“Beccato” in flagranza di reato? Doppia attenzione a non rimanere colpevolmente inerte nel giudizio

Dalla elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere i contatti informativi col proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. Non si conti, dunque, sulla rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38108/16, depositata il 13 settembre. Il caso. Ricorreva in Cassazione l'imputato, condannato per il delitto di furto a tre mesi di reclusione e € 100 di multa, chiedendo la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza impugnata, fondando le proprie ragioni sui seguenti presupposti - che il processo risultava essere stato celebrato in assenza dell'uomo, assistito da un difensore di ufficio - che lo stesso aveva eletto domicilio presso il suddetto legale, nominato all'atto dell'acquisizione della notizia criminis da parte della polizia giudiziaria - che tuttavia il relativo verbale aveva contenuto generico, non risultando alcuna indicazione specifica in ordine alle norme penali che si assumevano violate né elementi utili per la individuazione del procedimento o della relativa autorità giudiziaria presso cui lo stesso sarebbe stato incardinato che nel frattempo l'imputato aveva contattato senza successo il proprio legale, stante il mutamento medio tempore dei recapiti del difensore rispetto all'indirizzo ed al numero telefonico dello studio, risultanti dal verbale di elezione di domicilio - che il legale non aveva mai informato il proprio assistito quanto alla pendenza oppure agli esiti del procedimento - che il ricorrente non aveva mai modificato residenza anagrafica od utenza mobile, dati parimenti risultanti nel predetto verbale di elezione di domicilio e, quindi, facilmente accessibili al difensore - che la sentenza aveva comportato un effetto particolarmente pregiudizievole per l'imputato, il quale era in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali - che il condannato era persona con grave invalidità, bisognevole di assistenza negli atti di gestione della vita quotidiana. Dunque, sostanzialmente la difesa sosteneva che, malgrado l'entrata in vigore del nuovo art. 625 ter del codice di rito, dovevano conservare valore i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio contumaciale, laddove si assumeva che la notifica di un provvedimento presso il difensore d'ufficio domiciliatario non fosse idonea a dimostrare la effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la stessa non emergesse aliunde, ovvero si dimostrasse che il difensore di ufficio era riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui . Tuttavia, la Cassazione rigetta il ricorso. Intanto, la Corte osserva che - con riferimento specifico alla genericità del contenuto del verbale di elezione di domicilio circa le norme penali asseritamente violate o l'autorità giudiziaria procedente - questo vizio non è tale da comportare effetti pregiudizievoli per l'imputato. Tanto in quanto il reato contestato era rappresentato dal furto realizzato dall’uomo presso un supermercato, che era stato constatato subito prima dagli operatori -in flagranza di commissione ad opera del ricorrente-. A tanto, seguiva ad opera dell’imputato l’immediata restituzione della refurtiva all'avente diritto. Incolpevole mancata conoscenza del processo. Con riferimento alla rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p., preliminarmente si rammenta che si tratta di un rimedio straordinario di impugnazione, revocatorio del giudicato, introdotto con la L. n. 67/2014, utilizzabile allorquando l’imputato ormai condannato abbia avuto conoscenza del processo e della sentenza definitiva solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento, provando che l’assenza è dovuta all’incolpevole mancata conoscenza del processo. Enuncia, infatti, la norma in parola che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo . Dall’elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo? Da questa sua natura di strumento straordinario, poi, con riferimento alla procedura, discende che la relativa istanza deve essere depositata presso la cancelleria del giudice del merito, con allegazione dei documenti a sostegno, la cui sentenza deve essere posta in esecuzione. Ebbene, in relazione a tale motivo di gravame la Corte ribadisce un principio noto. Infatti, osservano gli Ermellini che secondo la giurisprudenza della Corte la rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p. non si applica nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli articoli 420 bis , commi 2 e 3, e 175, comma 2, c.p.p., dalla elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi col proprio difensore sullo sviluppo del procedimento .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 13 settembre 2016, n. 38108 Presidente Palla – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore / procuratore speciale di G.A.G. chiede la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale imputato del delitto di furto e recante la condanna del G. alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa, previa riqualificazione dell'addebito nella forma tentata la richiesta si fonda sui seguenti presupposti - il processo de quo risulta essere stato celebrato in assenza del G., assistito da un difensore di ufficio Avv. V.D.R. - l'imputato aveva eletto domicilio presso il suddetto legale, nominato all'atto dell'acquisizione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria - il relativo verbale aveva però contenuto generico, non risultandovi alcuna indicazione specifica in ordine alle norme penali che si assumevano violate, né elementi utili per l'individuazione del procedimento o della relativa autorità giudiziaria presso cui lo stesso sarebbe stato incardinato - il G. aveva contattato senza successo l'Avv. D.R., stante il mutamento medio tempore dei recapiti del difensore rispetto all'indirizzo ed al numero telefonico dello studio, risultanti dal verbale di elezione di domicilio - l'Avv. D.R. non aveva mai informato il proprio assistito quanto alla pendenza od agli esiti del procedimento, e si era limitata - in occasione dell'udienza dibattimentale - a prestare acquiescenza alla richiesta del P.M. per la produzione dell'intero fascicolo delle indagini, senza poi presentare impugnazione avverso la decisione di condanna - l'odierno ricorrente non aveva mai modificato residenza anagrafica od utenza cellulare, dati parimenti risultanti nel predetto verbale di elezione di domicilio e perciò facilmente accessibili per il difensore - la sentenza de qua aveva comportato un effetto assai pregiudizievole per il G., il quale era in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano su una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali poi vanificata proprio per il passaggio in giudicato di quella pronuncia - il condannato è persona con grave invalidità, bisognevole di assistenza negli atti di gestione della vita quotidiana. La difesa sostiene che, malgrado l'entrata in vigore del nuovo art. 625-ter del codice di rito, debbano conservare valore i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio contumaciale, laddove si assumeva che la notifica di un provvedimento presso il difensore di ufficio domiciliatario non fosse idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la stessa non emergesse aliunde, ovvero si dimostrasse che il difensore d'ufficio era riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui . Considerato in diritto 1. La richiesta non può trovare accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento Cass., Sez. V, n. 12445/2016 del 13/11/2015, Degasperi, Rv 266368 . Vero è che, nella fattispecie oggi portata all'attenzione di questa Corte, vengono segnalate situazioni peculiari, ma è necessario osservare che - la dedotta genericità di contenuto del verbale di elezione di domicilio circa le norme penali violate o l'autorità giudiziaria procedente non era tale da comportare effetti pregiudizievoli per il G. si trattava di un furto presso un supermercato di Voghera, constatato subito prima dagli operanti in flagranza di commissione ad opera del ricorrente, con immediata restituzione della refurtiva all'avente diritto - nello stesso corpo del ricorso si legge come, dopo l'anzidetto verbale di elezione di domicilio dell'8 gennaio 2014 , vi fu notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'Avv. D.R., quale domiciliatario del G., in data 28 maggio la notifica avvenne presso lo studio indicato nel verbale medesimo, in Pavia, Corso Cavour 20 - solo in seguito il difensore di ufficio si trasferì in Piazza Vittoria 2, cambiando il numero telefonico, lì ricevendo per il proprio assistito il decreto di citazione a giudizio - il G., in definitiva, rimase colpevolmente inerte per oltre quattro mesi, visto che gli sarebbe stato certamente possibile contattare l'Avv. D.R. prima della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., né può intendersi provato che egli si trovò impedito a farlo a causa del proprio stato di salute - a prescindere dall'essersi adoperata o meno per rintracciare il suo assistito, anche ai fini di valutare un eventuale appello avverso la sentenza di condanna, l'Avv. D.R. esercitò correttamente ed efficacemente il proprio mandato, partecipando a due udienze co me risulta dai relativi verbali in atti e vedendosi accogliere la richiesta di derubricazione del reato nell'ipotesi del tentativo. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del G. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.