Stanza data in comodato a una ‘lucciola’: è favoreggiamento

Definitiva la condanna a sedici mesi di reclusione per la proprietaria dell’appartamento. Decisiva la sua consapevolezza sul fatto che la sua ospite avrebbe utilizzato la camera a sua disposizione per prostituirsi.

Ospite ‘particolare’ in casa una delle camere da letto è utilizzata abitualmente da una ‘lucciola’. E la proprietaria dell’appartamento, assolutamente consapevole della situazione, è condannata per favoreggiamento della prostituzione”. Cassazione, sentenza numero 40328, sezione Terza penale, depositata il 28 settembre 2016 Camera. Pena severa stabilita in Tribunale e confermata in appello ben sedici mesi di reclusione per la proprietaria della casa in cui una sua ospite ha utilizzato una camera per esercitare la prostituzione . Per i giudici è logico parlare di favoreggiamento , alla luce della ‘legge Merlin’. E questa visione è ora condivisa dai magistrati della Cassazione. Decisivo il fatto che una parte dell’appartamento è stato ceduto in comodato a una donna che, come risaputo dalla proprietaria, vi avrebbe svolto la propria attività di ‘lucciola’. Proprio la consapevolezza della padrona di casa, difatti, permette di valutare la gratuità del contratto come chiaramente finalizzata ad agevolare l’esercizio della prostituzione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 giugno – 28 settembre 2016, n. 40328 Presidente Ramacci – Relatore Manzon Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 30 aprile 2015 la Corte d' Appello di Cagliari confermava la sentenza in data 30 aprile 2013 con la quale il Tribunale della medesima città aveva condannato A.R. alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 3, n. 8, L. 75/1958. La Corte territoriale in particolare rilevava la piena sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto alla prevenuta nonché di quello soggettivo. 2. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione la R. deducendo un motivo unico. 2.1 Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione asserendo la totale mancanza di risposta ai propri motivi di gravame, che comunque ribadiva. Considerato in diritto 1.II ricorso è infondato. 2. Con l'unico articolato motivo dedotto la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per il reato ascrittole. In particolare osserva che la semplice locazione a prezzo di mercato di un immobile a persona che vi esercita la prostituzione non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa del favoreggiamento della prostituzione, citando un precedente di legittimità. Rileva altresì la carente risposta della Corte territoriale ai suoi motivi di gravame. La censura è infondata. Anzitutto va rilevato che la Corte d'appello cagliaritana ha adeguatamente motivato su ogni aspetto dell'impugnazione sottopostale in particolare ha esposto le ragioni giuridiche della conferma della sentenza appellata e chiarito per quali ragioni di fatto la condotta ascritta alla prevenuta dovesse considerarsi sussumibile nell'ipotesi del favoreggiamento della prostituzione. Il vizio denunciato risulta dunque del tutto insussistente. In secondo luogo, quanto alla questione più strettamente giuridica sottoposta alla valutazione di questa Corte, si deve osservare che il giudice di appello ha sottolineato che nel caso di specie i richiami giurisprudenziali operati, anche dal primo giudice, in realtà non fossero pertinenti, per la semplice e dirimente ragione che non di locazione a persona esercente la prostituzione si tratta, bensì della semplice cessione in comodato di una parte dell'appartamento ove l'imputata risiedeva, ma con la consapevolezza che il comodatario vi avrebbe esercitato la prostituzione. La Corte territoriale inoltre, ineccepibilmente chiarita la distinzione intercorrente tra lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, ha sottolineato che la condotta in esame integra la seconda fattispecie, sufficiente a tal fine il dolo generico, quale appunti derivante da detta consapevolezza in ordine alla attività del comodatario. La posizione interpretativa della Corte d'appello di Cagliari peraltro coincide con il principio di diritto recentemente espresso da questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale intende dare seguito, secondo il quale Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall'art. 3, n. 8, Legge n. 75 del 1958, la condotta di colui che concede in comodato d'uso ad una prostituta un immobile nella propria disponibilità, nella consapevolezza che la beneficiaria vi eserciterà la prostituzione, in quanto la gratuità del contratto sottintende la preminente finalità di agevolare l'esercizio della prostituzione altrui e ne costituisce diretto ausilio Sez. 3, n. 13229 del 03/12/2015, L., Rv. 266572 . 3. II ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.