Un po' di pulizia... in materia di rifiuti

Con riferimento alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali, l'art. 6 della l. n. 210/2008, di carattere temporaneo ed eccezionale, deve essere disciplinato dall'art. 2, co. 5, c.p Inoltre, la carenza dei requisiti per l'autorizzazione relativa ad un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti è sanzionata dalla lett. d dell'art. 6 della l. n. 210/2008 nell'ipotesi in cui l'autorizzazione manchi del tutto diversamente, ove ci siano l'autorizzazione, l'iscrizione o le comunicazioni prescritte, ma deficitino i requisiti per ottenerle, deve essere applicata l'attenuante di cui alla lettera f .

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40654/2016, depositata il 29 settembre. Il caso. La Corte d'Appello di Palermo, confermando la statuizione del giudice di prime cure, condannava un imputato per l'illecito di cui all'art. 6, co. 1, lett. d , l. n. 210/2008 raccolta, smistamento, recupero, trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione . Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando violazione ed erronea applicazione della sopra indicata norma. A parere dell'impugnante, infatti, la l. n. 210/2008 legge speciale non doveva trovare applicazione, essendo cessato lo stato di emergenza per i rifiuti. La normativa di riferimento, secondo il ricorrente, doveva essere rinvenuta nel d.lgs. n. 152/2006, in ossequio al principio per cui deve essere applicata la legge maggiormente favorevole al reo art. 2 c.p. la sentenza era stata pronunciata successivamente al termine dell'emergenza. Ulteriore motivo di gravame, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui alla lett. f dell'art. 6 della l. n. 210/2008. Norma eccezionale e norma più favorevole. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Gli Ermellini hanno chiarito che la l. n. 210/2008, essendo normativa di natura eccezionale, trova applicazione anche dopo la fine dell'evento straordinario da affrontare, ai sensi dell'art. 2, co. 5, c.p A sostegno di quanto sopra, i Giudici di Palazzo Cavour hanno ricordato l'orientamento giurisprudenziale per cui, in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, l'art. 6 della l. n. 210/2008, di carattere temporaneo ed eccezionale, deve essere disciplinato dall'art. 2, co. 5, c.p. da ciò consegue l'applicazione della suddetta norma ai fatti commessi durante la vigenza della legge speciale, anche qualora siano stati giudicati dopo la cessazione della situazione di emergenza. La mancanza dell'autorizzazione è più grave dell'autorizzazione in carenza dei requisiti. Il ricorrente, poi, lamentava la mancata applicazione della lett. f dell'art. 6 in esame pene ridotte in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per iscrizioni e comunicazioni , invece della lett. d , concernente la raccolta e lo smistamento senza autorizzazione. Rilevava, infatti, l'impugnante come egli fosse sprovvisto dei requisiti per l'iscrizione e come l'attenuante dovesse applicarsi anche senza la medesima. Gli Ermellini hanno sottolineato, invece, come la riduzione di pena operi soltanto nei confronti di chi detenga un'autorizzazione, pur non avendo i requisiti per ottenerla. I Giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio di diritto per cui la carenza dei requisiti per l'autorizzazione relativa ad un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti è sanzionata dalla lett. d dell'art. 6 della l. n. 210/2008 nell'ipotesi in cui l'autorizzazione manchi del tutto diversamente, qualora ci siano l'autorizzazione, l'iscrizione o le comunicazioni prescritte, ma deficitino i requisiti per ottenerle, deve essere applicata l'attenuante di cui alla lettera f . Da una diversa interpretazione, ha chiosato il Collegio, deriverebbe l'incostituzionalità della norma, dal momento che operare senza apposita autorizzazione, lett. d , come nel caso di specie, integra una condotta più grave rispetto a quella di non osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o di non disporre dei requisiti necessari per ottenere la stessa , lett. f . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 marzo – 29 settembre 2016, n. 40654 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 dicembre 2014, confermava la decisione dei Tribunale di Trapani del 17 aprile 2013, che aveva condannato C. S.alla pena dì mesi 4 di reclusione ed € 6.670,00 di multa art. 6, comma 1, lettera d2, legge 210 dei 2008, perché poneva in essere un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. In Trapani accertato il 25 maggio 2011 . 2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera dl della legge 210 del 2008 Doveva trovare applicazione la normativa più favorevole al reo art. 2 dei cod. pen. , il d. Igs. 152 del 2006, e non la legge speciale n. 210 dei 2008, art. 6, comma 1, lettera d2, per la cessazione dello stato di emergenza per i rifiuti, anche se il reato è stato commesso durante lo stato di emergenza. In Sicilia lo stato di emergenza infatti è cessato il 31 dicembre 2012. La sentenza è del 17 aprile 2013, successiva alla cessazione dell'emergenza. 2. 2. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della lettera f, anziché d, dell'art. 6 della legge 210 del 2008. La carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione lettera f, della norma citata imponeva l'applicazione dell'attenuante. L'imputato infatti non poteva ottenere l'iscrizione l'attenuante si applica anche quando non c'è stata nessuna iscrizione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. II ricorso è inammissibile. Trattandosi di norma eccezionale la stessa trova applicazione anche dopo la cessazione dell'evento eccezionale fronteggiato, per effetto dell'art. 2, comma 5, del cod. pen. Sul punto vedi Cassazione Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014 - dep. 28/01/2014, P.M., Matei e altro, Rv. 258318 In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6, primo comma lett. d del D.L. n. 172 del 2008 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania , conv. in I. n. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, quinto comma cod. pen. e pertanto si applica ai fatti comm4i durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta . 3. 1. Anche l'ulteriore motivo risulta manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene errata la decisione impugnata per non aver applicato la lettera f, anziché la d, dell'art. 6, comma 1, del d. I. 6 novembre 2008, n. 172. Per il ricorrente la lettera f doveva applicarsi perché egli non aveva i requisiti per l'iscrizione e né si era iscritto l'attenuante dovrebbe applicarsi, quindi, anche senza iscrizione. La lettera d, prevede chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte la lettera f, invece le pene di cui alle lettere b , c , d ed e sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni . Non può seguirsi la tesi del ricorrente poiché la norma non può leggersi per una pena minore per chi non ha i requisiti e l'autorizzazione, come un premio all'assenza dei requisiti e dell'autorizzazione, punendo con pena maggiore chi ha i requisiti e con pena minore, della metà, chi non li possiede unitamente all'autorizzazione quindi, l'attenuante si deve applicare solo a chi ha l'autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla. In tal modo c'è una ragionevolezza con l'altra ipotesi della lettera f inosservanza delle prescrizioni . Invero l'assenza di autorizzazione è punita dalla lettera d , mentre l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o l'averla ottenuta senza i requisiti, dalla lettera f , con pena ridotta della metà. Se fosse interpretata diversamente la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità palese, poiché l'operare senza autorizzazione è certamente comportamento più grave di quello di non osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o di non avere i requisiti per l'autorizzazione. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto L'assenza dei requisiti per l'autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi della lettera d dei d. I. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 210 del 2008, se manca l'autorizzazione, l'iscrizione o comunicazione prescritte, e con la lettera f comma 1, del d.l. 6 novembre 2008, nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.