Ruba una borsa da un camper: è furto in abitazione?

Il camper costituisce pacificamente luogo di privata dimora per la sua naturale destinazione all’uso abitativo, ma resta pur sempre un mezzo di locomozione ed è dunque imprescindibile, ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta dell’agente, l’accertamento dell’uso concreto di tale mezzo da parte della persona offesa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38236/16 depositata il 14 settembre. La vicenda. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva condannato l’imputato per furto in abitazione aggravato ex art. 625, n. 7 c.p. per aver sottratto una borsa contenente alcuni oggetti personali da un camper. L’imputato ricorre per la cassazione del provvedimento sostenendo che il camper non poteva considerarsi luogo di privata dimora in quanto parcheggiato in una via pubblica, dolendosi inoltre per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede. Il luogo di privata dimora. La Corte di legittimità condivide la doglianza relativa alla qualificazione della condotta evidenziando le carenze motivazionali del provvedimento impugnato. Come afferma costantemente la giurisprudenza, nell’ambito del furto in abitazione, il luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora è qualsiasi luogo in cui le persone si trattengono per compiere, anche in via transitoria e contingente, atti della loro vita privata. Il camper costituisce dunque pacificamente luogo di privata dimora per la sua naturale destinazione all’uso abitativo come casa mobile”. Ciononostante, oltre all’innegabile funzione abitativa, il camper resta pur sempre un mezzo di locomozione ed è dunque imprescindibile l’accertamento in concreto dell’uso di tale mezzo da parte della persona offesa. Nel caso di specie, il giudice territoriale ha totalmente trascurato l’indagine sul concreto utilizzo del mezzo, limitandosi ad indicare la posizione in cui era stato parcheggiato senza specificare nulla sull’effettiva destinazione del camper. L’esposizione alla pubblica fede. Allo stesso modo, risulta carente la motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. Appare infatti contraddittoria l’affermazione con cui la Corte considera esposte alla pubblica fede le cose lasciate in un luogo che essa stessa qualifica come privata dimora. In tema di furto in abitazione, la circostanza in parola può infatti configurarsi laddove il luogo privato sia aperto al pubblico o facilmente accessibile, come nel caso del cortile di una casa direttamente accessibile dalla via pubblica o del parcheggio privato non custodito. Sempre secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, in tema di furto di oggetti che si trovino all’interno di una vettura parcheggiata su una pubblica via, la circostanza aggravante in parola può sussistere solo allorché il furto riguardi oggetti costituenti parte integrante del veicolo, mentre laddove riguardi oggetti temporaneamente o occasionalmente lasciati nell’auto deve essere ravvisabile una contingente necessità tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui, circostanza di cui il giudice deve dar conto con adeguata motivazione. La sentenza impugnata risulta carente anche su quest’ultimo profilo e viene dunque annullata dalla S.C. che rinvia alla Corte d’appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 febbraio – 14 settembre 2016, n. 38236 Presidente Vecchio – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 2.4.2015, aveva condannato A.M. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitti di cui agli artt. 624 bis, 625, n. 2 e n. 7, c.p. 81, 337, c.p. 582, 585, c.p., commessi attraverso le condotte descritte nei capi a b e c dell’imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giancarlo Di Giulio, del Foro di Roma, lamentando 1 violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha riqualificato la condotta di furto ai sensi dell’art. 624, c.p., come avrebbe dovuto, non potendosi considerare il camper dove si è consumato il reato un luogo di privata dimora, essendo parcheggiato in una pubblica via e non in un campeggio, ragione per la quale va considerato alla stregua di un semplice mezzo di locomozione, al pari di un’autovettura 2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., e della recidiva, in quanto le cose di cui si è impadronito l’imputato una borsa contenente valori ed effetti personali prelevata all’interno del camper , non possono essere considerate esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, potendo essere asportate dal possessore. 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini. 4. Con riferimento alla ritenuta qualificazione della condotta di furto di cui al capo a dell’imputazione, ai sensi dell’art. 624 bis, c.p., non può non rilevarsi un’evidente carenza motivazionale da parte della corte territoriale, che inficia l’intero apparato argomentativo della decisione. Come è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, dovendosi individuare la ratio della previsione dell’art. 624 bis, co. 1, c.p., nell’esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell’individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall’abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 30.6.2015, n. 428, rv. 265694 Cass., sez. V, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969 Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 32026, rv. 261672 . Proprio in applicazione di tali principi, la Suprema Corte, in un recente arresto, richiamato dalla stessa corte territoriale a fondamento della propria decisione, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis, c.p., il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all’uso abitativo quale casa mobile nella quale si espletano attività della vita privata cfr. Cass., sez. VII, 12/01/2015, n. 7204, rv. 263188 . A tale conclusione, tuttavia, la Suprema Corte è giunta osservando come sia risultato indubitabile che il camper utilizzato dalle parti lese fosse un luogo di privata dimora, in quanto serviva alle stesse, cittadini tedeschi, come casa mobile per trascorrervi, in giro per l’Italia, le vacanze, a nulla rilevando che tale mezzo non fosse parcheggiato in un campeggio, non venendo meno la naturale destinazione all’uso abitativo normale, trattandosi di luogo in cui i due stranieri dormivano ed espletavano tutte le altre attività della loro vita privata . Se ne deduce che il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile. Orbene, nel caso in esame, tale indagine risulta del tutto negletta essendosi limitata la corte territoriale, a fronte di una specifica doglianza difensiva sul punto, a riportare la massima tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultima citata, evidenziando come i beni di cui l’A. si era impadronito erano stati sottratti da un camper lasciato in sosta in piazza OMISSIS , senza nulla dire in ordina alla effettiva destinazione del camper ad uso abitativo. Identica carenza motivazionale si rinviene con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7 , c.p., con riferimento alle borse ed allo zaino, oggetto dell’azione predatoria dell’A. , considerate dalla corte territoriale cose esposte alla pubblica fede , benché fossero state riposte all’interno del camper, sul presupposto che si tratti di cose non facilmente trasportabili per il loro ingombro . La corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto innanzitutto spiegare le ragioni che consentono di affermare che le cose lasciate in un luogo che la stessa corte qualifica come di privata dimora, siano da considerare esposte al pubblico. Come è noto, infatti, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è certamente configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, purché si tratti di luogo aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non custodito. La ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, co. 1, n. 7 , terza ipotesi, c.p., infatti, non è correlata alla natura pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa , ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede , trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui si possa liberamente accedere cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 17.1.1991, n. 8798, rv. 188119 Cass., sez. V, 8.2.2006, n. 9022, rv. 233978 . D’altro canto, ove si volesse ritenere che il camper di cui si discute fosse parcheggiato lungo la pubblica via, non può non osservarsi che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, co. 1, n. 7 , c.p., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell’auto, ai fini della sussistenza dell’aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all’interno dell’autoveicolo cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 6.3.2014, n. 15386, rv. 260216 . Ciò posto, appaiono evidenti le omissioni addebitabili alla corte territoriale, che non ha chiarito, da un lato, se ed in che termini il camper fosse facilmente accessibile da parte dei terzi essendo eccessivamente generico il riferimento fatto dal giudice di appello alla circostanza che il veicolo era stato lasciato in sosta in piazza OMISSIS , dall’altro, se i beni oggetto dell’azione predatoria dell’A. possano considerarsi parti integranti del veicolo circostanza che prima facie sembra piuttosto improbabile ovvero siano stati, sulla base di specifiche e concrete ragioni, per necessità lasciati temporaneamente ovvero occasionalmente all’interno del camper dal loro legittimo possessore. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, per nuovo giudizio, limitatamente ai profili della qualificazione giuridica della condotta di cui al capo a e della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7 , c.p., nei sensi in precedenza chiariti. Il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi di diritto innanzi affermati, procederà a colmare le segnalate lacune motivazionali, vizio che assorbe in sé ogni ulteriore doglianza sulla recidiva la cui sussistenza è stata ritenuta anche in considerazione della gravità di tutti i fatti per cui l’A. è stato condannato e sulla entità del trattamento sanzionatorio, che andrà, eventualmente, modificato all’esito del nuovo esame. Va, infine, rilevato che, con riferimento alle altre disposizioni riguardanti l’attribuzione del furto all’A. la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2 , c.p. la responsabilità dell’imputato per gli altri reati in contestazione , che non hanno formato oggetto di ricorso, la sentenza impugnata ha acquisito autorità di cosa giudicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A e alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 625 primo comma, numero 7, c.p., e rinvia per nuovo giudizio sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara irrevocabile nel resto la sentenza impugnata.