La nullità della notifica non è deducibile nel ricorso straordinario in Cassazione

Il ricorso straordinario di cui all’art. 625- bis c.p.p., è ammissibile solo per errori materiali o di fatto, restando esclusi dal rimedio eventuali errori di interpretazione di norme giuridiche, come nel caso in cui la notificazione della citazione dell’imputato dinanzi ai Giudici di legittimità sia stata eseguita con modalità diverse da quelle prescritte dall’ordinamento ma comunque idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38855/16, depositata il 20 settembre. Il caso. La pronuncia in oggetto origina dal ricorso straordinario promosso ex art. 625- bis c.p.p. avverso la sentenza con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso originariamente proposto dall’imputato ritenuto responsabile per la violazione dell’art. 186, lett. b , cds. In occasione del primo ricorso di legittimità, il ricorrente aveva eletto domicilio presso le studio del suo difensore di fiducia ma, trovandosi in altra città per esigenze formative, era stato avvisato telefonicamente della data di celebrazione dell’udienza. Il difetto di notifica veniva eccepito dal difensore ma la S.C. respingeva l’eccezione ritenendo sanata la notifica. Il ricorrente lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte Suprema nell’erronea percezione della realtà processuale in quanto nessuna notifica era stata eseguita al domicilio eletto, non potendo riconoscersi alcuna validità alla notifica telefonica”. Nullità della notifica. La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso in quanto, come afferma la costante giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. è riscontrabile solo laddove la notificazione sia stata omessa o quando sia stata eseguita in forma diversa da quella prescritta e inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. Nei casi in cui invece sia riscontrabile una mera difformità rispetto alle modalità di esecuzione normativamente prescritte, interviene la sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. L’errore di fatto. Deve inoltre aggiungersi che in tema di ricorso straordinario, ammesso solo per errore materiale o di fatto, qualora la causa dell’errore non corrisponda da una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio , escluso dal rimedio in parola. L’errore oggetto del rimedio di cui all’art. 625- bis c.p.p. consiste infatti in un errore percettivo determinato da una svista o da un equivoco che abbia influito sul processo formativo della volontà della Corte, rimanendo in conclusione esclusi all’ambito di applicazione dell’istituto errori di interpretazione di norme giuridiche. Nel caso di specie, la decisione impugnata non è riconducibile ad alcun equivoco o svista percettiva, in quanto la sentenza espone correttamente la questione processuale sollevata dal ricorrente in ordine all’omessa notifica presso il domicilio eletto. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 maggio – 20 settembre 2016, n. 38855 Presidente Ramacci – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto i. Con sentenza n. 21238 del 2 ottobre 2014 dep. 2015 la Corte di Cassazione, Sez. 4, rigettava il ricorso per cassazione proposto da R. M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva affermato la responsabilità penale in ordine all'art. 186, létt, b , c.d.s. . In particolare, rigettava la questione processuale sollevata in ordine alla dedotta omessa notificazione al domicilio dichiarato dell'avviso di fissazione dell'udienza. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., il difensore di R. M., Avv. M.B Espone che, nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. N. C., in Udine il 09/09/2014, tuttavia, il ricorrente riceveva una telefonata da parte dei CC di Latisana sull'utenza mobile, affinchè si presentasse immediatamente presso gli uffici della locale Stazione appresa l'impossibilità di recarsi presso la Stazione CC, essendo il R. impegnato a Bari per un corso di addestramento presso la scuola della Guardia di Finanza, i CC comunicavano telefonicamente che il 2 ottobre 2015 si sarebbe celebrata l'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione. Conferito incarico difensivo all'Avv. M.C. C., veniva eccepita l'omessa notifica dei decreto di fissazione eccezione che, tuttavia, veniva respinta, ritenendosi la notifica sanata. Lamenta che la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore di fatto, determinato da un'erronea percezione della realtà processuale, in quanto alcuna notifica è stata eseguita presso il domicilio eletto, e la notifica a mezzo del telefono deve ritenersi inesistente l'art. 149 cod. proc. pen., infatti, consente la notifica a mezzo del telefono soltanto nei confronti di persone diverse dall'imputato. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. Al riguardo, la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione processuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Sez. U, n. 119 dei 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 . In ogni caso, pur volendo ritenere la notifica con il mezzo dei telefono - eseguita secondo il modello legale previsto dall'art. 149 cod. proc. pen. - inesistente recte, nulla , nondimeno la censura appare inammissibile, in quanto il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. è ammesso soltanto per errore materiale o errore di fatto. Al riguardo, è stato ripetutamente chiarito che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 . In altri termini, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221280, che ha precisato in motivazione che 1 qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio 2 - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento dei fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie 3 - l'operatività dei ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale . Tanto premesso, la decisione della Corte di Cassazione non può essere comunque ricondotta ad un equivoco o ad una svista di carattere percettivo, in quanto la sentenza dà puntualmente conto della questione processuale proposta dal ricorrente in ordine all'omessa notifica della notificazione presso il domicilio eletto il rigetto della questione, pertanto, assume un consapevole contenuto valutativo. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.