Bonifico bancario: competenza territoriale in base al luogo in cui ha sede la banca che ha ricevuto il denaro

Nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, come destinazione, un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione, impedendo così al reato di giungere a consumazione.

Così la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 37400/16, depositata l’8 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Ferrara con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione pe il reato di truffa aggravata, oltre che al risarcimento del danno. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando nullità della stessa per erronea applicazione dell’art. 8 c.p.p Il momento consumativo del delitto di truffa. Per il Collegio il ricorso è fondato. Secondo, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente il reato, pertanto, si consuma là dove il soggetto attivo procura” a sé medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l’eventuale pagamento della obbligazione contratta con l’accordo . I giudici di merito confermano la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara, richiamando impropriamente il criterio del primo atto consumativo della truffa indicato con il bonifico bancario effettuato dalla persona offesa. Il bonifico partì da Ferrara ma arrivò a Brescia, spostando in tal modo la competenza presso il relativo Tribunale. Necessario consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo. Il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte territoriale, invece, appare del tutto improprio in quanto relativo ad una ipotesi di pagamento contante effettuato sulla carta postepay del soggetto attivo. Nel pagamento effettuato tramite versamento su postepay, il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica infatti nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata detto versamento realizza, pertanto, contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata . Tale meccanismo, tuttavia, non è applicabile al bonifico bancario. Occorre, infatti, che avvenga un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo, cosa che avviene soltanto nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario. Fino a quel momento la semplice disposizione impartita all’istituto bancario non comporta alcuna consumazione del reato. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, sulla base del principio secondo cui nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 30 agosto – 8 settembre 2016, n. 37400 Presidente Fumo – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2016, la Corte d’appello di Bologna, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ferrara in data 22 maggio 2012 con la quale F.A.P. era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata, oltre al risarcimento del danno. 2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di F.A.P. , viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen 3. Il ricorso è fondato. 4. Come è noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente Sez. 1, n. 3869 del 30/05/1997, Petrone e altri, Rv. 207988 nello stesso senso, Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009, Coppola e altro, Rv. 243608, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di truffa, è necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo il reato, pertanto, si consuma là dove il soggetto attivo procura a sé medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l’eventuale pagamento della obbligazione contratta con l’accordo. 4.1. I giudici di merito confermano la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara richiamando impropriamente il criterio del primo atto consumativo della truffa identificato con il bonifico bancario effettuato dalla persona offesa al B. . L’inidoneità del richiamo risiede nel fatto che il bonifico partì da Ferrara ma arrivò in ogni caso a Brescia ove era il conto corrente del B. , spostando in tal modo la competenza presso il locale Tribunale. 4.2. Peraltro, il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte territoriale Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015 appare del tutto improprio in quanto relativo ad una ipotesi di pagamento contante effettuato direttamente sulla carta postepay del soggetto attivo. Nel pagamento effettuato tramite versamento su postepay, il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica infatti nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata. 4.2.1. Detto meccanismo, tuttavia, non è applicabile al bonifico bancario, per il quale il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione. 4.2.2. In altre parole, occorre che avvenga un consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo, cosa che avviene solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità. Fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all’istituto bancario, non consolidando l’operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta. 5. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna sulla base del principio di diritto di seguito riportato nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.