Trasporto di droga: l’autovettura non è sempre assoggettabile a confisca obbligatoria

Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con cui sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42750/16 del 10 ottobre. Il caso. Vistosi condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e vistosi disposta la confisca della propria autovettura, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 240 c.p. in quanto il giudice non aveva motivato sulla confisca del mezzo, limitandosi a riferire che l’eventuale restituzione del veicolo all’avente diritto consentirebbe al medesimo la commissione di reati dello stesso tipo in un prossimo futuro. Confisca obbligatoria/confisca facoltativa. Il ricorso è fondato. La vettura di cui è stata disposta la confisca non può essere assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 1, c.p., non trattandosi né del prezzo del reato contestato né di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Al massimo, sostiene la S.C., potrebbe essere assoggettabile a confisca facoltativa, quale cosa servita alla commissione del reato – trasporto di sostanze stupefacenti – ex art. 240, comma 1, c.p., ciò però a condizione che fosse stato accertato un specifico e strutturale nesso strumentale tra la res e il reato – cosa da escludere nel caso di specie. Il trasporto solo occasionale. Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con cui sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa. La sentenza viene annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 10 ottobre 2016, n. 42750 Presidente Romis – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 2286/2015 del 24/11/2015, il Tribunale di Teramo applicava ad A.G. , la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, e disponeva la confisca e distruzione dello stupefacente in giudiziale sequestro e la confisca dell’autovettura Volkswagen Golf targata [], di proprietà dell’A. , in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 4, D.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione A.G. , personalmente, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 240 c.p Deduce che il Giudice non ha offerto alcuna motivazione a supporto della confisca del mezzo, limitandosi a riferire che l’eventuale restituzione del veicolo all’avente diritto consentirebbe al medesimo la commissione di reati dello stesso tipo ad un prossimo futuro. Afferma che il provvedimento di confisca implica l’esistenza di uno specifico nesso nella specie insussistente tra l’oggetto e la commissione del reato, affinché non si arrivi a privare un individuo di un bene la cui disponibilità è lecita previo accertamento della esistenza o meno di artifizi, modifiche, o accorgimenti tali da predisporre il veicolo per il trasporto occulto della sostanza nella fattispecie concreta l’hashish era stato occultato sotto il sedile senza che vi fosse alcuna manipolazione o particolare accorgimento sia per l’occultamento che per il trasporto della droga e, quindi, il mezzo ha sempre conservato la sua funzionalità lecita e originaria, senza che vi sia mai stata una modifica strutturale tesa alla facilitazione della commissione del reato. 2.1. Con memoria pervenuta il 15/09/2016, il difensore fiduciario successivamente nominato , avv. Anna Luisa Russo, del Foro di Fermo, ha ribadito e corroborato i motivi del ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. L’autovettura di cui nella specie è stata disposta la confisca certamente non può essere considerata come cosa assoggettabile a confisca obbligatoria, ex articolo 240 cpv. c.p., non trattandosi né del prezzo del reato contestato né di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. 4.1. Essa, in ipotesi, potrebbe essere assoggettabile a confisca facoltativa, quale cosa servita alla commissione del reato trasporto di sostanze stupefacenti , ex articolo 240 c.p., comma 1, a condizione però che fosse stato accertato uno specifico, strutturale e non occasionale nesso strumentale tra la res e il reato cfr. sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 , il che è da escludere nel caso di specie, atteso che non risulta che nell’automezzo sia stato creato un apposito vano occulto comportante una modifica strutturale del mezzo o che le sostanze siano state ivi precedentemente celate con l’uso di accorgimenti insidiosi cfr. sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591 . 4.2. Va allora ribadito il principio di diritto per cui il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con il quale sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti tali da non consentirne il trasporto a mano , non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa cfr. sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973 . 4.3. Nel caso che occupa, la motivazione della confisca dell’autovettura è, di conseguenza, palesemente insufficiente, per cui la sentenza dev’essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione in ordine alla confisca dell’autovettura in oggetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca dell’auto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Teramo.