Colpevole di truffa aggravata, ma il reato è estinto per prescrizione

Nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva e astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della volontà contrattuale e dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato, in concreto, l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del suo prodursi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43092/16, depositata il 12 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como con la quale l’indagato era stato ritenuto colpevole del reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 7, c.p., ai danni della persona offesa, in relazione alla sottoscrizione del contratto preliminare con il quale una società, di cui l’indagato era legale rappresentante, aveva promesso di cedere all’impresa della persona offesa una villetta in costruzione il cui prezzo corrispondeva al corrispettivo dovuto per lavori edili in subappalto commissionati dall’impresa dello stesso, il quale aveva già maturato un certo credito. I raggiri erano individuati nella falsa testimonianza dell’indagato circa il fatto che la villetta in questione fosse di proprietà della società, mentre reale proprietaria ne era la S.r.l di cui era proprietario l’imputato stesso, committente dei lavori di costruzione di una serie di villette, tra cui quella della persona offesa. L’imputato era dunque stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione lo stesso. Estinzione del reato per prescrizione. Con l’unico motivo accolto, il ricorrente lamenta violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, decorrente dalla sottoscrizione del contratto preliminare avvenuta prima della sentenza di appello, mentre la data indicata nella contestazione si riferisce ad un accordo successivo alle parti, che non rientra nella condotta truffaldina, prevedendo solo clausole favorevoli alla persona offesa. Decorso il termine massimo di prescrizione. Per la Corte il motivo è fondato. Infatti, è interamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato di truffa che deve intendersi commesso alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita della villetta e non alla data in cui l’imputato ha riconosciuto il debito nei confronti della persona offesa. Nel delitto di truffa contrattuale il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva e astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della volontà contrattuale e dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del suo prodursi . Nel caso di specie, l’imputato proprio con la sottoscrizione del contratto preliminare, aveva ottenuto che la persona offesa dal reato rinunciasse a pretendere il compenso dovutogli per i lavori subappaltati in cambio della cessione della villetta di cui la società dell’imputato non era effettiva proprietaria, e quindi sin dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare si era procurato l’ingiusto profitto. La Corte annulla dunque la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato di truffa estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 31 maggio – 12 ottobre 2016, numero 43092 Presidente Prestipino – Relatore Cammino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 maggio 2015 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 10 maggio 2013 dal Tribunale di Como con la quale Q.M. era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 numero 7 cod.penumero ai danni di A.M. in relazione alla sottoscrizione, in data 3 marzo 2007, del contratto preliminare con il quale la società Tandem A Tre s.r.l., di cui il Q. era legale rappresentante, aveva promesso di cedere all’impresa A.M. dell’A. una villetta in costruzione il cui prezzo di 300.000,00 corrispondeva al corrispettivo dovuto per i lavori edili in subappalto commissionati all’impresa dell’A. , il quale all’epoca aveva già maturato un credito di 160.000,00 Euro. Gli artifici e raggiri erano individuati nella falsa dichiarazione da parte del Q. che la villetta in questione fosse di proprietà della società Tandem, mentre reale proprietaria ne era la SIMED s.r.l. di cui era amministratore il Q. - committente dei lavori di costruzione di una serie di villette, tra cui quella ceduta all’A. , edificate in un terreno di sua proprietà - e nella garanzia dallo stesso Q. prestata circa la piena conformità dell’immobile a leggi, strumenti urbanistici ed edilizi, mentre il permesso a costruire era stato impugnato dinanzi al TAR Lombardia che successivamente lo aveva annullato con conseguente ordine di demolizione. Il Q. con la sentenza di primo grado era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 51,00 di multa con i benefici della non menzione della condanna nel certificato del casellario e della sospensione condizionale della pena subordinata all’integrale risarcimento entro due anni dal passaggio in giudicato in favore della parte civile del danno, liquidato in sentenza, per il quale veniva emessa condanna provvisoriamente esecutiva. 2. Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo 1 la violazione di legge con riferimento agli articolo 640 cod.penumero e 1478 cod.civ. in quanto la società Tandem nel contratto preliminare di vendita si era espressamente qualificata come proprietaria per compromesso della villetta ceduta all’A. vi sarebbe stata nel giudizio di merito un’errata interpretazione delle norme civilistiche in materia di compravendita e la Tandem incolpevolmente, a causa della crisi economica, si era resa inadempiente all’obbligo di far acquistare all’A. la proprietà del bene immobile di cui alla data di sottoscrizione del contratto preliminare non era titolare 2 la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione circa l’asserita mancata conoscenza della reale proprietà dell’immobile da parte della persona offesa A. , tecnico che lavorava nel campo dell’edilizia da oltre venticinque anni, che quale subappaltore della società Tandem per l’esecuzione dei lavori commissionati dalla società Simed reale proprietaria era nelle condizioni di rendersi conto, attraverso la visione del piano di sicurezza generale, dell’effettiva titolarità dell’immobile 3 la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rilievo difensivo circa la mancanza degli elementi costitutivi della truffa nella condotta dell’imputato il quale con l’accordo in data 31 marzo 2008 aveva acconsentito all’immediata immissione in possesso dell’immobile da parte dell’A. pur non essendo ancora stato stipulato il contratto definitivo, con il riconoscimento di una penale puntualmente pagata di 3.000,00 Euro per il ritardo, senza peraltro considerare che l’A. non aveva mai convocato il Q. dinanzi al notaio per la stipula dell’atto definitivo segno evidente, secondo la difesa, della sua consapevolezza che la società Tandem non fosse l’effettiva proprietaria della villetta 4 la manifesta illogicità della sentenza e il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del teste C. , socio dell’imputato, il quale sostanzialmente aveva dichiarato che l’A. era a conoscenza che la villetta era costruita sul terreno appartenente alla società Simed anche nella sua qualità di subappaltatore, mentre nella sentenza impugnata si affermava che il teste aveva dichiarato che l’A. non era stato informato circa l’effettiva proprietà 5 la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si sostiene che il contratto definitivo non fosse stato stipulato perché l’immobile non era stato completato e presentava di vizi che ne diminuivano considerevolmente il valore riconosciuti dalla stessa persona offesa nella deposizione dibattimentale e non, come sarebbe stato logico secondo la versione difensiva, alla mancata acquisizione da parte della Tandem della proprietà della villetta che si sarebbe palesata solo negli anni successivi 6 la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’articolo 640 cod.penumero non avendo la Corte territoriale motivato sulla seconda parte dell’imputazione relativa alla mancata informazione circa la pendenza dinanzi al TAR Lombardia del ricorso relativo al permesso a costruire e sull’esito dinanzi al Consiglio di Stato del giudizio amministrativo, documentato dalla difesa 7 la violazione di legge per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, decorrente dalla sottoscrizione del contratto preliminare avvenuta in data 3 marzo 2007, prima della sentenza di appello, mentre la data del 31 marzo 2008 indicata nella contestazione si riferisce ad un accordo successivo tra le parti con il quale l’imputato, tra l’altro, riconosceva il debito nei confronti dell’A. che non rientra nella condotta truffaldina prevedendo solo clausole favorevoli alla persona offesa. Considerato in diritto 1. Solo il settimo motivo di ricorso è fondato. Effettivamente è interamente decorso alla data del 3 settembre 2014 il termine massimo di prescrizione del reato di truffa che deve intendersi commesso il 3 marzo 2007, data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita della villetta, e non il 31 marzo 2008 che è solo la data in cui il Q. ha riconosciuto il debito di 300.000,00 Euro nei confronti dell’A. . Già nel contratto preliminare, come si desume dalla sentenza di primo grado che va letta congiuntamente a quella di appello di segno conforme, si conveniva che il prezzo di 300.000,00 Euro era da pagarsi in permuta ai lavori di intonacatura interna ed esterna che la ditta A.M. dovrà eseguire sugli edifici che la ditta venditrice dovrà realizzare , che per i lavori eseguiti l’A. aveva già maturato un credito di 160.000,00 Euro, che la parte promittente venditrice si impegnava all’estinzione dell’attuale mutuo. Nel delitto di truffa contrattuale il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi Cass. sez. F, numero 31497 del 26/07/2012, Abatematteo . In tema di truffa, inoltre, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene da parte del soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometteva di conseguire, dovuto alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia stato tratto in errore Cass. sez.2, numero 48630 del 15/09/2015, Pircher numero 37859 del 22/09/2010, Bologna numero 10698 del 01/03/1986, Rapisarda . Nel caso di specie l’imputato, proprio con la sottoscrizione del contratto preliminare, aveva ottenuto che l’A. rinunciasse a pretendere il compenso dovutogli per i lavori subappaltati in cambio della cessione della villetta di cui la società Tandem non era effettiva proprietaria, e quindi sin dalla data del 3 marzo 2007 si era procurato l’ingiusto profitto economico pari a 300.000,00 Euro, con correlativo danno per la persona offesa indotta, con gli artifizi e i raggiri indicati nel capo d’imputazione, sostanzialmente a proseguire i lavori e ad accettare quale corrispettivo per i lavori già eseguiti e quelli da completare la cessione dell’immobile dalla società Tandem, che non era in grado di pagare l’A. e nemmeno di garantire la piena, libera ed esclusiva disponibilità dell’unità immobiliare. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato di truffa estinto per prescrizione. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 co. 2 cod.proc.penumero . Va peraltro rilevato che - prevedendo l’articolo 578 cod.proc.penumero che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili - si impone la verifica dell’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale e quindi il compiuto esame dei relativi motivi di impugnazione proposti dall’imputato Cass. sez. V 9 novembre 2012 numero 10952, Gambardella sez. VI 25 novembre 2009 numero 3284, Mosca sez. I, 27 settembre 2007 numero 40197, Formis sez. VI 8 giugno 2004 numero 31464, De Sapio sez. VI 9 marzo 2004 numero 21102, Zaccheo sez. IV 8 ottobre 2003 numero 1484, Corinaldesi . 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato nella motivazione della sentenza impugnata l’imputato si era obbligato ai sensi dell’articolo 1476 cod.civ., dichiarando di avere la piena, libera ed esclusiva disponibilità dell’unità immobiliare e l’ambiguità del riferimento alla proprietà per compromesso è pertanto superata dalla chiarezza delle successive dichiarazioni, in cui il mendacio si rivela in tutta la sua evidenza documentale inoltre la Corte territoriale fa specifico riferimento alla clausola numero 6 del contratto di appalto da cui risultava che la cessione delle villette era subordinata al completamento e alla consegna delle opere appaltate, con la conseguenza che il passaggio di proprietà da parte della società appaltante Simed alla società appaltatrice Tandem dipendeva dal corretto adempimento del contratto di appalto, e non risulta che tale clausola che avrebbe condizionato anche la richiesta di stipulazione del rogito da parte del promissario acquirente fosse stata resa nota all’A. . È consolidata la giurisprudenza, che va ribadita in questa sede, secondo la quale, in materia di truffa contrattuale, il silenzio o la dissimulazione di circostanze decisive del contratto che si va stipulare integra ipotesi tipica di raggiro o artificio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 640 c.p. Cass. Sez. 2, numero 31927 del 17/07/2013, Fuscaldo numero 32859 del 19.06.2012, D’Alessandro numero 41717 del 14/10/2009, Malandrin . 2.2. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo il ricorrente ripropone argomenti prospettati nell’appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di appello, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha infatti evidenziato, al di là dell’ambiguità al riferimento alla proprietà da compromesso contenuta nel contratto preliminare di vendita della villetta all’A. senza precisare, come si legge nella sentenza di primo grado e non contestato dal ricorrente, che non c’era alcun compromesso o preliminare di vendita, eventualmente ancora da adempiere e in quale misura, e che il trasferimento della proprietà a Tandem A Tre dipendeva, invece, dalla regolare conclusione del contratto di appalto , la circostanza che a quest’ultimo non era stata resa nota la clausola 6 del contratto di subappalto che subordinava la cessione della villetta, dalla società Simed alla società Tandem, al completamento e alla consegna delle opere appaltate che la malafede del Q. si desumeva dal fatto che nello stesso periodo era stata venduta definitivamente dalla Simed alla Tandem un’altra villetta, che avrebbe potuto essere ceduta subito all’A. che il teste C. , socio del Q. nella società Tandem, nel rispondere alla domanda diretta se A. fosse stato avvisato dell’effettiva proprietà della villetta, aveva risposto io credo che lui era al corrente di tutto era chiaro che doveva conoscerla per forza, come poteva lui non conoscerla , indirettamente confermando che l’A. non fosse stato esplicitamente reso consapevole della situazione che la mancata richiesta di stipulare il contratto definitivo da parte dell’A. ben poteva dipendere dall’avvenuta immissione in possesso dell’immobile e dalla riconosciuta esigenza di eseguirvi ulteriori lavori per renderlo pienamente funzionale, come indicato nella scrittura sottoscritta dalle parti il 31 marzo 2008 che lo stesso A. , peraltro, nel giugno 2010 aveva denunciato penalmente il Q. citandolo in giudizio unitamente alla società Tandem. A fronte di tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente si limita a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. 2.3. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché a f.11 della sentenza impugnata si afferma Attese tali emergenze è inutile accertare se analoga, concorrente efficacia decettiva possa aver avuto il fatto di aver taciuto ad A. anche la pendenza davanti al TAR del ricorso per l’annullamento del permesso a costruire. La circostanza, ammessa dal Q. , ma minimizzata come irrilevante, attesta in ogni caso la sua attitudine al mendacio, quanto meno nel rapporto intercorrente con A. . La Corte territoriale non omette la motivazione sulla doglianza difensiva in quanto dà atto che l’imputato il quale aveva ammesso di non aver informato l’A. della possibile violazione della normativa edilizia, giustificando il suo silenzio sul punto con il prevedibile esito favorevole del giudizio amministrativo, avendo il TAR Lombardia rigettato la richiesta di sospensiva del permesso di costruire di cui era stato chiesto l’annullamento aveva mentito anche su questo punto alla persona offesa ed ha valutato la circostanza alla luce del complessivo comportamento del Q. condividendo nella sostanza quanto incisivamente affermato dal giudice di primo grado nella motivazione integralmente riportata nella sentenza impugnata Il malizioso silenzio serbato dal Q. sulle condizioni che avrebbero consentito a Tandem A Tre di diventare proprietaria della villetta e la pendenza del ricorso al TAR hanno impedito ad A. di comprendere esattamente che il suo acquisto non poteva avvenire immediatamente, perché dipendeva dall’esatto adempimento del contratto di appalto concluso dalla società venditrice con la Simed e dalla decisione del TAR, poi di fatto annullata solo per la successiva rinuncia al relativo ricorso, intervenuta alla fine del 2010 . 2.4. Le statuizioni civili vanno pertanto confermate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.