‘Rave party’ nel capannone abbandonato: condanna per l’organizzatore

Evidente l’abuso compiuto per realizzare la mega festa. Sfruttata una struttura di proprietà pubblica ma affidata a privati. Esclusa, però, l’aggravante per le centinaia di persone presenti alla manifestazione.

Location ideale per il ‘rave party’. Però c’è un piccolo particolare il capannone industriale abbandonato, pur assegnato a un privato, è di proprietà pubblica. Ciò comporta la condanna per l’organizzatore della manifestazione a suo carico il reato di invasione di edificio”. Esclusa, tuttavia, l’ipotesi della aggravante per l’elevato numero di persone coinvolte i partecipanti alla festa non erano consapevoli dell’abuso compiuto utilizzando quella struttura. Cassazione, sentenza numero 43120, sezione Seconda Penale, depositata il 12 ottobre Occupazione . Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale e della Corte d’appello l’organizzatore del ‘rave party’ in terra siciliana è da condannare per aver invaso arbitrariamente un capannone industriale abbandonato , individuato come contesto ideale per la mega festa musicale. A renderne più grave la responsabilità, poi, secondo i giudici, anche l’elevato numero di persone coinvolte, cioè quelle poi presenti all’interno della struttura per la manifestazione. La lettura della vicenda fatta in Appello, però, non convince completamente i magistrati della Cassazione. Nessun dubbio sul reato. Sia chiaro, nessun dubbio sul reato l’organizzazione di una festa, della durata di varie ore, è sufficiente ad integrare quel minimo di stabilità che connota l’azione invasiva . Peraltro, l’invasione si è consumata già al momento dell’accesso abusivo da parte dell’organizzatore nel capannone industriale per approntare le strutture luci e impianto audio necessarie per il ‘rave party’ . E il profitto si è concretizzato, spiegano i magistrati, nell’aver evitato di cercare un altro luogo, eventualmente anche a pagamento, in cui svolgere la manifestazione . Condanna assolutamente legittima. Allo stesso tempo, però, la pena va ridotta – compito, questo, affidato alla Corte d’appello –, perché è da escludere l’aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone . Difatti, l’originaria invasione del capannone è stata compiuta solo dall’organizzatore della festa, mentre i partecipanti sono giunti a centinaia sul luogo solo in un secondo momento , richiamati da alcuni volantini, quando la struttura era stata già abusivamente occupata .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 giugno – 12 ottobre 2016, n. 43120 Presidente Prestipino – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 24 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di condanna, emessa nei confronti di F. P. dal Tribunale etneo in data 26 novembre 2009, per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., consistito nell'aver invaso arbitrariamente, in concorso con più di dieci persone, un capannone industriale al fine di tenervi una manifestazione musicale di genere rave . L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo - l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., in quanto esulerebbe dalla fattispecie incriminatrice la condotta di introdursi in modo solamente precario nel fondo altrui, non accompagnato dal fine di occuparlo o comunque di trarne profitto - la carenza di offensività o lesività dell'azione, in quanto svoltasi per poche ore all'interno di un capannone in stato di completo abbandono l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 633, secondo comma, cod. pen. aver commesso il fatto in più di dieci persone perché deve escludersi che abbiano concorso nel reato le centinaia di persone che hanno partecipato alla festa rave avendone avuto notizia tramite volantinaggio questi ultimi, infatti, non avevano alcuna consapevolezza dell'altruità del capannone e non hanno recato alcun apporto partecipativo all'azione invasiva, già interamente consumatasi nella fase preparatoria della manifestazione musicale - improcedibilità dell'azione per difetto di querela, una volta venuta meno la procedibilità d'ufficio conseguente alla contestazione dell'aggravante di cui al punto precedente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato solo per ciò che concerne l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 633, secondo comma, cod. pen. e deve essere rigettato quanto al resto. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, concernendo la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 633 cod. pen. Si tratta di doglianze infondate, in quanto l'organizzazione di una festa della durata di varie ore è sufficiente ad integrare quel minimo di stabilità che connota l'azione invasiva. Il profitto conseguito dal reo consiste nell'aver evitato di dover cercare un altro luogo, eventualmente anche a pagamento, nel quale allocare la manifestazione musicale. L'invasione si è dunque consumata già al momento dell'accesso abusivo del P. nel capannone industriale per approntare le strutture luci e impianto audio necessarie per il rave party . Consegue, al contempo, l'insussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone. Dagli atti processuali non risulta che l'originaria invasione del capannone sia stata commessa da altri che dal solo P Le altre centinaia di persone che, nel corso della nottata, hanno partecipato alla festa rave, sono giunte sui luoghi solo in un secondo momento, quando il capannone era stato già abusivamente occupato dall'imputato. Sul punto si registra un unico e risalente, ma tutt'ora attuale, precedente di questa Corte, secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 633, secondo comma, cod. pen. esige che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo dei delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso Cass. 21 gennaio 1953, in GP 1953, II, 425, 384 . La ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione dei numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua. Tale condizione non ricorre nel caso di specie e, in conclusione, deve affermarsi che il delitto è stato consumato in forma individuale. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di aver agito in più di dieci persone, con rinvio ai fini della rideterminazione dei trattamento sanzionatorio. La caducazione dell'aggravante non fa venir meno la procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen., essendo il capannone oggetto di invasione di proprietà pubblica circostanza risultante anche dal capo di imputazione e non contestata dal ricorrente . Non osta a tale conclusione il fatto che il capannone industriale fosse stato assegnato in uso ad un privato. Infatti, la destinazione pubblicistica di un immobile non viene meno anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, a meno che non vi sia stato il definitivo trasferimento della proprietà Sez. 2, n. 10796 del 25/01/2002 - Rv. 221845 fattispecie in tema di perseguibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen., del reato di invasione di un alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante del numero delle persone, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.