Se l’alcoltest è regolare, sì al MAE

Nel caso in cui, per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, siano stati svolti accertamenti regolari consistenti in alcoltest ed esami tossicologici che hanno confermato l’effettiva violazione del Codice della Strada, la Cassazione dà il via libera per la consegna del cittadino straniero al proprio Stato di appartenenza.

È quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 40254/16 depositata il 27 settembre. Il caso. Disposta la sua consegna alle Autorità della Repubblica di Romania in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Slobozia ai fini dell’esecuzione della pena inflittagli per il reato di guida in stato di ebbrezza, un cittadino rumeno propone ricorso in Cassazione. Il ricorrente, tra gli altri, lamenta il difetto del requisito della doppia punibilità – atteso che non è dato evincere quale sia il tasso alcolemico riscontrato, né le modalità del suo rilevamento. Il MAE è regolare. È manifestamente infondata la censura, sia dove afferma che non è possibile comprendere il tasso alcolemico riscontrato, sia laddove contesta la mancata indicazione delle modalità di rilevamento di tale tasso alcolemico. Per ciò che concerne i valori riscontrati, la sentenza indica espressamente che il ricorrente era stato controllato dalla Polizia municipale di Slobozia e il tasso alcolemico rilevato era di 1,70/1,85 g/l, ossia tale da integrare la fattispecie più grave di quelle sanzionate dal cds italiano art. 186, comma 2, lett. c cds . Per ciò che concerne, poi, le modalità di rilevamento, la censura è assolutamente generica, ma la S.C. sottolinea che risulta dagli atti che il ricorrente è stato sottoposto in data 4 aprile 2012 all’alcoltest e all’esame tossicologico il 5 aprile 2012, e che le risultanze di tale esame sono state verificate da un’apposita Commissione dell’Istituto nazionale di Medicina Legale della Romania. Violazione di legge? Il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 16, comma 2, l. n. 69/2005, per la mancata risposta alla richiesta di acquisizione di copia conforme della sentenza di condanna con attestazione di irrevocabilità. È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui è legittima la decisione di consegna in forza di un MAE esecutivo anche se non sia stata acquisitiva copia della sentenza di condanna a pena detentiva che abbia dato luogo alla richiesta, quando il MAE e l’ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa cfr. da ultimo Cass. n. 23277/16 . Il cittadino romeno ha anche depositato memoria denunciando le condizioni degradanti delle carceri dello Stato della Romania, ma, avendo sollevato tale motivo per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione, esso non può essere accolto. Segue dunque l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 – 27 settembre 2016, n. 40254 Presidente Paoloni – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 10 agosto 2016, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino rumeno D.M. alle Autorità della Repubblica di Romania in esecuzione di mandato di arresto Europeo emesso dalla Corte di Slobozia, ai fini dell’esecuzione della pena inflitta con sentenza definitiva dalla medesima Corte di Slobozia limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in data –omissis . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza personalmente il D. , formulando un unico motivo, nel quale si lamenta, da un lato, il difetto del requisito della doppia punibilità, atteso che non è dato evincere quale sia il tasso alcolemico riscontrato, né le modalità di rilevamento dello stesso, e, dall’altro, il mancato rilievo del suo radicamento in Italia, che non può essere negato solo perché egli ha dichiarato di aver svolto in questa attività lavorativa in nero . 3. All’udienza 22 settembre 2016, il difensore del D. ha depositato memoria, nella quale ha dedotto A la violazione del termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti per la pronuncia della sentenza da parte della Corte di cassazione, previsto dall’art. 22, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69 B la violazione della disciplina in materia di notificazioni, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza è stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto C la violazione dell’art. 6, commi 3, 5 e 6, dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 17, comma 4, della legge n. 69 del 2005, per la mancata attestazione di irrevocabilità della sentenza posta in esecuzione e delle sentenze emesse nei diversi gradi di giudizio D la violazione degli artt. 2 e 19, comma 1, lett. a , della legge n. 69 del 2005, per il mancato riconoscimento delle garanzie previste in relazione a consegna esecutiva fondata su sentenza di condanna pronunciata in absentia, e, in particolare, per non aver richiesto all’Autorità rumena garanzie sulla possibilità di ottenere un nuovo processo E la violazione dell’art. 18 della legge n. 69 del 2005, nonché all’art. 1, paragrafi 3, 5 e 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, dell’art. 3 C.E.D.U. e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 69 del 2005, in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti in sede di esecuzione della pena, attesa la grave situazione carceraria esistente in Romania, riscontrata da plurime decisioni della Corte E.D.U. e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed alla conseguente omissione della doverosa acquisizione di informazioni presso l’Autorità rumena in ordine all’istituto penitenziario di destinazione del D. F la violazione dell’art. 16, comma 2, della legge n. 69 del 2005, per la mancata risposta alla richiesta di acquisizione di copia conforme della sentenza di condanna con attestazione di irrevocabilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, mentre le questioni prospettate nella memoria sono o manifestamente infondate o comunque precluse. 2. Occorre preliminarmente osservare che deve ritenersi ammissibile la presentazione di memoria in udienza davanti alla Corte di cassazione nella procedura relativa alla richiesta di consegna proveniente da Autorità di altro Stato in forza di mandato di arresto Europeo. Invero, l’art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005 prevede che la Corte di cassazione decide con sentenza nelle forme di cui all’art. 127 del codice di procedura penale e che l’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza . Il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. implica anche il riconoscimento del diritto a depositare memoria, atteso quanto dispone detta disposizione al comma 2. È vero, poi, che l’art. 127, comma 2, prevede che le memorie possono essere depositate in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza , ma tale termine è inapplicabile nella procedura di consegna per l’estero a norma dell’art. 22 della legge n. 69 del 2005, perché l’avviso della fissazione dell’udienza può essere validamente comunicato fino a cinque giorni prima della data in cui questa deve svolgersi. In effetti, se si ritiene che il rinvio operato dall’art. 22, comma 3, cit. all’art. 127 cod. proc. pen. implichi innanzitutto il riconoscimento del diritto a presentare memoria, allora è di fatto inesigibile il rispetto del termine di cinque giorni antecedenti all’udienza per il deposito dell’atto se invece si accede alla tesi secondo cui il rinvio non consenta adattamenti, ed imponga perciò anche l’applicazione del termine in discorso, si rende praticamente inattuabile il diritto a presentare la memoria. Tra le due opzioni, la prima, che esclude la necessità di rispettare il termine di decadenza dei cinque giorni anteriori alla data dell’udienza, deve essere preferita perché maggiormente in linea con il principio costituzionale della garanzia della difesa, espressamente enunciato dall’art. 24, secondo comma, Cost. A conferma di questa conclusione, può anche richiamarsi quanto evidenziato in giurisprudenza subito dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, a fondamento della affermazione di manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui in ipotesi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna prevede termini processuali più brevi rispetto a quelli di cui agli artt. 610 comma quinto e 611 cod. proc. pen. in particolare, nell’occasione, si precisò che i più ristretti termini previsti dalla L. n. 69 del 2005, richiamato art. 22, comma 3, non violano il principio di uguaglianza, dato il particolare oggetto del ricorso, e meno che mai il diritto di difesa, che è comunque assicurato e non può ritenersi compromesso dalla asserita impossibilità di presentare fino a quindici giorni prima dell’udienza art. 611 c.p.p. motivi nuovi, posto che nulla vieta l’enunciazione di questi, data proprio la peculiarità del caso, anche nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, in analogia con quanto previsto dall’art. 311 c.p.p., comma 4 così Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, Calabrese, Rv. 232634 . Ovviamente, però, l’ammissibilità della presentazione della memoria fino alla data dell’udienza, non implica l’ammissibilità di doglianze di questioni diverse da quelle dedotte nei motivi del ricorso o a queste strettamente connesse o rilevabili di ufficio dalla Corte ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Invero, e proprio per restare nel riferimento all’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente rilevare come costituisca principio assolutamente consolidato quello secondo cui la regola generale in tema di impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogata nell’ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l’unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell’udienza ma è spostato all’inizio della discussione cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295, ma, in precedenza, per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 . 3. La prima delle due censure articolate nell’unico motivo di ricorso, che lamenta il requisito della doppia punibilità, è manifestamente infondata sia laddove afferma che non è possibile comprendere il tasso alcolemico riscontrato, sia laddove contesta la mancata indicazione delle modalità di rilevamento di tale tasso alcolemico. Quanto all’indicazione dei valori riscontrati, la sentenza impugnata indica espressamente che, secondo quanto risulta dagli atti trasmessi dall’Autorità rumena, il D. , in data 3 aprile 2012, era stato controllato dalla Polizia municipale di XXXXXXXX e, nell’occasione, era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,70/1,85 g/l, ossia un dato tale da integrare la fattispecie più grave tra quelle sanzionate dal Codice della Strada vigente in Italia, e precisamente quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. c . Quanto alle modalità di rilevamento del tasso alcolemico, sarebbe sufficiente rilevare l’assoluta genericità della censura, atteso che nessuna critica specifica è dedotta contro le modalità degli eseguiti accertamenti da parte dell’Autorità rumena ad ogni modo, dagli atti risulta che il D. è stato sottoposto ad alcoltest il -omissis e ad esame tossicologico il -omissis , e che le risultanze di quest’ultimo sono state oggetti di verifica da parte di apposita Commissione istituita presso l’Istituto Nazionale di Medicina Legale della Romania. Anche la seconda censura, che lamenta il mancato rilievo del radicamento in Italia del D. muovendo dall’assunto secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa in nero non può pregiudicare l’esito della decisione sulla consegna, è manifestamente infondata la sentenza della Corte d’appello di Roma ha evidenziato non solo che il D. non ha stabile attività lavorativa, ma anche che la moglie e i tre figli minori dello stesso si trovano in XXXXXXX, e che la sua presenza in quello Stato negli anni 2011 e 2012 è confermata dalle condanne per fatti commessi in quello Stato nelle date del -omissis . D’altro canto, nulla di più preciso è addotto nel ricorso in ordine a tale profilo. 4. L’inammissibilità del ricorso, precludendo una valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione, osta alla valutabilità delle ulteriori questioni prospettate nella memoria il principio secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione paralizza sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice , perché diversamente opinando, si verificherebbe una impropria sanatoria delle situazioni di inammissibilità , sicché devono ritenersi eccezionali le deroghe che consentono di rilevare di ufficio abolitio criminis, illegalità della pena, morte dell’imputato e remissione di querela, è stato puntualmente riproposto, da ultimo, da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 . Possono inoltre aggiungersi, per ciascuna di tali questioni, ulteriori considerazioni. 4.1. Quanto alla prima di esse, il superamento del termine di quindici giorni per la decisione della Corte di cassazione dalla data di ricezione degli atti, termine di cui all’art. 22, comma 3, della legge n. 69 del 2006, non implica alcuna decadenza nessuna previsione in tal senso risulta dalla complessiva disciplina della procedura in tema di mandato di arresto Europeo, sebbene questa, nel precedente art. 21, disponga, invece, espressamente, conseguenze preclusive nel caso di violazione dei termini fissati dagli artt. 14 e 17 della medesima legge con riferimento all’adozione della sentenza della Corte di appello. 4.2. Quanto alla seconda questione, l’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione è stato notificato a mani del ricorrente. 4.3. Quanto alla terza questione, la sentenza della Corte d’appello di Roma precisa espressamente che la sentenza da eseguire è corredata da attestazione di irrevocabilità, né l’impugnante ha allegato specifiche circostanze in contrario. 4.4. Quanto alla quarta questione, la Corte d’appello di Roma rappresenta con chiarezza che la sentenza della Corte di Slobozia da eseguire non è stata emessa in absentia , né l’impugnante ha allegato specifiche circostanze in contrario. 4.5. Quanto alla quinta questione, la deduzione relativa al rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente non può in alcun caso essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione mediante una memoria, ed in assenza di qualunque connessione della questione con i motivi di ricorso originariamente proposti. 4.6. Quanto alla sesta questione, può evidenziarsi che del tutto consolidato è il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui è legittima la decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se non sia acquisita copia della sentenza di condanna a pena detentiva la quale ha dato luogo alla richiesta, quando il mandato di arresto Europeo e l’ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa cfr., in particolare, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 9764 del 20/02/2014, Canciu, Rv. 259116, e Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428 . 5. Alla manifesta infondatezza delle doglianze proposte nell’originario ricorso, ed alla non proponibilità delle questioni ulteriormente dedotte con la memoria, segue l’inammissibilità dell’impugnazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro millecinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.