Merce nascosta in tasche e calzini: subito beccato. Esclusa la destrezza

L’episodio si è verificato in un supermercato dotato di sistema antitaccheggio, videosorveglianza e vigilanza privata. Fermato prontamente alle casse il ladro. Condanna inevitabile, ma pena più lieve perché non regge l’ipotesi della destrezza. L’uomo si è limitato ad occultare sulla propria persona generi alimentari e prodotti per l’igiene.

Sicurezza ad alti livelli nel supermercato. Nell’ordine, sistema antitaccheggio, videosorveglianza e vigilanza privata. Pochi margini di manovra per un ladro, subito beccato, difatti, ad avere nascosto generi alimentari e prodotti per l’igiene nelle tasche e nei calzini. Inevitabile la condanna per tentato furto. In discussione, invece, la aggravante della destrezza, e ciò può condurre a una pena più lieve. Cassazione, sentenza n. 40262, sezione Quinta Penale, depositata il 27 settembre 2016 Controllo. Facilmente ricostruito l’episodio verificatosi ad aprile del 2009 in un supermercato calabrese. Uno straniero è stato fermato all’uscita da alcune guardie giurate , e un rapido controllo ha permesso loro di rinvenire generi alimentari e prodotti per l’igiene nascosti nelle tasche e nei calzini . Quadro chiarissimo per i giudici. Difatti, sia in primo che in secondo grado viene sancita la condanna per tentato furto . Unico obiettivo possibile per il difensore dell’uomo è ottenere una riduzione della pena. E su questo fronte la carta vincente è la contestazione alla aggravante della destrezza . Per il legale non si può parlare di particolare abilità del ladro che si limita ad occultare la merce sulla propria persona . A maggior ragione, poi, quando, come in questo caso, il gesto di nascondere i prodotti che si intende portar via è fatto in maniera goffa , tanto da attirare l’attenzione delle guardie giurate . Occultamento. Tale obiezione viene ritenuta plausibile dai magistrati della Cassazione. Per ipotizzare l’aggravante della destrezza non è sufficiente una mera condotta diretta alla sottrazione della merce. E in questo caso il ladro è stato fermato alle casse del supermercato con generi alimentari e prodotti per l’igiene occultati nelle tasche e nei calzini . Di conseguenza, non pare essere emersa, evidenziano i giudici, una speciale abilità nella sottrazione della merce o nel distogliere gli addetti alla sorveglianza dai loro compiti. Piuttosto, l’occultamento dei prodotti sulla propria persona è valutabile come il minimum di attività richiesta per la realizzazione della condotta furtiva , anche tenendo presenti le caratteristiche della struttura commerciale, dotata di sistema antitaccheggio, videosorveglianza e vigilanza privata . Parola, quindi, nuovamente alla Corte d’appello che dovrà rivalutare la vicenda e rideterminare la pena.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 aprile – 27 settembre 2016, n. 40262 Presidente Bruno – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, che l'aveva condannato alla pena giustizia per il reato di cui agli articolo 110, 56,624,625 nr 4 e 7 cp per tentativo di furto in supermercato, fatto di Aprile 2009. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato col primo motivo l'errata applicazione della norma incriminatrice di cui all'art 624, 625 nr 7 cp, e vizio di motivazione poiché la decisione aveva considerato integrata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede pur in presenza di un efficace sistema di controllo, articolato nel servizio di vigilanza privato, nella videosorveglianza e nel sistema antitaccheggi, presidi che avrebbero garantito una costante tutela delle merci. La sentenza non avrebbe esaminato e dato risposta allo specifico motivo d'appello. 1.2 Nel secondo motivo è stata dedotta l'errata applicazione della norma sull'aggravante della destrezza ex art 625 nr 4 cp, poiché la Corte d'Appello avrebbe dato atto di una particolare abilità dell'agente nell'occultare la merce sulla propria persona, valutazione priva di ogni supporto probatorio, in quanto il gesto sarebbe, anzi, avvenuto in maniera goffa ed avrebbe attirato l'attenzione delle guardie private. 1.3 Tramite il terzo motivo si è censurato il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, trattandosi di generi alimentari 1.4 Coi quarto motivo il ricorrente ha invocato l'applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. All'odierna udienza il PG, d.ssa D.N., ha concluso per l'inammissibilità l'Avvocato N. si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Deve osservarsi che con i motivi di appello era stato formulata la specifica questione dell'esclusione delle aggravanti di cui all'art 625 cp numeri 4 e 7 e la sentenza ha risposto solo riguardo alla prima, incorrendo, pertanto nel vizio di omessa motivazione relativamente alla seconda. 2. Quanto al secondo motivo deve ricordarsi la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire, che richiede, ai fini dell'integrazione del reato, che il comportamento dell'agente si estrinsechi in un quid pluiris rispetto all'ordinaria condotta diretta alla sottrazione-impossessamento del bene. Così Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 16/03/2011 Ud. dep. 07/07/2011 Rv. 250921 Non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di tentato furto di alcuni DVD all'interno di un supermercato, in quanto in tal caso la condotta furtiva si concretizza nel prelievo della merce esposta negli appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, così da sottrarla alla sorveglianza mentre, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, ancorché non sia necessario l'uso di particolare abilità, la modalità della condotta deve, pur sempre, concretizzarsi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità dei fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva. 2.1 L'orientamento di cui sopra fa leva sulla ratio dell'aggravante della destrezza, p reord i nata a sanzionare l'aggressione al patrimonio in condizioni di minorata difesa, ritenendo che ciò non può farsi coincidere con il mero impossessamento di una res incustodita . In tal senso anche la sentenza Rapposelli sez. V, 18 febbraio 2014, dep. 17 marzo 2014, n. 12473, rv. 259877 , nonchè Sez. 2, Sentenza n. 9374 del 18/02/2015 Ud. dep. 04/03/2015 Rv. 263235 In tema di furto aggravato, l'aggravante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa. In senso conforme anche, Sez. 5, Sentenza n. 20954 del 18/02/2015 Ud. dep. 20/05/2015 Rv. 265291 In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. Fattispecie in cui l'imputato aveva sottratto una bicicletta, approfittando di un'occasionale telefonata che aveva distratto il venditore . 2.2 Nel caso concreto dalla sentenza impugnata si ricava solo che l'imputato era stato fermato, insieme al complice, alle casse del supermercato, essendo stati trovati i due in possesso di generi alimentari e prodotti per l'igiene, occultati nelle tasche e nei calzini. Né è stata descritta una situazione di minorata difesa, dandosi atto, al contrario,della presenza di un servizio di sorveglianza, peraltro definito apoditticamente saltuario, la cui esistenza in ogni caso, alla luce di normali criteri di logica ed esperienza delle cose, appare incompatibile con la situazione di minorata difesa. 2.3 In conclusione i Giudici d'Appello non hanno descritto una situazione di fatto in cui sia emersa una speciale abilità dell'imputato nella condotta di sottrazione della merce rubata, o nel distogliere gli addetti alla sorveglianza dai loro incombenti,né un comportamento di approfittamento di una possibile mancanza di attenzione da parte dei detentori-sorvegalianti della merce, essendo qualificabile il nascondimento sulla propria persona, di cui la sentenza ha dato atto, come il minimum di attività richiesta per la realizzazione della condotta furtiva. 3. Deve - in risposta a specifico profilo di ricorso - infine, rilevarsi che dal ricorso e dalla decisione impugnata si ricava che la querela fu sporta dal gestore dei negozio o responsabile dei punto vendita, risultando tale figura abilitata a presentarla, in ragione della sua relazione di fatto con i beni esposti al supermercato, riconducibile alla nozione di possesso. In tal senso Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. dep. 30/09/2013 Rv. 255975 Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela . Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che si uniformerà ai principi di diritto suindicati. L'esame dell'istanza di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp è assorbita dall'accoglimento dei motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.