Rilevante è l’aver posto in essere un'innegabile fattispecie di reato: l’occupazione abusiva di immobile

La vicenda in esame è connotata dall'esistenza di un indiscutibile fatto di reato, ossia l’occupazione abusiva, da ciò discendendo la palese inesistenza dell'obbligo di seguire la procedura prevista per il rilascio di immobili legittimamente occupati.

Così ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 37798/16, depositata il 12 settembre. Il caso. A seguito dell'accesso effettuato dalla Polizia locale di Milano in un locale sito nel capoluogo lombardo, abusivamente occupato da un uomo, il fratello di quest’ultimo interveniva brandendo un coltello da cucina, minacciando atti di autolesionismo, quindi rivolgendosi agli agenti di Polizia da qui la declaratoria di condanna dello stesso, ad opera del Tribunale di Milano, per il reato previsto dall'art. 337 c.p., declaratoria che la Corte d'appello, adita a seguito dell'impugnazione proposta dall'imputato, teneva ferma con sentenza del 07.11.2014, pur riducendo a 5 mesi e 10 giorni la condanna a suo carico, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, con valutazione di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 339 c.p. ed alla recidiva . Avverso quest’ultima pronuncia ha proposto ricorso l’imputato il quale deduce vizio di motivazione per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale , di cui all'art. 393 bis c. p. per non essere stata affrontata la specifica doglianza formulata con l'atto di appello in punto di ricostruzione del fatto, a proposito della negata minaccia rivolta agli agenti infine lamentando violazione di legge per aver la Corte ignorato la corretta puntualizzazione compiuta dal Tribunale, nel senso dell'inesistenza del carattere specifico della contestata recidiva. Genericità della doglianza difensiva. La Corte rigetta però il ricorso. La prima e principale censura non è altro se non la riproposizione dell'identica doglianza già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale e disattesa puntualmente da questa i giudici d'appello, infatti, nel confermare la statuizione adottata dal Tribunale, hanno dato atto della sicura estraneità della vicenda in esame alla sfera di operatività dell'art. 393 bis c.p., alla luce delle peculiari modalità della vicenda in esame . La vicenda, infatti, è connotata dall'esistenza di un indiscutibile fatto di reato, ossia l’occupazione abusiva, da ciò discendendo la palese inesistenza dell'obbligo di seguire la procedura prevista per il rilascio di immobili legittimamente occupati come sostiene la difesa dell’imputato mentre, per ciò che concerne la sicura legittimità dell'accesso forzato eseguito dalla Polizia Locale, valgono i puntuali rilievi compiuti dal primo giudice, sinteticamente ribaditi dalla Corte d'appello, a fronte dei quali risalta l'assoluta genericità della doglianza difensiva. Minacciato atto di autolesionismo. Privo di rilevanza è anche il secondo motivo di ricorso, se si considera che esso ha già trovato adeguata risposta ad opera del primo giudice, laddove ha evidenziato il difetto di credibilità della parziale negativa proveniente dall'imputato, non senza sottolineare la sostanziale irrilevanza della circostanza, valendo di per sé il minacciato atto di autolesionismo ad integrare la materialità del reato di cui all'art. 337 c.p Quanto, poi, al terzo ed ultimo profilo di censura, esso non ha alcuna ragion d'essere, atteso che la Corte territoriale si è limitata a riconoscere le attenuanti generiche con valutazione di equivalenza anche rispetto alla recidiva, così come evidentemente ritenuta dal Tribunale . Il Collegio rigetta pertanto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 luglio – 12 settembre 2016, n. 37798 Presidente Citterio – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. A seguito dell'accesso effettuato dalla Polizia locale di Milano nel locale cantina sito nel capoluogo lombardo, nello stabile di via Vittorini 26, di proprietà dell'ALER ed abusivamente occupato da D. N., il di lui fratello, Vito N. interveniva brandendo un coltello da cucina, che puntava dapprima alla propria gola, minacciando atti di autolesionismo, quindi all'indirizzo dei Comm. C.C. C. donde la declaratoria di condanna del prevenuto, ad opera del Tribunale di Milano, per il reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen., declaratoria che la locale Corte d'appello, adita a seguito dell'impugnazione proposta dall'imputato, teneva ferma con sentenza dei 07.11.2014, pur riducendo a mesi cinque e giorni dieci la condanna a suo carico, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, con valutazione di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. ed alla recidiva. 2. Avverso detta ultima pronuncia ha proposto ricorso il difensore di fiducia del N., il quale deduce a violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale , di cui all'art. 393 bis c. p. b vizio di motivazione, per non essere stata affrontata la specifica doglianza formulata con l'atto di appello in punto di ricostruzione del fatto, a proposito della negata minaccia rivolta all'indirizzo del Comm. C. c violazione della legge penale, per avere la Corte ignorato, all'atto della commisurazione della pena, la corretta puntualizzazione compiuta dal Tribunale, nel senso dell'inesistenza del carattere specifico della contestata recidiva. 3. Il proposto ricorso va senz'altro rigettato, con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo. 4. La prima e principale censura altro non è se non la riproposizione dell'identica doglianza già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale e da questa correttamente disattesa i giudici d'appello, infatti, nel confermare la statuizione adottata dal Tribunale, hanno dato atto della sicura estraneità della vicenda in esame alla sfera di operatività dell'art. 393 bis cod. pen., non solo alla stregua della consolidata interpretazione giurisprudenziale con cui sono stati tratteggiati i contorni dell'arbitrarietà dell'atto di p.g., rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui trattasi, ma - a monte - alla luce delle peculiari modalità della odierna vicenda. Vicenda connotata dall'esistenza di un indiscutibile fatto di reato, sub specie di occupazione abusiva, da ciò discendendo la palese inesistenza dell'obbligo di seguire la procedura prevista per il rilascio di immobili legittimamente occupati - come si sostiene dalla difesa - mentre, per ciò che concerne la sicura legittimità dell'accesso forzato eseguito dalla Polizia Locale, valgono i quanto mai puntuali rilievi compiuti dal primo giudice, sinteticamente ribaditi dalla Corte d'appello, a fronte dei quali risalta l'assoluta genericità della doglianza difensiva. Discende da quanto sopra l'infondatezza della doglianza in esame. 5. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, sol che si consideri che esso ha già trovato adeguata risposta ad opera del primo giudice, laddove ha evidenziato il difetto di credibilità della parziale negativa proveniente dall'imputato, non senza sottolineare la sostanziale irrilevanza della circostanza, valendo di per sé il minacciato atto di autolesionismo - in ordine al quale il N. è confesso - ad integrare la materialità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. 6. Quanto, poi, al terzo ed ultimo profilo di censura, esso non ha alcuna ragion d'essere, atteso che la Corte territoriale si è limitata a riconoscere le attenuanti generiche con valutazione di equivalenza anche rispetto alla recidiva, così come evidentemente ritenuta dal Tribunale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.