Il titolare del fondo servente può chiudere una strada su cui ha diritto il titolare del fondo dominante?

Non può ritenersi arbitraria, da parte del titolare di un fondo servente, l'attività di apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti che chiude l'accesso alla strada su cui insiste il diritto del titolare del fondo dominante, se il primo mette a disposizione del secondo le chiavi per aprire il congegno di sicurezza ed i disagi derivanti a quest'ultimo dall'innovazione siano minimi e trascurabili.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42954/16, depositata l’11 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Palermo dichiarava la responsabilità ai soli effetti civili, dell’imputato per il reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose , commesso mediante l'apposizione di una catena chiusa con lucchetti a sbarramento di una strada così da impedire l'esercizio della servitù di passaggio alla persona offesa - il fratello - e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, costituita parte civile. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, il difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo, nel quale lamenta violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., in riferimento all'affermata sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si deduce, in particolare, che l'imputato non solo aveva apposto la catena su un fondo di sua proprietà allo scopo di impedire l'incontrollato transito di greggi di terzi, ma aveva messo a disposizione della persona offesa le chiavi necessarie per aprire i lucchetti. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Per il Collegio il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, infatti, presuppone un comportamento arbitrario lo stesso, perciò, non può ritenersi integrato dall'esercizio di una facoltà tipicamente ricompresa nell'esercizio di un diritto la cui spettanza al soggetto agente non è contestata, quando l'attività posta in essere non incide apprezzabilmente sulle facoltà o sulle pretese vantate dalla persona offesa . In materia di servitù di passaggio l'art. 1064, secondo comma c.c., prevede che il proprietario del fondo servente possa chiudere il fondo, purché ne lasci libero e comodo l'ingresso al titolare dei fondo dominante, mentre l'art. 1067, secondo comma c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo . Nella giurisprudenza civile, risulta ampiamente condiviso il principio secondo cui, in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario dei fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito con la conseguenza che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario dei fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza Apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti. In considerazione di quanto esposto, non può ritenersi arbitraria, da parte del titolare di un fondo servente, l'attività di apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti che chiude l'accesso alla strada su cui insiste il diritto del titolare del fondo dominante, se il primo mette a disposizione del secondo le chiavi per aprire il congegno di sicurezza ed i disagi derivanti a quest'ultimo dall'innovazione siano minimi e trascurabili. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata non offre alcuna indicazione delle ragioni per le quali la chiusura della strada con la catena, quando le chiavi per aprire quest'ultima siano messe a disposizione del titolare del diritto di servitù, abbia procurato tangibili disagi a tale soggetto. In tal modo, posto che l'esistenza di un apprezzabile disagio quale conseguenza dell'innovazione è requisito necessario per escludere la legittimità di quest'ultima, la sostanziale mancanza di motivazione in proposito si traduce in violazione di legge penale perché esclude, di fatto, ogni rilevanza all'elemento dell'arbitrarietà della condotta, nonostante lo stesso sia espressamente richiesto dall'art. 392 c.p. ai fini della configurabilità della condotta . La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 settembre – 11 ottobre 2016, n. 42954 Presidente Carcano – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 13 novembre 2014, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, ha dichiarato la responsabilità, ai soli effetti civili, di B. I. per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, commesso mediante l'apposizione di una catena chiusa con lucchetti a sbarramento di una strada così da impedire l'esercizio della servitù di passaggio alla persona offesa, il fratello L. I., e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, costituita parte civile. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, l'avvocato A. D. L., quale difensore di fiducia dell'imputato B. I., articolando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., in riferimento all'affermata sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si deduce che l'imputato non solo aveva apposto la catena su un fondo di sua proprietà allo scopo di impedire l'incontrollato transito di greggi di terzi, ma aveva messo a disposizione della persona offesa le chiavi necessarie per aprire i lucchetti. Del resto, proprio per questa ragione, il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato e art. 530, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre, l'apposizione della catena chiusa con lucchetti non comporta nemmeno un aggravio al diritto di passaggio, essendo possibile aprirla in pochi attimi. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate. 2. II reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose presuppone un comportamento arbitrario lo stesso, perciò, non può ritenersi integrato dall'esercizio di una facoltà tipicamente ricompresa nell'esercizio di un diritto la cui spettanza al soggetto agente non è contestata, quando l'attività posta in essere non incide apprezzabilmente sulle facoltà o sulle pretese vantate dalla persona offesa. In particolare, in materia di servitù di passaggio, o che implichino il diritto di passaggio, l'art. 1064, secondo comma, cod. civ. prevede, in combinato disposto con l'art. 841 cod. civ., che il proprietario dei fondo servente possa chiudere il fondo, purché ne lasci libero e comodo l'ingresso al titolare dei fondo dominante, mentre l'art. 1067, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il proprietario dei fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo . Nella giurisprudenza civile, risulta ampiamente condiviso il principio secondo cui, in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario dei fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito con la conseguenza che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario dei fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio servitus in faciendo consistere nequit cfr., tra le tante Sez. 2 civ., n. 14179 del 27/06/2011, Rv. 618310 Sez. 2 civ., n. 6513 del 24/04/2003, Rv. 562446 Sez. 2 civ., n. 3804 dei 30/03/1995, Rv. 491553 . In considerazione di quanto esposto, non può ritenersi arbitraria, da parte del titolare di un fondo servente, l'attività di apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti che chiude l'accesso alla strada su cui insiste il diritto del titolare del fondo dominante, se il primo mette a disposizione del secondo le chiavi per aprire il congegno di sicurezza ed i disagi derivanti a quest'ultimo dall'innovazione siano minimi e trascurabili. 3. La sentenza impugnata, nel riformare quella assolutoria di primo grado, ha così svolto il suo ragionamento [ ] anche a volere ritenere dimostrato la mancata accettazione da parte dello I. L. delle chiavi dei lucchetto di chiusura del cancello posto lungo la stradella [ ], tale rifiuto non varrebbe ad escludere la riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 392 c.p. dal momento che la materiale apposizione di un lucchetto per la chiusura di un cancello anche nel caso in cui la persona offesa avesse potuto disporre delle chiavi costituisce, comunque, un aggravio della modalità di esercizio della servitù di passaggio di cui la parte offesa è titolare, tenuto conto anche della distanza non indifferente alcune centinaia di metri tra il cancello e la casa della persona offesa [ ] . Trattasi di una motivazione che non offre alcuna intellegibile indicazione delle ragioni per le quali la chiusura della strada con la catena, quando le chiavi per aprire quest'ultima siano messe a disposizione del titolare del diritto di servitù, abbia procurato tangibili disagi a tale soggetto. In tal modo, posto che l'esistenza di un apprezzabile disagio quale conseguenza dell'innovazione è requisito necessario per escludere la legittimità di quest'ultima, la sostanziale mancanza di motivazione in proposito si traduce in violazione di legge penale perché esclude di fatto ogni rilevanza all'elemento dell'arbitrarietà della condotta, nonostante lo stesso sia espressamente richiesto dall'art. 392 cod. pen. ai fini della configurabilità della condotta. 4. All'accoglimento dei ricorso, segue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, che procederà a nuovo giudizio verificando, in particolare, se siano state effettivamente messe a disposizione della parte civile costituita le chiavi del lucchetto di chiusura dei cancello così come sembra prospettare la sentenza impugnata , e, in caso positivo, se, nonostante la disponibilità delle chiavi, la persona offesa abbia subito un apprezzabile disagio dall'innovazione realizzata dall'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.