente dell’Associazione a ricevere l’avviso. Si esclude, tuttavia, che lo stesso assuma, nel caso di specie, la qualità di persona offesa dal reato, dato che è tale solo il soggetto passivo del reato, da individuarsi in base alla oggettività giuridica della fattispecie. Nel caso concreto, il ricorrente in proprio” non ha dimostrato la propria posizione di persona direttamente offesa dal reato e pertanto deve escludersi qualunque pregiudizio subito dalla presunta condotta truffaldina denunciata. Residuerebbe in capo allo stesso la mera qualità di denunciante che tuttavia non comprende il diritto di essere avvisati della richiesta di archiviazione, né tanto meno legittima a proporre ricorso per cassazione per la mancanza di tale avviso. La qualità di persona offesa dell’associazione. Sebbene la legge preveda la possibilità per l’ente o l’associazione portatrice di un dato interesse di essere considerata persona offesa da un reato con tutti i diritti e facoltà connessi , dovrà verificarsi, nel caso specifico, di volta in volta, se tale soggetto subisca effettivamente un pregiudizio e, quindi, se vi sia corrispondenza tra gli interessi di cui la stessa si fa garante e quelli lesi dal reato. Sotto tale profilo, se mancasse tale correlazione verrebbe meno il concetto di rappresentatività che sta alla base della previsione legislativa. I fatti incriminati, cioè, devono rientrare per struttura e oggetto in fattispecie incriminatrici che riguardano beni giuridici della cui tutela l’ente si fa promotore. Se dalla denominazione dell’ente, dall’atto costitutivo o dallo statuto non si evince che la funzione dell’associazione sia rivolta a tutelare i beni rappresentati dal reato per cui si procede, la stessa non può considerarsi persona offesa e, dunque, non può pretendere gli avvisi di cui all’art. 408 comma 2 c.p.p Associazioni dei consumatori. Deduce, infine, il ricorrente che l’Associazione deve essere ritenuta portatrice di interessi collettivi anche in ragione delle norme a tutela del consumo. Tuttavia, sul punto, in sentenza si legge che tale richiamo non può essere operato, dato che il riconoscimento alle associazioni dei consumatori ad intervenire nei processi penali quali persone offese ex art. 90 e non 91 c.p.p. , attiene ad interessi collettivi dei consumatori e degli utenti unicamente in materie disciplinate dal codice del consumo, cosa che evidentemente non è nel caso specifico.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 settembre – 13 ottobre 2016, n. 43494 Presidente Fiandanese – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 3/10/2015, il G.I.P. del Tribunale di Firenze disponeva l’archiviazione del procedimento R.G. n. 2735/15 iscritto a mod. 45 e relativo ad un’ipotesi di truffa commessa da R.M. ai danni della provincia e del comune di Firenze. 2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione B.P. , in proprio e nella sua qualità di presidente della omissis , chiedendone l’annullamento. 2.1. Al riguardo, premette anzitutto che il ricorso, depositato in data 15/4/2016 presso altro ufficio giudiziario, deve ritenersi tempestivo avendo egli occasionalmente appreso della definizione del menzionato procedimento penale soltanto in data 1/4/2016, allorché, presentando istanza di avocazione delle indagini alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, il Procuratore generale motivava il rigetto evidenziando che il pubblico ministero procedente aveva già assunto le proprie determinazioni con la richiesta di archiviazione sulla quale il G.I.P. aveva provveduto in conformità. 2.2. Con riguardo ai motivi di ricorso, deduce la violazione degli artt. 408, comma 2, e 409, comma 1, cod. proc. pen In particolare, lamenta che il G.I.P. ha disposto l’archiviazione del procedimento senza che al ricorrente e all’Associazione di cui è presidente fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante avesse chiesto espressamente di esserne informato nella denuncia che aveva dato origine all’indicato procedimento presentata in data 30/7/2015 . Osserva il ricorrente che l’Associazione deve essere considerata persona offesa dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti ad interessi di natura collettiva, di cui deve essere considerata portatrice anche in ragione della tutela prevista dalle norme del codice del consumo che il reato prospettato truffa a danni dei contribuenti e del comune e della Provincia di XXXXXXX risulta plurioffensivo ed è idoneo a ledere non solo l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della Pubblica amministrazione, ma anche il concorrente interesse dei cittadini . Per tali ragioni, l’Associazione aveva il diritto di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonché a presentare la relativa opposizione, potendo far autonomamente valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata . 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con articolata memoria depositata in data 18/7/2016, ha chiesto rigettarsi il ricorso, stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non potendosi riconoscere all’Associazione omissis la qualità di persona offesa. 4. In data 26/9/2016 il difensore di R.M. ha depositato memoria con la quale eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, privo della qualità di persona offesa sia come denunziante che come presidente dell’Associazione omissis . Considerato in diritto 5. Deve darsi, preliminarmente, atto della tardività della memoria presentata dalla difesa di R.M. , tenuto conto che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., le parti possono presentare memorie sino a quindici giorni prima dell’udienza e memorie di replica sino a cinque giorni prima. La tardività del deposito esime la Corte di cassazione dal prendere specificatamente in esame la memoria Sez. 1, sent. n. 8960 del 7/2/2012 . 6. Con riferimento al rispetto dei termini per impugnare, per come osservato dallo stesso Procuratore generale, deve ritenersi tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal B.P. . In materia di osservanza dei termini per impugnare vige, infatti, il principio della conoscenza legale del provvedimento sicché, in mancanza della notifica del decreto di archiviazione, prevista soltanto in favore dell’indagato nei cui confronti sia stata applicata la custodia cautelare, l’eventuale conoscenza aliunde di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare. Si è poi, al riguardo, affermato che spetta al pubblico ministero che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto da quest’ultima, non essendo configurabile a carico della persona offesa l’onere di fornire la prova di non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato Sez. 4, sent. n. 8006 del 15/11/2013, Rv. 259271. Conforme, Sez. 3, sent. n. 24063 del 13/5/2010, Rv. 247795 . Nel caso di specie, peraltro, non emerge dalle risultanze processuali che il ricorrente avesse avuto conoscenza del decreto impugnato e dalle dichiarazioni dallo stesso rese, nonché dagli atti del fascicolo, risulta che egli è venuto a conoscenza del decreto di archiviazione del G.I.P. soltanto il 1/4/2016, allorché prese cognizione del provvedimento con cui il Procuratore generale di Firenze aveva rigettato la richiesta di avocazione delle indagini presentata dal denunciante. 7. Seppur tempestivo, il ricorso risulta inammissibile stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. 7.1. Occorre premettere che dalla richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 16/9/2015 e condivisa dal G.I.P. che ha emesso il relativo decreto il 3/10/2015, risulta che R.M. ha assunto la qualifica di dirigente dell’azienda di famiglia denominata XXXX s.r.l. nell’ omissis che nel omissis egli era divenuto presidente della provincia di XXXXXXX e poi, nel omissis , era divenuto sindaco del comune di XXXXXXX che ai sensi all’art. 86 del d.lvo n. 267 del 2000 T.U. enti locali , per il periodo temporale in cui l’indagato aveva ricoperto la carica di presidente della provincia e poi di sindaco, gli oneri previdenziali, relativi alla sua qualità di dirigente in aspettativa, sono stati assunti dai suddetti enti territoriali che gli accertamenti effettuati dalla G.d.F., alla quale erano state delegate le indagini, non avevano evidenziato alcun elemento idoneo a far ritenere la fittizietà del menzionato rapporto di lavoro che l’assunzione alla qualifica dirigenziale, avvenuta poco prima della presentazione della sua candidatura, non rivestiva rilevanza penale atteso che dagli atti era emerso che il R. aveva ricoperto detto incarico lavorativo per diversi mesi prima di essere eletto, dopo che sempre per detta società aveva lavorato per diversi anni con contratto co.co.co. dal omissis al omissis che, peraltro, l’esito favorevole delle elezioni alle quali partecipò R.M. , forse probabile sulla base dei risultati elettorali, non poteva dirsi scontato. 7.2. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, va innanzitutto esaminata, avendo carattere preliminare, la questione giuridica relativa alla legittimazione del ricorrente, sia in proprio che quale presidente dell’Associazione omissis , a ricevere, quale persona offesa dal reato, l’avviso, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., dell’avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione, così da poter presentare, se del caso, l’atto di opposizione, con la richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. La questione si pone sotto una duplice veste, in quanto il ricorrente ebbe a presentare un esposto-denunzia alla Procura della Repubblica di Firenze in data 30/7/2015, sottoscrivendolo sia personalmente che come presidente dell’Associazione omissis l’atto reca due firme, la prima del B.P. e una seconda sempre del B.P. apposta sotto al timbro di Presidente dell’Associazione . Parimenti, col presente ricorso dichiara di proporre ricorso per cassazione in proprio e nella qualifica di presidente della Associazione omissis , apponendo alla fine dell’atto una sottoscrizione nelle predette qualità. 7.2.1. Con riferimento al diritto di ricevere l’avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. in proprio , va escluso che il ricorrente assuma, in tale veste e in relazione all’ipotesi di reato per cui si procede, la qualità di persona offesa. Invero, la persona offesa a cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato da individuarsi sulla base dell’oggettività giuridica normativamente determinata della fattispecie da individuarsi nel patrimonio e nella libertà di disporne al riparo da capziose intromissioni altrui . Nel caso di specie, il ricorrente in proprio non ha dimostrato la sua posizione di persona direttamente offesa dal reato, e, in ragione delle modalità del fatto, va escluso qualunque pregiudizio che questi possa avere subito dalla condotta truffaldina ipotizzata, stante l’assenza di una posizione soggettiva tutelabile in relazione al bene giuridico protetto. Con la conseguenza che la mera qualità di denunciante esclude il diritto ad essere informato della richiesta di archiviazione, nonché la legittimazione a proporre ricorso per cassazione nel caso di omesso avviso della richiesta sull’affermazione del principio secondo cui non è sufficiente la mera qualità di denunziante per esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, vedi ex multis Sez. 6, sent. n. 28847 del 21/5/2010, Rv. 247390 Sez. 5, sent. n. 1523 del 31/3/1999, Rv. 214588 Sez. 6, sent. n. 3598 del 12/10/1999, Rv. 203329 . Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio da B.P. avverso il decreto impugnato. 7.2.2. Con riferimento, poi, all’ulteriore profilo della questione, ossia alla legittimazione dell’Associazione OMISSIS a ricevere, quale persona offesa, l’avviso della richiesta di archiviazione, vanno condivise le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente nella qualità di presidente di tale sodalizio. Nel caso in esame, va anzitutto osservato che si esula dalle ipotesi di diretto riconoscimento normativo sia ex lege che per decreto ministeriale agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, delle facoltà processuali attribuite alla persona offesa, il cui esercizio è, peraltro subordinato al consenso di quest’ultima art. 91 cod. pro. pen. . Ciò non esclude, ovviamente, che un’associazione diretta alla protezione di un determinato interesse possa essere qualificata come persona offesa dal reato in base a principi generali e possa, per conseguenza, essere legittimata a chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. Sez. 3, sent. n. 34095 del 12/5/2006, Rv. 235138 . Ma, rifacendosi alla natura ed alla struttura della fattispecie per cui si procede, occorrerà verificare se in capo a tale soggetto possa direttamente riverberarsi un pregiudizio effettivo e concreto, in particolare sul versante degli interessi di cui l’Associazione è portatrice, rispetto agli interessi direttamente offesi dal reato. Se si ha riguardo alle finalità di tutela e agli interessi collettivi per cui agisce l’Associazione ricorrente, risulta come il sodalizio in questione assuma la propria legittimazione sulla base evidente di una petizione di principio, in quanto tende a confondere la posizione del soggetto portatore di interessi in qualche modo correlati alla consumazione di un reato, con la posizione - ontologicamente diversa - di chi sia titolare dello specifico e qualificato interesse direttamente coinvolto dal reato e che traspare non solo e non tanto dalla identificazione del relativo oggetto giuridico, quanto e soprattutto dalla struttura della fattispecie incriminatrice presa in considerazione e dai valori interni ad essa che il legislatore ha inteso imprimervi. Ciò è tanto vero che la dottrina esclude la validità dell’antica impostazione dogmatica secondo la quale lo Stato collettività possa essere identificato quale persona offesa finale di tutti i reati. Ed al riguardo, vanno sottolineate le varie pronunzie con cui questa Corte, proprio facendo leva sul previo riconoscimento ordinamentale della ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall’ente e quelli offesi da alcune categorie di reati, ha affermato la natura esponenziale di quegli enti in funzione di tutela di quegli specifici interessi Sez. 5, sent. n. 28157 del 3/2/2015, Rv. 264915, in tema di legittimazione esponenziale della Consob per gli interessi diffusi propri del mercato immobiliare, affidati ex lege alla sua tutela Sez. 2, sent. n. 3886 del 27/9/1995, Rv. 204042, riguardo alla SIAE quale ente pubblico preposto alla tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno Sez. 5, sent. n. 7015 del 17/11/2010, Rv. 249829 Sez. 3, sent. n. 3872 del 22/10/2010, Rv. 249152 e n. 34220 del 24/6/2010, Rv. 248224, a proposito delle associazioni di protezione ambientale e in tale ambito del Codacons e di Legambiente espressamente menzionati . Tutto ciò d’altra parte, è in linea con la stessa genesi storica che indusse, dopo ampio dibattito parlamentare, il legislatore delegante prima e il legislatore del nuovo codice poi, ad introdurre, per la prima volta nel sistema processuale, la partecipazione di soggetti che, pur non rivestendo la qualità formale di parti, assumevano uno specifico ruolo di impulso e controllo democratico attraverso specifiche facoltà calibrate sulla falsariga di quelle riconosciute alla persona offesa. In sostanza, per la prima volta nel sistema, una figura partecipativa entrava nel procedimento al di fuori di uno specifico interesse patrimoniale. Il che, se da un lato consentiva, sul piano del rispetto del diritto di difesa costituzionalmente presidiato, una sorta di affievolimento dei diritti e della facoltà processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle vere parti del procedimento, dall’altro e, per converso, imponeva una delimitazione in termini decisamente rigorosi del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, ad impedire il proliferarsi di soggettività processuali, potenzialmente - ma necessariamente - antagoniste rispetto all’imputato. In questa prospettiva è dunque agevole intravedere una sorta di continuum ideale tra tali nuove figure soggettive e i vari enti c.d. rappresentativi che erano cominciati a sorgere già a partire dalla fine degli anni ‘60 a tutela dei c.d. interessi diffusi. Era preminente, infatti, l’esigenza di controllo generalizzato proprio di quelle realtà collettive nelle quali maggiormente trovava spazio la sensibilità pubblica nel controllo della prevenzione e della repressione dei fenomeni lesivi. Basti pensare al riguardo alle problematiche connesse all’ambiente, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi connessi alla criminalità organizzata, ecc Il corollario che da ciò può e deve essere desunto è quindi di tutta evidenza anche al di fuori di una specifica correlabilità tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti ed i c.d. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentatività dell’ente deve essere valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di rappresentatività e finirebbe per fare dell’ente un rappresentante innominato di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che, a tacer d’altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la creazione dei relativi presupposti di legittimazione. Ebbene nel caso di specie, come puntualmente messo in luce dal Procuratore generale nella conclusioni scritte, deve ritenersi che non sussiste alcuna corrispondenza o sovrapponibilità tra il bene giuridico tutelato dal reato per cui si procede integrità patrimoniale del soggetto leso dal reato di truffa e lo scopo statutario perseguito dalla OMISSIS . Dalla denominazione del gruppo associato Associazione OMISSIS e, soprattutto, dall’atto costitutivo e dallo statuto si può evincere con immediatezza che l’azione dell’Associazione non sia volta a tutelare l’immunità del patrimonio statale, quanto piuttosto il corretto funzionamento dell’economia, la libera concorrenza, il patrimonio individuale e la sfera di libertà morale del soggetto passivo. La sfera di intervento riguarda, quindi, l’azione di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e divulgazione dei fenomeni usurari ed estorsivi, con mirati interventi finalizzati a scoraggiare concreti episodi di infiltrazione criminale nel tessuto economico e la commissione dei reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen., mediante raccolta di studi e analisi di dati, organizzazione di dibattiti, incontri, convegni, trasmissioni radiotelevisive e compimento di ogni utile intervento per favorire l’accesso al credito cfr. art. 3 dell’atto costitutivo e dello statuto . In senso decisivo, poi, va ulteriormente rilevato che mentre il reato di truffa per cui si procede tutela il patrimonio del soggetto passivo, i delitti di usura ed estorsione non sono commessi con condotte frodatorie e decettive, ma con ben più gravi azioni di minaccia o violenze che finiscono per vulnerare anche la sfera di tranquillità psicologica della vittima. Infine, dall’art. 3, punto 4, dell’atto costitutivo e dallo stesso statuto emerge che il potere di stimolo, sollecitazione e intervento sia espressamente limitato alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi e non invece alla fase del procedimento di archiviazione, rispetto al quale non vi è alcun diretto richiamo. Inconferente, infine, risulta anche il richiamo operato dal ricorrente a sostengo della sua legittimazione al codice del consumo e al riconoscimento della qualità di persone offese alle associazioni dei consumatori. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, alle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, ai sensi dell’art. 137, del d.lgs. n. 206 del 2005 c.d. codice del consumo , della legittimazione ad intervenire autonomamente nel procedimento penale, in qualità di persona offesa ex art. 90 cod. proc. pen. e non in forza dell’art. 91 codice di rito , attiene anzitutto esclusivamente agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti materie disciplinate dal medesimo decreto legislativo vedi artt. 1 e 2 recanti rispettivamente la finalità ed oggetto del codice ed i diritti dei consumatori . Inoltre, deve trattarsi di reati strutturalmente ed oggettivamente riconducibili agli interessi dell’associazione che se ne è fatta portatrice, la quale deve essere in possesso dei requisiti di struttura e rappresentatività imposti dalla legge, essendo stata previamente costituita proprio in vista della salvaguardia di tali interessi Sez. 6, sent. n. 51080 del 3/11/2014, Rv. 261373 . Solo in tal caso l’associazione può far valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata, distinto rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. Nel caso di specie, invece, come osservato, né dalla denominazione del gruppo associato, né dall’atto costitutivo, né dallo statuto si può evincere che la funzione dell’Associazione ricorrente sia volta a tutelare i beni rappresentati dal reato per cui si procede. Dagli atti citati emerge con evidenza la rilevante diversità dei reati e dei fenomeni oggetto di interesse dell’Associazione, rispetto al delitto di truffa oggetto delle indagini preliminari svolte. E ciò a prescindere anche dall’ulteriore rilievo della necessaria presenza non evincibile dagli atti allegati - di requisiti di carattere strutturale che, unitamente al dato formale, rendono ragionevole l’attribuzione della qualità di persona offesa a chi, da tempo ed in modo organizzato, svolge attività proprio a tutela di quegli interessi lesi dalle condotte criminose. 8. Il ricorso, pertanto, proposto dal ricorrente sia in proprio che quale presidente dell’Associazione OMISSIS , deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna delle due predette qualità dava diritto a ricevere l’avviso previsto dall’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. pertanto la mancanza di tale adempimento da parte del pubblico ministero non ha comportato alcuna nullità del decreto di archiviazione emesso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto debbono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 750,00 ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti B.P. e la ricorrente Associazione OMISSIS al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 750,00 alla Cassa delle ammende.