Non partecipa all’udienza per una mancata autorizzazione: l’impedimento è legittimo

Si configura il caso di lesione del diritto di partecipare al procedimento che lo riguarda, se l’imputato, nonostante espressa richiesta, non sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune, diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario, in cui egli è sottoposto all’obbligo di dimora.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37795/16, depositata il 12 settembre. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del gip dello stesso Tribunale applicativa della misura coercitiva dell’obbligo di soggiorno. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato chiedendo l’annullamento dell’ordinanza stessa e deducendo la violazione dell’art. 606, comma1, lett. e , c.p.p In particolare il ricorrente lamenta che, a seguito alla notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale per il riesame di Roma, l’imputato aveva inviato tramite il difensore la richiesta di essere autorizzato a presenziare all’udienza ma che, pur essendo stato autorizzato dal Tribunale a farlo, l’autorizzazione non gli era mai pervenuta, perché non trasmessa dall’organo di esecuzione. Si era trovato, pertanto, impossibilitato a presenziare all’udienza per un legittimo impedimento. Legittimo impedimento. Il ricorso deve essere accolto. Nel caso in esame non vi è infatti prova del fatto che sia stata comunicata al ricorrente l’autorizzazione, tempestivamente richiesta, ad allontanarsi. La mancata autorizzazione deve pertanto essere risolta in un legittimo impedimento in quanto si lede il diritto di partecipare al procedimento che lo riguarda se l’imputato, nonostante espressa richiesta, non sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune, diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario, in cui egli è sottoposto all’obbligo di dimora .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 12 settembre 2016, numero 37795 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Motivi della decisione Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale applicativa della misura coercitiva dell’obbligo di soggiorno. Avverso tale sentenza propone ricorso,nell’interesse di P. , il difensore,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo a motivo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.,con riferimento agli artt. 309 numero 6 e 178 lett. e c.p.p. Lamenta, preliminarmente, il ricorrente che in seguito alla notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza, innanzi al Tribunale per il Riesame l’imputato aveva inviato, fin dal 02.04.2016, tramite il difensore, rituale richiesta di essere autorizzato a presenziare all’udienza del 6.04.2016, ma che, pur essendo stato autorizzato dal Tribunale a presenziare all’udienza l’autorizzazione non gli era mai pervenuta, perché non trasmessa dall’organo di esecuzione. Si era trovato,pertanto,impossibilitato a presenziare all’udienza per un legittimo impedimento che il Supremo Collegio adito voglia dichiarare. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Agli atti del procedimento del riesame non vi è prova che sia stata comunicata al P. l’autorizzazione, tempestivamente richiesta, ad allontanarsi dal Comune di Rieti ove era obbligato a risiedere. La mancata percezione dell’autorizzazione si è risolta, per il P. ,in un legittimo impedimento, così come ha già chiarito questa Corte,giudicando un caso del tutto analogo, relativo alla fattispecie in cui l’imputato nonostante espressa richiesta, non sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune, diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario, in cui egli è sottoposto all’obbligo di dimora. numero 35871 del 2011 rv 251082 . Ne è conseguita la lesione del diritto di partecipare del P. al procedimento che lo riguardava, cosa che comporta, vista la tempestiva eccezione, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la necessità di trasmettere gli atti al Tribunale di Roma per procedere a nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure coercitive.