Non basta il collegamento per integrare il reato di turbativa d’incanti

Il reato di turbativa degli incanti è un reato di pericolo che si configura non solo in caso di danno effettivo, ma anche in caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara.

In questo senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42965/16 depositata l’11 ottobre. La vicenda. Gli odierni ricorrenti si rivolgono alla Corte di Cassazione impugnando la sentenza della Corte d’appello che aveva ridotto l’importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore della parte civile ANAS s.p.a. e confermato nel resto la pronuncia impugnata, condannando i ricorrenti per il reato di cui agli artt. 81, 110, 353 c.p., con riferimento a 2 gare a pubblico incanto indette dall’ANAS nel 2009 e aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori stradali. L’assenza di una valutazione autonoma. Il primo motivo di ricorso addotto dai ricorrenti è accolto e assorbe dunque le altre doglianze. Con tale motivo si deducono violazioni degli artt. 192 c.p.p. e 353 c.p. per avere la Corte territoriale preso atto del provvedimento di esclusione allineandosi al giudizio espresso dall’organo amministrativo, senza nessuna valutazione autonoma, anzi deducendo solo presuntivamente la collusione e la turbativa della gara d’appalto dal mero collegamento tra le 2 società, in assenza di condotte inerenti ad accordi fraudolenti. Il collegamento”. Il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipati alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate Cass. n. 28517/14 . Deve dunque ritenersi inammissibile qualsiasi presunzione assoluta di turbativa del corretto svolgimento della gara, fondata sulla scoperta dell’esistenza di rapporti di collegamento o controllo, formale o sostanziale, tra società che vi prendano parte, richiedendo la norma incriminatrice che tale turbativa venga commessa con collusioni o altri mezzi fraudolenti . La consumazione del reato. Il reato di turbativa degli incanti è un reato di pericolo che si configura non solo in caso di danno effettivo, ma anche in caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara Cass. n. 12821/13 . Se realizzato con la condotta di collusione, il reato si consuma nel momento in cui è stata presentata l’ultima delle offerte illecitamente concordate e può avere ad oggetto tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera concorrenza. Rilevante non è dunque il mero collegamento, ma il fatto che esso in concreto abbia portato le imprese a presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità. La Corte di Giustizia. Sulla stessa linea si pongono i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che, pur soffermandosi sulla corretta esegesi del disposto dell’art. 29 della Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE ha affermato che, in base all’ordinamento comunitario, due imprese, anche se collegate, possono partecipare alla medesima procedura qualora dimostrino che il loro rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara. Non è dunque sufficiente la constatazione di un rapporto di collegamento tra imprese, ma occorre verificare se tale rapporto abbia avuto un impatto concreto nell’ambito della relativa procedura. Non avendo la Corte territoriale applicato i principi suesposti, la sentenza viene annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 settembre – 11 ottobre 2016, n. 42965 Presidente Paoloni – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 luglio 2015 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 30 novembre 2012, appellata da P.L. e M.U. , ha ridotto l’importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore della parte civile costituita ANAS s.p.a. a complessivi Euro 2.000,00, confermando nel resto la pronuncia impugnata, che li condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro duecento di multa ciascuno per il reato di cui gli artt. 81, 110, 353 cod. pen., con riferimento a due gare a pubblico incanto indette dall’ANAS nel 2009 e aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori stradali, cui avevano chiesto di partecipare, fra i vari concorrenti, la OPERA s.r.l., amministrata dal P. , e la OMNIA Strade s.a.s., amministrata dal M. . 2. Con separati atti di ricorso per cassazione il difensore ha formulato tre motivi di doglianza comuni ad entrambi gli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., per avere la Corte d’appello preso atto del provvedimento di esclusione allineandosi al giudizio espresso dall’organo amministrativo, senza nessuna valutazione autonoma, ed anzi deducendo solo presuntivamente la collusione e la turbativa della gara d’appalto dal mero collegamento fra le due società, oltre che dal rapporto di amicizia fra i loro responsabili, in assenza di condotte inerenti ad accordi fraudolenti ed in contrasto con le indicazioni fornite dalla sentenza C-538/07 del 19 maggio 2009 della Corte di Giustizia UE. 2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione con riferimento al risarcimento dei danni cagionati all’ANAS, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna spiegazione circa il danno morale che la parte civile avrebbe subito, tenuto conto del fatto che la preventiva esclusione dalle gare ha evitato che la stessa subisse alcun pregiudizio di tipo economico. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 546, lett. g , 177 e 585, lett. c , cod. proc. pen., per la mancanza della data di emissione del provvedimento impugnato. 3. Con memorie pervenute nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 20 settembre 2016 il difensore insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso, deducendo altresì l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale alla data del 9 settembre 2016, tenuto conto della data di commissione del reato, individuata in quella del 9 marzo 2009. 4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 6 settembre 2016 il difensore della parte civile ANAS s.p.a. ha esposto un’articolata serie di argomentazioni critiche volte a confutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati, chiedendone la declaratoria di rigetto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l’accoglimento, con effetto, allo stato, logicamente assorbente rispetto alla doglianza nel secondo motivo enucleata. 2. La fattispecie presa in esame dai Giudici di merito è stata già considerata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha stabilito il principio secondo cui il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate Sez. 6, n. 28517 del 01/04/2014, Vessa, Rv. 259824 . In tal senso, in particolare, nella motivazione della pronunzia or ora citata questa Corte ha precisato che il rapporto di controllo o collegamento tra società rappresenta senza dubbio, per i rispettivi amministratori, una condizione propizia per stringere accordi clandestini diretti a battere la concorrenza e, quindi, può ben alimentare il sospetto che le società concorrenti, profittando di tale condizione favorevole, possano concordare le rispettive offerte, consumando il reato previsto dall’art. 353 cod. pen., mediante la forma tipica della frode o della collusione. Ma, come testualmente affermato, un abisso separa la supposizione di un fatto dalla prova della sua effettiva verificazione . Deve pertanto ritenersi inammissibile qualsiasi presunzione assoluta di turbativa del corretto svolgimento della gara, fondata sulla scoperta dell’esistenza di rapporti di collegamento o controllo, formale o sostanziale, tra società che vi prendano parte, richiedendo la norma incriminatrice in esame che la turbativa d’asta sia commessa con collusioni o altri mezzi fraudolenti . Questa Corte ha inoltre stabilito il principio secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906 . Se realizzato con la condotta di collusione, il reato si consuma nel momento in cui è stata presentata l’ultima delle offerte illecitamente concordate Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, cit., Rv. 254904 e può avere ad oggetto tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla gara Sez. 6, n. 16333 del 23/03/2011, Cardinale, Rv. 250042 . Ciò che rileva, dunque, non è il mero dato del collegamento, sia esso formale o sostanziale, ma il fatto che esso in concreto abbia portato le imprese a presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità v., in motivazione, Sez. 6, n. 16333 del 23/03/2011, cit. . Il collegamento, in sé considerato, ed anche quando non sia consentito, va apprezzato solo come un indice di irregolarità suscettibile di acquisire rilevanza penale quando si provi, avvalendosi ovviamente di tutti i possibili criteri di valutazione indicati dall’art. 192 cod. proc. pen., che in concreto vi è poi stato un accordo sugli specifici contenuti delle singole e formalmente autonome offerte. Accordo preventivo, per sé idoneo ad influire sull’esito della gara rispetto ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, che sono quelli della libertà di partecipazione e della libertà dei singoli partecipanti di influenzarne l’esito secondo le regole di una libera ed effettiva concorrenza, funzionale all’ottenimento del giusto prezzo rispetto ai vari parametri stabiliti dal singolo bando arg. ex Sez. 6, n. 16333 del 23/03/2011, cit. . Nella medesima prospettiva ermeneutica, inoltre, deve richiamarsi la linea interpretativa seguita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07 , che, pur soffermandosi sulla corretta esegesi del disposto di cui all’art. 29 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ha affermato il principio secondo cui, in base all’ordinamento comunitario, due imprese, anche se collegate, possono partecipare alla medesima procedura qualora dimostrino che il loro rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara. Secondo la Corte lussemburghese, dunque, il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto a carico delle imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate di partecipare in modo simultaneo, senza poter dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara. Non è sufficiente, in altri termini, la constatazione di un rapporto di collegamento fra imprese, ma occorre verificare se tale rapporto abbia avuto un impatto concreto nell’ambito della relativa procedura. 3. A tale quadro di principii non si è uniformata la decisione impugnata, che è pervenuta all’esito assolutorio valorizzando esclusivamente le circostanze di fatto inerenti all’intervenuta esclusione preliminare delle due società dalla gara, sul rilievo che, in sede amministrativa, la Commissione esaminatrice aveva desunto da una serie di indici segnatamente, dalla veste esteriore dei plichi contenenti le offerte, dalle modalità di spedizione e dalla provenienza delle garanzie alle predette società rilasciate, oltre che dall’esistenza di rapporti commerciali nel periodo 2006-2009 e da un risalente rapporto di amicizia fra i responsabili il fatto che le relative offerte, pur se apparentemente distinte ed autonome, provenissero da un unico centro di interessi, mostrando una commistione e un collegamento fra le stesse . Il libero apprezzamento degli indici sintomatici a tal fine ritenuti rilevanti in sede amministrativa, tuttavia, deve essere condotto dal Giudice di merito nella prospettiva necessariamente segnata dalla verifica dei limiti oggettivamente riconnessi alla concreta configurabilità degli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice oggetto del tema d’accusa. Nessun rilievo è stato attribuito, inoltre, al fatto, pur dedotto in sede di gravame da entrambe le difese, che le offerte non sono state aperte, in modo da poterne verificare anche sul piano comparativo il contenuto e l’entità, mentre l’affermata esistenza di un unico centro di interessi, con domande di partecipazione che erano il frutto di offerte concordate o comunque espressione di un accordo sottostante tra le due imprese, diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte , costituisce un dato inferenziale solo apoditticamente enunciato nella motivazione, senza accertare se, in concreto, una condotta di tipo collusivo si sia realmente verificata nel contesto della gara pubblica presa in esame, attraverso una manovra clandestina concertata da un unico centro d’interessi - celatosi dietro l’apparenza di una pluralità di soggetti formalmente distinti - e volta ad alterarne a proprio favore l’esito, in spregio ai principii di trasparenza e di libera concorrenza. 4. Palesemente infondata la terza doglianza in ricorso prospettata, poiché la data di emissione della sentenza impugnata è chiaramente riportata nella sua intestazione. La eccepita prescrizione del reato v., in narrativa, il par. 3 non si è verificata, poiché alla data di scadenza del più ampio termine prescrizionale 9 settembre 2016, calcolato a decorrere dalla data di commissione del reato, individuata nel capo d’imputazione in quella del 9 marzo 2009, deve aggiungersi l’ulteriore termine di gg. 60 di sospensione per il legittimo impedimento difensivo rilevato all’udienza celebratasi dinanzi al Tribunale in data 12 giugno 2012 . 5. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, per un nuovo giudizio che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.