La necessaria diligenza dell’imputato per ottenere la restituzione nei termini

Sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, quando la persona imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.

Così si è espressa la sentenza della Cassazione n. 42748/16 depositata il 10 ottobre. Il caso. La Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui l’imputato deduceva la nullità del titolo esecutivo e richiedeva, per non aver mai avuto conoscenza dei procedimenti, la restituzione nei termini per impugnare le sentenze con cui veniva condannato. Ricorre egli dunque per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 175 c.p.p La diligenza dell’imputato. Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnato dalla involontaria rinunzia a comparire e dalla mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Da ciò consegue che, per impedire l’attivazione del rimedio, è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. Inoltre, l’art. 175, comma 2, c.p.p. prevede che non si possa autorizzare la restituzione in termini qualora vi sia la prova della sussistenza della conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento dunque, qualora si sia raggiunta la prova della conoscenza del procedimento – cosa avvenuta nel caso concreto –, l’imputato non può pretendere di essere effettivamente edotto anche dall’esito dello stesso, potendo con un minimo di diligenza acquisire tutte le informazioni del caso. La diligenza con il difensore. Gli oneri di diligenza necessari a garantire una ragionevole semplificazione del circuito comunicativo all’interno dell’unica parte” difensiva gravitano anche su diretto interessato per cui sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, quando la persona imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. Deve pretendersi dunque dalla parte che si rivolga ad un difensore un minimo di diligenza nell’accertare che lo stesso possa effettivamente esercitare lo ius postulandi sino a revoca del mandato. Né integra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore il decesso del difensore incombe, infatti, all’imputato comunque l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferitogli Cass. n. 21222/2006 . In altri termini, la parte deve provvedere ad una nuova nomina qualora il difensore deceda o venga radiato o sospeso dall’albo. Nel caso in cui questi non provveda, non si può configurare alcuna nullità per difetto di citazione né alcun valido presupposto per ottenere la rimessione nei termini ex art. 175 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre 10 ottobre 2016, n. 42748 Presidente Romis – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29/02/2016, la Corte di Appello di Genova, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale E. O. deduceva la nullità dei titolo esecutivo e richiedeva, per non aver mai avuto conoscenza dei procedimenti richiamandosi a tal fine la nuova disciplina dell'articolo 175, comma 2, c.p.p., la restituzione in termini per impugnare le seguenti sentenze 1 sentenza del Tribunale di Genova del 29/03/2007 -irrev. il 13/02/2008 recante condanna ad anni due di reclusione ed € 4.000,00 di multa 2 sentenza della Corte d'Appello di Genova del 07/01/2013 -irrev. 25/03/2013 recante condanna a mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione E. O., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'articolo 175 c.p.p Deduce che, quand'anche vi sia stata una elezione del domicilio presso lo Studio di un difensore, questa da sé sola non è pertanto, idonea a fondare una valida presunzione di conoscenza degli atti da parte dell'imputato . Afferma che Vistante, riguardo le due sentenze sopra indicate, fino al momento della traduzione in carcere e pertanto fino al giorno 14/1/16 nulla sapeva non solo della pronuncia di dette condanne, ma ancor più nulla sapeva delle rispettive conclusioni delle indagini preliminari, delle fissazioni delle udienze, nonché delle conseguenti emissioni delle due sentenze. Mai ha ricevuto notificazioni a tali riguardi . Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 4. Come condivisibilmente evidenziato dal P.G., va qui ricordato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l'attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010 dep. 08/09/2010, Condello, Rv. 248008 e, nel caso di specie, la piena consapevolezza dei procedimenti in capo al ricorrente appare pacifica in quanto, come correttamente affermato dalla Corte dei merito, quanto al primo procedimento, E. risulta esser stato arrestato in flagranza di reato ed aver nominato difensore di fiducia. Non appare quindi possibile che questi non abbia avuto contezza del procedimento e del suo corso, poiché esso era stato celebrato alla sua presenza quanto al secondo procedimento risulta agli atti, dal verbale del 20-1-2007, che E. veniva avvertito dell'inoltro della denunzia penale per la falsificazione del passaporto, nonché del fatto che l'assistenza di un difensore è obbligatoria risulta altresì che E. aveva nominato a tal fine suo difensore di fiducia l'avv. P. Pendini dei foro di Genova, presso il quale eleggeva domicilio per detto procedimento cfr. sez. 6, n. 22247 del 04/02/2011, Rv. 250054 sez. 3, n. 11679 del 02/03/2016 . Vale anche rammentare che l'articolo 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, prevede che non si possa autorizzare la restituzione in termini qualora vi sia la prova della sussistenza, alternativamente, di una delle due condizioni, e cioè la conoscenza del procedimento ovvero dei provvedimento pertanto qualora si sia raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, l'imputato non può pretendere di essere effettivamente edotto anche dell'esito dello stesso, potendo con un minimo di diligenza acquisire tutte le informazioni del caso cfr. sez. 2, n. 9104 del 21/02/2006, Rv. 233611 . 4.1. Deve aggiungersi che, nel caso in esame in riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Genova del 07/01/2013 , l'imputato ha non solo eletto domicilio presso il difensore, ma era con questi legato da un mandato fiduciario, sicché se l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, sì assume anche l'obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta e l'eventuale interruzione di tali contatti nella specie dovuta al rappresentato -e allo stato indimostrato decesso dell'avv. Pendini dovrebbe comunque essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione cfr. sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 sez. 1, n. 19127 del 16/05/2006, Rv. 233920 . Impugnazione che, nella specie, risulta pure proposta. 5. Mette conto, ancora, rammentare che questa Corte ha, da tempo, affermato il principio secondo cui gli oneri di diligenza necessari a garantire una ragionevole semplificazione del circuito comunicativo all'interno dell'unica parte difensiva gravitano anche sul diretto interessato per cui sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento cfr. sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 sez. 6, Ordinanza n. 15932 del 01/04/2015, Rv. 263084 . 5.1. Dalla giurisprudenza di questa Corte è possibile trarre, infine, il principio generale secondo cui deve pretendersi dalla parte che si rivolga ad un difensore un minimo di diligenza nell'accertarsi che lo stesso possa effettivamente esercitare lo ius postulandi sino a revoca dei mandato. Né integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore il decesso dei difensore incombe, infatti, sull'imputato, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli Sez. 1, Ordinanza n. 21222 del 25/05/2006, Rv. 233865 . In altri termini la parte ha l'onere di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo. Già da tanto deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione né alcun valido presupposto per ottenere la rimessione nei termini ai sensi dell'articolo 175 c.p.p. cfr. sul punto sez. 5, Sentenza n. 7038 del 2011 sez. 6, Ordinanza n. 18992 del 30/03/2006 . 6. II ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.