Citazione dell’imputato residente all’estero vs citazione dell’irreperibile

L’invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o dimora all’estero del soggetto nei cui confronti si deve procedere la procedura non troverà applicazione qualora tale notizia sia incerta al momento della notifica dell’atto processuale.

Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 41446/16 depositata il 4 ottobre. Il caso. A seguito della condanna confermata in appello per concorso in truffa e ricettazione, l’imputato ricorre per cassazione lamentando violazione di legge processuale. L’imputato era notoriamente residente all’estero e tutti gli atti processuali di primo e secondo grado solo stati invece illegittimamente notificati allo stesso con il rito previsto per gli irreperibili. Le notificazioni dell’imputato all’estero. Le notificazioni dell’imputato di cui sia noto il recapito all’estero sono disciplinare dall’art. 169 c.p.p., che prevede che la notifica avvenga presso detto recapito con raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato e, se nel termine di 30 giorni non viene effettuata la dichiarazione o elezione di domicilio richieste, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. La giurisprudenza della Cassazione ha peraltro precisato che l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o dimora all’estero del soggetto nei cui confronti si deve procedere la procedura non troverà applicazione qualora tale notizia sia incerta al momento della notifica dell’atto processuale. Nel caso di specie è pacifico che una notizia precisa del luogo di residenza all’estero dell’imputato non vi era agli atti del procedimento nel momento in cui venne spedito e notificato il decreto di citazione a giudizio di primo grado e che, solo all’esito del giudizio di primo grado, dalle nuove ricerche disposte per la notifica della sentenza contumaciale era emerso che l’imputato si era trasferito in Francia per lavoro. Dunque non vi erano elementi in primo grado per l’applicazione dell’art. 169 c.p.p., e la notifica appare regolare. Invece, per il giudizio di secondo grado, dalle ricerche è emerso un preciso indirizzo all’estero ma ciononostante non è stato dato corso alla procedura di cui all’art. 169 c.p.p Da ciò consegue l’annullamento della sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 giugno – 4 ottobre 2016, n. 41446 Presidente Cammino – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione, a mezzo difensore, V. S. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che in data 1.6.2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che il 19.10.2009 lo ha condannato per concorso in truffa aggravata e ricettazione, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Deduce la difesa dei ricorrente violazione di legge processuale. Lamenta che il V. era notoriamente residente all'estero e che tutti gli atti processuali di primo e secondo grado sono stati illegittimamente notificati allo stesso con il rito degli irreperibili. Rileva che lo stesso giudice dell'esecuzione non ha dichiarato l'esecutività del titolo rappresentato dalla sentenza d'appello, motivandolo proprio sulla nullità dell'intero iter notificatorio della sentenza di appello. Chiede in via subordinata estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Le notificazioni dell'imputato di cui sia noto il recapito all'estero sono disciplinate dall'art. 169 cod. proc. pen., norma di chiusura del minisistema dedicato alle notificazioni e che si pone, pertanto, in rapporto di complementarità con le previsioni del codice che lo precedono, ivi compreso l'art. 159 cod. proc. pen. che disciplina le notificazioni all'imputato irreperibile sul territorio nazionale. L'art. 169 prevede infatti che 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato . Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. 2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero del soggetto nei cui confronti si deve procedere qualora tale notizia sia, invece, incerta al momento della notifica dell'atto processuale, detta procedura non può trovare applicazione C., Sez. V, 15.3.2005, Severini, in Rv 232329 . Ciò detto deve rilevarsi che dall'esame degli atti è dato apprendere che il V. è stato citato in primo grado con citazione diretta a seguito di emissione del decreto di irreperibilità dei P.M. dei 5.6.2008, all'esito di ricerche dalle quali emergeva solo un suo trasferimento dal luogo della sua residenza senza alcuna notizia di dove lo stesso potesse essere reperito. All'esito dei giudizio il giudice di primo grado rinnovava le ricerche, al fine dell'emissione di nuovo decreto di irreperibilità. Nella nota dei Carabinieri del 10.3.2010 veniva confermato che il V. non era reperibile nella residenza anagrafica e che,da informazioni rese dal di lui padre, era dato apprendere che lo stesso da 2 anni si era trasferito a Cannes Francia per lavoro. In data 17.3.2010 il Tribunale di Sciacca decretava l'irreperibilità del V. e la sentenza di primo grado gli veniva notificata con il rito degli irreperibili. In sede di notifica della citazione in appello le nuove ricerche disposte davano atto che l'imputato era emigrato in Le Cannet Francia e veniva fornito l'indirizzo all'estero dell'imputato nota Corpo Municipale di Caltanisetta dei 21.12.2010 . All'esito di dette ricerche il giudice d'appello emetteva decreto di irreperibilità e il giudizio veniva celebrato con il rito degli irreperibili. Nel caso di specie è pacifico, per quanto detto, che una notizia precisa dei luogo di residenza ali' estero dell'imputato non vi era agli atti del procedimento nel momento in cui venne spedito e notificato il decreto di citazione a giudizio di primo grado e che, solo all'esito del giudizio di primo grado, dalle nuove ricerche disposte per la notifica della sentenza contumaciale era emerso che il V. si era trasferito in Francia per lavoro. Non vi erano pertanto elementi in primo grado per invocare l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 169 c.p.p. e troppo poco vi era nel momento della notifica della sentenza di primo grado per attivare il sistema della notifica all'estero che richiede notizia precisa del luogo di residenza o dimora estera dell'interessato. Del tutto regolare appare, quindi, la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado dei V Discorso diverso deve essere fatto per il giudizio di secondo grado. Dalle ricerche è emerso un preciso indirizzo all'estero dove il V. poteva essere reperito, ciononostante non è stato dato corso alla procedura prevista dall'art. 169 c.p.p. e il giudizio d'appello si è svolto in assenza del prevenuto citato con il rito degli irreperibili. L'imputato non è stato pertanto regolarmente citato per il giudizio d'appello. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.